Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 78/TFN - SD del 22 Dicembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 4059/27pf21-22/GC/GR/pe del 6 dicembre 2021 nei confronti del sig. G.S. e della società ASD ISM Gradisca - Reg. Prot. 76/TFN-SD

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – LND e ordina la trasmissione degli atti del procedimento al detto Tribunale in quanto il deferimento riguarda la violazione tra l’altro del Regolamento del Settore Tecnico da parte dell’Osservatore calcistico all’epoca dei fatti tesserato come dirigente accompagnatore, ma non inquadrato nell’albo dei tecnici e tesserato per la società affiliata al CR Friuli Venezia Giulia….il Collegio ritiene di dover declinare la propria competenza funzionale a favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia con riferimento agli addebiti ascritti nell’atto di deferimento al sig. … e alle società ASD ISM Gradisca. Osserva il Tribunale, a tal proposito, quanto segue: - l’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, recante la rubrica “Classificazione dei Tecnici”, nell’elencare tutte le figure professionali inquadrate e/o qualificate come Tecnici, non fa menzione alcuna degli Osservatori calcistici; - il successivo art. 17 prevede che il Settore Tecnico FIGC provveda “alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'Albo degli Allenatori e degli altri Tecnici di cui al precedente art. 16”; - l’art. 55 del medesimo Regolamento, l’unico nel quale si faccia riferimento alla figura dell’Osservatore calcistico, prevede che “ Gli Osservatori calcistici svolgono, per conto delle società professionistiche, attività concernenti l’osservazione, l’analisi, la valutazione e lo scouting di calciatori e squadre. 2. Il Settore Tecnico può organizzare corsi per Osservatore calcistico. 3. I criteri per l’ammissione al corso, la durata e la quota di partecipazione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando dal Presidente del Settore. Il superamento del corso risulterà dalla posizione anagrafica del singolo Tecnico. 4. Gli “Osservatori Calcistici” che abbiano superato il corso presso soggetti esterni alla Federazione, potranno tesserarsi per le società affiliate alla FIGC”; - nell’ambito del Regolamento del Settore Tecnico non è dato rinvenire l’esistenza di un Albo o di un Ruolo che annoveri gli Osservatori Calcistici; - il …, all’epoca dei fatti, era tesserato dell’ASD ISM Gradisca quale Dirigente Accompagnatore e non come Osservatore calcistico; - il sig. … ha conseguito la qualifica di Osservatore Calcistico presso un Ente privato denominato Associazione Italiana Osservatori Calcistici ROI Italia come risulta dalla copia del tesserino esibito tanto agli Arbitri delle gare in questione quanto in sede di audizione alla Procura Federale nonché dall’albo degli Osservatori calcistici tenuto in proprio dalla predetta Associazione; - anche a voler concedere che il sig. …., ai sensi dell’ultimo comma del citato art. 55 del Settore Tecnico, si sarebbe potuto tesserare per l’ASD ISM Gradisca quale Osservatore calcistico, ciò non sarebbe comunque potuto accadere in quanto il primo comma della norma citata prevede tale figura solo nell’ambito delle società professionistiche; - i riformati artt. 83 e 84 del CGS prevedono, entrambi, per quanto rileva in questa sede, che la competenza del TFN, il primo, e quella della Sezione Disciplinare del medesimo Organo giudicante, il secondo, sia estesa “… ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale … nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico …”; - nessun’altra modifica circa la competenza del TFN e dei TFT risulta essere stata apportata al codice di rito a seguito dell’abrogazione della Sezione Disciplinare del Settore Tecnico di talché in nessun caso si potrà sostenere la competenza della Sezione Disciplinare del TFN nell’ipotesi in cui venga deferito un soggetto che non risulti inquadrato nell’Albo e/o nei Ruoli del Settore Tecnico. Conseguenza di quanto sin qui osservato è che, risultando il sig. …. tesserato, all’epoca dei fatti, per l’ASD ISM Gradisca, società di puro settore dilettantistico operante nell’ambito territoriale del CR Friuli Venezia Giulia, unico organo giudiziario competente a conoscere del suo comportamento, così come rappresentato dalla Procura federale, è il Tribunale Federale Territoriale presso detto Comitato cui vengono rimessi gli atti affinché possa pronunciarsi entro i termini di cui agli artt. 54 e 110 del CGS.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 70 CFA del 15 Giugno 2020

