Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 27/TFNT del 29 Aprile 2024  (motivazioni)

Decisione impugnata: provvedimento emesso, in data 29 febbraio 2024, dal Comitato Regionale Campania, di diniego allo svincolo richiesto per “inattività ex art. 109 NOIF”, dal calciatore alla società Città di Avellino

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS, proposto dal sig. D.M., nella qualità di genitore di G.M.

Massima: Il ricorrente ha motivato la propria rinuncia in ragione dell'accoglimento, da parte del Comitato Regionale Campania – LND, della richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF, ulteriormente presentata dal calciatore in data 28 marzo 2024, giorno successivo al deposito del presente ricorso. Al riguardo, è stato prodotto il comunicato ufficiale n. 118 del 12 aprile 2024, a dimostrazione della carenza di interesse alla coltivazione del presente giudizio. Analogamente al processo amministrativo - laddove ai sensi dell’art. 84 del relativo codice, “la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado del giudizio” – deve ritenersi che nel processo sportivo l’istituto della rinuncia al ricorso equivalga a rinuncia agli atti di causa. La Giurisprudenza ha chiarito che "la dichiarazione con la quale il ricorrente manifesti l'intenzione di rinunciare al ricorso, pur non risultando notificata all'amministrazione resistente, dimostra in maniera inequivoca la carenza di interesse alla decisione della causa” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1506 del 5 marzo 2019 ). Dunque, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso determina, come conseguenza, l'estinzione del processo.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 21/TFNT del 31 Gennaio 2023 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore M.D.G.L.V. (n. 19.3.2003 - matr. 1035797) contro la società ASD Miglianico Calcio (matr. 57953) per apocrifia della firma sul modulo di tesseramento

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale preso atto dell’accordo compositivo della lite intercorso tra le parti e confermato all’odierna udienza, con espressa rinuncia dell’originario ricorrente alla coltivazione della lite, dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 6/TFNT del 31 Agosto 2022 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Nullità / annullabilità / invalidità / inefficacia o in subordine la risoluzione del contratto di prestazione sportiva n. 0007059561/21 portante data 6 aprile 2022

Impugnazione Istanza: Ricorso ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dalla società Reggina 1914 Srl (matr. 943512) contro il sig. F.L. (coll. sett. giov. n. 1.3.1974 – matr. 56.715), nonché nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B

Massima: Il Tribunale, preso atto dell’avvenuta rinuncia al ricorso, dichiara l’estinzione del giudizio.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 1/TFNT del 5 Agosto 2022 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Avverso il provvedimento al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dal calciatore A.B. (n. 20.10.2001 – matr. 5.471.198) contro la società ASD Rotaliana (matr. 43.510)

Massima: Nel merito, questo Tribunale non può che prendere atto della formale dichiarazione di rinuncia al ricorso resa in udienza dal calciatore ….., che ha così mostrato di non avere più interesse al riconoscimento dello svincolo in ragione del mutamento di residenza, a seguito della sopravvenuta procedura di svincolo per rinuncia posta in essere dalla società di appartenenza, dovendosi conseguentemente dichiarare la estinzione del giudizio.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 19/TFNT del 25 Ottobre 2021 (motivazioni)

Decisione impugnata:  Tesseramento del 4 settembre 2021, valevole per la stagione sportiva 2021/22, con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Magnificat Calcio

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC proposto dal calciatore A.D.O. (n. 2.12.1989 - matr. FIGC 5.106.522)

Massima: A seguito di rinuncia al ricorso da parte del calciatore il  Tribunale dichiara l’estinzione del giudizio, ma la denunciata apocrifia della sottoscrizione del calciatore sul tesseramento inducono il Tribunale a trasmettere  gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza, ex art. 89, comma 7, CGS - FIGC, in ordine alla apocrifia della firma…Nonostante il codice di Giustizia Sportiva non contenga alcuna disposizione che individui il provvedimento da emanare nel caso di rinuncia al ricorso, si ritiene che possa supplire in tale ipotesi il rinvio esterno contenuto nell’art. 2, comma 6 del CGS-FIGC, a mente del quale: «Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva». A seguito di tale rinvio, sembra potersi applicare al processo instaurato dinanzi alla Giurisdizione Sportiva l’art. 306 c.p.c., che dispone: «Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interessa alla prosecuzione (…) Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo». Nel presente giudizio, la società Magnificat Calcio non risulta essersi costituita, sicché, ai fini dell’estinzione disciplinata dall’art. 306 c.p.c., è sufficiente la regolare rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente. La gravità dei fatti allegati nel ricorso introduttivo, la precisione delle circostanze indicate riguardo al disconoscimento della firma apposta sul modulo di tesseramento in nome e per conto del calciatore D…., unitamente alla consistente significanza probatoria della documentazione depositata dal ricorrente a sostegno dell’originaria domanda e al fatto che, nella successiva manifestazione di rinuncia al ricorso, non è contenuta alcuna smentita o modifica di quanto originariamente denunciato riguardo al disconoscimento di tale firma, sono tutti elementi che impongono al Collegio di disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza, ex art. 89, comma 7, CGS – FIGC, adempimento che, peraltro, era stato espressamente richiesto dal ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 53/TFN del 31.07.2020

Decisione impugnata: Provvedimento di svincolo per accordo ex art. 108 NOIF del calciatore I.O. (n. 27.12.2001 – matr. FIGC 6690333) emesso dal CR Campania - LND e pubblicato sul Com. Uff. n. 2 del 09.07.2020, per apocrifia della firma dell’ex rappresentante legale della società sig. D.E.R..

