Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0082/CFA del 21 Marzo  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 129/TFNSD-2022-2023 del 13.02.2023

Impugnazione – istanza:  – Sig. M.P. - Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A./Procura Federale

Massima: E’ soggetto alla giurisdizione della giustizia sportiva colui che ha svolto attività rilevante per la società (essendo detentore attraverso … s.r.l. – di cui è amministratore unico e usufruttario dell’intero valore delle relative quote sociali – della quota maggioritaria pari al 39% del capitale sociale della società Ascoli Calcio 1898 FC Spa) ed ha espresso dichiarazioni lesive …Invero, l’enunciato della norma della cui applicazione si discute (art. 2, comma 2, del codice della giustizia sportiva intitolato “Ambito di applicazione soggettivo”) è di estrema ampiezza: “Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale”. Al riguardo questa Corte federale ha avuto modo di ritenere che il tenore letterale della predetta disposizione è inequivoco nell’assoggettare alle disposizioni del Codice di giustizia sportiva ogni soggetto che, anche a prescindere da una specifica qualifica (dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara), svolga attività di carattere non solo agonistico o tecnico in senso stretto, ma anche organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale: la norma ha in realtà un’estensione soggettiva (“ogni altro soggetto”) e oggettiva/funzionale (“svolgimento di attività comunque rilevante per l’ordinamento federale”) tale da escludere che possano esservi soggetti, operanti nell’ambito dell’ordinamento federale, che non siano assoggettabili alle previsione del Codice stesso. Si tratta di una previsione di chiusura del sistema, di cui non è dubitale la coerenza e la ragionevolezza, stante la sua evidente strumentalità per l’effettivo perseguimento dei principi di lealtà, correttezza e probità cui deve essere ispirato ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva (art. 4, comma 1, CGS). (CFA, Sez. I, n. n. 97/2021-2022). Orbene, con riferimento al caso di specie, la disposizione sottopone all’applicazione del Codice - deve essere ribadito - anche i non soci ai quali è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo della società, e deve essere sottolineato come la norma non preveda affatto che il suddetto controllo debba essere esclusivo, ben potendo, quindi, essere esercitato in concorso con altre persone. Non vi ha dubbio, quindi, che il possesso di ben il 39% delle quote attribuisca al reclamante un’ampia possibilità di incidere sulle scelte della Società; ciò non può che rendere la sua persona rilevante per l’ordinamento sportivo, alla luce dell’ampio ambito di applicazione della norma.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 129/TFN - SD del 13 Febbraio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 15633 /421pf22-23/GC/blp del 5 gennaio 2023 nei confronti del sig. M.P. e della società Ascoli Calcio 1898 FC SpA- - Reg. Prot. 109/TFN-SD

Massima:….il Codice si applica, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 della stessa fonte normativa, non solo ai soci e non soci cui è riconducibile direttamente o indirettamente il controllo delle società, ma anche ai soggetti che svolgono “qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevanti per l’ordinamento federale”. Nel caso di specie risulta che il sig. P. è titolare, come si evince dalla documentazione in atti e riconosciuto dal suo difensore, del diritto di usufrutto sul 100% delle quote della F.srl, a sua volta in possesso della quota maggioritaria, pari al 39%, del capitale sociale dell’Ascoli Calcio 1898 FC Spa. Deve tenersi a mente che all’usufruttuario di quote di s.r.l. spetta non soltanto il corrispondente diritto agli utili ma, soprattutto, il diritto di voto, liberamente esercitabile con il solo limite, posto a tutela del nudo proprietario, di non arrecare danno alla conservazione del valore patrimoniale della società. È evidente come attraverso tale potere l’usufruttuario condizioni in maniera decisiva la gestione della società, potendo anche ottenerne il controllo di fatto. Nel caso in esame non vi è dubbio che mediante l’usufrutto del 100% delle quote della F. srl, l’incolpato non solo ha avuto il controllo di questa società – della quale, d’altra parte, è anche amministratore unico - ma ha anche gestito il pacchetto maggioritario, detenuto dalla medesima società, delle quote dell’Ascoli Calcio, condizionandone certamente le decisioni e svolgendo quindi, per tale via, attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Codice di Giustizia sportiva. Non può dunque dubitarsi che il P. sia soggetto al quale si applicano le norme dell’ordinamento federale e che, dunque, siano stati a lui del tutto legittimamente addebitate le violazioni del Codice di Giustizia sportiva indicate nell’atto di deferimento.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n.82/TFN - SD del 18 Novembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –   Deferimento n. 9997/837pf 21-22/GC/SA/mg depositato in data 21 ottobre 2022 nei confronti del sig. A.B. - Reg. Prot. 74/TFN-SD

Massima: Il “patron” della società è assoggetatto alla giustizia sportiva in quanto soggetto non tesserato e che svolge attività rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva….Ritiene il Tribunale che la figura di “patron”, di chiara definizione pretoria, possa rientrare nel più ampio genus dei soggetti che, pur in assenza di vincolo di tesseramento, svolgono attività rilevante per l’ordinamento federale e che, ormai pacificamente, sono soggetti alla giurisdizione sportiva. Va ricordato, infatti, quanto sancito dalla Commissione Disciplinare allorquando, analizzando per la prima volta una vicenda similare, specificò che “Dall’esame dell’atto di incolpazione risulta che il sig. XXXX sia stato deferito per i fatti allo stesso ascritti in ragione dell’appellativo attribuitogli di “patron” del sodalizio XXXX e della prospettazione che lo stesso svolga attività rilevante per l’ordinamento federale tale da inquadrarlo nel novero di cui all’art. 1, co. 1 e 5, CGS. La novella del 2007 ha esteso l’obbligo di osservanza delle norme federali a tutti i soggetti ai quali è riconducibile in qualche modo il controllo della società sportiva e comunque a tutti coloro che svolgono attività all’interno o nell’interesse della stessa. Tale previsione determina la possibilità che un soggetto, ancorché non tesserato, possa essere tratto a giudizio innanzi agli organi di giustizia sportiva sul comprovato presupposto della sua preminenza in ambito societario, tale da determinare l’orientamento delle decisioni gestionali, o comunque del suo rapporto con la Società che crea l’apparenza che egli agisca nell’interesse della stessa. L’esigenza di assoggettare alla giurisdizione sportiva persone formalmente estranee all’ordinamento è sorta per porre un freno al costume, dilagante fino alle recenti inchieste, di soggetti che occupavano posizioni apicali negli assetti societari salvo poi non esserne tesserati. Tali soggetti, invocando la loro carenza di status, potevano porre in essere comportamenti in totale spregio delle Istituzioni e della normativa federale, ben sapendo che nessun procedimento disciplinare sarebbe mai stato iniziato o comunque avrebbe avuto esiti pregiudizievoli” (cfr. Comm. Disc., Com. Uff. 89/CDN/ del 15 maggio 2009). Appare pleonastico, quindi, l’appellativo indicato in deferimento dalla Procura Federale dovendo questo Tribunale, verificare se, alla luce degli atti, il deferito rivestisse un ruolo gestorio all’interno della società Fortitudo Futsal Pomezia 1957 e, conseguentemente, svolgesse un ruolo rilevante per l’ordinamento federale. I riscontri in atti depongono nel senso prospettato in deferimento…Infatti in primo luogo il referto del Commissario di gara, individua il B. quale appartenente al sodalizio societario sopra indicato, ritenendo, pertanto, che sia fatto notorio l’immedesimazione fra il deferito e la compagine societaria e la riconducibilità della sua attività al sodalizio in questione. Tale elemento, di per sé ovviamente non sufficiente a sostenere la rilevanza del ruolo rivestito, è stato altresì corroborato dalle dichiarazioni rese dai giocatori della Fortitudo Futsal Pomezia 1957 che, interrogati sul punto, hanno espressamente riconosciuto il sig. B. quale Presidente della società, individuandolo quale “mio Presidente”; nella stessa sede hanno addirittura affermato di non essere a conoscenza di che ruolo svolgesse all’interno della società, il sig, A., che dai fogli di censimento risulta essere il Presidente effettivo della Fortitudo Futsal Pomezia 1957. Anche il sig. B., pur precisando di non essere tesserato, ha ammesso di essere conosciuto come “ Il Presidente”, in quanto sovvenziona da anni sia la società di calcio a 5 che di calcio a 11. L’assenza in atti di alcun contratto formale che regoli tale rapporto di sovvenzionamento/sponsorizzazione, questo Tribunale deve presumere che tale finanziamento avvenga nell’ambito di un attivo ruolo gestorio/direzionale svolto dal deferito all’interno del sodalizio, sia sotto un profillo sostanziale che materiale. Da ultimo, a completamento di quanto sopra esposto, va sottolineato che, anche l’elezione di domicilio – ai fini del presente procedimento, presso la sede societaria, appare elemento sintomatico del legame esistente fra il B. e la società, tale da non poterlo ritenere estraneo alla compagine stessa. Appurata, quindi, la perseguiblità del deferito all’interno dell’ordinamento sportivo….

 

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0097/CFA del 23 Giugno 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 140/TFNSD-2021-2022 dell’11.05.2022

Impugnazione – istanza: Sig. G.B./Procura Federale

Massima: Il Consigliere della Lega Nazionale Professionisti Serie A è assoggettato alla giurisdizione sportiva…Occorre osservare che il reclamante è un consigliere federale indipendente della Lega Serie A, per indipendenza dovendo intendersi l’assenza di qualsiasi rapporto a qualsiasi titolo con le Società Associate, e/o con gli azionisti di riferimento e le controllate delle Società Associate, e/o con il gruppo di appartenenza delle Società Associate, e/o con altra Lega professionistica (art. 10 dello Statuto-regolamento della Lega di Serie a). Secondo l’art. 10 delle NOIF (rubricato “Dirigenti Federali”) sono “…Dirigenti Federali coloro che, sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare. I dirigenti delle Leghe che svolgono uguali funzioni nel rispettivo organismo sono considerati, ad ogni effetto, Dirigenti Federali” (comma 1). Inoltre, i Dirigenti Federali sono responsabili della rettitudine sportiva e morale della loro condotta e della riservatezza degli atti del proprio ufficio (comma 2). L’art. 2, comma 1, del CGS stabilisce che “Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Il tenore letterale della predetta disposizione è inequivoco nell’assoggettare alle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva ogni soggetto che, anche a prescindere da una specifica qualifica (dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara), svolga attività di carattere non solo agonistico o tecnico in senso stretto, ma anche organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale: la norma ha in realtà un’estensione soggettiva (“ogni altro soggetto”) e oggettiva/funzionale (“svolgimento di attività comunque rilevante per l’ordinamento federale”) tale da escludere che possano esservi soggetti, operanti nell’ambito dell’ordinamento federale, che non siano assoggettabili alle previsione del Codice stesso. Si tratta di una previsione di chiusura del sistema, di cui non è dubitale la coerenza e la ragionevolezza, stante la sua evidente strumentalità per l’effettivo perseguimento dei principi di lealtà, correttezza e probità cui deve essere ispirato ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva (art. 4, comma 1, CGS). Sull’ampiezza della formulazione normativa, che riprende l’impostazione del previgente art. 1 bis, comma 1, del Codice, v. Sezioni unite, decisione n. 16/CFA/2021-2022; CFA, Sez. IV, n. 29/2019-2020). Ciò posto, sono prive di qualsiasi fondamento le tesi del reclamante secondo cui egli non sarebbe assoggettabile alle previsioni del CGS in quanto la qualifica da lui rivestita non rientrerebbe in alcuna di quelle tassativamente indicate dal Codice stesso: la lettura atomistica e formalistica così propugnata (anche in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del CGS) è incompatibile con le sopra riportate disposizioni e con la delineata ratio delle stesse. Né può condividersi la tesi, anch’essa formalistica e priva di qualsiasi fondamento giuridico,  oltre che di ragionevolezza, secondo cui la qualità di consigliere federale indipendente, senza diritto di voto, e soprattutto la sua partecipazione alle riunioni non darebbe luogo ad un’attività decisionale e rilevante per l’ordinamento: è sufficiente al riguardo sottolineare che la mancanza di diritto di voto non esclude (anzi ragionevolmente presuppone comunque) la possibilità di partecipare alle discussioni (nelle riunioni dell’organo di cui si è componente) e su di un determinato argomento e di contribuire e concorrere comunque alla formazione della volontà dell’organo stesso (ancorché il proprio contributo sia eventualmente rifluito nella proposta risultata minoritaria). Non può pertanto negarsi che il consigliere federale indipendente abbia comunque un ruolo decisionale (ancorché indiretto, perché senza diritto di voto) e rilevante per l’ordinamento sportivo. E’ poi da aggiungere che la asserita natura informale (non registrata, né verbalizzata) della riunione del 28 febbraio 2022, nel corso della quale il reclamante ha proferito le dichiarazioni oggetto del deferimento da parte della Procura Federale, così come il fatto che la decisione sulla questione (c.d. indice di liquidità) in relazione alla quale sia intervenuta la dichiarazione lesiva è stata poi assunta in altra successiva riunione, sono del tutto irrilevanti ai fini della configurabilità della fattispecie disciplinare di cui si discute, per la quale è invece necessario e sufficiente che la dichiarazione sia resa pubblicamente, considerandosi tale la dichiarazione  resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone (art. 23, comma 2, CGS).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 152/TFN - SD del 08 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 8526/383 pf21-22/GC/CAMS/mg del 3 maggio 2022 nei confronti dei sigg.ri R.A. e C.S. - Reg. Prot. 145/TFN-SD

Massima: I deferiti vengono sanzionati… a nulla rilevando che entrambi i deferiti non siano attualmente tesserati, essendosi gli illeciti verificatisi nel momento (stagione sportiva 2020/2021) in cui essi ancora lo erano.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 140/TFN - SD del 11 Maggio 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 7114/504 pf21-22/GC/blp del 21 marzo 2022 nei confronti del sig. G.B. - Reg. Prot. 121/TFN-SD

Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità del deferimento per non essere il consigliere un dirigente federale, né un tesserato e né lavora per alcuna società….Con riguardo….rileva la portata precettiva dell’articolo 2 del Codice di giustizia sportiva che, nel definire il proprio ambito soggettivo di applicazione, ne estende la portata precettiva nei confronti non solo dei soggetti tesserati per conto di società affiliate alla FIGC bensì, anche nei riguardi di chiunque “svolge attività di carattere (…) organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Nel caso di specie, la riunione nel corso della quale si sono verificati i fatti di cui al deferimento, era stata convocata per discutere sulle licenze nazionali afferenti le quali si poneva una questione di fondamentale importanza per l’ordinamento federale, consistente nella decisione da prendere in ordine alla manifestata volontà della FIGC di modificare a far tempo dalla prossima stagione sportiva il sistema del cd “indice di liquidità”. L’attività cui era stata chiamata la Lega Calcio Serie A nella riunione tecnica del 28 febbraio 2022 riguardava, dunque, una attività strettamente inerente aspetti decisionali di rilevanza immediata e diretta per l’ordinamento federale. Il consigliere …., ancorché eletto come indipendente e non tesserato per alcuna società, aveva titolo a svolgere un ruolo attivo, proponente, decisionale nell’ambito della decisione che avrebbe assunto la Lega, i cui esiti avrebbero avuto riflesso diretto sulla decisione che la Federazione avrebbe successivamente assunto, sia pure nell’esercizio autonomo delle proprie prerogative. Evidente lo stretto nesso di causalità, in termini di afferenza funzionale-decisionale, esistente tra l’attività tecnica svolta dal deferito nel corso della riunione tecnica e gli effetti producibili dalla medesima nell’ambito dell’ordinamento federale.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0016/CFA del 23 Settembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 0020/TFNSD del 10 agosto 2021

Impugnazione – istanza: G.F. – F.G. – F.G.B. – C.G. – C.G.M. – A.G. - A.S.D. Troina/Procura Federale

Massima: Quanto al fatto che il sig. F. G. non fosse formalmente tesserato per la società, ciò non è sufficiente ad escluderne la responsabilità ovvero la non imputabilità ai fini dell’ordinamento federale, atteso che l’art. 2, comma 2, stabilisce espressamente che il Codice di Giustizia Sportiva si applica anche a tutti coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale. Si tratta di una norma di chiusura dell’ordinamento sportivo che affonda le radici nei principi di lealtà, correttezza e probità cui deve ispirarsi ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva e che proprio per la tutela effettiva dei predetti principi e valori è volta a privilegiare l’espetto sostanziale (comportamenti ricollegabili all’attività sportiva, indipendentemente dal fatto che siano posti in essere da chi sia formalmente tesserato o socio) su quello formale (costituito dall’elemento del tesseramento). La delineata ratio nonché, sotto un profilo più strettamente sistematico, l’inequivoco richiamo contenuto negli articoli 24, comma 5, e 30, comma 7, CGS a tutti i soggetti di cui all’art. 2, commi 1 e 2 (per assoggettarli all’obbligo di denuncia rispettivamente in materia di scommesse e di illecito sportivo) esclude la fondatezza della tesi suggestiva, ma formalistica e riduttiva, prospettata dal reclamante, secondo cui le sanzioni contemplate dall’art. 9 CGS non gli sarebbero applicabili in quanto espressamente previste solo per i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, e non anche per tutti coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale. Resta da aggiungere poi che, come risulta dal verbale di audizione dell’11 marzo 2021, è stato lo stesso reclamante a dichiarare di aver svolto attività di allenatore dei portieri dell’ASD Troina dal mese di novembre 2018 fino al termine della stagione 2019/2020, così che non è revocabile in dubbio che, indipendentemente dal suo effettivo tesseramento, egli svolgesse per l’ASD Troina attività rilevante per l’ordinamento sportivo, presupposto per l’applicazione nei suoi confronti delle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva. Tale circostanza trova poi ulteriore conferma e riscontro nel fatto che egli partecipava anche alla riunione indetta dalla dirigenza dell’ASD Troina per ottenere dal sig. S. chiarimenti sui fatti emersi dopo la gara in questione, partecipazione alla riunione altrimenti non giustificabile e riconducibile ragionevolmente proprio al fatto che egli svolgeva un ruolo rilevante all’interno della compagine societaria dell’ASD Troina.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 049 CFA del 10 Novembre 2020

Decisione Impugnata:  Decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, di cui al C.U. n. 114/2020 in data 2.10.2020;

Impugnazione – istanza: Procura Federale-Sig. G.D.