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, pubblicata con C.U. n. 192, del 23 Gennaio  2020 (solo dispositivo), con motivazioni pubblicate con C.U. n. 217, del 3 Febbraio  2020

Impugnazione Istanza: Sig. G.R./Procura Federale

Massima: E’ competente la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico a giudicare l’allenatore per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 1bis, comma 1 del CGS vigente ratione temporis, per aver commesso, in concorso con altri deferiti, atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato italiano, di minori di nazionalità nigeriana, producendo presso il Consolato italiano della Nigeria richieste di visto di ingresso temporaneo apparentemente per allenamenti e attività sportive non a scopo di lucro, con l’espresso impegno, poi violato, di assicurare il rientro nel paese di origine entro i termini previsti dal medesimo visto di ingresso, con l’obiettivo di dissimulare il reale motivo di ingresso, costituito dal garantirsi a titolo definitivo la permanenza dei minori sul territorio dello Stato per adibirli stabilmente all’esercizio dell’attività calcistica nell’ottica del loro tesseramento e della successiva cessione dei diritti relativi alle prestazioni sportive. A tal fine, nel paese di origine dei giovani calciatori, si procuravano l’autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale per ottenere il visto di ingresso temporaneo nel territorio nazionale con un accompagnatore e, successivamente, rappresentavano falsamente che i medesimi minori non erano accompagnati, al fine di ottenere il permesso di soggiorno e la nomina di tutori legali dei minori sul territorio nazionale”….A tal fine appare utile richiamare gli artt. 37 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico. Art. 37 Norme di comportamento 1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. 2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.  3.  In  caso  di  violazione  delle  norme  deontologiche,  la  Commissione Disciplinare del Settore Tecnico adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari. Art. 38 Disciplina dei Tecnici 1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica. 2. Per tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico. 3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dalla Commissione Disciplinare, previa contestazione scritta degli addebiti all'interessato da parte della Procura Federale. Dal combinato disposto delle due norme appare chiaro che la competenza della Commissione disciplinare del settore tecnico va valutata sotto un duplice profilo: uno soggettivo (qualifica o status) ed uno oggettivo (condotta contestata). Quanto al primo, non v’è dubbio che il reclamante era iscritto all’albo del settore tecnico e che pertanto ai sensi dell’art. 37, comma 1 cit. era tenuto al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali e conseguentemente all’osservanza dell’art. 1 bis CGS ratione temporis in vigore. Quanto al secondo profilo l’art. 38 cit. radica la competenza degli organi di giustizia della Figc nei soli “procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica”; in tutti gli altri casi, come quello in esame, opera il secondo comma secondo cui: “Per tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico”. Non v’è dubbio quindi che in I° grado sia stata correttamente individuata la competenza della Commissione disciplinare del settore tecnico.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 066 del 3 Giugno 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso la L.N.D. Comitato Regionale Sicilia pubblicata con C.U. n. 244 del 14 Gennaio  2020

Impugnazione Istanza: Sig. B.V./Procura Federale

Massima: Non è competente la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico per la condotta del tecnico in gara. Al riguardo si osserva che ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC “ 1.I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per  le infrazioni inerenti all'attività agonistica. 2. Per tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico”. Ebbene, come giustamente rilevato dal Tribunale Federale Territoriale, il presente procedimento riguarda la condotta tenuta dal …., all’epoca dei fatti allenatore tesserato per l’A.S.D. Trinacria, durante la gara sopra indicata per cui appare evidente che il deferimento riguarda un’infrazione commessa nel corso di una partita e quindi certamente inerente all’attività agonistica. La decisione di questa Corte Federale di Appello richiamata dal reclamante (Prima Sezione, C.U. n. 045/CFA del 10.10.2016) conferma quanto sopra perchè in essa si rileva che, in disparte l’inconfondibile ipotesi di illecito sportivo, le infrazioni inerenti all’attività agonistica riguardano “la condotta del tecnico relativa allo svolgimento della gara sanzionabile dagli ufficiali della stessa gara”. E nella fattispecie non pare si possa dubitare che si discuta di una condotta avente dette caratteristiche. Il fatto che essa non sia stata sanzionata dal direttore di gara è del tutto irrilevante, perché la competenza di un organo della giustizia sportiva non può dipendere dall’operato dell’arbitro, tant’è che nella suddetta decisione si parla di condotta “sanzionabile” e non “sanzionata” dall’ufficiale di gara in quanto ciò che rileva è la sua configurabilità in astratto e non il suo accertamento da parte del direttore di gara.

Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato l’allenatore per essersi reso responsabile di atti di violenza nei confronti di alcuni calciatori minorenni della squadra avversaria in occasione di una rissa scoppiata nel corso della gara del campionato regionale under 16

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 116/CFA del 04 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico - Com. Uff. n. 256/TFN del 21.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. CORDA NINNI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 18 E DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO E AGLI ARTT. 37, COMMA 1 N.O.I.F. E 22, COMMA 8 C.G.S., COME RICHIAMATO DALL’ART. 19, COMMA 11.4 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6180/124 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 18.1.2018

Massima: La Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico è competente a decidere in merito al deferimento dell’“allenatore professionista di 2^ cat. UEFA A”, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale per aver violato, a decorrere dal 14.8.2017, le norme in epigrafe richiamate, quale tesserato già colpito da inibizione, svolgendo, di fatto, attività dirigenziale per la società, assimilabile a quella del Direttore Generale ed esercitando, in questo, ampi poteri gestionali ed amministrativi, pur  rivestendo, formalmente, la qualifica di “collaboratore prima squadra”.

 

Decisione C.F.A. : C. U. n. 93/CFA 10 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. I.D. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA C5) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. I.M.(ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA C5) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD PESCARA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 5, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. C.F. (ALL’EPOCA DEI FATTI TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA E TESSERATO DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA C5) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017

Massima: Il TFN è competente a decidere in ordine al deferimento del tecnico della prima squadra per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 5, comma 1, C.G.S. per le dichiarazioni rese a seguito dell’incontro AD Pescara/Luparense, valevole per le finali dei play off scudetto del Campionato di Serie A Calcio a 5, che erano state ritenute lesive della reputazione dell’arbitro… Ai sensi dell’art. 39 del regolamento del settore tecnico, “1. I tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica. Per tutte le altre infrazioni e, in particolare, per le violazioni di cui agli artt. 36, comma 2, 38 comma 3, 40 e 41 del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.”.  La disposizione citata chiarisce che la giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico trova un chiaro limite con riferimento alle infrazioni inerenti l’attività agonistica.  Nel caso di specie, la sussistenza di tale limite appare evidente, atteso che le dichiarazioni contestate al – omissis - si riferiscono al giudizio che il medesimo ha reso sulla direzione della gara ASD Pescara/Luparense. In tal caso, emerge chiaramente la sussistenza del presupposto dell’inerenza tra la condotta contestata e il detto evento agonistico, nel corso del quale sono maturate quelle decisioni oggetto delle contestate dichiarazioni.

 

Decisione C.F.A. : C. U. n. 86/CFA 08 Marzo 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1 del  3.7.2017)

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. D.A. (ALLEPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIE AS MELFI SRL) AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER MESI 1; AMMENDA DI € 7.500; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. E ART. 5, COMMA 1 C.G.S.NOTA N. 12122/1033 PF 16-17 GP/BLP DEL 4.5.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AS MELFI SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL SIG. DIANA AIMONOTA N. 12122/1033 PF 16-17 GP/BLP DEL 4.5.2017

Massima: Il TFN è competente in primo grado a giudicare l’allenatore per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 5, comma 1, C.G.S., per avere lo stesso, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni dell’emittente “Tutto Reggina” e riportata dal sito  www.tuttolegapro.it, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro della gara Reggina Melfi, disputata in data 4.12.2017, in particolare utilizzando le seguenti espressioni: ma faccio davvero fatica a commentare le dichiarazioni dell’arbitro, cose da maiali”…Correttamente infatti ha rilevato sul punto il Tribunale Federale Nazionale che se l’art. 38, comma 3, del Regolamento del settore tecnico prevede che in caso di violazione della norma deontologica i tecnici siano sottoposti al giudizio della Commissione disciplinare del settore tecnico, il successivo art. 39, comma 1, precisa che “i tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva della FIGC per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all’attività agonistica”. Quest’ultimo è appunto il caso che ci occupa giacc il sig. – omissis - è chiamato a rispondere come tecnico tesserato per la società Melfi di una infrazione disciplinare certamente connessa all’attività agonistica. Non colgono infatti nel segno sul punto le considerazioni sviluppate dai ricorrenti circa il fatto che per attività agonistica dovrebbe intendersi esclusivamente quella che si svolge durante la gara. Fondatamente ha infatti rilevato il Tribunale Federale che l’espressione “infrazioni inerenti all’attività agonistica va interpretata in relazione a quanto previsto dalla regola 5 del Regolamento del giuoco del calcio, che impone al direttore di gara di refertare tutto quello che avviene sotto la sua diretta percezione sia prima che durante e dopo lo svolgimento della gara, compresi quindi i comportamenti certamente da intendersi come inerenti all’attivi agonistica analoghi a quelli che sono oggetto del presente procedimento disciplinare.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 39/TFN-SD del 08 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STOPPA VITO (all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società ASD Futsal Bisceglie 1990), SOCIETÀ ASD FUTSAL  BISCEGLIE 1990 - (nota n. 4615/373 pf16-17 GP/GT/ag del 28.11.2017).

