Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 9/TFNT del 10 Febbraio 2025  (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Richiesta di giudizio ex art. 89, co. 1, lett. c), CGS proposta dal Comitato Regionale Lazio - LND al fine di definire la "richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, del calciatore R.G.C.(3282078) dalla società Atletico Salaria Vescovio",

Massima: E’ inammisssibile la richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. c), CGS proposta dal Comitato Regionale Lazio – LND. Secondo l'art. 109 NOIF, comma 6, infatti, “ ….Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, entro 15 giorni dal ricevimento dell’opposizione di cui al comma 3, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti...”. Appare evidente la ratio dell’architettura normativa disegnata dal legislatore sportivo con la previsione in questione, che è quella di stabilire in via ordinaria una preliminare obbligatoria sede di confronto extragiudiziale, dinnanzi al competente organo amministrativo del Comitato regionale di appartenenza della società e del tesserato, per poi riservare l’eventuale intervento degli organi della giustizia sportiva solo all’ipotesi in cui la decisione adottata dal C.R. non sia ritenuta satisfattiva e legittima da una delle parti interessate; il tutto anche con finalità deflattive del contenzioso sportivo, da limitarsi, in materia di tesseramento, alle ipotesi in cui i competenti organi della Lega non siano riusciti a comporre le contrapposte istanze e posizioni delle parti, disinnescando, in tal modo, il potenziale insorgere del contenzioso dinnanzi all’organo di giustizia sportiva. Pertanto, anche se con la modifiche al detto articolo, entrate in vigore dal 1° gennaio 2024, è stata prevista la possibilità da parte della “...Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente..” di “..investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il tribunale Federale a livello Nazionale  - Sez. Tesseramenti..”, ritiene Questo Collegio che detta possibilità sia stata prevista dal legislatore sportivo solo “...in casi particolari...” la cui eccezionalità, nelle intenzioni dello stesso legislatore sportivo, debba essere non solo adeguatamente motivata in sede di richiesta di giudizio ma anche di tale rilevanza da giustificare un ricorso diretto all'organo di giustizia sportiva. Ciò premesso, la richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. c), CGS proposta dal Comitato Regionale Lazio – LND, non evidenzia né l'eccezionalità né la particolare rilevanza delle questioni poste a fondamento della richiesta di svincolo, che peraltro dall'esame degli atti non si ritengono comunque sussistenti, tali da motivare e/o giustificare il ricorso diretto al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 35/TFNT del 13 Marzo 2023 (motivazioni)

Decisione impugnata: Provvedimento di revoca del tesseramento del calciatore emesso dal Comitato Regionale Lombardia – LND in data 20 gennaio 2023

Impugnazione Istanza: Ricorso ex  ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal sig. D.L.L. (8.05.1991 - matr. 3947171)

Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità dell’avvenuta costituzione in giudizio del CR Lombardia, formulata dalla parte ricorrente sul presupposto di una asserita carenza di legittimazione passiva, relativamente al ricorso che ha ad oggetto la revoca del tesseramento da parte del CR….Sul punto è significativo osservare che parte ricorrente ha ritualmente notificato, ai sensi dell’art. 49, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, il ricorso introduttivo al CR Lombardia individuandolo, correttamente, quale controparte del giudizio. D’altronde lo stesso oggetto del ricorso è da individuarsi nella richiesta di annullamento di un provvedimento di revoca di tesseramento da “calciatore non professionista” reso dal Comitato Regionale in questione. Deve ritenersi, pertanto, che la partecipazione al presente giudizio del CR Lombardia trovi la sua legittimazione nella previsione del successivo comma 5 dell’art. 49 del Codice di Giustizia Sportiva. Del resto, nel caso di specie, non può sottacersi come il CR Lombardia – LND, in quanto soggetto titolare di un interesse giuridicamente rilevante, di segno contrario a quello del ricorrente, finalizzato alla salvaguardia, sotto il profilo degli effetti giuridici prodotti, del provvedimento di revoca impugnato, sia da considerarsi legittimato a stare in giudizio nel presente contraddittorio.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 16/TFNT del 13 Ottobre 2021 (motivazioni)

Decisione impugnata:  Diniego alla variazione di tesseramento del calciatore, avvenuto con provvedimento adottato dalla Lega Calcio Professionistico in data 2 settembre 2021

