Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 16/TFNT del 29 Dicembre 2022 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. b), CGS proposta dal Giudice Sportivo c/o Divisione Calcio a 5 al fine di verificare la regolarità del tesseramento e dello status di formato del calciatore D.S.L.(n. 22.7.2000 – matr. 3019547) in favore della società ASD L84 (matr. 934150) – Gara del 30.11.2022 L84 / Petrarca Calcio A 5 (matr. 780408)

Massima: Quanto, poi, alla supposta violazione, sollevata da entrambe le parti, del principio del ne bis in idem, il Collegio ritiene infondata anche la indicata eccezione, non foss’altro perché la questione del tesseramento del calciatore D. non è mai stata affrontata, prima d’ora, dal TFN - Sez. Tesseramenti (organo di giustizia, come noto, funzionalmente competente nella materia de qua). Ed invero, il presente procedimento, scaturito dalla formale richiesta del Giudice sportivo, costituisce un novum rispetto al precedente procedimento disciplinare, tra l’altro caratterizzato da un petitum diverso. In realtà, nel passato procedimento sono stati valutati i comportamenti e le azioni del calciatore, della società L 84 e dei suoi dirigenti da un punto di vista esclusivamente disciplinare; prova ne sia che il D., chiedendo ed ottenendo ex art. 126 CGS la squalifica per le mendaci dichiarazioni lui attribuite dalla Procura Federale, ha definito, unicamente, la sua posizione in relazione all’addebito contestato ed in qualche modo ammesso in occasione della sua audizione, allegata in atti, avvenuta in data 28.05.2021. Altra cosa, invece, l’odierno procedimento, volto all’esame e alla valutazione di tutt’altro aspetto della vicenda, ovverosia l’incidenza che quella mendace dichiarazione possa avere avuto sulla regolarità del tesseramento nonché su quella relativa allo status di formato in Italia. Peraltro, se nel pregresso giudizio disciplinare è stata presa in esame la condotta tenuta dal D. esclusivamente in relazione all’aggiornamento della posizione di tesseramento con la società ASD L84, nel presente giudizio necessariamente deve considerarsi la condotta tenuta dal calciatore in epoca precedente (maggio 2017), al momento del suo primo tesseramento in Italia con altra società sportiva (Aosta Calcio a 5), la cui regolarità o meno come si dirà in appresso, riverbera inevitabilmente i propri effetti anche sul successivo tesseramento per la ASD L84, per cui anche sotto il profilo dell’identità storico-fattuale non ricorre senz’altro la medesimezza del fatto che costituisce il presupposto del divieto di bis in idem.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 17/TFNT del 20 Ottobre 2021 (motivazioni)

Decisione impugnata:  Avverso i provvedimenti di svincolo ex art. 108 NOIF emessi dal Comitato Regionale Lazio – LND (calciatori A.A. n. 20.9.2002 – matr. FIGC 2.285.981; F.C. n. 9.9.1998 -5.809.487; M.A. n. 29.7.1996 – matr. FIGC 5.109.094; A.R. n. 8.4.1993 – matr. FIGC 4.222.598; M.M. n. 5.3.1998 – matr. FIGC 5.610.684)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società SSD Alatri Calcio arl

Massima: E’ irricevibile il ricorso con il quale la società ha impugnato con un solo ricorso il provvedimento del CR di svincolo ex art. 108 NOIF di cinque calciatori e per l’omesso pagamento del contributo richiesto dalle norme federali e comunque per il divieto di ne bis in idem in quanto il ricorso è sostanzialmente un duplicato del precedente dichiarato irricevibile e pertanto confligge con il divieto di ne bis in idem, valevole anche in questo ordinamento federale, che vieta di riproporre un’impugnazione già decisa, ancorché in rito, sulla stessa vicenda; nella richiamata precedente decisione, era stato, infatti, evidenziato anche un profilo di inammissibilità, consistente nella irregolare costituzione del contraddittorio, in parte ricorrente anche in questa occasione (stante l’esito di alcune notifiche), che non consente la riproposizione dell’impugnativa già in precedenza inutilmente esperita. La declaratoria di irricevibilità del ricorso, per entrambi i motivi esposti, preclude la valutazione del merito della vicenda e rende la contestazione dei provvedimenti non più riproponibile in questa sede giustiziale.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 25/TFNT del 12 Aprile 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Avverso la validità di (I) Vdt per calciatori professionisti (II) Accordo in Bollo (III) Mod. Premi e/o Indennizzi (IV) obbligo di trasformazione cessione temporanea in definitiva n. 0001875161/20 del 1° febbraio 2021 (V) visto di esecutività n. 0001875161/20 dell’8 febbraio 2021 nonché del contratto di prestazione sportiva n. 0001875161/20 del 1° febbraio 2021 relativo al calciatore L.P. (n. 14.03.1998 - matr. FIGC 5675128)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS – FIGC della società Brescia Calcio Spa (matr. FIGC 7810) contro la società SS Turris Calcio Srl (matr. FIGC 949250)