Massima: Il Tribunale Federale è competente a decidere sul deferimento dell’allenatore, in merito alla pubblicazione effettuata sulla sia pagina Facebook. Il Tribunale si è già espresso in ordine alla eccezione di giurisdizione contestata dai deferiti e che l’orientamento del Tribunale Federale sezione disciplinare è stato confermato dalla Corte Federale D’Appello (vedasi Com. Uff. ….). Nello specifico questo Tribunale ha rilevato che “…i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali (art. 38, comma 1, Reg.to S.T.) e che la Commissione Disciplinare di tale Settore adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari (comma 3, art. cit.), il successivo art. 39, comma 1, sottopone espressamente i Tecnici alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, tra cui rientra evidentemente il TFN-SD, relativamente ai procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per Società, per le infrazioni inerenti all’attività agonistica. L’ampiezza dell’espressione “per le infrazioni inerenti all’attività agonistica” consente di ricomprendervi qualunque infrazione comunque connessa ed avente causa nello svolgimento dell’attività agonistica, quale, per l’appunto, lo svolgimento della gara.” (Cfr. Com. Uff. n. 1/TFN- SD – s.s. 2017-18). Va quindi respinta l’eccezione di giurisdizione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare in ordine alla posizione dell’allenatore in quanto la contestazione mossa esula dal contesto di “attività tecnica” – e quindi dalla riferibilità dell’evento alla cognizione dell’organo disciplinare specifico – rientrando, di diritto, nell’alveo di competenza giurisdizionale di questo Tribunale.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 57/CFA del 08 Novembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 69 Settore Tecnico del 18.09.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. SPEGGIORIN FABIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 38 COMMA 1, 34 COMMA 1 E 41 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO NONCHÉ DELL’ART. 38 COMMA 1 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 12242/510 PF16-17 GP/MB/GB DEL 5.5.2017

Massima: La Commissione disciplinare del Settore Tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento del tecnico accusato per avere il medesimo svolto attività collaborativa collegata al trasferimento e collocamento di giovani calciatori a favore della società, nonché per aver concorso con i dirigenti della società (i quali si sono avvalsi della sua collaborazione) nella violazione dell’art. 10 comma 1 C.G.S., il tutto in violazione dell’art.1 bis comma 1 C.G.S. in via autonoma ed in relazione a quanto prescritto dall’ora citato art. 10 comma 1 C.G.S. e dagli artt. 38 comma 1 e 34 comma 1 e 41 comma 3 del Regolamento Settore Tecnico ed in relazione all’art. 38 comma 1 delle N.O.I.F..

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 57/CFA del 08 Novembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 69 Settore Tecnico del 18.09.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. COLLAUTO MATTIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ARTT. 38 COMMA 1 E 41 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 12243/510 PF16-17 GP/MB/GB DEL 5.5.2017

Massima: La Commissione disciplinare del Settore Tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento del tecnico accusato della violazione dell’ all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., in via autonoma ed in relazione a quanto prescritto dagli artt. 38 comma 1 e 41 comma 3 del vigente Regolamento del Settore Tecnico poiché la preclusione dell’art. 41, comma 3, RST, invocata nell’atto di deferimento, risulta nella specie superata dal chiaro disposto dell’art. 36 dello stesso RST, in base al quale il tecnico può svolgere attività di dirigente (o di calciatore) nella stessa società per la quale espleta attività di tecnico, senza necessità che egli chieda la sospensione dall’Albo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 01/TFN-SD del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AIMO DIANA (all’epoca dei fatti Allenatore tesserato per la Società AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl - (nota n. 12122/1033 pf16-17 GP/blp del 4.5.2017).