Impugnazione Istanza: Ricorsi ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS - FIGC riuniti, proposti dalla società Benevento Calcio Srl (matr. FIGC 915787), unitamente al calciatore T.P.S.(n. 8.5.2002 - matr. FIGC 3189100), e dalla società Delfino Pescara 1936 Spa (matr. FIGC 922177)

Massima: La società cessionaria del tesseramento del calciatore è legittimata a stare in giudizio ed ad impugnare il provvedimento della Lega che ha negato la variazione di tesseramento , in quanto il suo interesse legittimo è ravvisabile nella perdita economica derivante dalla mancata cessione del calciatore e, comunque, nella impossibilità di dare corso ed attuazione alla volontà negoziale manifestata da entrambe le società, di destinare le prestazioni sportive del calciatore in questione, per la stagione 2021/22, all’altra società, ove lo stesso, avrebbe maggiori e più sicure possibilità di giocare, con conseguente ipotizzabile sua valorizzazione dal punto di vista sportivo e conseguente vantaggio per la società campana titolare del cartellino.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 6/TFN del 11.9.2019 – (P.C. (madre) per F.A./ US Tonara - Reg. Prot. 23/TFN-ST)

Impugnazione istanza:  Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto da P.C. (madre) per il calciatore F.A. (n. 19.10.2001 - matr. FIGC 6852194) al fine di richiedere l’annullamento del tesseramento dalla società US Tonara (matr. FIGC 65059) per mancanza della firma della madre sul relativo modulo,

Massima: Il Tribunale…. rileva preliminarmente che il reclamo proposto da uno soltanto dei genitori e non da entrambi è causa di inammissibilità del medesimo. Ancor di più nel caso che ci occupa, in cui il modulo di tesseramento è stato regolarmente sottoscritto dal padre del calciatore minorenne….. Avrebbero dovuto, i genitori del calciatore minorenne, proporre reclamo congiuntamente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui, anche uno di loro, fosse venuto a conoscenza dell’irregolarità delle sottoscrizioni del tesseramento…P.Q.M…dichiara inammissibile il ricorso presentato da …. (madre) per … (calciatore)

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione pubblicata sul C.U. n. 3/FTN del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 1/FTN del 16 Luglio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: ANNULLAMENTO TESSERAMENTO PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA RECLAMANTE).

Impugnazione istanza: C.P.C. (GENITORE) PER P.M.(CALCIATORE -  N. 12.1.2001 – MATR. FIGC 6877927) CONTRO USD USINESE - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS

Massima: Il Tribunale… nel valutare il reclamo così come proposto rileva che il calciatore, nato il 12/1/2001, ha raggiunto la maggiore età in data 12/1/2019 e, pertanto, alla data di invio del reclamo lo stesso era maggiorenne ed avrebbe potuto e dovuto rappresentare in proprio le relative rivendicazioni…Allo stato, pertanto, il reclamo, appare inammissibile.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione pubblicata sul C.U. n. 3/FTN del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 1/FTN del 16 Luglio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: ANNULLAMENTO TESSERAMENTO PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA RECLAMANTE).

Impugnazione istanza: A.G. (GENITORE) PER C.A.D. (CALCIATORE - N. 11.6.2001 – MATR. FIGC 6790223) CONTRO USD USINESE - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS –

Massima: Il Tribunale … nel valutare il reclamo così come proposto rileva che il calciatore, nato il 11/6/2001, ha raggiunto la maggiore età in data 11/6/2019 e, pertanto, alla data di invio del reclamo del 12/6/2019 lo stesso era maggiorenne ed avrebbe potuto e dovuto rappresentare in proprio le relative rivendicazioni; pur volendo valutare ad ampio raggio quanto rappresentato il reclamo non reca neanche la firma del calciatore e per adesione. Allo stato, pertanto, il reclamo, appare inammissibile.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/FTN del 18 Febbraio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.14/FTN del 4 Febbraio 2019 (dispositivo)

Impugnazione istanza: RECLAMO 28 – A.O. (CALCIATORE – MATR. FIGC 5792641 – n. 4.1.2001) – ASD UNIONE SILE - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO PER APOCRIFÌA DELLA FIRMA DEI GENITORI).

Massima: Il Tribunale rileva che il reclamo è stato sottoscritto dal solo sig. … ed è stato inviato a mezzo raccomandata in data 11.01.2019, quando il calciatore … era diventato Maggiorenne. Pertanto, il reclamo doveva venire sottoscritto anche dal detto calciatore e, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

 

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