Massima: Infondata è l’eccezione che al non tesserato non possono essere applicate sanzioni sportive…Ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS “I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”. Ai sensi dell’art. 2, rubricato “ambito di applicazione soggettivo”, “il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Ferma la sussistenza, pertanto, di una serie di diritti e obblighi derivanti dal tesseramento, il rapporto con l’ordinamento sportivo, ai fini sanzionatori, è legato allo svolgimento di attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento sportivo. Nel caso di specie, lo svolgimento di attività rilevante per l’ordinamento federale da parte del reclamato non è in contestazione e il D. può senz’altro essere ritenuto soggetto rientrante, ai fini disciplinari, tra i destinatari degli obblighi previsti dall’art. 2 CGS e, quindi, tra i soggetti ai quali è applicabile il procedimento disciplinare e le sanzioni in caso di violazione degli obblighi in questione.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 010CFA dell'11 Settembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione pubblicata con C.U. n. 41 in data 31/07/2020, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico F.I.G.C.

Impugnazione – istanza: sig. D.R.-Procura Federale

Massima:  …Riguardo al difetto di giurisdizione, perché non ancora tesserato, il Collegio non concorda con la ricostruzione del sig. R. sull’estensione analogica di quanto disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport nella richiamata decisione. Quest’ultima, infatti, proprio perché riferita esplicitamente a revisore dei conti, non è estensibile a soggetti facente parte del Settore Tecnico, come lo è reclamante, ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento del Settore, che è tenuto, quindi, al rispetto dello Statuto e di tutte le altre norme federali ed è sottoposto alla decisione della Commissione Disciplinare, ex art. 37, commi 1 e 3, Reg. cit. A ciò deve aggiungersi che l’art. 2, comma 1, del C.G.S. vigente prevede comunque l’applicazione della normativa ivi contenuta a tutti i soggetti che svolgono attività tecnica rilevante per l’ordinamento federale, come per il caso di specie, senza che sia previsto come pregiudiziale il previo tesseramento per una determinata società.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite :  Decisione n. 23/2020 del 19 maggio 2020

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale di Appello della FIGC n. 17/2019, notificata a mezzo PEC il 31 ottobre 2019 e pubblicata sul sito della FIGC il successivo 4 novembre, con la quale è stato rigettato il reclamo del ricorrente avverso la decisione n. 9/TFN- SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, che ha comminato al sig. D. L. la sanzione della inibizione per 4 mesi, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva attualmente in vigore);

Parti: F. D. L./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Fondata è l’eccezione di difetto di giurisdizione o meglio di incompetenza del giudice sportivo (anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 49 dell’11 febbraio 2011 - nei confronti del Presidente del Collegio dei Revisori della Lega Nazionale Dilettanti per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia in vigore all’epoca dei fatti (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dei principi previsti dall’art. 24 dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti, laddove la violazione contestata aveva ad oggetto, in particolare, lo svolgimento di attività di gestione e di amministrazione in relazione alla stipulazione, esecuzione e risoluzione, nonché scelta di altro contraente, nell’ambito dei contratti stipulati dalla LND Servizi s.r.l. con la A. D. S.p.A., i quali prevedevano l’acquisto di beni da parte della Lega Nazionale Dilettanti e la cessione dell’utilizzo del simbolo della stessa. A tal riguardo, l’art. 1 del C.G.S. F.I.G.C., applicabile ratione temporis per effetto dell’entrata in vigore il giorno 11 giugno 2019, indica il perimetro oggettivo di attuazione, prevedendone l’applicabilità alle fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare. Sempre l’art. 2 del C.G.S. F.I.G.C., rubricato Ambito di applicazione soggettivo, dispone che i destinatari delle fattispecie sono le società, i dirigenti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale. In ordine poi ai rapporti tra il C.G.S. F.I.G.C. e le altre fonti normative, l’art. 3 dispone che il CGS è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo statuto CONI, dai principi di giustizia sportiva e dal codice di giustizia sportiva adottati dal CONI […]. Il quadro disegnato dalle norme richiamate individua l’ambito di applicazione nelle fattispecie descritte dal C.G.S. F.I.G.C. medesimo sul piano oggettivo, e con riguardo ai destinatari indicati dall’art. 2 sul piano soggettivo. Ne discende che i soggetti indicati da quest’ultimo articolo non sono di per sé destinatari delle norme del C.G.S. F.I.G.C., se non ricorrono i fatti descritti nelle fattispecie nel medesimo indicate. Su questo preciso presupposto, che peraltro rappresenta una delle novità del nuovo C.G.S.  F.I.G.C. rispetto al precedente, la circostanza che il revisore, presidente del Collegio dei revisori dei conti della LND, possa essere qualificato come altro soggetto che svolge attività di carattere... organizzativo…o comunque rilevante per l’ordinamento federale, non è di per sé sufficiente a renderlo destinatario delle previsioni del C.G.S. F.I.G.C., delle NOIF e di altre norme federali, se non è esattamente individuata la fattispecie integrante una condotta contraria all’ordinamento federale. In questo incedere il revisore dei conti non svolge un ruolo dirigenziale, essendo invece componente dell’organo di natura elettiva, previsto dallo Statuto della LND all’art. 15, che esercita il controllo sull’attività economico-finanziaria della LND. Ne deriva che l’organo collegiale, e non il suo singolo componente, svolge un ruolo preciso, limitato appunto al controllo economico- finanziario. Il dovere dell’organo, al pari di quello di un collegio sindacale o di un revisore legale dei conti di una società, si risolve nella vigilanza sull’osservanza dei principi di corretta amministrazione da parte dell’organo esecutivo dell’ente stesso. E non a caso la responsabilità dei componenti dell’organo è individuata nella diligenza richiesta al mandatario ex art. 12 Regolamento LND. Nel caso concreto il revisore viene sanzionato perché avrebbe svolto, secondo l’impostazione accusatoria, attività di gestione e amministrazione nell’ambito di contratti stipulati dalla LND Servizi. Senza entrare nel merito della fondatezza degli addebiti, che prima facie, tuttavia, non paiono provati, si tratta in concreto di stabilire se siffatta condotta configuri in astratto la violazione di una fattispecie prevista dal C.G.S. F.I.G.C.; e, in caso di esito positivo, se quella fattispecie possa poi essere imputata al revisore dei conti, inteso quest’ultimo come soggetto rilevante per l’ordinamento sportivo. Il D. L. viene considerato responsabile per la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1 bis CGS. In sostanza, si imputa al medesimo una condotta gestionale non in linea con l’attività di controllo a lui rimessa, posta in essere per di più in conflitto di interessi. Ne segue che tale condotta, rilevante per l’ordinamento sportivo, determina l’applicazione delle sanzioni previste dal C.G.S. F.I.G.C. Osserva al riguardo il Collegio che l’attività imputata al D. L. non ha nessun riferimento a quella propria dell’organo al quale partecipa. Non viene, infatti, imputata al medesimo una condotta negligente o posta in violazione degli obblighi di controllo sull’attività economico finanziaria, ma una attività del tutto diversa rispetto a quella che gli è rimessa dall’ente. Ne discende che l’unica via per ritenere responsabile il D. L., alla luce delle fattispecie previste dal CGS, sia di imputargli una condotta scorretta rispetto all’ente che egli dovrebbe vigilare. Sennonché, trattandosi di fattispecie tipiche, che devono trovare fondamento nell’attività svolta dal soggetto imputato, dovrebbe ritenersi il D. L. inadempiente ai doveri del mandatario, così come previsti dall’art. 12 Regolamento LND, che disciplina l’attività del revisore. Proprio questa previsione, che limita la responsabilità del revisore al dovere di diligenza del mandatario nonché alla verità delle attestazioni e alla conservazione del segreto sui fatti e documenti di cui ha avuto conoscenza, e al rispetto del Regolamento di amministrazione, circoscrive a queste fattispecie la rilevanza della condotta del revisore con riguardo alle norme previste dallo Statuto F.I.G.C. e dal C.G.S. F.I.G.C. Ne deriva che, anche alla stregua del principio di effettività ex artt. 24, 103 e 113 Cost., la condotta del revisore, ove provata, dovrebbe determinare a suo carico una sanzione che trova fondamento non già nel diritto sportivo interno all’ente, trattandosi di sanzione in questo senso scarsamente afflittiva, ma nell’ambito dell’ordinamento statale. Infatti, la LND è a tutti gli effetti una associazione disciplinata dagli artt. 11 ss cod. civ. e la previsione di un organo di controllo determina in via analogica l’applicazione delle norme in materia di sindaci di società, e in particolare dell’art. 2400, comma 2, cod. civ., che prevede la revoca del sindaco per giusta causa. In altre parole, in aderenza all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (5782/2008), il rimedio afflittivo a carico dell’incolpato dovrebbe essere la estinzione del rapporto di mandato e il risarcimento del danno per la lesione della posizione giuridica soggettiva rilevante dell’ente, e non una sanzione sportiva interna all’ente. Tra l’altro, ove il fatto dovesse trovare conferma, sarebbe, in questo contesto, da valutare anche la proposizione di un’azione di responsabilità nei confronti del revisore per conflitto di interesse, ipotesi che tuttavia non sembra ricorrere nella concreta fattispecie. Invece, la sanzione sportiva, che non trova fondamento in una fattispecie tipica, essendo rilevante ai fini sportivi soltanto la condotta del revisore nell’esercizio delle sue funzioni, non consentirebbe all’ente di applicare un rimedio sanzionatorio efficace, non essendoci alcuna previsione che consenta all’ente stesso, per la gravità della condotta imputata, di far cessare il revisore dall’esercizio delle sue funzioni. L’attuale formulazione dell’art. 9, nonché la portata della sanzione sportiva applicata, corroborano tale conclusione. In definitiva, il danno che sarebbe stato cagionato dal revisore, laddove realmente fosse ascrivibile allo stesso una condotta non conforme ai suoi doveri, non avrebbe rilevanza all’interno dell’ente, ma pregiudicherebbe il diritto soggettivo dell’ente stesso, che non potrebbe trovare rimedio in una sanzione afflittiva di natura sportiva endofederale.

DECISIONE C.F.A. –  SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 0017/CFA del 31 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, assunta con dispositivo depositato in data 20.09.2019 e con motivazioni depositate in data 24.09.2019 – Decisione n. 9/TFN-SD 2019/2020, Deferimento n. 2325/1259 pf18-19 GC/MS/gb del 22.08.2019, Reg. Prot. 39/TFN-SD e notificata a mezzo p.e.c. in data 24.09.2019 che, in parziale accoglimento del deferimento, ha irrogato all’incolpato la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione

Impugnazione Istanza: SIG. D.L.F./ PROCURA FEDERALE) n. 45/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Sussiste la competenza degli organi di giustizia sportiva a giudicare il presidente del Collegio dei Revisori dei conti della LND per “la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), sia in via autonoma che in relazione ai principi sanciti dall’art. 22 dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti (per mero errore materiale indicato nella Comunicazione di Chiusura delle Indagini come art. 24 dello stesso testo Statuto della Lega Nazionale Dilettanti), che prevede e delinea i compiti e le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti prevedendone l’assoluta indipendenza nonché i poteri ispettivi e di controllo sull’attività economica e finanziaria della stessa, per avere lo stesso nel periodo dal 24.7.2017 al 29.3.2019, nonostante le sue cariche di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti e di Presidente del Collegio Sindacale della L.N.D. Servizi Srl, svolto attività di gestione e di amministrazione in relazione alla stipulazione, esecuzione e risoluzione, nonché scelta di altro contraente, nell’ambito dei contratti stipulati dalla L.N.D. Servizi Srl con la … Spa, che prevedevano l’acquisto di beni da parte della Lega Nazionale Dilettanti e la cessione dell’utilizzo del simbolo della stessa; il Dott. .., in particolare, intratteneva per tutto il periodo indicato vari e costanti contatti con la … Spa, dapprima finalizzati alla stipulazione dei contratti, poi alla loro esecuzione, ed infine alla risoluzione degli stessi ed alla scelta di nuovo e diverso contraente con il quale stipulare nuovi contratti per i medesimi beni e servizi.”…L’assoggettamento della fattispecie in esame alla giustizia sportiva trova specifico fondamento già nell’art. 2 del Codice il quale chiarisce l’ambito di applicazione soggettivo dello stesso, prevedendone l’applicabilità “alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale“. Parallelamente l’art. 4 del Codice obbliga tali soggetti all’osservanza del Codice medesimo, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali, osservando ”i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.”. Orbene, non c’è dubbio che la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti rende il Dott. … un soggetto “rilevante per l’ordinamento federale” – ai sensi dell’art. 2 del Codice - svolgendo in tale ambito un ruolo dirigenziale dimostrato anche dalla complessa modalità di elezione e comunque dai delicati compiti assegnati alla carica, espressamente richiamati dall’art. 12 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, già riportati nella decisione del Tribunale Federale Nazionale- Sezione Disciplinare, ora impugnata. Il reclamante pare però contestare la riferibilità dei fatti imputatigli dalla Procura Federale ad una attività qualificabile come propriamente sportiva - ai sensi dell’art. 4 del Codice - ritenendo invece che gli stessi vadano inquadrati nell’ambito di una attività di natura privatistica della Lega Nazionale Dilettanti e, in quanto tale, soggetta esclusivamente al vaglio interno da parte della Lega stessa o di altri ordinamenti, escludendo la giurisdizione degli organi di giustizia sportiva. Al riguardo occorre evidenziare, in primo luogo, che la disposizione di cui all’articolo 4 – con una formulazione estremamente ampia – obbliga ad ispirarsi ai principi di lealtà, della correttezza e della probità “in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”, riferendosi, pertanto, ad ogni relazione che trovi occasione in (o sia riconducibile a) tale attività. In secondo luogo, ferma restando la potestà della Lega Nazionale Dilettanti nel valutare la promozione di eventuali azioni in altre sedi, questa Corte ha di recente chiarito che “L’autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo non contraddice la possibilità che il medesimo fatto possa assumere duplice rilevanza, producendo effetti diversi anche nell’ordinamento generale. Nel codice di Giustizia Sportiva, del resto, non vi è una regola espressa volta a sterilizzare l’operatività delle regole qualora il fatto abbia rilevanza per l’ordinamento statale. Sono sì previste numerose regole di coordinamento (in special modo con riguardo al delicato rapporto con il diritto penale sostanziale e processuale), le quali, tuttavia, sottolineano proprio la coesistenza di valutazioni giuridiche di ordinamenti diversi, piuttosto che la loro separazione e inconciliabilità“. (CFA, SS. UU. n.12/2019) In conclusione, sul punto, il Collegio ritiene che, sia sotto il profilo soggettivo che in relazione ai “rapporti” posti in essere, la fattispecie in esame rientri a pieno titolo nell’ambito della giurisdizione sportiva, dovendosi, quindi, disattendere l’eccezione di difetto di giurisdizione.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 0013/CFA del 24 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Nazionale Federale - Sezione Disciplinare, n. 5/TFN 2019/2020, assunta nella seduta del 13 Settembre  2019 e pubblicata con comunicato ufficiale n. 57TFN in pari data, con la quale, in accoglimento del deferimento di cui alla nota del 06 Agosto 2019, Prot. 2041/437pf18-19/GT/MS/blp, della Procura federale, ha applicato all’incolpato la sanzione della inibizione per giorni venti