Massima: Il TFN è competente a giudicare in prima istanza sulla condotta contestata all’allenatore ovvero la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, a mezzo di un’intervista rilasciata ai microfoni dell’emittente radiofonica e riportata dal sito www.tuttolegapro.it”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro della gara utilizzando, in particolare, le seguenti testuali espressioni: ma faccio davvero fatica a commentare le decisioni dell’arbitro, cose da maiali…..”. Premessa l’ovvia constatazione che i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali (art. 38, comma 1, Reg.to S.T.) e che la Commissione Disciplinare di tale Settore adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari (comma 3, art. cit.), il successivo art. 39, comma 1, sottopone espressamente i Tecnici alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, tra cui rientra evidentemente il TFN-SD, relativamente ai procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per Società, per le infrazioni inerenti all’attività agonistica. L’ampiezza dell’espressione “per le infrazioni inerenti all’attività agonistica consente di ricomprendervi qualunque infrazione comunque connessa ed avente causa nello svolgimento dell’attività agonistica, quale, per l’appunto, lo svolgimento della gara. L’ampiezza della formula non è casuale. Infatti, ove interpretata in termini restrittivi e collegata unicamente alle infrazioni commesse nell’arco temporale della gara, come rappresentato dalla difesa dei deferiti, non avrebbe ragione di essere. Nessuno dubita, invero, che tutto quanto rilevato dall’Arbitro nel corso della gara rientri nella competenza dello stesso e, ove avente rilevanza disciplinare, debba essere da questi essere trasfuso nel referto di gara per gli opportuni provvedimenti ad opera del competente Giudice Sportivo, da annoverarsi sicuramente tra gli organi della Giustizia Sportiva della FIGC (art. 34 Statuto Federale e art. 29 CGS). Vi è, però, che l’Arbitro, così come prescrive la Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio, è tenuto a refertare tutto quello che avviene sotto la sua diretta percezione sia prima, che durante e dopo lo svolgimento della gara, per cui la espressione “per le infrazioni inerenti all’attività agonistica va posta in relazione ai poteri ed ai doveri rispettivamente accordati ed imposti al Direttore di gara dallo stesso regolamento del Giuoco del Calcio. È di tutta evidenza, dunque, che tra i fatti di cui l’Arbitro è tenuto a relazionare rientrano anche quelli che vedono quali autori degli stessi i Tecnici, di talché, ove non direttamente percepiti dall’Arbitro, ma da altri soggetti a tanto deputati, quali i componenti e/o collaboratori della Procura Federale, non per questo viene meno la Giurisdizione degli Organi di Giustizia della FIGC e, dunque, del Giudice Sportivo ovvero della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale, in relazione ai tempi di invio della informativa. Alla luce di quanto sopra, deve dunque affermarsi la giurisdizione dell’adito Tribunale.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 126/CFA del 20 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 150/C.D. Settore Tecnico del 16.01.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. GIUSEPPE FUSARO (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE ALLIEVI NAZIONALI DELLA SOCIEAVEZZANO CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI  4 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO S.S. 2015/16 PUNTO  2.6  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  -  NOTA N. 5677/880 PF15-16 GM/GP/MA DEL 25.11.2016

Massima: La Commissione disciplinare del Settore Tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento del tecnico accusato della violazione di cui all’art.1 bis, comma 1 e 5, C.G.S. in relazione anche all’art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2015/2016, per aver consentito la partecipazione al raduno organizzato dalla società, di alcuni giovani calciatori tesserati con altrasocietà, sodalizio questo non operante nella regione del citato raduno o in provincia ad essa limitrofa e ciò in ragione dell’assenza di prove in ordine ad una partecipazione attiva del tecnico all’organizzazione del raduno di cui è cenno, sicché è da presumere che egli non sia stato in grado di incidere sulla volontà dei suoi giocatori -nonché di coloro che su di essi esercitavano la potestà genitoriale- di partecipare all’evento.

 

Decisione C.F.A. - Sezioni Unite: C. U. n. 112/CFA del 17 Marzo 2017 (motivazioni) -  www.figc.it

Impugnazione – istanza: COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL SETTORE TECNICO. REMISSIONE ATTI PER LA DECLARATORIA DI COMPETENZA DELL’ORGANO GIUDICANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NEI CONFRONTI DEL SIG. LUIGI PIANGERELLI - NOTA N. 3928/330 PF13-14 MB/GP/MA DEL 14.10.2016 - Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico - Com. Uff. n. 138/Settore Tecnico del 20.12.2016

