Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 47/C Riunione del 26 maggio 2003 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 149 del 24.4.2003

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Viribus Unitis avverso decisioni merito gara Isernia/Viribus Unitis 8.9.2002

Massima: Non essendo consentito agli Organi di Giustizia Sportiva entrare nel merito della delibera della Commissione Tesseramenti, immediatamente esecutiva, ex art. 44 comma 6 C.G.S., la trasmissione della stessa soddisfa ed esaurisce, nell’ambito del procedimento relativo alla posizione irregolare di tesseramento del calciatore, qualsiasi interesse all’acquisizione della documentazione posta a base della delibera stessa.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 3 marzo 2003 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 16 del 23.10.2002

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Bitonto avverso decisioni merito gara Campionato Regionale “Giovanissimi” Pro Inter Bari/Bitonto del 29.9.2002

Massima: Le decisioni della Commissione Tesseramenti sono immediatamente esecutive.

Massima: In riferimento alla posizione irregolare per tesseramento da parte del calciatore, la CAF può rimettere il giudizio sul tesseramento alla Commissione Tesseramenti, la cui decisione è poi immediatamente esecutiva anche in suddetto procedimento.

 

Decisione CAF:  Comunicato Ufficiale 40/C Riunione del 20 Giugno 2002 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare pres­so il Comitato Regionale Lazio - Com Uff. n. 81 del 23.5 2002

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Colle di Fuori avverso le sanzioni della penalizzazione di 6 punti in classifica nella corrente stagione spor­tiva alla società reclamante. dell’inibizione di mesi 1 al presiden­te sig, S.L. e della squalifica per mesi 10 al calciatore R.E. inflitte a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lazio

Massima: Quando su richiesta della Commissione Disciplinare, la Commissione Tesseramenti dichiara non valido il tesseramento, la decisione di quest’ultima è immediatamente esecutiva.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 37/C Riunione del 25 maggio 2000 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 62 del 3.3.2000

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Caltagirone avverso decisioni, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Nazionale per l’attività Interregionale, in relazione alla gara Caltagirone/Potenza del 10.10.1999 per partecipazione del calciatore D.M. in posizione irregolare

Massima: La decisione della Commissione Tesseramenti è immediatamente esecutiva.

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