Impugnazione Istanza: SIG. A.V.) n. 42/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Sussiste la giurisdizione sportiva in merito alle violazioni del codice di giustizia sportiva commesse dal segretario del Comitato Regionale, lavoratore subordinato..La questione proposta con l’appello investe un tema di notevole rilievo sistematico, che renda opportuna la ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Il vigente codice della giustizia sportiva, riprendendo, in questa parte, l’impostazione della precedente normativa federale, definisce il proprio ambito di applicazione oggettivo e soggettivo, che comprende, al tempo stesso, l’individuazione del perimetro di operatività sostanziale delle regole, anche con riguardo  alla  responsabilità disciplinare, e, sul piano processuale, la determinazione delle controversie conoscibili dal giudice sportivo. Con specifico riferimento alle sanzioni e alla responsabilità disciplinare, i due profili (sostanziale e processuale) finiscono per coincidere perfettamente, dal momento che il procedimento di applicazione delle sanzioni si svolge, di norma, attraverso il processo giurisdizionale sportivo, nelle sue diverse forme e articolazioni. Il quadro della dimensione di operatività delle norme della giustizia sportiva è delineato essenzialmente dagli articoli di apertura del codice. In forza dell’art. 1, “1. Il presente Codice di giustizia sportiva, di seguito denominato Codice, disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di seguito denominata Federazione. 2. Il Codice non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.” In base all’art. 2, poi, riferito specificamente all’ambito di applicazione soggettivo, “1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale.  Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.” Il successivo art. 4 (Obbligatorietà delle disposizioni generali) rafforza e specifica il preciso collegamento tra il generale ambito di applicazione del codice e l’assoggettamento alle disposizioni federali generali (non riferite, quindi, a particolari settori o a determinate categorie di soggetti), che impongono obblighi di comportamento, compresi quelli relativi all’osservanza dei principi deontologici generali sanciti dalla stessa norma. Secondo tale disposizione, “1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.” Non sembra potersi nutrire alcun dubbio, allora, in ordine alla circostanza che sussiste una piena corrispondenza tra il perimetro applicativo del codice nella sua dimensione sostanziale e processuale. I soggetti tenuti ad osservare le norme generali di comportamento, sono sottoposti, in tali vesti, all’azione disciplinare e all’applicazione delle sanzioni, con la conseguente giurisdizione sportiva. Questa conclusione non pare smentita da alcune marginali specificità lessicali presenti nel codice, il quale, per determinare l’ambito applicativo di singole disposizioni, talvolta fa coerente riferimento ai soggetti di cui all’art. 2, mentre altre volte, invece, considera i soggetti dell’ordinamento federale (utilizzando, quindi, una dizione più ristretta). Nella presente controversia, infatti, l’illecito addebitato all’attuale appellante riguarda la contestata violazione dell’art. 4, che, indiscutibilmente, comprende l’ambito di maggiore estensione soggettiva della disciplina sportiva, comprensiva, in presenza di determinati presupposti, anche di soggetti non aventi la qualifica di tesserati o dirigenti della Federazione. La previsione normativa generale, nella parte in cui menziona “ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale” intende delineare i confini applicativi del codice in modo razionale, sotto l’aspetto soggettivo, superando la rigida limitazione incentrata sul mero dato formale dell’appartenenza all’ordinamento sportivo in virtù del conseguito “tesseramento”. In questo senso, la formula non prevede un’elencazione analitica e nominativa dei soggetti “estranei” attirati nell’orbita di applicazione del codice, ma richiede un’attenta operazione interpretativa. A tal fine, peraltro, si impone una lettura rigorosa e puntuale della disposizione, anche alla luce dei principi di tipicità e legalità che informano il sistema della giustizia sportiva, adeguati alla finalità di prevenzione e tutela generale che le regole sanzionatorie impongono. In detta cornice di riferimento è indispensabile qualificare la singola vicenda in giudizio, vagliando accuratamente ogni elemento fattuale e giuridico idoneo a determinare, con assoluta certezza, la sussistenza di un rapporto qualificato tra il soggetto non tesserato e l’ordinamento sportivo. La tesi dell’appellante, volta a negare la soggezione al codice, è incentrata sulla circostanza che il proprio legame con la Federazione è unicamente correlato allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, riferito alla Lega Nazionale Dilettanti. Questo dato fattuale comporterebbe che le condotte poste in essere dall’incolpato, oggetto del deferimento, seppure in qualche modo incidenti sugli interessi della Federazione, potrebbero essere valutate esclusivamente attraverso i parametri della normativa del rapporto di lavoro subordinato, come regolato dall’ordinamento generale, e l’impossibilità di giuridica di attrazione della vicenda nell’ambito della giurisdizione sportiva e dell’assoggettamento alla responsabilità disciplinare. Questa tesi, nella sua assolutezza, non è persuasiva. Il Collegio osserva, intanto, sotto l’aspetto sistematico, che il codice prende espressamente in considerazione la posizione dei soggetti che, pur non tesserati, svolgano attività al servizio delle società sportive o rivestano la qualità di soci. Per questi, l’eventuale sussistenza di uno specifico titolo giuridico che qualifica, per l’ordinamento statale, il rapporto tra gli enti sportivi e i non tesserati, non è affatto incompatibile con l’applicazione del codice di giustizia sportiva, in presenza – si intende - degli altri presupposti oggettivi che determinano la concreta “rilevanza” delle condotte nell’ordinamento federale. Analoga espressa previsione normativa non è invece stabilita con riguardo al personale al servizio degli organi e delle strutture federali, sulla base di titoli giuridici, quali il lavoro subordinato o la collaborazione autonoma. Tuttavia, la riscontrata differenza non sembra assumere rilievo decisivo per escludere la sottoposizione di tali soggetti all’applicazione del codice, in presenza del riscontrato nesso di collegamento oggettivo qualificato con l’ordinamento federale. Se è vero che manca una puntuale ed esplicita menzione del loro assoggettamento al codice, non vi è però nemmeno una previsione di segno opposto, che ne sancisca con certezza e univocità l’esclusione. Ed allora resta ferma la regola di portata generale, che, ai fini della delimitazione della giurisdizione sportiva, fa leva, in termini più larghi, sulla obiettiva rilevanza per l’ordinamento federale della condotta posta in essere dal soggetto estraneo, formalmente, al sistema della FIGC. Ciò posto, occorre svolgere alcune ulteriori considerazioni di carattere sistematico. La circostanza che il rapporto tra l’organizzazione sportiva e il singolo dipendente di una struttura federale sia regolato da disposizioni dell’ordinamento giuridico generale (in particolare, come nel caso in esame, la normativa del lavoro subordinato) non determina affatto una incompatibilità logica o giuridica con l’applicabilità del codice di giustizia sportiva. Ciò per due ragioni concorrenti. a) L’autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo non contraddice la possibilità che il medesimo fatto possa assumere duplice rilevanza, producendo effetti diversi anche nell’ordinamento generale. Nel codice di giustizia sportiva, del resto, non vi è una regola espressa volta a sterilizzare l’operatività delle regole qualora il fatto abbia rilevanza per l’ordinamento statale. Sono sì previste numerose regole di coordinamento (in special modo con riguardo al delicato rapporto con il diritto penale sostanziale e processuale), le quali, tuttavia, sottolineano proprio la coesistenza di valutazioni giuridiche di ordinamenti diversi, piuttosto che la loro assoluta separazione e inconciliabilità. La stessa teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, che la Corte costituzionale ritiene collegarsi al principio della libera esplicazione delle formazioni sociali di cui all’art. 2 della Cost., indica la possibilità che più sistemi giuridici possano coesistere, anche sovrapponendo le proprie discipline riguardanti il medesimo fatto. b) L’esistenza, nell’ordinamento giuridico generale, di una regolamentazione riferita al titolo del rapporto tra le strutture federali e il soggetto non tesserato, lungi dal segnare l’automatica inapplicabilità del codice di giustizia sportiva, costituisce, al contrario, proprio uno degli elementi qualificanti (sebbene di per sé non sufficiente) della possibile rilevanza per l’ordinamento sportivo delle condotte poste in essere da soggetti non tesserati. L’esistenza di un contratto che vincola il soggetto non tesserato alle attività della Federazione o delle sue articolazioni, costituisce, infatti, un coelemento della possibile rilevanza delle condotte poste in essere da tale soggetto. In questo senso, allora, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, la pendenza di una contestazione disciplinare ex art. 7 della legge n. 300/1970, non è affatto incompatibile con l’azione proposta dalla Procura Federale. Non vi è alcuna ragione per escludere che un particolare comportamento incida, contestualmente, sullo svolgimento del rapporto di lavoro in senso stretto, e sulla relazione di collegamento con la Federazione. Il fatto oggetto di addebito ben potrebbe costituire, al tempo stesso, inadempimento rilevante nell’ambito del rapporto con la Lega datrice di lavoro e illecito perseguibile dalla Procura Federale. In questo quadro di riferimento, tuttavia, occorre farsi carico, realisticamente, delle molteplici implicazioni che potrebbero derivare dalle contrapposte interpretazioni relative alla maggiore o minore estensione dell’ambito di applicazione soggettiva del codice di giustizia sportiva. Una lettura che escludesse in radice l’applicazione delle sanzioni  sportive  ai  dipendenti della Federazione rischierebbe di indebolire la finalità di protezione degli interessi perseguiti dalla FIGC, oltre a comportare un’ingiustificata differenza di trattamento rispetto ai dipendenti delle società sportive. Di contro, ipotizzando una opposta esegesi della portata del codice, dilatata al massimo, secondo cui ogni inadempimento degli obblighi  inerenti al rapporto di lavoro è,  di  per  sé  ed  automaticamente  rilevante per l’ordinamento sportivo,  incidendo sulla ottimale realizzazione di suoi obiettivi istituzionali,  risulterebbe eccessivamente severa, generando una perdita di fiducia nel rapporto tra la Federazione e i suoi collaboratori non tesserati. In questo senso, allora, va affermata una ragionevole ed equilibrata lettura interpretativa della disciplina, secondo cui la sussistenza di un rapporto di lavoro (autonomo o subordinato) con la Federazione (o con una delle sue articolazioni) non comporta, di per sé, l’esenzione soggettiva - totale ed automatica - dall’applicazione del codice. Tuttavia, le condotte rilevanti sul piano della responsabilità disciplinare sportiva non sono tutti gli inadempimenti degli obblighi contrattuali, ma solo i comportamenti capaci di riverberarsi con immediatezza, secondo un razionale criterio di causalità adeguata, sull’attività della Federazione. A tal fine occorre considerare la specifica posizione ricoperta dal soggetto nella struttura amministrativa di supporto agli organi e alle articolazioni federali, in funzione dei particolari incarichi ricevuti, nonché la peculiarità della concreta vicenda di volta in volta sottoposta a giudizio. Questi aspetti del collegamento soggettivo tra l’incolpato e l’ordinamento sportivo dovrebbero essere accuratamente evidenziati dall’organo requirente, all’atto di formalizzazione del deferimento, senza possibilità di attestarsi su presunzioni semplificatrici, incentrate sulla sola qualifica soggettiva del deferito, e sono comunque sottoposti al vaglio del giudice chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza dell’illecito contestato. Applicando questi criteri alla vicenda in esame, occorre evidenziare che l’imputazione elevata dalla Procura Federale nei confronti dell’incolpato riguarda il comportamento tenuto dal titolare dell’incarico di segretario di un Comitato regionale non in relazione ad una mera attività amministrativa o contabile “neutra”. Nel caso di specie, al contrario, si tratta di condotte relative alla programmazione dell’attività  agonistica regionale costituite dalla composizione dei gironi delle competizioni e la formazione del calendario. Non solo, ma le condotte oggetto degli addebiti disciplinari, non si riferiscono alla mera istruttoria interna, finalizzata all’adozione di tali atti da parte degli organi federali, ma attengono proprio alla determinazione, con efficacia esterna, dei contenuti della decisione organizzativa imputabile alla competenza funzionale di una struttura della FIGC. Non possono ricondursi all’ambito della responsabilità disciplinare sportiva, invece, violazioni degli obblighi che attengono allo svolgimento del rapporto di lavoro in sé considerato, senza significativi riflessi causali sull’organizzazione dell’attività federale: si pensi ai casi della contestata violazione delle regole contabili interne o della normativa in materia di sicurezza del lavoro, esaminati dalla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte Federale 7 Giugno 2017, di cui al C.U. n. 138/CFA. I fatti indicati in tale pronuncia potrebbero qualificarsi come inadempimenti contrattuali, ma, indipendentemente dalla loro ipotizzata gravità, non incidono sull’ordinamento federale e sulle sue attività istituzionali. In questo senso, allora, risulta pienamente condivisibile l’impugnata decisione del Tribunale Federale, la quale, con una motivazione essenziale, ha correttamente evidenziato la netta differenza tra la vicenda in esame e quella definita dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 2017. Pertanto, il principio di diritto enunciato da queste Sezioni Unite, diretto a chiarire la portata applicativa del codice di giustizia sportiva, non si pone in contrasto con il precedente indirizzo ermeneutico, ma solo ne amplia e chiarisce il significato. In definitiva quindi, deve essere confermato il capo della sentenza impugnata, relativo alla sussistenza della giurisdizione sportiva sulla vicenda disciplinare in esame, in conformità del seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 2, l’ambito soggettivo di applicazione sostanziale e processuale del codice di giustizia sportiva, anche in relazione alla responsabilità disciplinare e all’applicazione delle sanzioni, comprende ogni soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, ivi inclusi i soggetti i quali, ancorché legati da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con organi, strutture o articolazioni della Federazione, pongono in essere specifiche attività concretamente rilevanti per l’ordinamento sportivo, in forza di un criterio di causalità adeguata, debitamente accertato nelle singole fattispecie, quali la diretta partecipazione alla formazione e pubblicazione dei calendari dell’attività agonistica di competenza dei Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti”….Ora, nel caso di specie, molteplici elementi conducono a ritenere che l’incolpato abbia, in perfetta buona fede, ritenuto di eseguire diligentemente quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, con la finalità di accelerare al massimo gli adempimenti indispensabili per l’avvio dell’attività agonistica. Inoltre, non va trascurato che, nella concreta vicenda in esame, si era verificato un avvicendamento nelle cariche di vertice del Comitato, che rendeva più difficile il contatto necessario per ottenere la firma preordinata alla pubblicazione dei calendari, considerando l’imminente inizio della stagione agonistica. In questa cornice non risulta imputabile all’incolpato, sotto il profilo soggettivo, una così grave violazione dei doveri essenziali di lealtà e probità previsti dall’art. 4 del CGS, fermo restando che, sul piano oggettivo, deve ritenersi sempre obbligatoria la preventiva sottoposizione dei verbali del Consiglio Direttivo al presidente del Comitato Regionale. In definitiva, quindi, il reclamo deve essere accolto nel merito, con il conseguente proscioglimento dell’incolpato dall’illecito addebitatogli.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 9/TFN del 24.9.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 2325/1259 pf18-19 GC/MS/gb del 22.8.2019 a carico di F.D.L. - Reg. Prot. 39/TFN-SD)

Massima: Infondata è l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale in ragione del fatto che i comportamenti contestati al … non fossero riferibili all’attività sportiva. Reputa il Collegio che anche la predetta eccezione debba ritenersi infondata. La disciplina riguardante il Collegio dei revisori dei conti della Lega nazionale dilettanti è disciplinata, in prima battuta, dall’art. 12 del Regolamento LND, il cui comma 4 prevede che “II Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo in occasione della predisposizione del piano economico per obiettivi, nonché del bilancio di esercizio ed a quelle in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono tenuti all’osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia”. Tale disposizione, nel richiamare tutti gli obblighi previsti dalla legge e dalle disposizioni federali, prevede, in caso di inadempienza, la sottoposizione degli stessi al Codice di Giustizia Sportiva, ivi incluso l’art. 2 CGS. D’altronde, qualora si volesse aderire alla tesi del deferito, i revisori non potrebbero mai essere soggetti alla giurisdizione sportiva giacché l’organo in questione svolge una generale attività di controllo sull’attività economico-finanziaria dell’ente che, trattandosi di attività di controllo rientrante nell’esercizio della propria autonomia gestionale ed organizzativa dell’ente, non sarebbe mai identificabile in senso generale quale rientrante nell’ambito dell’attività sportiva. La stessa natura elettiva dell’organo di revisione impone che i suoi componenti, chiamati a far parte dell’ordinamento federale in forza di una nomina a suffragio, debbano essere chiamati a rispondere di fronte agli organi di giustizia interna in presenza di eventuali contestazioni disciplinari attinenti a comportamenti tenuti nell’esercizio delle proprie funzioni all’interno delle istituzioni federali, proprio in quanto svolgenti attività rilevante per l’ordinamento federale. Al riguardo proprio le norme citate dalla difesa del deferito, previste dagli ordinamenti federali, che, in casi tassativi ed eccezionali quali la decadenza degli organi direttivi, prevedono finanche che il Presidente del Collegio dei revisori possa svolgere funzioni gestionali, inducono a ritenere che gli stessi siano sottoposti alla giurisdizione sportiva nell’esercizio dell’attività svolta in ambito federale. Del resto, appare veramente impossibile, nell’ambito delle funzioni attribuite agli stessi, discernere le attività svolte in ambito sportivo rispetto a quelle svolte al di fuori di esso, dovendo pertanto ritenere che, l’attività del Collegio dei revisori in questione deve necessariamente essere intesa come attività rilevante per l’ordinamento federale nella sua globalità e, come tale, sottoposta alla giurisdizione della giustizia sportiva. Ad ogni buon conto, nel caso di specie, la rilevanza del ruolo svolto dal deferito all’interno di un rapporto negoziale avente ad oggetto la fornitura di palloni per la lega LND induce comunque il Collegio a ritenere che tale attività possa rientrare, in via mediata, fra quelle sportive per le quali alcun dubbio di giurisdizione si ritiene possa sussistere.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 08 Agosto 2019 con riferimento al C.U. n. 17/FTN del 06 Agosto 2019 (dispositivo)

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.D.B. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Foggia Calcio Srl), A.S. (all’epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis co.5 del CGS - vigente “ratione temporis” - svolgente attività rilevante

Massima: Il figlio del patron della società…..risulta soggetto alla giurisdizione federale ai sensi dell'art. 1 bis, c. 5°, previgente CGS (ora art. 2, c. 2°, vigente CGS), essendo pacifico che era il figlio del patron del sodalizio, che frequentava abitualmente la sede sociale (all'interno dello stadio), che si occupava di questioni legate alla gestione del sodalizio, svolgendo quindi attività in favore dello stesso, comunque rilevante per l'ordinamento federale.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 035CFA DEL  04 OTTOBRE 2018 CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 029/CFA DEL 13 SETTEMBRE 2018

Decisione Impugnata: Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 42/2018 del 20.7.2018

Impugnazione Istanza: C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 1  C.G.S.C.O.N.I.  IN  ORDINE  ALL’ACCOGLIMENTO  DEL  RICORSO  DELLA  PROCURA  GENERALE  DELLO  SPORT C.O.N.I.        RELATIVO ALLE POSIZIONI DEI SIGG.RI M.S. E D.A.A.N. SEGUITO DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE - COM. UFF. N. 078/CFA DEL 22.1.2018