Massima: La Corte, decide sul regolamento di competenza.  Poiché effettivamente l’ordinamento federale non prevede né disciplina l’istituto processuale del regolamento di competenza, si pone l’esigenza pregiudiziale di individuare l’organo di giustizia sportiva che possa risolvere i conflitti che, come nel caso di specie, si verificano allorché il Giudice al quale la Procura Federale della FIGC abbia ritenuto di deferire il caso deneghi la propria competenza ed altrettanto faccia altresì il Giudice successivamente adito su indicazione del primo. La remittente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, in via di interpretazione sistematica ed orientata alla condivisibile necessità di colmare una lacuna dell’ordinamento federale, anche facendo applicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 6, C.G.S. del CONI, degli artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c., ha ritenuto di individuare detto organo in questa Corte a Sezione Unite, considerato che alla stessa spetta, ai sensi dell’art. 31, comma 6, del C.G.S., quale organo di vertice della giustizia sportiva, risolvere le questioni di diritto particolarmente rilevanti o che abbiano dato luogo a contrasti giurisprudenziali endo-federali, con funzione analoga a quella svolta dalla Corte di Cassazione nell’ordinamento statale. Dopo aver rilevato che, in effetti, l’ordinamento federale non disciplina specificamente l’istituto del regolamento di competenza, questa Corte osserva, in punto di individuazione del Giudice chiamato a dirimere i relativi conflitti, che nei procedimenti per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica, per le Divisioni e per i Comitati regionali, nei casi dubbi, spetta proprio alla Corte Federale d’Appello determinare la competenza, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 41, comma 1, del C.G.S.. A tale ultima norma – e quindi anche alla citata disposizione che attribuisce alla Corte Federale d’Appello il potere di determinare la competenza a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento – opera rinvio anche l’art. 32-ter, comma 7, del C.G.S., nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse.Può dunque preliminarmente convenirsi con la remittente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, correttamente valorizzando l’interpretazione sistematica delle citate norme e di quella dell’art. 31, comma 6, del C.G.S., che il Giudice a cui spetta determinare la competenza a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento e, occorrendo, dirimere gli eventuali conflitti di competenza, come si è verificato nel caso di specie, è la Corte Federale d’Appello.

Massima: E’ il TFN e non la CD del Settore Tecnico ad essere competente a giudicare il tecnico per la violazione di cui all’art. 1-bis, comma 1, del C.G.S. in relazione anche agli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti dei Calciatori in vigore dall’1.02.2007 al 7.04.2010, nonché agli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti vigente sino al 31.03.2015, per essersi avvalso dell’attività di agente, allorquando era calciatore senza conferirgli formale mandato, nella stipulazione del contratto con la società, mentre il medesimo rappresentava di fatto la citata Società, così determinando una situazione di conflitto di interessi. Invero il deferito, all’epoca dei fatti contestati dalla Procura Federale aveva lo status di calciatore e, con il deferimento in esame, è stato chiamato a rispondere di addebiti relativi all’attività di calciatore, risulta del tutto irrilevante, ai fini che qui interessano, il fatto – che ha invece erroneamente indotto il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare ha declinare la propria competenzadel successivo tesseramento dello stesso quale tecnico iscritto nell’Albo del Settore Tecnico. Ai sensi dell’art. 32-ter, comma 6, del C.G.S., infatti, ratione temporis, competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale è il Tribunale federale di appartenenza del deferito al momento della violazione contestata.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  082/CFA del 14 Dicembre  2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CFA del 30 Gennaio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il C.R. Toscana L.N.D. - Com. Uff. n. 23 del 3.11.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DI: SIG. MICHELACCI CLAUDIO ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA POL. CHIANTI NORD ASD, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, C. 1, DEL C.G.S.; POL. CHIANTI NORD ASD,PER LA CONSEGUENTE RESPONSABILITÀ DI CUI ALL’ART. 4, C. 2, DEL C.G.S.; CALC. NATALE GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ POL. D. CASOLESE, VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, C. 1, IN RIFERIMENTO ALL’ART. 12, COMMI 5 E 6, DEL C.G.S.; POL. D. CASOLESE, IN APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELL’ART. 4, C. 2, DEL C.G.S. PER EFFETTO DI QUANTO CONTESTATO AL PROPRIO CALCIATORE, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 2779/1141 PF15-16 GC/VDB DEL 19.09.2016