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato dalla società ASD Frattamaggiore Calcio (matr. FIGC 951508) / I.O.

Massima:…Il Tribunale….preso atto della rinuncia al ricorso, dichiara non luogo a procedersi relativamente al gravame.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 51/TFN del 31.07.2020

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dalla sig.ra C.C. (calciatrice n. 17.01.1999 – matr. FIGC 6602951) al fine di ottenere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF dalla società ASD UP Comunale Tavagnacco (matr. FIGC 77830),

Massima:…Il Tribunale….preso atto della rinuncia al ricorso, dichiara non luogo a procedersi relativamente al gravame.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:   Decisione n. 14/TFN del 03.11.2020

Decisione impugnata: Provvedimento della LICP datato 15.10.2020 n. 0001429102/20 di diniego al tesseramento del calciatore C.W.R. in favore della società Lucchese 1905 Srl (matr. FIGC 951848) / Lega Pro

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato dal calciatore C.W.R. (n. 10.08.2000 matr. FIGC 1020647)

Massima: Il Tribunale dichiara non doversi procedere in ordine al ricorso per sopraggiunta cessazione del contendere.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 33/TFN del 16.12.2019

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato da P.C. e F.C. (genitori) per F.A. (calciatore n. 19.10.2001 – matr. FIGC 6852194) al fine di richiedere lo svincolo dalla società US Tonara (matr. FIGC 65059) per mancata sottoscrizione del modulo di tesseramento da parte della madre,

Massima: Il Tribunale…dichiara non doversi procedere in ordine al ricorso…per sopraggiunta cessazione del contendere.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/FTN del 2 Aprile 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.16/FTN del 4 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: RICORSO AVVERSO LA REGOLARITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE C.L. – 27.8.1992 – MATR. FIGC 4130778 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ    ASD FOOTBALL CITTÀ DI SORA).

Impugnazione istanza: ASD SPORTING BROCCOSTELLA – ASD FOOTBALL CITTÀ DI SORA - (RICORSO EX  ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS

Massima: Il Tribunale…dichiara cessata la materia del contendere per effetto del successivo tesseramento del calciatore … in favore della stessa società ricorrente.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/FTN del 6 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 7/FTN del 29 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: AVVERSO LO SVINCOLO DEL CALCIATORE EX ART. 108 NOIF).

Impugnazione istanza: ASD ACIREALE – M.A. (CALCIATORE – MATR. FIGC  4489249 –25.01.1994) - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS –

Massima: Il Tribunale...preso atto che la Società … non ha provveduto al versamento della prescritta tassa reclamo, violando così il disposto dell’art. 33, comma 8 CGS; dichiara inammissibile il reclamo

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/FTN del 6 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 7/FTN del 29 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: AVVERSO LO SVINCOLO DEL CALCIATORE EX ART. 109 NOIF).

Impugnazione istanza: ASD LAMMARI 1986 – K.G. (CALCIATORE – MATR. FIGC  5136319 - 12.1.1998) - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS

Massima: Il Tribunale ..preso atto che la Società … non ha provveduto al versamento della prescritta tassa reclamo, violando così il disposto dell’art. 33, comma 8 CGS; dichiara inammissibile il reclamo

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 16 Ottobre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 3/FTN del 24 Settembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – SVINCOLO EX ART. 109 NOIF);

Impugnazione istanza: F.R. (CALCIATORE – 8.7.1996 - MATR. FIGC 2156825) – ASD GUARDEA -

Massima: Il Tribunale … preso atto dell’accordo transattivo raggiunto tra le parti, dichiara cessata la materia del contendere.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 15/TFNT del  02 Marzo  2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 31 DEL CALCIATORE P.D.A. CONTRO LA SOCIETÀ AC PISA  CALCIO 1909 SSRL – AVVERSO IL PROPRIO SVINCOLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ.

Massima: Viene dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia al reclamo.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 13/TFNT del  06 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 12 DEL CALCIATORE SIG. B.M. CONTRO LA SOCIETÀ ACD TREVISO –  RICHIESTA SVINCOLO PER APOCRIFIA FIRMA.

Massima: Viene dichiara cessata la materia del contendere a seguito di rinuncia congiunta al reclamo.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 07/TFNT del 09 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 006 - BRUNO ANTONINO/S .P.D. BRANCIFORTI (richiesta svincolo ex art. 109 N.O.I.F.)

Massima: E’ dichiarata cessata la materia del contendere a seguito di rinuncia da parte della reclamante

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 05/TFNT del 22 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: FACCIOLO GIANANTONIO E FORMAGGIO VALERIA/UNION VIS LENDINARA (richiesta svincolo  per apocrifìa di firma).

Massima: Viene dichiarata cessata la materia del contendere a seguito di rinuncia al reclamo

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 09/TFNT del 13 Ottobre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 003 - DOMINICI ENRICO/A.S.D. IMPERIA CALCIO (richiesta svincolo  ex art. 108 N.O.I.F.).

Massima: E’ dichiarata cessata la materia del contendere a seguito di rinuncia da parte della reclamante

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 09/TFNT del 13 Ottobre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 012 - A.S.D. ORTONOVO CALCIO/NERI LUCA (richiesta svincolo  ex art. 108 N.O.I.F.).

Massima: E’ improcedibile il reclamo per intervenuta rinuncia.

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 060/CFA del 14 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CFA del 19 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti Com. Uff. n. 5/TFN del 5.11.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE S.F.M. IN PROPRIO FAVORE

Massima: Il procedimento viene dichiarato estinto per intervenuta rinuncia.

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