Massima: A seguito del giudizio di rinvio disposto dal Collegio di Garanzia – che accogliendo il ricorso della procura federale ha ritenuto insussistente il difetto di giurisdizione nei confronti del responsabile del ticket office della società e del dipendente addetto alla sicurezza con l’effetto che di tale condotta ne deve rispondere la società a titolo di responsabilità diretta - va comminata alla società, ferme le sanzioni già inflitte (ammenda di € 600.000,00 e disputa della prima gara interna di Campionato di Serie A dell’anno 2018 con il Settore denominato “Tribuna (Curva) Sud”, dello stadio Allianz Stadium di Torino, privo di spettatori), l’ulteriore ammenda di € 5.000,00…Questa Corte ritiene di dover dare, comunque, attuazione al decisum del Collegio di Garanzia. Pertanto, passando al profilo sanzionatorio, occorre osservare come la CFA abbia già considerato e ritenuto la «gravità dei fatti come sopra addebitati al deferito C. e, per i riflessi in ordine alla responsabilità oggettiva della Juventus FC S.p.A. ai sigg.ri M. e D’A., alcuni dei quali posti in essere in violazione delle disposizioni dell’ordinamento sportivo federale, ma anche di quelle dell’ordinamento giuridico generale in materia di vendita dei biglietti di ingresso allo stadio». Nel contempo, la CFA ha ritenuto di dover valorizzare, «come specificamente previsto ed imposto dalla stessa disposizione di cui all’art. 16, comma 1, CGS», talune circostanze attenuanti e, segnatamente, per quanto di rilievo ai fini della determinazione della sanzione per le condotte dei sigg.ri D’A. e M., «la vis estorsiva esercitata dai gruppi di ultras» e la circostanza dell’aver agito al fine di evitare violenze e/o disordini di ordine pubblico. Riteneva, in definitiva, la CFA, che «i sigg.ri C., D’A. e M. abbiano verosimilmente agito in una condizione, soggettiva, vicina alla “coercizione psicologica” che li ha indotti, nella situazione di intimidazione di cui si è ampiamente detto, ad operare un “autonomo” (i.e. personale) bilanciamento di interessi, all’esito del quale hanno ritenuto preferibile cedere alle pressanti richieste di benefits provenienti da alcuni gruppi ultras, così pensando di evitare un male peggiore (rectius: contestazioni, disordini e altro che potessero portare nocumento alla Juventus FC Spa e/o pregiudicare l’ordine pubblico e le normali condizioni di sicurezza all’interno dello stadio)». Determinate, dunque, le sanzioni a carico dei deferiti A.e C., la CFA ha ritenuto dover aggravare quella a carico della Juventus FC s.p.a., trattandosi «di fatti di rilevante gravità: la società, per il tramite del comportamento di alcuni suoi dirigenti e collaboratori, ha violato le vigenti disposizioni dell’ordinamento statale (e, di conseguenza, anche quelle relative dell’ordinamento federale), poste in materia di vendita dei tagliandi di ingresso allo stadio, anche proprio al fine di arginare quell’odioso ed illecito fenomeno del bagarinaggio che, invece, i suddetti comportamenti hanno consentito e, comunque, di fatto agevolato». A siffatto inasprimento di pena  la  Corte ha, inoltre, sommato «quello conseguente alla responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 3, CGS, per le condotte poste in essere dai sigg.ri D’A. e M.», che, alla luce della loro natura, gravità e durata, veniva determinata in una ulteriore ammenda di euro trecentomila. Complessivamente, in definitiva, quantificata in euro novecentomila la sanzione dell’ammenda a carico della Juventus FC s.p.a., la stessa è stata, poi, ridotta di euro trecentomila per l’effetto della applicazione delle accertare giustificazioni ed attenuanti come sopra precisato. La Juventus FC s.p.a. è stata, pertanto, così sanzionata: «ammenda di € 600.000,00 e disputa della prima gara interna di Campionato di Serie A dell’anno 2018 con il Settore denominato “Tribuna (Curva) Sud”, dello stadio Allianz Stadium di Torino, privo di spettatori». Per quanto in questa sede rileva, dunque, gli addebiti accertati ed affermati in capo ai sigg.ri D’A. e M. devono essere attribuiti, per effetto della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, alla responsabilità diretta della Juventus FC s.p.a. Di conseguenza, ritiene, questa Corte, che il mutamento del titolo dell’attribuzione di responsabilità possa comportare, nella fattispecie, un aggravamento di pena a carico della società di appartenenza dei sigg.ri D’A. e M.. Inasprimento di pena, tuttavia, che non può non essere concretamente, nel caso di specie, determinato alla luce del fatto che, come traspare, in modo evidente, dalla pronuncia della CFA del 22 gennaio 2018, le violazioni degli stessi sono già state ritenute in tutta la loro gravità e, nel medesimo “stato” e “natura”  addebitate, seppur attraverso il titolo formale della responsabilità oggettiva, alla società Juventus FC S.p.A.. Ritiene, pertanto, questa Corte, che l’aggravamento di sanzione debba, con specifico riferimento al caso di specie e per le ragioni già prima in sintesi illustrate, essere contenuto. In definitiva, per quanto sopra considerato, letto l’art. 18 CGS, viste le risultanze in atti, la natura e la gravità delle violazioni accertate in capo ai sigg.ri D’A. e M., il numero di stagioni sportive nel corso delle quali le stesse sono state perpetrate, tenuto, altresì, conto delle ragioni attenuanti di cui si è detto, considerata la sanzione già inflitta alla società di appartenenza degli stessi, ritiene congruo determinate l’aggravamento di cui si è detto nella (ulteriore) sanzione dell’ammenda di euro cinquemila a carico della Juventus FC s.p.a.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezioni Unite: Decisione n. 42 del 20/07/2018

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, di cui al C.U. n. 078/CFA del 22 gennaio 2018, resa nel procedimento promosso, tra gli altri, a seguito di ricorso presentato dai sig.ri S. M. e A. N. d’A., nella parte in cui, in accoglimento del ricorso proposto dagli incolpati, in riforma della decisione resa in primo grado dal Tribunale Nazionale Federale della FIGC – Sezione Disciplinare (C.U. n. 11/17 TFN del 25 settembre 2017), è stato dichiarato il difetto di giurisdizione sportivo-disciplinare degli Organi della giustizia federale e, per l’effetto, sono state annullate le sanzioni agli stessi inflitte all’esito del giudizio di primo grado (inibizione di un anno e ammenda di € 20.000,00 in capo al sig. S. M., per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, ed art. 12, commi 1, 2 e 9 CGS; inibizione di un anno e tre mesi ed ammenda di € 20.000,00 in capo al sig. A. N. D’A., per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 ed art. 12, commi 1, 2 e 9 CGS); Decisione della Corte Federale d’Appello FIGC - Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 078/CFA del 22 gennaio 2018, nella parte in cui la Corte Federale d’Appello ha respinto il ricorso del dott. C. e, per l’effetto, ha confermato le sanzioni allo stesso inflitte all’esito del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale Federale (inibizione di un anno ed ammenda di € 20.000,00), per violazione dell’art. 12, commi 1 e 2, CGS; Decisione emessa dalla Corte Federale d’Appello presso la FIGC, pubblicata il 22 gennaio 2018 con il C.U. n. 078/CFA, che, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore Federale FIGC e dalla stessa società Juventus, con riferimento alla posizione della medesima predetta società, ha rideterminato la sanzione dell’ammenda irrogata alla Juventus F.C. S.p.A. nella misura di € 600.000,00, oltre alla chiusura del settore denominato “Tribuna (Curva) Sud” dello stadio Allianz Stadium di Torino, in occasione della prima partita del Campionato di Serie A dell’anno 2018;

Parti: Procura Generale CONI/Federazione Italiana Giuoco Calcio/S. M./A. N. D'. F. C./Federazione Italiana Giuoco Calcio Juventus F.C. S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Generale CONI

Massima: Su ricorso della Procura Generale viene annullata la decisione Corte Federale d’Appello, nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sportivo-disciplinare degli Organi della giustizia federale nei confronti di alcuni dei deferiti con rinvio alla stessa. L’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. (ma pure l’art. 1 C.G.S. ante 2014) prevede che “sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali le società … e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere… organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale”.  A norma del comma 5, del medesimo art. 1 bis, “sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel presente codice e nelle norme statutarie anche… coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”.  È pacifico che … e …. svolgano un’attività all’interno della struttura organizzativa della Juventus e nell’interesse della medesima in qualità di dipendenti di quest’ultima. Ne discende che la condotta degli stessi rientra a pieno titolo nella fattispecie descritta dal comma 5 dell’art. 1 bis C.G.S. che pretende, a carico di questi ultimi, il rispetto delle norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva, nonché il rispetto delle norme statutarie e federali. La previsione di cui al comma 5, dell’art. 1 bis C.G.S., restringe la portata del comma 1, dell’art. 1 bis e si pone, rispetto a quest’ultimo, in un rapporto di specialità. Se, infatti, “le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici e gli ufficiali di gara sono tenuti al rispetto delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” e possono essere oggetto di sanzione, ai sensi dell’art. 18, comma 1, e dell’art. 19, comma 1, C.G.S., invece, gli ulteriori destinatari della previsione di cui al comma 5, art. 1 bis, sono tenuti all’osservanza esclusivamente delle norme del C.G.S., nonché alle norme statutarie e federali, anche ove il loro rapporto non sia riferibile direttamente all’attività sportiva, come nel primo comma. Ciò non esclude che il comportamento dei medesimi, a norma del comma 5, dell’art. 1 bis C.G.S., rientri nella giurisdizione del giudice sportivo, trovando loro applicazione le norme richiamate dall’ordinamento sportivo stesso.  Il fatto che a coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società non trovino applicazione le disposizioni di cui all’art. 12, 15, 18 e 19 C.G.S. (invece limitate ai dirigenti, tesserati, soci e non soci, di cui all’art. 1 bis), si giustifica alla luce del rilievo che la sanzione loro comminata sarebbe del tutto irrilevante, tenuto conto che le pene ivi previste, in particolare quelle comminate ai sensi dell’art. 19 C.G.S., sanzionano temporaneamente o definitivamente o puniscono la loro attività nello svolgimento dell’attività di carattere agonistico. Invece, con riguardo ai soggetti dipendenti, quel tipo di sanzione non avrebbe alcun effetto, non potendo l’ordinamento sportivo impedire, nell’ambito del rapporto lavorativo ai soggetti medesimi, di svolgere le mansioni loro affidate dalla società. Un’eventuale sanzione irrogata dall’ordinamento sportivo determinerebbe di riflesso l’obbligo per la società di demansionare o assumere altro provvedimento punitivo nei confronti del dipendente destinatario della medesima.  La ratio del sistema sportivo riposa, al contrario, sulla giustiziabilità della condotta di questi ultimi, nel senso della doverosità del rispetto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva e delle norme statutarie e federali, che, laddove da loro violate, determinano una responsabilità diretta della società sportiva cui appartengono, per la condotta da questi ultimi tenuta anche all’insaputa degli organi apicali della stessa; e, conseguentemente, una sanzione che tenga conto della gravità della condotta direttamente riferibile alla società. Ne discende che la violazione delle norme dello statuto e delle norme federali, da parte di dipendenti, rilevante ai sensi dell’art.1 bis, comma 5, C.G.S., determina una applicazione diretta dell’art. 18 C.G.S. a carico della Società. Dall’accoglimento del motivo proposto dal Procuratore Generale dello Sport, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente rinvio alla Corte Federale d’Appello F.I.G.C., per la sua natura pregiudiziale, deriva l’assorbimento del ricorso incidentale della Juventus.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 78/CFA del 22 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale – Sezione DisciplinareCom. Uff. n. 11/TFN del 25.9.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ JUVENTUS FC SPA AVVERSO LE SANZIONI:INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA DI20.000,00 INFLITTA AL SIG. AGNELLI ANDREA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2, 3 E 9 C.G.S.;INIBIZIONE PER ANNI 1 E  AMMENDA  DI   20.000,00  INFLITTA  AL  SIG.  M.S., ALL’EPOCA DEI FATTI DIPENDENTE  RESPONSABILE  DEL  TICKET  OFFICE  DELLA  SOCIETÀ  RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2 E 9 C.G.S.; INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 3 E AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA AL SIG. D.A.A.N., ALL’EPOCA DEI FATTI DIPENDENTE ADETTO ALLA SICUREZZA (SECURITY MANAGER) DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2, 3 E 9 C.G.S.; AMMENDA DI € 300.000,00 INFLITTA ALLA SOCIE RECLAMANTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMI 1 E 2 E 12, COMMI 1, 2 E 3 C.G.S.; SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE   NOTA  N.  10152/101  PF  16-17  GP/BLP  DEL 18.3.2017

Impugnazione – istanza: D.A.N.,  ALL’EPOCA DEI FATTI  DIPENDENTE ADETTO  ALLA SICUREZZA (SECURITY MANAGER) DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2, 3 E 9 C.G.S.; E DELLA SOCIETÀ:

Impugnazione – istanza: JUVENTUS FC SPA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMI 1 E 2 E 12, COMMI 1, 2 E 3 C.G.S.;SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 10152/101 PF 16-17 GP/BLP DEL 18.3.2017

Massima: La Corte dichiara il difetto di giurisdizione sportivo – disciplinare degli Organi della giustizia federale e, per l’effetto, annulla le sanzioni agli inflitte all’esito del giudizio di primo grado nei confronti del dipendente addetto alla sicurezza (Security Manager) e del dipendente responsabile del ticket office della società.il criterio per fondare la giurisdizione degli organi di giustizia federale nei confronti di un dato soggetto sia, principalmente, il tesseramento FIGC con la sottoscrizione dell’apposita clausola compromissoria. In difetto di tale presupposto, un soggetto non tesserato è sottoposto alla giustizia sportiva nel caso in cui svolga «qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale» (cfr. art. 1, comma 5, CGS in vigore fino al 1 agosto 2014 e, art. 1 bis, comma 5, CGS vigente). Orbene, dalla documentazione in atti emerge, pacificamente, che i sigg.ri ….. e …… non sono tesserati e non hanno sottoscritto la prescritta clausola compromissoria. Nello stesso tempo risulta che gli stessi siano semplici dipendenti e non già dirigenti della Juventus FC Spa (lo svolgimento di un ruolo dirigenziale avrebbe, invero, comportato una diversa valutazione, più vicina, forse, alle conclusioni del TFN). Orbene, l’inesistenza di tesseramento per la FIGC, l’assenza di sottoscrizione della clausola compromissoria e della conseguente mancata specifica adesione alla sottoposizione alla giustizia sportiva, il difetto di un ruolo dirigenziale all’interno della società Juventus FC Spa o della qualità di socio della medesima, conducono ad affermare il difetto di giurisdizione disciplinare-sportiva di questa Corte nei confronti dei sigg.ri ….. e …...Pacifico, invero, come accertato e correttamente affermato dal TFN, che i sigg.ri …. e …. abbiano svolto, per il periodo in relazione al quale si riferiscono le contestazioni di cui ai rispettivi capi di incolpazione, attività a favore e nell’interesse della Juventus FC Spa; ma altrettanto pacifico è che la loro attività nell’interesse della società Juventus FC Spa sia dovuta (e sia stata effettuata) nella loro qualità di dipendenti della predetta medesima società. Pertanto, del loro operato gli stessi potranno essere eventualmente chiamati a rispondere, in via disciplinare, nei confronti del datore di lavoro e/o, laddove le condotte dagli stessi poste in essere assumano rilievo penale, innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria. Conforta siffatta conclusione l’esame della disposizione di cui all’art. 19 CGS («Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l’applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravi dei fatti commessi: …»): come si vede, la norma prevede sanzioni che possono essere applicate, per la loro stessa natura (come anche correttamente osservato dalla difesa …. – …..), ai tesserati, ai dirigenti ed ai soci della società di calcio. Non avrebbe rilievo pratico ed efficacia alcuna “inibire” il semplice dipendente, che non rivesta funzioni di rappresentanza della società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale. Tali principi sono già stati in  precedenza affermati da  questa Corte  in fattispecie  sostanzialmente sovrapponibile alla presente, laddove si è avuto modo di evidenziare che, «per quanto il principio di lealtà sportiva declamato dall’art. 1-bis, comma 1, del CGS, costituisca un caposaldo dell’ordinamento sportivo e per quanto la  norma  in  questione  possa  essere  giustamente  considerata  alla  stregua  di una clausola generale di tale ordinamento atta a reprimere comportamenti che non possono  farsi rientrare tra quelli espressamente vietati, resta il fatto che la condotta […] posta in essere dal sig. […] che si è ritenuto di censurare quale illecito disciplinare sportivo, ad avviso di questa Corte, non appare in realtà in alcun modo riferibile all’attività sportiva, neppure in via mediata. Essa può assumere rilievo, piuttosto, nell’ambito del rapporto lavorativo in essere con la […], qualora quest’ultima ritenesse, nel rispetto della procedura prevista e disciplinata dall’art. 7 della legge n. 300/1970, di contestare al dipendente […] l’infrazione di una specifica norma comportamentale […] In altri termini, il contesto in cui sono maturate le condotte illecite ascritte al sig. […] non è definibile sportivo, neppure in senso lato. Perché una condotta illecita posta in essere da un tesserato o da un soggetto che svolga un’attività comunque rilevante per l’ordinamento federale possa dirsi disciplinarmente rilevante occorre, invece, pur sempre che essa sia tenuta nell’ambito di un rapporto riferibile all’attività sportiva, quanto meno in via mediata. In difetto, non v’è spazio per contestare la violazione dei principi di lealtà sportiva di cui all’art. 1-bis, comma 1, CGS, vi è conseguentemente la giurisdizione degli organi della giustizia sportiva a decidere al riguardo» (Corte federale d’appello, sezioni unite, C.U. n. 20/CFA del 1 agosto 2017). Per i riflessi di siffatta valutazione e per le relative ricadute nel presente procedimento, non vi è, del pari, dubbio che dei comportamenti – dei sigg.ri …. e …. – tenuti in violazione delle disposizioni dell’ordinamento federale debba essere chiamata a rispondere la Juventus FC Spa, atteso che le condotte agli stessi contestate e nei limiti in relazione ai quali verranno, dunque, qui, incidentalmente accertate, per i relativi effetti sulla sfera giuridica della società di appartenenza, assumono valenza e rilievo esterno per il tramite ed carico, appunto, della predetta medesima società, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 3, CGS («Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società») e/o ai sensi dell’art. 2049 c.c.