Massima: La Corte annulla la decisione del TFT a cui fa rinvio sussistendone la competenza. Considerati i fatti oggetto del giudizio disciplinare, così come ricostruiti nell’atto di deferimento, deve ritenersi che le condotte dell’allenatore, il quale, come si è già ricordato, al termine della gara del campionato di seconda categoria, usciva precipitosamente all’esterno del campo di gioco per recarsi dove era posizionato il parcheggio auto e dove stazionavano persone che avevano assistito all’incontro, per dirigersi verso alcuni di loro, al fine di chiarire offese che riteneva di aver ricevuto nel corso dell’incontro di calcio appena disputato, con ciò provocando una violenta reazione nei suoi confronti, siano strettamente correlate, sotto il profilo causale e temporale, alla disputa della gara agonistica. Non vi è, dunque, motivo alcuno per escludere che tali condotte debbano essere inquadrate, secondo il costante orientamento della giurisprudenza federale, nel concetto di “infrazioni inerenti l’attività agonistica” per le quali, quindi, vale il principio stabilito dall’art. 39, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in base al quale, come già rilevato, “I tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all’attività agonistica”.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  082/CFA del 14 Dicembre  2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CFA del 30 Gennaio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il C.R. Toscana L.N.D. - Com. Uff. n. 23 del 3.11.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DI: SIG. MICHELACCI CLAUDIO ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA POL. CHIANTI NORD ASD, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, C. 1, DEL C.G.S.; POL. CHIANTI NORD ASD,PER LA CONSEGUENTE RESPONSABILITÀ DI CUI ALL’ART. 4, C. 2, DEL C.G.S.; CALC. NATALE GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ POL. D. CASOLESE, VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, C. 1, IN RIFERIMENTO ALL’ART. 12, COMMI 5 E 6, DEL C.G.S.; POL. D. CASOLESE, IN APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELL’ART. 4, C. 2, DEL C.G.S. PER EFFETTO DI QUANTO CONTESTATO AL PROPRIO CALCIATORE, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 2779/1141 PF15-16 GC/VDB DEL 19.09.2016

Massima: La Corte annulla la decisione del TFT a cui fa rinvio sussistendone la competenza. Considerati i fatti oggetto del giudizio disciplinare, così come ricostruiti nell’atto di deferimento, deve ritenersi che le condotte dell’allenatore, il quale, come si è già ricordato, al termine della gara del campionato di seconda categoria, usciva precipitosamente all’esterno del campo di gioco per recarsi dove era posizionato il parcheggio auto e dove stazionavano persone che avevano assistito all’incontro, per dirigersi verso alcuni di loro, al fine di chiarire offese che riteneva di aver ricevuto nel corso dell’incontro di calcio appena disputato, con ciò provocando una violenta reazione nei suoi confronti, siano strettamente correlate, sotto il profilo causale e temporale, alla disputa della gara agonistica. Non vi è, dunque, motivo alcuno per escludere che tali condotte debbano essere inquadrate, secondo il costante orientamento della giurisprudenza federale, nel concetto di “infrazioni inerenti l’attività agonistica” per le quali, quindi, vale il principio stabilito dall’art. 39, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in base al quale, come già rilevato, “I tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all’attività agonistica”.

 

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 55/CFA del 08 Novembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare - Com. Uff. n. 2 del 4.7.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD VIRTUS VECOMP VERONA ARL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. F.L., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 22 BIS NOIF; AMMENDA DI € 1.000 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 12668/839 PF GP/BLP DEL 15.5.2017

