Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:   Decisione n. 11/TFN del 19.10.2020

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato da B.G. (calciatore n. 22.02.2001 - matr. FIGC 6502535) tendente ad ottenere lo svincolo dalla ASD US Campagnola (matr. FIGC 8990) per apocrifia della firma,

Massima: Il ricorso è inammissibile. L’art. 49 comma 4 CGS stabilisce che “I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica”. L’art. 89 CGS, che regola il procedimento innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, al comma 1 lett. a) stabilisce che “il procedimento è instaurato su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare”. L’art. 44, comma 6, CGS stabilisce, a sua volta, che “tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.” Nel caso di specie il ricorrente nulla dice e/o documenta in merito alla data di conoscenza dell’atto da impugnare, limitandosi semplicemente a chiedere la revoca del proprio tesseramento in favore della società ASD Campagnola. Fermo quanto innanzi ed in via ulteriore va sul punto osservato che il tesseramento risulta essere stato sottoscritto in data 13.09.2019 e che il Calciatore ha altresì partecipato all’attività agonistica con la società ASD Campagnola senza per nulla obbiettare in ordine al titolo che lo abilitava a partecipare alle gare agonistiche atteso che solo dopo oltre un anno il ricorrente ha ritenuto di proporre reclamo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/FTN del 17 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.8/FTN del 26 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: AVVERSO IL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE B.M. – 17.8.1991 – MATR. FIGC 5602369 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ASD ORIONE AVEZZANO C5).

Impugnazione istanza: ASD CALCETTO AVEZZANO – B.M./ ASD ORIONE AVEZZANO C5 – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS

Massima:…. rileva il Tribunale che, stante l’assenza del nome e cognome in calce alla sottoscrizione del reclamo in uno con l’assoluta illeggibilità della firma apposta, non è possibile identificare con certezza la persona che ha inoltrato l’atto impugnativo ex art. 30 comma 18 lett.a) del CGS, oggi in esame. Da ciò discende inevitabilmente l’inammissibilità di tale reclamo, ancor prima che si possa scendere all’esame di merito delle doglianze esposte.

 

 

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