Decisione C.F.A.: C. U. n. 55/CFA del 08 Novembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 90 del 29.6.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  INTERREGIONALE  AVVERSO  IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG.:ROSSI MATTEO, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO NON TESSERATO, CHE AVREBBE SVOLTO ATTIVITÀ SPORTIVA IN FAVORE DELLE SOCIETÀ ASD ARENZANO FC E ASD CFFS COGOLETO CALCIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1 BIS, COMMI 1 E 5 E 10, COMMI 1 E 4 C.G.S.; E DELLE SOCIETÀ: ASD ARENZANO FC PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S.; ASD CFFS COGOLETO CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S.; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO -  NOTA N. 11259/478 PF16-17 MB/GR/PP DEL 12.4.2017

Massima: Ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del vigente Codice di Giustizia SportivaSono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché colo che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Del resto, l’intento normativo è quello di assoggettare alle norme della giustizia sportiva tutti coloro che sono legati ad una società anche con vincolo di fatto o non formalizzato nelle forme previste dall’ordinamento sportivo (per tutte, Com. Uff. n. 82 del 18.5.2016). Pertanto, laddove il deferito in questione, pur in assenza di tesseramento, avesse effettivamente svolto attività rilevante per l’ordinamento sportivo, lo stesso sarebbe stato, senza dubbio, soggetto alle disposizioni dell’ordinamento federale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 24/TFN-SD del 08 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: WANG  QIANGMING (Socio– titolare del 15% delle quote sociali dal 3.7.2014 nonché Consigliere delegato con potere di firma dal 10.7.2014 al 24.7.2015 della Società AC Pavia Srl), NUCCILLIA LESSANDRO (da l8.7.2016 Socio unico e dal 10.7.2016 e sino al fallimento Amministratore unico della Società AC Pavia Srl -(nota n.1430/626 pf 16-17GP/GC/ag dell’11.08.2017).

Massima: Il socio titolare del 15% delle quote societarie e consigliere delegato con poteri di firma della Società risponde della  violazione dell’art.1bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 21 commi 2 e 3 NOIF e 19 Statuto FIGC per aver mancato di comunicare alla Lega Professionisti la propria carica di amministratore unico e legale rappresentante della Società ed aveva contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società ed aveva mancato di effettuare interventi di ricapitalizzazione suscettibili di risanare(o tentare di risanare) la Società, tanto da causarne la dichiarazione di fallimento.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 020/CFA del 01 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. BRANDA VALERIO (ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA F.I.G.C. - L.N.D.) AVVERSO LE SANZIONI:  INIBIZIONE DI MESI 3; - AMMENDA 300,00; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S.NOTA N. 6005/307 PF16-17 GP/GT/VG DEL 3.12.2016

Massima: La Corte, dichiara d’ufficio il difetto di giurisdizione e per l’effetto annulla la decisione del TFN che aveva sanzionato il Segretario del C.R. Umbria, soggetto svolgente attività rilevante per l’Ordinamento Federale ex art. 1 bis, co. 5, del CGS, per la violazione dell’art. 1, co. 1 bis, del CGS, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell’Ordinamento Federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva secondo i principi di lealtà, probità e correttezza: - omesso, nella propria veste di soggetto fattualmente deputato alla tenuta della “Cassa” del C.R. Umbria, di attenersi nell’assolvimento di tale incarico alla procedura prevista dal R.A.C. (Regolamento Amministrativo Contabile della L.N.D.) e, segnatamente dall’art. 54 di quest’ultimo (il quale impone che qualora la figura del Cassiere non coincida con quella del Responsabile Amministrativo ogni pagamento eseguito dal primo deve essere, necessariamente e preventivamente autorizzato dal secondo), ovvero, per aver mancato di far sottoporre ogni pagamento da egli eseguito in veste di “Cassiere” alla preventiva e necessaria autorizzazione ad opera del Responsabile Amministrativo del C.R. Umbria, quale referente unico della contabilità interna del Comitato. Il sig. – omissis -, all’epoca dei fatti Segretario del CRU, è un dipendente della F.I.G.C. - L.N.D., nei confronti del quale la Procura federale ha ritenuto di promuovere il presente procedimento disciplinare quale soggetto svolgente un’attività rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 5, CGS. Il sig. – omissis - è stato ritenuto responsabile della violazione del dovere di comportarsi secondo i principi (di cui all’art. 1-bis, comma 1, CGS) di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, per avere egli omesso, nell’assolvimento dell’incarico di soggetto fattualmente deputato alla tenuta della “Cassa” del CRU, di sottoporre ogni pagamento eseguito alla preventiva e necessaria autorizzazione del Responsabile Amministrativo del CRU, sig. – omissis -, secondo quanto previsto dall’art. 54 del RAC. Ora, per quanto il principio di lealtà sportiva declamato dall’art. 1-bis, comma 1, del CGS, costituisca un caposaldo dell’ordinamento sportivo e per quanto la norma in questione possa essere giustamente considerata alla stregua di una clausola generale di tale ordinamento atta a reprimere comportamenti che non possono farsi rientrare tra quelli espressamente vietati, resta il fatto che la condotta (tanto quella di cui all’addebito sub A quanto quella di cui all’addebito sub B) posta in essere dal sig. – omissis - che si è ritenuto di censurare quale illecito disciplinare sportivo, ad avviso di questa Corte, non appare in realtà in alcun modo riferibile all’attività sportiva, neppure in via mediata. Essa può assumere rilievo, piuttosto, nell’ambito del rapporto lavorativo in essere con la L.N.D., qualora quest’ultima ritenesse, nel rispetto della procedura prevista e disciplinata dall’art. 7 della legge n. 300/1970, di contestare al dipendente – omissis - l’infrazione di una specifica norma comportamentale - quale è quella posta dall’art. 54 del RAC che si assume violata nella fattispecie - che impone che ogni pagamento eseguito dal Cassiere che non sia anche Responsabile Amministrativo debba essere preventivamente autorizzato da quest’ultimo. In altri termini, il contesto in cui sono maturate le condotte illecite ascritte al sig. – omissis - non è definibile sportivo, neppure in senso lato. Perché una condotta illecita posta in essere da un tesserato o da un soggetto che svolga un’attività comunque rilevante per l’ordinamento federale possa dirsi disciplinarmente rilevante occorre, invece, pur sempre che essa sia tenuta nell’ambito di un rapporto riferibile all’attività sportiva, quanto meno in via mediata. In difetto, non v’è spazio per contestare la violazione dei principi di lealtà sportiva di cui all’art. 1-bis, comma 1, CGS, vi è conseguentemente la giurisdizione degli organi della giustizia sportiva a decidere al riguardo.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite : Decisione n. 62 del 13/12/2016 – www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, adottata a Sezioni Unite in data 19 aprile 2016 e pubblicata, in motivazione, con C.U. n. 010/CFA del 22 luglio u.s., che ha irrogato, in capo al ricorrente, la sanzione dell'inibizione per 5 anni, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, più l'ammenda pari ad € 50.000,00

Parti: F. A. A./Federazione Italiana Giuoco CalcioG. L. I./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Non si ha il difetto di giurisdizione in quanto all’epoca dei fatti il deferito risultava iscritto, come allenatore, all’albo del settore tecnico della F.I.G.C.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.013/TFN del 14 Settembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.F., M.S., F.C.,L. D., F.M. (all’epoca dei fatti componenti del Collegio Arbitrale della Lega Pro) - (nota n. 255/98 pf13-14 AM/SP/sds del 6.7.2016).

Massima: Il primo comma dell’art. 30 dello Statuto Federale vigente all’epoca dei fatti contestati, dopo aver espressamente individuato categorie i tesserati e le Società affiliate, prevedeva che “tutti i soggetti, organismi e loro componenti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’Ordinamento Federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma Federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata”. Il secondo comma della richiamata disposizione chiariva altresì che tali soggetti, “in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento dalla FIGC […] nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività Federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico”. In senso analogo l’art. 1, comma 5, del CGS vigente all’epoca dei fatti, stabiliva che erano “tenuti all’osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche […] coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una Società o comunque rilevante per l’Ordinamento Federale”. Alla luce del chiaro tenore letterale delle prefate disposizioni alcun dubbio sussiste circa la soggezione dei deferiti alle norme federali e alla giurisdizione della giustizia Federale, poiché l’attività di componente del Collegio arbitrale della Lega Pro assume evidentemente rilievo nell’ambito dell’Ordinamento della FIGC. In quanto appartenenti all’elenco dei componenti del Collegio arbitrale della Lega Pro quest’ultimi avevano un legame stabile con la Lega la cui attività e funzionamento è espressamente disciplinato dall’art. 9 dello Statuto, all’epoca vigente, che stabilisce la loro istituzione, l’organizzazione, le funzioni attribuite (organizzazione dell’attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie, la stipula degli accordi di lavoro e la predisposizione dei relativi contratti tipo). Tra l’altro l’appartenenza della lega all’Ordinamento Federale sembra confermata dal comma 11 dell’art. 34 sempre dello Statuto all’epoca vigente in base alla quale “il Presidente Federale può promuovere di fronte alla Corte di Giustizia Federale eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall’AIA o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del CONI o della legislazione vigente. La stessa potestà compete al Presidente di ciascuna lega e ai Presidenti dell’AIA e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione”. Anche, le NOIF chiariscono all’art. 24, che “le leghe operano secondo le disposizioni ed i principi direttivi stabiliti nelle presenti norme organizzative interne e ad essi confermano la rispettiva autonomia normativa ed organizzativa”. Ne consegue, dunque, che non è dubitale la sottoposizione dei componenti del Collegio arbitrale istituito presso la Lega pro alla giustizia Federale. Ma vi è di più. Nel caso di specie sussiste altresì la giurisdizione di questo Tribunale, in quanto le condotte contestate concernono attività di diretta rilevanza sportiva e Federale. L’art. 91, primo comma, delle NOIF prevede espressamente che “l’inosservanza da parte ella Società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettive e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari”. Il successivo art. 92 stabilisce che “i tesserati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe, nonché delle prescrizioni dettate dalla Società di appartenenza. I calciatori “professionisti” e gli allenatori sono tenuti altresì all’ottemperanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizioni contenuta nei contratti individuali”.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.006/TFN del 20 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (242) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.P. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Padova Spa), A.G., I.G. (soggetti che rivestivano una posizione e svolgevano attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 CGS), Società CALCIO PADOVA Spa - (nota n. 12705/1096 pf13-14/AM/SP/ma del 10.05.2016).

Massima: Sono assoggettati alla giustizia sportiva, in quanto soggetti che rivestivano una posizione e svolgevano attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 CGS, coloro i quali per il tramite delle proprie società di cui sono i legali rapp.ti, sono i soci occulti, in via indiretta, della società calcistica.…entrambi i deferiti, nelle rispettive qualità, per il tramite di – omissis - Srl, in considerazione del contenuto del richiamato “patto aggiuntivo”, risultando “co-obbligati solidali di tutti gli impegni e le obbligazioni assunti dall’Acquirente -Sig. omisis - nei confronti del Venditore - omissis Srl- … omissis …” (art. 3.9 del “patto aggiuntivo”), possano essere ragionevolmente annoverati tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS (art. 1, commi 1 e 5, CGS vigente ratione temporis) e, pertanto, pur non formalmente tesserati FIGC, soggiacciono alla potestas iudicandi degli organi giustiziali federali, e quindi anche di questo Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare-.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.080/TFN del 16 Maggio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (160) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.P. (iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi – non tesserato) - (nota n. 9364/158pf14-15/AM/SP/ma del 09.03.2016).

Massima: Colui che è iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi – non tesserato – ma soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 C.G.S. nell’interesse della Società risponde della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS anche in relazione all’art. 10 comma 2 CGS per aver indotto in errore il calciatore, facendogli sottoscrivere, dietro richiesta della somma di € 15.000,00, un contratto con la Società Parma, mai depositato presso la Lega competente.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.053/TFN del 15 Febbraio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.D.C. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa, nonché allenatore iscritto all’albo del Settore tecnico, sospeso e iscritto all’albo speciale dei Direttori Sportivi), G.L.I. (all’epoca dei fatti allenatore iscritto all’albo del Settore tecnico), Società Calcio CATANIA Spa - (nota n. 3174/1064bis pf14-15 SP/mg del 6.10.2015).

Massima: Va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione di questo Tribunale, in quanto il deferito non rivestiva all'epoca dei fatti alcun ruolo all'interno dell'Ordinamento sportivo federale. Risulta al contrario dagli atti acquisiti dalla Procura Federale che l'I. figurava all'epoca dei fatti come allenatore iscritto all’Albo del Settore Tecnico della FIGC e, come tale, rientrava tra i soggetti tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali, ai sensi dell'articolo 1 bis comma 1 del CGS

 

Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 016/CFA del 29 Agosto 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CFA del 08 Settembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. N.C.(ALL’EPOCA DEI FATTI TECNICO TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 2

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. G.P. (ALL’EPOCA DEI FATTI ISCRITTO NELL’ELENCO SPECIALE DI DIRETTORI SPORTIVI C/O F.I.G.C.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 6 E AMMENDA DI € 50.000,00

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELLA LUPARENSE SAN PAOLO FC SSD ARL (ALL’EPOCA DEI FATTI SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL CALC. M.D.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SCOIETÀ SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA OGGI SDARL LUPARENSE SAN PAOLO FC) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 E L’AMMENDA DI € 60.000,00

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DE L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DEL SIG. E.D.N. (ALL’EPOCA DEI FATTI RESPONSABILE AREA TECNICA TESSERATO PER LA SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 5 E PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., E AMMENDA DI € 100.000,00

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO DEL SIG. F.D.L. (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DI BASE ISCRITTO NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 2 E MESI 6 E AMMENDA DI € 40.000,00

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO DEL SAVONA FBC S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 E AMMENDA DI € 30.000,00

Impugnazione – istanza: 9. RICORSO DEL SIG. A.D.P. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SAVONA FBC S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E AMMENDA DI € 100.000,00

Impugnazione – istanza: 10. RICORSO DEL CALC. C.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SAVONA FBC SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 E AMMENDA DI € 30.000,00

Impugnazione – istanza: 11. RICORSO DEL SIG. C.E. (ALL’EPOCA DEI FATTI COLLABORATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SAVONA FBC S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 E AMMENDA DI € 30.000,00

Impugnazione – istanza: 12. RICORSO DEL SIG. B.M.(ALL’EPOCA DEI FATTI ISCRITTO NELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI DELLA F.I.G.C., NONCHÉ SOGGETTO DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 5 C.G.S., OPERANTE ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ SAVONA FBC S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 6 E AMMENDA DI € 60.000,00

Impugnazione – istanza: 13. RICORSO DEL S.S. TERAMO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 E AMMENDA DI € 30.000,00

Impugnazione – istanza: 14. RICORSO DEL SIG. L.C. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA S.S. TERAMO CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E AMMENDA DI € 100.000,00

Impugnazione – istanza: 15. RICORSO DEL SIG. M.D.G. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO PER LA S.S. TERAMO CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E AMMENDA DI € 100.000,00

Massima: L’eccezione di difetto di giurisdizione non può trovare accoglimento….la Corte, conformemente a quanto motivato per altra posizione, osserva che la propria giurisdizione è determinata dal pacifico tesseramento D. N. all’epoca dei fatti, riconosciuto in essere dallo stesso atto di gravame laddove, fin dalla sua seconda riga, colloca la cessazione del “rapporto di lavoro a tempo determinato tra il sig. E.D. N. e l’Aquila Calcio 1927 S.r.l.” alla data del 30 giugno 2015, rendendo ininfluenti, sotto il profilo della giurisdizione, le proposte dimissioni, nonché perfettamente giudicabili dagli Organi della Giustizia Sportiva i comportamenti tenuti dal tesserato nell’aprile e nel maggio dello stesso 2015. Quanto al riferimento all’art. 36, comma 7 delle NOIF, lo stesso appare poco comprensibile e comunque un fuor d’opera, posto che tale disposizione disciplina il divieto di successivo tesseramento nei confronti del soggetto che si sottragga volontariamente ad un procedimento disciplinare ovvero ad una sanzione pronunciata nei suoi confronti.

Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 015/CFA del 27 Agosto 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CFA del 08 Settembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 15/TFN del 20.8.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. P.G.C.(ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E AMMENDA DI € 50.000,00

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. D.L.P. (TITOLARE DI UN CONTRATTO CON LA SOCIETÀ GENOA CRICKET FOOTBALL CLUB) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 E LA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC, IN CONTINUAZIONE, E AMMENDA DI € 150.000,00

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL SIG. A.P. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 E AMMENDA DI € 300.000,00.

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONI DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI CALCIO SERIE B S.S. 2014/2015, E PENALIZZAZIONE DI 12 PUNTI IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 E AMMENDA DI € 150.000,00.

