DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 20/CFA del 21/08/2019 motivi riferimento al COM. UFF. N. 020/CFA del 21 Agosto 2019 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 24 del 27.6.2019
Impugnazione Istanza: RECLAMO DELLA CALCIATRICE T.M. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO EX ARTT. 30, COMMA 18 LETT. A) C.G.S. E 30 C.G.S. CONI RELATIVO ALLO SVINCOLO EX ART. 108 NOIF
Massima:…essendo intervenuta, nelle more del procedimento, rinuncia al reclamo da parte dei reclamanti, ….la C.F.A….dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi il contributo.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 66CFA DEL 23/01/2019 (MOTIVI)
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 5/TFN Sez. Tess. del 16.10.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALC. F.N. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO EX ART. 30, COMMA 15 E SS G.II.G E LA CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO DELL’UFFICIO TESSERAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A DEL 17.7.2018 CHE HA DICHIARATO NULLO E PRIVO DI EFFETTI IL TESSERAMENTO CON LO STATUS DI “GIOVANE DI SERIE” IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GENOA CFC SPA
Massima: Disposto il non luogo a procedere per cessazione della materia del contendere. L’istituto della rinuncia, quale espressione tipica della autonomia negoziale privata, nel nostro Ordinamento può avere per oggetto ogni diritto di carattere sostanziale e processuale, anche futuro ed eventuale, con l’unico limite che non osti un espresso divieto di legge, ovvero che non si tratti di un diritto irrinunciabile o indisponibile. Al riguardo si evidenza che l’art. 306 cpc subordina l’estinzione del giudizio, a seguito di rinuncia agli atti, all’accettazione della rinuncia da parte di Controparte. Rileva che, secondo il consolidato principio di diritto sancito dalla Suprema Corte, in difetto di accettazione l’estinzione del giudizio può essere dichiarata qualora la Controparte non abbia un interesse alla prosecuzione del giudizio, identificato nella possibilità, giuridica e concreta, di ottenere attraverso la pronuncia di merito vantaggi ulteriori conseguenti all’estinzione, cioè l’attualità dell’interesse processuale (ex multis, Cass. 24.03.2011, n.6850; Cass. 21.06.2002, n.9066; Cass. 3.08.1999, n.8387). Ricorrendo, nel caso in esame, l’assenza di un interesse alla prosecuzione del giudizio per via anche dell’avvenuto tesseramento disposto dal Presidente Federale, va dichiarata l’estinzione del giudizio quale conseguenza del difetto di un interesse meritevole di tutela per via dell’accertata cessazione della materia del contendere. Nel segno del combinato disposto dell’art. 1, punto 2, C.G.S. FIGC e dell’art. 2, punto 6, C.G.S. CONI, secondo cui gli organi di giustizia sportiva conformano la loro attività alle norme generali del processo civile, occorre fare applicazione del principio di diritto sancito dalle SS. UU. della Suprema Corte, secondo cui (testualmente) “…nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce un’ipotesi di estinzione del processo –creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio- da pronunciare con sentenza, d’ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio, che determina il venir meno delle pronunce emesse nei precedenti gradi e non passate in giudicato e che proprio perché accerta il venir meno dell’interesse non ha alcuna idoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, ma solo sul venire meno dell’interesse e con l’ulteriore conseguenza che il giudicato si forma solo su quest’ultima circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui è emessa.” (così, Cass., SS.UU., 28.09.2000, n.1048; conf., Cass., SS.UU., 18.05.2000, n.368, ove è stato precisato che l’emananda pronuncia non contiene alcuna statuizione sulla pronuncia impugnata, che resta così travolta e caducata e, quindi, inidonea a passare in giudicato). Venuto meno il potere-dovere di questa Corte di pronunciare sull’originario thema decidendum, va dichiarata cessata la materia del contendere, cassata la decisione impugnata e dichiarato estinto il procedimento.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione del 15 Novembre 2004 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004
Impugnazione - istanza:Reclamo del F.C. Sudtirol Alto Adige avverso la reiezione della variazione di tesseramento del calciatore K.A..
Massima: Viene dichiarata cessata materia del contendere quando nelle more dell’instaurazione del procedimento innanzi alla CAF, la questione che aveva dato luogo al reclamo è stata risolta.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione del 15 Novembre 2004 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004
Impugnazione - istanza:Reclamo del Calcio Padova avverso la reiezione della richiesta del tesseramento dei calciatori C.N.T.M e B.J.R.D..
Massima: Nelle more del procedimento si acquisiva notizia che i calciatori interessati avevano ottenuto il richiesto tesseramento per la stagione in corso, consegue che risulta cessata la materia del contendere atteso che nessun provvedimento risulta adottabile in relazione alla stagione ormai decorsa.