Massima: Per la violazione del ne bis in idem è’ inammissibile il ricorso della società con il quale ha chiesto di annullare e/o comunque dichiarare invalidi e/o inefficaci i contratti stipulati tra Brescia Calcio Spa, SS Turris Calcio Srl e …, tutti datati 1 febbraio 2021, in quanto già in precedenza proprosto e rigettao…Costituisce principio immanente al nostro sistema processualistico il divieto del "ne bis in idem", in base al quale non è consentito che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda. Tale principio, affermato dall’art. 39 c.p.c., rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, è volto ad evitare il pericolo di decisioni contrastanti su una medesima controversia, nonché a garantire la stabilità delle decisioni (Tribunale Bari, 27 febbraio 2014, n.1064, in Redazione Giuffrè 2014). La violazione del divieto del "ne bis in idem" determina l'improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio che nasca dall'indebita reiterazione di una controversia già in corso. Nel caso di specie, la società Brescia Calcio Spa, con ricorso del 10 febbraio 2021 ha adito il Tribunale Federale Nazionale, sezione Tesseramenti, chiedendo l’annullamento e/o comunque dichiarare invalidi e/o inefficaci i contratti stipulati tra la medesima società e la SS Turris Calcio Srl ed il calciatore …, tutti datati 01/02/2021 e contraddistinti dal numero seriale 0001875161/20, quali la variazione di tesseramento del calciatore professionista, l’accordo in bollo, il modulo premi e/o indennizzi, il modulo obbligo di trasformazione di cessione temporanea in definitiva e del contratto di prestazione sportiva del medesimo calciatore.Con provvedimento del 23 febbraio 2021, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, ha rigettato il ricorso. Avverso detto provvedimento, il Brescia Calcio Spa, nei termini di legge, ha proposto appello. Ciò risulta dai documenti depositati in data 1° aprile 2021 dal calciatore …. Nelle more della decorrenza dei termini per l’impugnazione, il Brescia Calcio ha proposto innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, il ricorso di cui oggi si discute. Detto ricorso, pendente tra le stesse parti, ha la medesima causa petendi ed il medesimo petitum di quello oggetto della decisione del 23 febbraio 2021, oggetto di impugnazione. Tale circostanza rende certamente inammissibile, per i motivi innanzi detti, e, dunque, in applicazione del divieto del ne bis in idem, il ricorso presentato in data 3 marzo 2021 dal Brescia Calcio Spa, in ordine alle domande aventi ad oggetto la nullità, l’invalidità e/o l’inefficacia dei seguenti atti: “variazione di tesseramento per calciatori professionisti”, “accordo in bollo”, “modulo premi e/o indennizzi”, “obbligo di trasformazione della cessione temporanea in definitiva n. 0001875161/20 del 1º febbraio 2021”, del contratto di prestazione sportiva del Calciatore.  Tali domande, difatti, sono le medesime domande oggetto del ricorso presentato in data 10 febbraio 2021, già decise da questo Tribunale con provvedimento n. 14/TFN del 23 febbraio 2021.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n.2 del 07.09.2020 - 

Decisione impugnata: Provvedimento del CR Piemonte Valle d’Aosta – LND di respingimento dell’istanza di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla società ACD Lucento (matr. FIGC 62289),

Impugnazione istanza:  Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato dal sig. V.G.S. (calciatore n. 27.08.2001 – matr. FIGC 5625077)

Massima: L’eccezione di inammissibilità per violazione del ne bis in idem, principio giuridico che trova la sua fonte naturale nell’art. 649 del codice di procedura penale, non può essere accolta, sia in ragione della tipicità del principio penalistico ma soprattutto per motivi sostanziali della vicenda giudiziaria a cui si riferisce. In effetti il giudizio richiamato dalla Società opponente, concluso con provvedimento di rigetto del ricorso del calciatore …, non ha determinato inibizioni a nuove domande. In quella sede ne fu dichiarata l’inammissibilità per vizio procedurale. Il ricorso fu presentato oltre il termine previsto dal codice di rito. La domanda proposta con il precedente ricorso era però fondata sull’apocrifia della firma della madre del calciatore …., quest’ultimo all’epoca minorenne, sulla scheda di tesseramento, avvalorata da perizia calligrafa, depositata agli atti dell’odierno giudizio. Vicenda poi sottoposta ad indagine da parte della Procura Federale. L’odierno giudizio ha invece per oggetto la richiesta di svincolo per inattività come disciplinato, in modo oculato, dall’art. 109 NOIF. Orbene la norma richiamata obbliga, in buona sostanza, la società sportiva alla convocazione del calciatore ad almeno quattro competizioni sportive per ogni stagione calcistica, a pena di risoluzione del rapporto contrattuale: c.d. svincolo per inattività. Nella fattispecie che ci occupa il calciatore …, rileva la violazione dell’obbligo contrattuale imposto alla Società e ne reclama la conseguente e legittima risoluzione per inadempimento.

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