Massima:…non condivisibile è la doglianza relativa all’incompetenza assoluta del Giudice sportivo a giudicare della sua posizione, atteso che il contratto, prodotto agli atti del procedimento, che all’epoca dei fatti oggetto di deferimento legava al Genoa Cricket and Football Club s.p.a. il ricorrente attribuiva a quest’ultimo le mansioni di “Assistente del Direttore Sportivo”. L’attività che il D. L.era chiamato contrattualmente a svolgere in favore del Genoa, pertanto, è senza dubbio attività di carattere tecnico-organizzativo, in quanto tale rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 1bis del C.G.S., con la conseguenza che egli era ed è tenuto all’osservanza delle norme del C.G.S., statutarie e federali.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.017/TFN del 20 Agosto 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.C., A.S., B.F.,C.D., C.W., C.S., C.A., C.L., C.N., C.F.M., D.S., D.L.F., D.N.E., F.A., F.G., M.F., M.E., M.V., N.V., P.G., S.G., Società USD AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI Srl, SS BARLETTA CALCIO Srl, SSD CALCIO CITTÀ DI BRINDISI, L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, NEAPOLIS Srl, PAGANESE CALCIO 1926 Srl, AC PISA 1909 SS a rl, SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, USD SAN SEVERO, SEF TORRES 1903 Srl, VIGOR LAMEZIA Srl – (nota n. 1319/859bis pf14-15 SP/blp del 30.7.2015).

Massima: Va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione degli organi di giustizia sportiva. Oltre a quanto si evince dalle intercettazioni, dalle dichiarazioni rese al GIP da A. e G.F. emerge chiaramente l’importante ruolo attivo svolto dal D. nell’ambito del Brindisi. A. F. lo definisce “mio collaboratore” e a lui si rivolge per ogni incombenza. Come riferisce G. F., di fatto è D. che definisce e realizza le strategie di mercato della Società. D. stesso parla e si comporta come un dirigente di fatto della Società e arriva a fornire in parte o quanto meno a anticipare la provvista per la seconda combine. E’ evidente quindi come il D. abbia svolto un importante ruolo attivo all’interno del Brindisi e rientri per questo nell’ipotesi prevista dall’art. 1 bis comma 5 del CGS. D. e C. si sono associati per commettere un numero indefinito di illeciti (il c.d. “filotto”) con il Presidente del Brindisi che per questo dovrà essere separatamente giudicato.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.013/TFN del 15 Ottobre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.R.(all’epoca dei fatti svolgente funzione di Direttore Sportivo e comunque  collaboratore della Società ASD SS Rende), Società ASD SS RENDE - (nota n.  528/709 pf13-14 AM/SP/ma del 25.7.2014).

Massima: Il Tribunale federale nazionale dichiara non doversi procedere per carenza di giurisdizione nei confronti di colui che all’epoca dei fatti avrebbe svolto funzioni di fatto di Direttore Sportivo e,  comunque, di collaboratore per la Società in quanto non è dato rinvenire negli atti elementi che consentano di identificare il soggetto quale  D.S. della società (nella stagione sportiva 2013 – 2014 il ruolo di direttore sportivo  nell’ambito di detta Società era rivestito da altro soggetto), non essendo all’uopo  indicative le notizie, o per meglio dire le voci, pubblicate su organi di informazione.  Allo stesso modo non è sufficiente per poter accertare l’esistenza di un rapporto organico  di collaborazione con la Società deferita o di controllo della stessa in capo al soggetto il solo fatto che, come affermato dal tesserato per la società, relativamente al trasferimento di quest’ultimo dalla  precedente Società di appartenenza a quella deferita, il soggetto abbia messo in  contatto la Società deferita con il proprio agente.

 

Decisione T.F.N.: Comunicato Ufficiale n.001/TFN del 11 Settembre  2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (388) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.P. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD Gelbison Vallo della Lucania), V.P. (all’epoca dei fatti dirigente della Società ASD Gelbison Vallo della Lucania), R.R.(non tesserato), Società ASD GELBISON VALLO DELLA LUCANIA - (nota n. 7576/874 pf13-14 AM/ma del 18.6.2014).

Massima: Affinchè un soggetto risponda della violazione dell’art. 1 comma 1 e 5 CGS per aver svolto presso la società attività rilevante senza essere tesserato e, della violazione dell’art. 10 comma 1 CGS per essersi interessato del tesseramento del calciatore senza avere i requisiti richiesti occorre fornire la prova certa che lo stesso abbia svolto attività concreta in favore della società, in mancanza va prosciolto

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.75/CDN  del 7 Maggio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(331) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.C. (“patron” della Società US Grosseto FC Srl), Società US GROSSETO FC Srl  (nota n. 6004/840 pf13-14 SS/mg del 16.4.2014).

Massima: Il patron della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CGS è assoggettato alla giustizia sportiva. La novella del 2007 ha esteso l’obbligo di osservanza delle Norme federali a tutti i soggetti ai quali sia riconducibile in qualche modo il controllo della Società sportiva e comunque a tutti coloro che svolgono attività all’interno o nell’interesse della stessa. Previsione che determina la possibilità che un soggetto, pur se non tesserato, possa essere rinviato a giudizio dinanzi agli Organi di giustizia sportiva sul presupposto della sua presenza in ambito societario, tale da determinare l’orientamento delle decisioni gestionali, o comunque del suo rapporto con la Società che crea l’apparenza che egli agisca nell’interesse della stessa. Considerato che l’esigenza di assoggettare alla giurisdizione sportiva persone in apparenza formalmente estranee all’ordinamento è sorta per porre un freno al malcostume di soggetti che occupavano posizioni apicali negli assetti societari salvo poi non esserne tesserati. Tali soggetti, invocando il mancato possesso di status, potevano porre in essere comportamenti in totale spregio delle Istituzioni e della normativa federale, ben sapendo che nessun procedimento disciplinare sarebbe mai stato iniziato nei loro confronti o comunque avrebbe potuto avere esiti pregiudizievoli. Ritenuto che l’introduzione dell’art. 1, comma 5, CGS appare quanto mai valida allo scopo Considerato che , a questo punto, l’accertamento della Commissione disciplinare deve essere effettuato sulla natura delle dichiarazioni rese, sulle intenzioni di chi le ha effettuate e sulla posizione assunta dalla Società in relazione alle stesse. Valutato che il Sig. – omissis - , per anni in passato Presidente della Società, pur se la Società oggi formalmente appartiene ai – omissis - e – omissis - (a lui strettamente legati da strettissimo vincolo familiare) ha utilizzato espressioni che indicano, senza ombra di dubbio, la personalizzazione di quella che lui ritiene un’ingiustizia, riferendosi alla Società come ad una sua proprietà e che le dichiarazioni dallo stesso effettuate tradiscono la evidente volontà di agire nell’interesse del Grosseto. Considerato che, a conferma di un ruolo di fatto del Sig. – omissis - all’interno della Società vale anche la mancata costituzione in giudizio del – omissis - che ben conosce, peraltro, gli Organi della giustizia sportiva ed il comportamento difensivo del Grosseto il quale, nelle proprie deduzioni difensive, si è limitato a discutere della estraneità del – omissis - dalla Società avallando o comunque non smentendo il “patron” dal quale evidentemente non ha inteso prendere le distanze, lasciando pertanto che in capo alla Società si determinino i conseguenti effetti negativi o positivi.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.031/CDN  del 07 Novembre 2013 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 21 del 30.8.2013

Impugnazione Istanza:(59) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON LUOGO A PROVVEDERE NEI CONFRONTI DEL SIG. D.D.B. ED IL CONSEGUENTE PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ ASD ROMA CALCIO FEMMINILE, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO .

Massima: L’art. 1, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva espressamente estende l’applicabilità delle norme contente nel Codice stesso indistintamente a tutti coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale. E’ evidente l’intento normativo di assoggettare alle norme della giustizia sportiva tutti coloro che sono legati ad una società anche con vincolo di fatto o non formalizzato nelle forme previste dall’ordinamento sportivo, anche all’evidente fine di evitare facili elusioni della normativa federale e della relativa giurisdizione, omettendo qualsiasi vincolo formale. Sarebbe quindi comunque irrilevante il mancato formale tesseramento del dirigente e quindi il suo formale inserimento nell’ordinamento federale, essendo pacifico che questi, almeno di fatto, svolgeva attività in favore della società, ed era, come tale, tenuto all’osservanza delle norme federali ed assoggettato alla giustizia federale. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, di nessun rilievo è la circostanza per cui l’episodio contestato al deferito è avvenuto al di fuori dello svolgimento di attività agonistica, in quanto, anche se la condotta contestata si è realizzata in un ambito privato quale l’abitazione dello stesso deferito, il legame sportivo costituito dall’appartenenza di entrambi i soggetti coinvolti nella stessa condotta, alla medesima società sportiva, e la riferibilità dell’episodio all’attività agonistica essendo stata questa almeno occasione dell’episodio contestato. Tanto basta per far rientrare l’episodio nell’ambito della giurisdizione della giustizia sportiva. E’ il caso di avance sessuali da parte del dirigente alla calciatrice minorenne.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 26 marzo 2012– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della corte di giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 82/CGF del 11 novembre 2011

Parti: Sig. P.G. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) Risulta documentata la sussistenza del legame associativo, atta a superare l’eccezione di assenza della stessa, sollevata dalla parte intimata.

Massima TNAS: (2) La carenza di potestas judicandi da parte dell’intimata lamentata dal ricorrente - soggetto non formalmente tesserato (ma, comunque, di fatto partecipante al sistema organizzato dalla Federazione) al momento in cui è stata esercitata dalla Federazione - viene superata dall’art. 1, comma 5, CGS, applicabile dal 1° luglio 2007. In base a siffatta disposizione, “sono soggetti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci delle società cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Con essa, dunque, si è reso valutabile, dal punto di vista disciplinare, ad opera degli organi preposti all’esercizio di siffatta funzione, il comportamento di soggetti estranei all’ordinamento federale.

Massima TNAS: (3) I soggetti non tesserati sono comunque vincolati dalle disposizioni federali quando svolgono attività rilevante per l’ordinamento sportivo.

Massima TNAS: (4) Un’operazione contrattuale di esternalizzazione del settore giovanile rappresenta una violazione di una serie di prescrizioni federali le quali impongono alle società affiliate alla FIGC di svolgere attività nel settore giovanile e scolastico, il cui rilievo, nella prospettiva educativa e sportiva del sistema, è di tutta evidenza.

  

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 26 marzo 2012– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della corte di giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 82/CGF del 11 novembre 2011

Parti: Sig. V.G. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) Risulta documentata la sussistenza del legame associativo, atta a superare l’eccezione di assenza della stessa, sollevata dalla parte intimata.

Massima TNAS: (2) La carenza di potestas judicandi da parte dell’intimata lamentata dal ricorrente - soggetto non formalmente tesserato (ma, comunque, di fatto partecipante al sistema organizzato dalla Federazione) al momento in cui è stata esercitata dalla Federazione - viene superata dall’art. 1, comma 5, CGS, applicabile dal 1° luglio 2007. In base a siffatta disposizione, “sono soggetti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci delle società cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Con essa, dunque, si è reso valutabile, dal punto di vista disciplinare, ad opera degli organi preposti all’esercizio di siffatta funzione, il comportamento di soggetti estranei all’ordinamento federale.

Massima TNAS: (3) I soggetti non tesserati sono comunque vincolati dalle disposizioni federali quando svolgono attività rilevante per l’ordinamento sportivo.

Massima TNAS: (4) Un’operazione contrattuale di esternalizzazione del settore giovanile rappresenta una violazione di una serie di prescrizioni federali le quali impongono alle società affiliate alla FIGC di svolgere attività nel settore giovanile e scolastico, il cui rilievo, nella prospettiva educativa e sportiva del sistema, è di tutta evidenza.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 26 marzo 2012– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della corte di giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 82/CGF del 11 novembre 2011

Parti: Sig. M.V. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) Risulta documentata la sussistenza del legame associativo, atta a superare l’eccezione di assenza della stessa, sollevata dalla parte intimata.

Massima TNAS: (2) La carenza di potestas judicandi da parte dell’intimata lamentata dal ricorrente - soggetto non formalmente tesserato (ma, comunque, di fatto partecipante al sistema organizzato dalla Federazione) al momento in cui è stata esercitata dalla Federazione - viene superata dall’art. 1, comma 5, CGS, applicabile dal 1° luglio 2007. In base a siffatta disposizione, “sono soggetti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci delle società cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Con essa, dunque, si è reso valutabile, dal punto di vista disciplinare, ad opera degli organi preposti all’esercizio di siffatta funzione, il comportamento di soggetti estranei all’ordinamento federale.

Massima TNAS: (3) I soggetti non tesserati sono comunque vincolati dalle disposizioni federali quando svolgono attività rilevante per l’ordinamento sportivo.

Massima TNAS: (4) Un’operazione contrattuale di esternalizzazione del settore giovanile rappresenta una violazione di una serie di prescrizioni federali le quali impongono alle società affiliate alla FIGC di svolgere attività nel settore giovanile e scolastico, il cui rilievo, nella prospettiva educativa e sportiva del sistema, è di tutta evidenza.ù

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 24 marzo 2011 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 110/CGF del 2.12.2010 Parti: Dott. R. B., Ascoli Calcio 1898 SpA e Dott. M.C. / Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: La Corte di Giustizia Federale ha correttamente assoggettato alla cognizione degli organi della giustizia sportiva il consulente amministrativo della società. A quest’ultimo, infatti, consulente amministrativo della società, come risulta dagli atti di causa (in particolare, dalla delega in data 21 gennaio 2010 a firma del legale rapp.te della società è stata conferita la delega “a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale, a partecipare a qualsiasi attività di organi federali, a rappresentare la società in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale con particolare riferimento all’assunzione di obbligazioni in nome e per conto della società e alla sottoscrizione di tutti gli atti che impegnano la stessa nei confronti della Federazione Italiana Giuoco calcio, della Lega nazionale professionisti, nonché delle società e dei tesserati affiliati alla F.I.G.C. ed alle federazioni calcistiche internazionali.” Dall’ampiezza e dal contenuto della delega conferita si evince la correttezza delle statuizioni emesse sul punto dalla Corte di Giustizia Federale. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.26/CDN del 03 Novembre 2010 n.3 - www.figc.it Impugnazione – istanza:Deferimento della Procura Federale a carico di: R.B.(Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 SpA), M.C. (Consulente amministrativo e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 SpA), e della società Ascoli Calcio 1898 SpA - (nota N°. 2117/103 PF 10-11/SP/blp del 14.10.2010). Massima: Il consulente amministrativo della società pur non essendo un tesserato, ma comunque parte integrante della Società ed essendo a pieno titolo inserito nel foglio censimento della società con rappresentanza legale è assoggettabile alla giustizia sportiva. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.36/CDN del 06 Dicembre 2010 n.1 - www.figc.it Impugnazione – istanza:(189) – Deferimento della Procura Federale a carico di: R.B. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) M.C. (Consulente amministrativo e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) e della società Ascoli Calcio 1898 Spa ▪ (nota N°. 3000/359pf10-11/SP/blp del 18.11.2010). Massima: Il consulente amministrativo della società è assoggettato alla giurisdizione sportiva. L’esame della delega conferita al Consulente amministrativo, contrariamente a quanto prospettato, denuncia un contenuto estremamente ampio e considerevole ai fini federali, non rilevando, per converso, l’omesso inserimento del nominativo nel registro imprese. Sul punto, basti rilevare che l’art. 1, comma 5, CGS individua la responsabilità di soggetti che, dal punto di vista sostanziale, svolgono attività nell’interesse delle Società, pur non risultando essere inseriti nei quadri societari. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.20/CDN del 08 Ottobre 2010 n. 4 - www.figc.it Impugnazione – istanza:(92) – Deferimento della Procura Federale a carico di: I.C. (Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa), M.S. (Segretario Generale e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa) e della Società AC Cesena Spa ▪ (nota N°. 1310/1626 PF 09-10/SP/blp del 10.9.2010). Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il presidente della società è sanzionato con l’ammenda di € 13.500,00 quale conversione di giorni 27 di inibizione per la violazione di cui all’art. 85, lettera A), paragrafo II, punto 1), lettera d), delle N.O.I.F. in relazione all’articolo 10, comma 3, del C.G.S. e dell’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato la relazione contenente il giudizio della Società di revisione sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2009, come prescritto dalle norme federali. La società è sanzionata con l’ammenda di € 8.900,00. Invece, non è sanzionabile il segretario generale della società poiché “autorizzato a sottoscrivere contratti di trasferimento, nonché di prestazione sportiva, che impegnino il club con altri soggetti facenti parte dell’Ordinamento federale, ma non certo ad occuparsi di aspetti contabili amministrativi” e pertanto sono ravvisabili facoltà di rappresentanza solo e unicamente con riferimento alla attuazione dei a) contratti con atleti; b) contratti con Società calcistiche; c) contratti con tecnici (allenatori, preparatori, ecc.); d) contratti con procuratori, talent scout e loro Società anche estere, per agevolare la conclusione di contratti con gli atleti e per individuare giovani calciatori di prospettiva. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 61/C Riunione del 22 maggio 2006 n.13-14 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n.167 del 16.5.2006 Impugnazione - istanza: 13. APPELLO DELL’A.S.D. TRAPANI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 12 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE 2006 – 2007, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6, COMMA 4 E 9, COMMA 3 DEL C.G.S. 14. APPELLO DEL SIG. G.V. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER IL PERIODO DI ANNI 3, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. Massima: E’ assoggettato agli organi di giustizia sportiva anche colui che non risulta più tesserato per la società ma con alla quale fornisce il proprio contributo ed i propri servigi ricoprendo un ruolo di primaria importanza Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 45/CDN  del 17 Dicembre 2009  n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (111) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: Angelo Cragnotti (responsabile organizzazione stadio e biglietteria SS Lazio spa), M. C. (direttore amministrativo comptente per acquisti e gestione SS Lazio spa), L. B. (già direttore generale e amministratore delegato SS Lazio spa), G. M. M. (già amministratore delegato SS Lazio spa) - (nota N°2298/668pf07-08/SP/blp del 3 novembre 2009). Massima: La CDN non ha giurisdizione a decidere nei confronti del responsabile, pro tempore ed attualmente, dell’Organizzazione Stadio della società, nonché responsabile della biglietteria e nei confronti del Direttore Amministrativo, pro tempore ed attualmente, competente per l’acquisto e controllo gestioni della società per non aver i deferiti un ruolo decisionale/organizzativo, ovvero formale, ovvero di fatto, nella società. Ne deriva che, non rientrando l’attività effettivamente svolta dai deferiti nell’ambito di applicazione delle norme richiamate dalla Procura nell’atto di deferimento, essi non sono assoggettabili alla giurisdizione della CDN. In tal senso, del resto, depone anche la circostanza che il Legislatore sportivo nella redazione del nuovo CGS ha rimediato al vuoto normativo, ampliando la platea dei soggetti sottoponibili al giudizio degli organi di Giustizia sportiva a “tutti coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società” (cfr. art. 1, comma 5, del nuovo CGS). Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 19 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 032 del 25.9.2009 Impugnazione - istanza: 1) Ricorso della Procura Federale avverso il proscioglimento del sig. C. G. dalla violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 30, comma 4 dello statuto F.I.G.C. ascrittagli con proprio deferimento n. 712/1159pf08-09 del 29.7.2009 Massima: I destinatari dell’art. 30 dello Statuto non sono solo i tesserati ma anche tutti coloro che trovansi in una situazione \"rilevante per l'ordinamento federale\" qual è quella dei tecnici, che, pur non avendo vincoli con alcuna società, siano iscritti negli albi, elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico, iscritti che essendo \"assoggettati alla disciplina del loro regolamento interno\" (art. 36, comma 3 N.O.I.F.) a maggior ragione sono tenuti all'osservanza di una regola primaria qual è quella statutaria in discussione. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 31/CDN  del 26 Ottobre 2009 n. 1  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (43) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: Clodomiro Murolo (Presidente onorario della Soc. Soc. SS Cassino srl – s.s.2007/8 e 2008/9), A. L. (Azion. Maggioranza e Legale Rappresentante Soc.Salernitana Calcio 1919 spa - s.s.2007/8 e 2008/9), F. R. (Amministratore unico e Legale Rappresentante Soc.Salernitana Calcio 1919 spa - s.s.2007/8 e 2008/9) e della società SS Cassino srl e Salernitana Calcio 1919 Spa (nota N°. 931/388pf08-09/SP/blp del 13.8.2009). Massima: E’ improcedibile il deferimento nei confronti della società a titolo di responsabilità diretta per il comportamento del proprio presidente allorquando l’attuale presidente deferito non era il rappresentante legale della società, avendo assunto la legale rappresentanza della società successivamente, per come si evincerebbe dalla delibera dell’assemblea dei soci di pari data, regolarmente comunicata alla Lega competente, alla F.I.G.C. e alla CO.VI.SO.C. Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 12 Giugno 2009 n. 7 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 14 Luglio 2009 n. 7  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 93/CDN del 21.5.2009 Impugnazione - istanza: Ricorso del Procuratore Federale avverso la declaratoria di improcedibilità del deferimento a carico del sig. C.M., presidente del collegio sindacale e responsabile del controllo contabile dell’A.C. Rodengo Saiano s.r.l. per violazione degli artt. 85, lett. b), par. v N.O.I.F. e 8, comma 1 C.G.S. e dell’A.C. Rodengo Saiano s.r.l. a titolo di responsabilità diretta per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. Massima: Il Presidente del Collegio Sindacale che ha sottoscritto il modulo di censimento ed è inserito nell'organigramma societario quale Responsabile del controllo contabile è assoggettabile alla giurisdizione sportiva per aver sottoscritto la dichiarazione, poi rivelatasi non veritiera, indirizzata alla Co.vi.so.c., ed impegnando, in tale sua posizione apicale, l’intero Collegio sindacale. Infatti è indubbio, per quanto qui rileva, che l'inciso finale dell’art 1 comma 5 prevede la soggezione alle norme del C.G.S. anche per \"coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale” ha l'effetto di ampliare le giurisdizione sportiva anche a non tesserati o a non assimilabili a tesserati, ed è evidente che, nel compimento, da parte del deferito, dell'attività censurata questi ha svolto un'attività rilevante per l'ordinamento federale e in ogni caso all'interno e nell'interesse della società. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 93/CDN  del 21 Maggio 2009  n. 5 - www.figc.it Impugnazione - istanza:(225) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. F. (Presidente e legale rappresentante della Soc. AC Rodengo Saiano Srl), N. C.  (Presidente del Collegio Sindacale e responsabile del controllo contabile della Soc. AC Rodengo Saiano Srl) e della Società AC Rodendo Saiano Srl (nota n. 5680/857pf08-09/SP/blp del 24.3.2009) Massima: E’ improcedibile il deferimento nei confronti del presidente del collegio sindicale della società, in quanto soggetto non assimilabile a tesserato FIGC. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 79/CDN  del 22 Aprile 2009  n. 2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Veneto CU n. 55 del 4.3.2009 Impugnazione - istanza: (194) – Appello della Procura Federale avverso la delibera di dichiarazione di carenza di giurisdizione in merito alla posizione del calciatore S. A. e l’assenza di responsabilità oggettiva in capo alla Soc. Pol. Ambrosiana, emessa a seguito di deferimento della Procura Federale . Massima: E’ assoggettato alla giurisdizione della FIGC il calciatore, che proveniente da Federazione Estera ha richiesto il tesseramento per la FIGC dichiarando falsamente di non essere mai stato tesserato per altra federazione Gli artt. 39 commi 1, 2, 3 e 40 comma 11 bis NOIF consentono di affermare che tutte le attività poste in essere dal calciatore e dalla società con la trasmissione all’Ufficio Tesseramenti del modulo contenente la richiesta di tesseramento alla FIGC sono idonee e sufficienti ad assoggettare i richiedenti all’ordinamento sportivo della Federazione per la quale viene richiesto il tesseramento e che se da una parte viene riconosciuto alla FIGC il potere/dovere di accettare o meno il tesseramento, dall’altra deve essere parimenti riconosciuta alla stessa FIGC la facoltà di determinare le sanzioni che derivano dall’avere chiesto un tesseramento sulla base di una dichiarazione mendace. A tale principio consegue tanto l’assoggettabilità del calciatore all’ordinamento sportivo italiano avendo egli svolto un’attività in tutto ed in parte equiparabile a quella dei soggetti di cui all’art. 1 comma 5 CGS perchè rilevante nell’interesse della società, quanto la responsabilità oggettiva della stessa società per l’operato del calciatore, il cui tesseramento peraltro era stato sospeso dall’Ufficio competente in attesa delle determinazioni della Procura Federale. Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 febbraio 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 05 marzo 2009 n. 2 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 15.1.2009 Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. M.S., responsabile del controllo contabile della SSC Venezia S.p.A avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. Massima: E’ improcedibile il deferimento promosso dalla Procura Federale nei confronti di colui che non riveste la qualifica di tesserato F.I.G.C. , ma solo responsabile del controllo contabile della società. I componenti del Collegio Sindacale di una società professionistica di calcio non possono considerarsi tesserati F.I.G.C., rivestendo gli stessi lo status di organi di controllo interni alla società e non di organi muniti di rappresentanza legale; risultano pertanto, soggetti alla responsabilità civile o responsabilità organica nei confronti della società, ma privi di qualunque responsabilità disciplinare per l’ordinamento sportivo. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 32/CDN  del 03 novembre 2008  n.  4 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (341) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.P. (Amministratore unico e legale rappresentante della Soc. Potenza Sport Club Srl), A.D.P.  (collaboratore della Soc. Potenza Sport Club Srl) e della società Potenza Sport Club Srl (nota n. 4562/259pf07- 08/AM/en del 5.5.2008) Massima: Il collaboratore volontario e occasionale della società, che in occasione della gara, abbia profferito frasi ingiuriose nei confronti dei soggetti che ritenevano di aver diritto ad accedere allo stadio, non è sanzionabile in quanto soggetto non tesserato, e, come tale, estraneo all’ordinamento federale. La condotta del collaboratore è, però, ascrivibile, a titolo di responsabilità oggettiva, alla società ex art. 4, comma 2, del CGS, per cui “le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato … dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5.” Tale norma identifica detti soggetti nei “soci o non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale.”.  Ne consegue la sanzione dell’ammonizione a carico della società Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 28/CDN  del 22 ottobre 2008  n.  1,2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (203) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: C.A. (Presidente della Soc. Novara Calcio SpA), G.F. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Veveri, attualmente vice Presidente della Soc. ASD Cerano Calcio Ovest Tic.) e delle società Novara Calcio SpA e ASD Cerano Calcio Ovest Tic. (Società sorta a seguito di fusione con ASD Veveri) (nota n. 2033/637pf06-07/SP/ma del 17.1.2008) (270) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: Carlo Accornero (Presidente della Soc. Novara Calcio SpA), Rocco Calcmieri (dirigente della Soc. Novara Calcio SpA) e della società Novara Calcio SpA (nota n. 3817/181pf07-08/SP/en del 31.3.2008) Massima: La mancata attribuzione, in capo ad un soggetto, Presidente del CdA, di qualsivoglia delega o potere, non si rivela circostanza decisiva al fine di potersi escludere, proprio in virtù della qualità rivestita (sia pur, asseritamente, soltanto di natura istituzionale e di garanzia) e delle specifiche funzioni riservate all'organo presieduto, un suo diretto coinvolgimento nell'attività organizzativa e gestionale della società sportiva, anche con riferimento, pertanto, al settore giovanile. Invero, l'interazione tra il CdA (tra i cui membri, appunto, va annoverato il Presidente) e i soggetti delegati all'esercizio di determinate attribuzioni, assume una funzione decisiva in ordine al corretto andamento della vita societaria; e ciò, nella misura in cui il CdA non solo, da un lato, determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio delle deleghe, ma anche, dall'altro, è deputato ad impartire direttive agli organi delegati, a valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo sulla base delle informazioni ricevute, oltre che il generale andamento della gestione, sulla base della relazione degli organi delegati; organi delegati che, peraltro, devono riferire, periodicamente, al CdA (e al Collegio Sindacale) sul generale andamento della gestione. Senza considerare, in via ulteriore, che gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato, per cui ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società. Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 13/CGF del 01 agosto 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 7/CDN del 16.7.2008 Impugnazione - istanza: 4) Ricorso del sig. B. R. avverso la sanzione: a) dell’inibizione per mesi 1 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e 8 comma 1 C.G.S.in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 10 comma 1 vigente C.G.S.) Massima: La CGF ha già affermato in casi del tutto simili a quello in questione – vedi, tra le tante, le decisioni del 7, 8 e 9 settembre 2004 pubblicata sul Com. Uff. 7/C del 2004 e del 6 agosto 2005, pubblicata sul Com. Uff. n. 6/C del 2005, l’assoggettabilità dei collaboratori delle società agli organi di Giustizia Sportiva per il fatto che gli stessi sono tenuti, in base all’art. 22, comma 1, delle N.O.I.F. e, soprattutto, all’art. 27, comma 1, dello Statuto Federale in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 30 comma, 1) all’osservanza delle norme federali. Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 13/CGF del 01 agosto 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 16.07.2008 Impugnazione - istanza: 2) ricorso dall’ A.C. Siena S.p.A. avverso le sanzioni: - dell’inibizione per mesi 1 al sig. G. L. S. (amministratore delegato e legale rappresentante A.C. Siena); - dell’ammenda di 10.000,00 alla società, inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale - sig. G. L. S., per violazione degli artt. 1, comma 1, del C.G.S. e art. 8, comma 1, del C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 10, comma 1, del vigente C.G.S.), - a.c. siena, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S.) Massima: L’art. 1, comma 5, C.G.S. prevede che “sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Nel caso di specie il soggetto deferito pur non essendo ancora all’epoca dei fatti, sul piano formale presidente della società aveva stipulato con la precedente proprietà un contratto preliminare versando anche una caparra, per cui egli era già il nuovo riferimento per la gestione della società. Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 129/CGF Riunione del 22 febbraio 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 227/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata:Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n,. 25/CDN del 18.1.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. S.A. (già direttore sportivo della Pro Ebolitana inibito per anni 5) avverso la sanzione dell’inibizione per anni 2, con decorrenza dalla scadenza della precedente inibizione, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. anche in relazione all’art. 17, comma 8 C.G.S. vigente all’epoca dei fatti e all’art. 1, comma 3 C.G.S. Massima: Sussiste la giurisdizione degli organi di giustizia sportiva anche nei confronti di un soggetto non più tesserato in quanto temporalmente inibito. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 15/CDN del 15 Novembre 2007 n. 2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Umbria – C.U. n. 22 del 5.10.2007 Impugnazione - istanza: Appello della società AC. Citta’ Di Castello e del sig. I.M. avverso la sanzione di 15 punti di penalizzazione alla prima e l’inibizione per anni tre al secondo a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del Procuratore Federale avverso la dichiarazione l’improcedibilità del deferimento a carico di A.E. seguito proprio deferimento (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Umbria – C.U. n. 22 del 5.10.2007). Massima: La Commissione Disciplinare Nazionale, posta l’estraneità del deferito all’Ordinamento federale all’epoca dei fatti, ritiene che la valutazione delle azioni contestate non possa prescindere da due dati di fatto: 1) la natura del rapporto societario; 2) il contegno dallo stesso tenuto nei fatti contestati. La modifica del C.G.S. individua la responsabilità di chi abbia, più o meno manifestamente, il controllo e la direzione della Società, ancorché lo stesso non rivesta la qualità di socio. Sebbene la novella abbia sicuramente innovato in maniera incisiva nell’ordinamento della giustizia sportivo in ordine a tale aspetto, non si può non rilevare che il comportamento oggetto della prescrizione debba avere un quid pluris consistente nella rilevanza per l’ordinamento federale (art. 1, co. 5). È tale connotazione che fissa l’effettivo discrimine tra le condotte punibili e quelle irrilevanti, tant’è vero che ricorre in altre disposizioni delle Carte Federali, (a solo titolo esemplificativo negli artt. 21 e 22 N.O.I.F., nei quali rileva la responsabilità ed i rapporti dei dirigenti e dei collaboratori nell’ambito dell’attività sportiva organizzata). Pertanto, la semplice detenzione di quote della società, a prescindere dalla percentuale detenuta, di per sé non può essere indicativa, in via assoluta, del controllo della stessa, qualora non si estrinsechi in attività e comportamenti rilevanti per l’ordinamento federale. Per di più, con il termine controllo non si intende la mera possibilità di verificare l’operato degli amministratori ma un potere molto più radicato e penetrante di orientamento delle scelte politiche, economiche e gestionali della Società tale da determinarne, a tutti gli effetti, il possesso sostanziale, prescindendo, per l’appunto, dalla titolarità delle quote. Pertanto, ferma restando la circostanza, non contestata, che il deferito fosse uscito dall’ordinamento federale in epoca antecedente ai fatti, si evidenzia comunque che l’aver rivestito il ruolo di segretario nel corso di alcune assemblee o la proprietà, in capo allo stesso, dell’1% della Società così come la semplice presenza silenziosa al momento dei fatti non sono indicative del ruolo prospettato dalla Procura né possono essere ritenute sufficienti per integrare gli estremi del deferimento, non risultando provata una diversa situazione di titolarità sostanziale. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 maggio 2007 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 6/C del 6 – 8 agosto 2005 - www.figc.it Parti: M.D.C. contro F.I.G.C. Massima: E’ inammissibile l’istanza di arbitrato promossa alla Camera di Conciliazione avverso la decisione della stessa Camera di Conciliazione pronunciata sul medesimo oggetto e tra le medesime parti, con la quale, si ebbe a rilevare che il soggetto al momento della proposizione della prima istanza, non possedeva il requisito di tesserato e/o affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale (che aveva perduto in precedenza, a causa ed in conseguenza di un fatto avente effetti nell’ordinamento giuridico, come la dichiarazione di fallimento del club di appartenenza), qualora vi sia stato successivamente a tale pronuncia il riacquisto della qualifica di tesserato federale. Il procedimento dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport si fonda da una parte sulla sussistenza e validità di uno specifico accordo fra le parti ai fini della devoluzione in arbitrato della controversia e dall’altro sul rispetto del termine perentorio previsto a pena di decadenza per la validità dell’attivazione della procedura, ferma restando l’importanza di ricercare un accordo delle parti sia previamente, al punto di imporre il tentativo di conciliazione, ma anche successivamente nel corso del giudizio dinanzi agli Arbitri, in piena sintonia con i valori posti a base della giustizia sportiva. Nel caso in esame hanno fatto difetto in capo al soggetto entrambi i presupposti senza che possa ritenersi sussistente alcuna lesione del diritto di difesa del soggetto dinanzi alla Camera. In primis non ha pregio la doglianza della parte istante secondo cui, in presenza di una mera pronuncia di incompetenza per difetto della qualità soggettiva di tesserato, allo stesso soggetto tornato tesserato sarebbe preclusa la possibilità di chiedere l’annullamento di una decisione federale che continua a produrre effetti: all’evidenza infatti la decisione di inammissibilità della prima istanza di soggetto non è “mera pronuncia di incompetenza”. Tra le altre, sul punto, la sentenza n. 13516 del 2004 della Corte di Cassazione ha statuito che in tema di arbitrato, lo stabilire se una controversia debba essere decisa dal giudice ordinario o dagli arbitri non integra una questione di competenza in senso tecnico ma di merito, in quanto inerente alla validità o alla interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, e quindi all'ambito della cognizione attribuita agli arbitri dalla convenzione arbitrale;…la sentenza risolutiva della predetta questione resta pur sempre una pronuncia di merito (….) (cfr. conforme anche Cassazione, Sezioni Unite n. 9829 del 2002). Anche il richiamo al principio della perpetuatio jurisdictionis a far radicare comunque la competenza nella fattispecie in capo alla Camera sarebbe fuori luogo. Questo arbitrato costituisce infatti un procedimento di risoluzione delle controversie sportive esterno agli ordinamenti delle Federazioni sportive e non può essere in alcun modo considerato come mezzo di impugnazione in senso proprio o comunque come prosecuzione dei procedimenti interni agli ordinamenti federali. Decisione C.A.F.: Delibera della CAF n. 1/C – Riunione del 14 luglio 2006 – www.figc.it Impugnazione - istanza: Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. A carico di: 1) L.M., all’epoca dei fatti Amministratore e Direttore Generale Juventus F.C. S.p.A.;2) A.G., Amministratore Delegato F. C. Juventus S.p.A.; 3) F. C. Juventus S.p.A.; 4) A.G. all’epoca dei fatti Vice Presidente ed Amministratore Delegato della A. C. Milan S.p.A., nonché Presidente della L.N.P.; 5) L.M., Dirigente Addetto Arbitro A.C. Milan S.p.A.; 6) A.C. Milan S.p.A.;7) A.D.V., Presidente della A.C.F. Fiorentina S.p.A.; 8) D.D.V, Presidente Onorario della A.C.F. Fiorentina S.p.A.; 9) S.M., Amministratore Delegato della A.C.F. Fiorentina S.p.A.; 10) A.C.F. Fiorentina S.p.A.; 11) C.L., Presidente del Consiglio di Gestione S.S. Lazio S.p.A.; 12) S.S. Lazio S.p.A.; 13) C.M.F., all’epoca dei fatti Dirigente Federale; 14) F.C. all’epoca dei fatti Presidente F.I.G.C.; 15) I.M., all’epoca dei fatti Vice Presidente F.I.G.C.; 16) T.L., Presidente A.I.A.; 17) P.B., Commissario CAN A e B; 18) P.P., Commissario CAN A e B; 19) G.M., Vice Commissario CAN A e B; 20) P.I., Osservatore CAN A e B; 21) P.B., Arbitro effettivo; 22) M.D.S., Arbitro CAN; 23) P.D., Arbitro effettivo; 24) F.B., Arbitro benemerito; 25) D.M., Arbitro CAN A e B; 26) G.P., Arbitro effettivo CAN A e B; 27) G.R. Arbitro CAN A e B; 28) P. R., Arbitro effettivo CAN A e B; 29) P.T., Arbitro CAN A e B; 30) C.P., Arbitro benemerito; per rispondere di quanto appresso. Massima: Colui che al momento dei fatti contestati era, oltre che presidente onorario della società, anche socio di riferimento della medesima, era, in quanto tale, tenuto all’osservanza dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione applicabile, per cui non potrebbe non essere responsabile della eventuale loro violazione, ai sensi degli artt. 1 e 14 C.G.S. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/C Riunione del 5-6 agosto 2005 n. 1-2-3-4-5– 6- 7- 8- www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 10 del 27.7.2005 Impugnazione - istanza: Reclamo del sig. D.C.F. avverso la sanzione della inibizione per anni cinque (art. 6, commi 1, 5 e 6, C.G.S.), con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale .Reclamo del sig. D.C.M., avverso la sanzione della inibizione per anni tre e mesi uno, (art. 6 commi 1, 5 e 6 C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del sig. P.G., avverso la sanzione dell’inibizione per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5 e 6 e art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale Reclamo del sig. P. E. avverso la sanzione dell’inibizione per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5 e 6, C.G.S.) con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., (art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale Reclamo del sig. C. S., avverso la sanzione dell’inibizione per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5 e 6 e art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale Reclamo del Genoa Cricket And F.C., avverso la sanzione della retrocessione all’ultimo posto del campionato di serie B per la stagione agonistica 2004/2005 (art. 13, lett. g), C.G.S.) e quella della penalizzazione di tre punti in classifica da scontare nella stagione agonistica 2005/2006 (art. 6, commi 1 e 6, e art. 13, lett. f), C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale Reclamo del calciatore L.M. avverso la sanzione della squalifica per mesi sei (art. 6, commi 1, 5 e 6, art.14, comma 1 , lett. g) e comma 5 C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale Reclamo del calciatore B.M., avverso la sanzione della squalifica per mesi cinque (art. 6, comma 7, e art. 14, comma 1, lett. g) C.G.S.), in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale Massima: Sussiste, la giurisdizione della giustizia sportiva nei confronti del consulente della società, in quanto la sua qualifica non può non essere considerata che quella di collaboratore – consulente della società, ex art. 22 comma 1 N.O.I.F. e soprattutto, ex art. 27 dello Statuto Federale, secondo il quale “tutti coloro che, nell’ambito della Federazione, delle Leghe, delle società…… svolgono qualsiasi attività a carattere agonistico, tecnico, organizzativo o affine….. hanno l’obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le norme federali da esso richiamate o derivate”. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 7–8-9 Settembre 2004 n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004 Impugnazione - istanza: Reclamo F.C. Modena avverso la sanzione della penalizzazione di n. 5 punti, da scontarsi nella stagione sportiva 2004-2005, per violazione degli artt. 6 Commi 2 e 4 e 2 Commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore M. A. per violazione dell’art. 6 Commi 1 e 2 C.G.S. per illecito sportivo, in relazione alla gara Modena/Sampdoria del 25.4.2004, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore M. A. avverso la sanzione della squalifica di anni 3 per violazione dell’art. 6 Commi 1 e 2 C.G.S., per illecito sportivo, in relazione alla gara Modena/Sampdoria del 25.4.2004, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della A.C. Siena avverso le sanzioni delle ammende rispettivamente inflitte per violazione dell’art. 2 Commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva, di: € 7.000,00 in ordine alle sanzioni inflitte ai calciatori D’A.R. e R.G., per violazione degli artt. 5 e 1 Comma 1 C.G.S.; € 30.000,00 in ordine alle sanzioni inflitte ai sigg. P.G., O. S., R. N., per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S.; a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del Sig. R.N. avverso la sanzione della inibizione di mesi 7 per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore D’A.R. avverso la sanzione della squalifica di mesi 6 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore R.G. avverso la sanzione della squalifica di anni 1 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del sig. P.G. avverso la sanzione della squalifica di mesi 5 per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del sig. O. S. avverso la sanzione della inibizione di mesi 6 per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della U.C. Sampdoria avverso la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00, per violazione dell’art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore B.S. per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore B.S. avverso la sanzione della squalifica di mesi 5 per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del Pescara Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, per violazione dell’art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore C. M. per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore C. M. avverso la sanzione della squalifica di mesi 6 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calcio Como S.P.A. Avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00, per violazione dell’art. 2 comma 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore F.A. per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore F. A. avverso la sanzione della squalifica di mesi 5 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del Procuratore Federale avverso: - i proscioglimenti dell’A.C. Chievo Verona, del sig. S.G., del Sig. D.N. L., dell’A.C. Siena, del Sig. R.N.; - avverso le rispettive sanzioni inflitte al calciatore B.S., squalifica per mesi 5, e all’U.C. Sampdoria, ammenda di € 15.000,00, a seguito di proprio deferimento. Reclamo dell’ U.S. Avellino avverso le decisioni adottate nei confronti del F.C. Modena, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della A.C. Perugia avverso le decisioni adottate nei confronti dell’ A.C. Siena, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della F.C. Empoli avverso le decisioni adottate nei confronti delle società A.C. Chievo Verona, A.C. Siena, F.C. Modena e U.C. Sampdoria, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore A.S. avverso la declaratoria d’incompetenza ex artt. 23 e 37 C.G.S. per le violazioni allo stesso ascritte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della società F.C. Sporting Benevento avverso la declaratoria d’incompetenza ex artt. 23 e 37 C.G.S. per le violazioni alla stessa ascritta, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del Procuratore Federale avverso le declaratorie: - di nullità della notifica del deferimento del Sig. L.M.; - di difetto di giurisdizione in ordine al deferimento dei Sigg. Z.E. e L.M. a seguito di proprio deferimento Massima: Sono assoggettabili alla giustizia federale anche coloro che non sono tesserati federali, ma sono legati da rapporti di collaborazione con le rispettive società. Gli artt. 27, comma 2, dello Statuto e 36 e 37 delle N.O.I.F. si limitano ad indicare le categorie dei soggetti che assumono lo status di tesserati e alcuni adempimenti a carico delle società per il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori. La C.A.F. ha già affermato l’assoggettabilità dei collaboratori delle società agli organi di Giustizia Sportiva per il fatto che gli stessi sono tenuti, in base all’art. 22 citato all’osservanza delle norme federali. (e in base al più generale disposto di cui all’art. 27, comma 1, dello stesso testo normativo). Anche nei confronti di tali soggetti, infatti, sono operative le sanzioni che il C.G.S. commina per i tesserati tra le quali anche quella della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. Massima: È fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione della Commissione Disciplinare in ordine ai deferiti che, benchè legali da rapporti di collaborazione professionale con la società, non sono tesserati federali e, quindi, non possono essere chiamati a rispondere dei propri comportamenti dinnanzi agli Organi della Giustizia Sportiva. Il richiamo all’art. 22 delle N.O.I.F. è irrilevante, posto che il “collaboratore-consulente” può essere ritenuto soggetto alla normativa federale in quanto effettivamente tesserato (art. 27, comma 2, dello Statuto e artt. 36 e 37 delle N.O.I.F.). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 58/C Riunione del 21 Giugno 2004 n. 4 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 380 del 27.5.2004 Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale avverso la dichiarazione di non luogo a procedere nei confronti del sig. D.E., “osservatore” del F.C. Internazionale Milano, nonché avverso il proscioglimento del F.C. Internazionale Milano Massima: La persona che “pur non essendo tesserato con la F.I.G.C., è legato alla società da un regolare contratto di osservatore è un collaboratore della predetta società, ex art. 22 delle N.O.I.F. e, in tale sua qualifica, è tenuto all’osservanza della normativa federale e soggetto alla giurisdizione della giustizia sportiva. L’art. 27 comma 1 dello Statuto Federale afferma, infatti, che “tutti coloro, nell’ambito della Federazione, delle Leghe, delle società... svolgono qualsiasi attività a carattere agonistico o affine... hanno l’obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le norme federali da esso richiamate o derivate”. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 23 Febbraio 2004 n. 13 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 205 del 16.1.2004 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Avellino avverso le sanzioni: - dell’inibizione per mesi tre e l’ammenda di e 15.000,00 inflitta al sig. M.S., per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., con riferimento all’art. 47 Regolamento L.N.P. e alla circolare n. 17 L.N.P. del 10.9.2003, - dell’ammenda di € 15.000,00 all’U.S. Avellino per violazione dell’art. 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva, a seguito di deferimento del Procuratore Federale in relazione alla gara Avellino/Napoli del 20.9.2003Massima: Il socio di maggioranza della società risponde della violazione dell’art. 1 C.G.S., anche con riferimento all’art. 47 Reg. LNP ed alla circolare n. 17 del 10.9.2003 della stessa Lega, la società per avere, in occasione della gara: A) dato disposizioni di mettere in vendita, durante la medesima giornata in cui si sarebbe dovuta disputare la gara, un ingente quantitativo di biglietti in favore dei tifosi della squadra ospitata; B), nelle stesse circostanze, organizzato e gestito la vendita dei biglietti con modalità non conformi alle norme; C) presentato al collaboratore dell’Ufficio Indagini, designato per il controllo della gara, senza rivestire la prescritta carica federale e per essersi intrattenuto, senza titolo all’interno degli spogliatoi, prima della predetta gara, quando nei locali si trovavano le squadre e gli ufficiali di gara. La società è responsabile a titolo oggettivo. Massima: L’azionista di maggioranza non è un dirigente della società se tale investitura non risulta dagli atti depositati in Lega.   Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 23 Febbraio 2004 n. 12 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 205 del 16.1.2004 Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale avverso: - la declaratoria del “non luogo a procedere” nei confronti del sig. P.C.; - il proscioglimento dell’U.S. Avellino, rispettivamente per: - sig. P.C., violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., - U.S. Avellino, violazione dell’art. 2 commi 3 e 4, per responsabilità oggettiva a seguito di deferimento dello stesso Procuratore Federale in relazione alla gara Avellino/Napoli del 20.9.2003 Massima: Il consulente di mercato della società, ancorché non tesserato, è sottoposto alla giurisdizione sportiva, poiché ai sensi dell’art. 22 comma 1 N.O.I.F. e dell’art. 27 dello Statuto Federale, tutti coloro che nell’ambito della Federazione, delle Leghe, delle società,svolgono qualsiasi attività a carattere agonistico, tecnico, organizzativo o affine, hanno l’obbligo di osservare le norme dello Statuto e le norme federali da esso richiamate o derivate. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 5/C Riunione del 21 Luglio 2003 n. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003 Impugnazione - istanza: Reclamo dell’A.S. Calcio a Cinque Martina avverso la sanzione dell’esclusione dal campionato di competenza, con assegnazione al campionato di serie C per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., nonché del presidente sig. G.R. avverso la sanzione dell’inibizione per la durata di anni 3 e mesi 6 per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo dell’A.S. Marigliano 94 Calcio a Cinque avverso la penalizzazione di 6 punti da scontare nella classifica del campionato 2003/2004, per responsabilità oggettiva nella violazione di cui all’art. 8 C.G.S. commessa dal suo presidente M.O., a seguito di deferimenti diversi dalla Procura Federale. Reclamo del calciatore B.P. avverso la sanzione della squalifica per anni 3 per la violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi del Procuratore. Reclamo del calciatore S.A.H. avverso la sanzione della squalifica per anni tre per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo del calcia tore M.J.J. avverso la sanzione della squalifica per anni tre per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo del calciatore B.A. avverso la sanzione della squalifica per anni tre per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo della S.S. Real Scafati Calcio a Cinque avverso la sanzione della penalizzazione di 6 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2003/2004, per responsabilità oggettiva nella violazione di cui all’art. 8 C.G.S. commessa dal calciatore M.J.J. a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo del calciatore D.R. avverso la sanzione della squalifica per la durata di anni 5 e del divieto di accedere agli stadi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche organizzate dalla F.I.G.C. per la durata di anni cinque, per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., con la proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., a seguito di deferimento della Procura Federale del 18.2.2003. Reclamo del calciatore R.D.O. avverso la sanzione della squalifica per anni tre per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo dell’Intesa Calcio a Cinque avverso la sanzione della penalizzazione di punti sei da scontare nella stagione sportiva 2003/2004, per violazione dell’art. 8 C.G.S. commessa dal calciatore B.A., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo dell’A.S. Forst Palermo Futsal avverso le sanzioni della penalizzazione di n. 6 punti nella classifica del campionato 2003/2004 inflitte all’Intesa Calcio a Cinque ed alla S.S. Real Scafati per violazione dell’art. 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale. Reclamo della S.C. Afragola Calcio a Cinque avverso le sanzioni della penalizzazione di n. 6 punti nella classifica del campionato 2003/2004 inflitte all’Intesa Calcio a Cinque ed alla S.S. Real Scafati per violazione dell’art. 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale Massima: Ai sensi dell’art. 8 commi 6 e 8 C.G.S., la sanzione è irrogata anche a coloro che al momento della commissione del fatto non risultano tesserati per la FIGC, per essere stato lo stesso tesseramento dichiarato successivamente nullo ovvero falso; infatti, l’illecito coincide con il tesseramento ed è quindi contestuale con l’acquisto dello status di tesserato. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/C Riunione del 21 ottobre 2002 n. 4 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 75 del 3.10.2002 Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale avverso la dichiarazione di difetto di giurisdizione nei confronti del sig.P.T., a seguito di proprio deferimento a carico del sig. P. stesso e dell’A. C. V. Scandicci. Massima: L’Ispettore della L.N.P., benché non “dirigente federale” a norma dell’art. 10 delle N.O.I.F., era tenuto all’osservanza del complesso delle norme federali in quanto Ispettore della L.N.P., come tale “tesserato” che agiva nell’ambito di questa e soggetto che nello stesso ambito svolgeva “attività a carattere organizzativo o affine”. Ne consegue che lo stesso era ed è certamente assoggettabile alla giurisdizione degli Organi della Giustizia Sportiva. Non può sfuggire, tuttavia, che l’art. 47 del Regolamento della L.N.P. prevede testualmente che “...i tesserati che agiscono nel suo (della Lega) ambito sono tenuti all’osservanza delle disposizioni dello Statuto, di ogni altra norma emanata dagli Organi federali competenti, delle presenti norme”. Ne discende che l’Ispettore della L.N.P., non “dirigente federale”, ma certamente “tesserato che” ha agito “nell’ambito della L.N.P.” quale Ispettore della stessa Lega, era tenuto all’osservanza delle norme statutarie e dell’insieme delle altre norme federali, prime fra tutte quelle di comportamento di cui all’art. 1 C.G.S.. E ciò senza possibilità alcuna, in caso di loro violazione, di sottrarsi al conseguente intervento giurisdizionale degli Organi federali della Giustizia Sportiva. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 8/C Riunione del 7 ottobre 1999 n. 2, 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 22/C del 15.9.1999 Impugnazione - istanza: Appello del sig. Z.A., amministratore unico dell’U.S. Triestina Calcio, avverso la sanzione dell’inibizione per mesi tre inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. Appello del sig. T.R., socio dell’U.S. Triestina Calcio, avverso la sanzione dell’inibizione per mesi tre inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S. Massima: I comportamenti, tenuti nell'ambito dell'amministrazione della società, sono comunque idonei a concretizzare la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in quanto nell'ambito della giurisdizione sportiva rientra ogni attività svolta dai tesserati in rapporto alle mansioni loro demandate dall'organizzazione societaria.    
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