Massima: E’ Il TFN e non la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico ad essere competente in merito al deferimento del Presidente della società, ancorchè lo stesso sia anche iscritto nell’Albo del Settore Tecnico per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 22 bis NOIF per avere, incaricato un soggetto di collaborare nella gestione sportiva della Società, nella Stagione Sportiva 2015/2016 con compiti di manutenzione e pulizia dell’impianto di gioco e nella Stagione Sportiva 2016/20176 sino alla fine di agosto del medesimo anno, con compiti di segreteria e tesseramenti, pur essendo a conoscenza che quest’ultimo fosse gravato da precedenti penali (aventi ad oggetto reati sessuali commessi nei confronti di minori) ostativi all’assunzione di detti incarichi. Il deferito – omissis - al momento della contestata violazione era iscritto nell’Albo del Settore Tecnico della Figc degli allenatori professionisti di prima categoria e, contemporaneamente, rivestiva la qualifica di Presidente della SSD Virtus Vecomp Verona AR. L. Gli addebiti mossi al – omissis - dal Procuratore Federale si incentrano solo sulla sua veste e qualità di Presidente della Società e riguardano l’incarico che il medesimo ha conferito al sig. – omissis - (pur consapevole dei pesanti precedenti penali di quest’ultimo che era stato condannato in passato per atti sessuali  nei confronti di minori), di collaborare nella gestione sportiva con compiti di manutenzione e pulizia degli impianti di gioco e con compiti di segreteria e tesseramento. Invero, trattasi di addebiti che il giudice di prime cure impropriamente ritiene “non chiaramente inquadrati nelle norme federali”, dal momento che essi invece trovano corrispondenza, così come considerato dall’Organo inquirente, nella previsione dell’art. 1 bis comma 1 CGS e dell’art. 22 bis delle NOIF, disposizioni dirette, rispettivamente, alla salvaguardia di principi etici (e cioè dei doveri  di lealtà, correttezza e probità sportive, che debbono trovare applicazione in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva) ed alla tutela del principio dell’onorabilità. D’altro canto, le norme che la difesa ha sul punto richiamato (art. 39 Regolamento del Settore Tecnico e 23 comma 3 delle NOIF) contemplano la specifica e peculiare posizione dei tecnici, i quali restano assoggettati alla speciale competenza della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico in relazione a questioni che rientrano nelle attribuzioni di detto Settore, concernenti in particolare tra le altre, la diffusione ed il miglioramento della tecnica del gioco del calcio, la definizione delle regole del gioco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici. Diversa, rilevante ed assorbente ritiene questa Corte essere la qualifica di Presidente, quale organo decisionale di vertice e responsabile della gestione sportiva e dell’andamento societario ed organo legittimato ad assumere obbligazioni in nome e per conto della Società ed a rappresentarla in base alle norme federali. Per siffatta figura trova perciò applicazione la generale competenza degli Organi di giustizia sportiva della Figc ed egli, nella fattispecie, è stato chiamato come detto a rispondere, appunto come Presidente, della violazione non di regole tecniche, bensì dei generali doveri in tema di lealtà e correttezza sportive e di onorabilità.

 

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n.  008/CFA del 21 Luglio 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CFA del 20 Aprile 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna - Com. Uff. n. 50 del 22.6.201

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. VIRTUS LIBERTAS AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. DANIELE OLIVI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 CGS IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 CGS E ART. 39 E 43 COMMI 1 E 6 NOIF; INIBIZIONE 6 MESI AL SIG. ANDREA DI MARTINO, PER VIOLAZIONE ART. 1 BIS COMMA 1 CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5, 39 E 43 COMMI 1 E 6 NOIF; INIBIZIONE 2 MESI AL SIG. RAFFAELE TROTTA, PER VIOLAZIONE ART. 1 BIS COMMA 1 CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5, 39 E 43 COMMI 1 E 6 NOIF; 4 PUNTI DI PENALIZZAZIONE, DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 E AMMENDA DI € 400,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., AI SENSI DELL’ART. 1 BIS, COMMA 5, C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14517/615 DEL 9.6.2016

Massima: La Corte riduce a 2 i punti di penalizzazione inflitti alla società per aver fatto giocare il calciatore in posizione irregolare in numero partite. Nel caso che ci occupa, trattandosi di un giocatore ormai quarantenne risultante, peraltro, dopo soltanto quattro gare affetto da problemi fisici di varia natura, pur sottoposto regolarmente a visita medica di idoneità agonistica, la gravità dell’irregolarità contestata può essere valutata sotto l’aspetto della gradualità della punizione tenendo, altresì, presente la buona fede di un dirigente di calcio dilettantistico. In caso contrario non si potrebbe comprendere la finalità ed il nesso causale dell’utilizzo illegittimo di un calciatore di età avanzata per un numero irrilevante di partite rispetto all’intera stagione calcistica. Ed in tal senso il fatto contestato non può non rientrare nella sfera valutativa di una colpa lieve, ai fini di una riduzione delle sanzioni adottate dal Tribunale Federale Territoriale.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 062/CFA del 18 Novembre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CFA del 28 Novembre 2016  -  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 61 del 9.9.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. Q.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S - NOTA N.1077/955 PF15-16 AA/MG DEL 22.7.2016 

Massima: La Commissione disciplinare del Settore Tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento del tecnico accusato della violazione di cui all' art. 1bis, comma 1 C.G.S., per avere, al termine della gara del Campionato Giovanissimi Regionali, partecipato insieme con altri soggetti a un'azione intimidatoria nei confronti dell'arbitro, e facendo pressioni sullo stesso al fine di fargli modificare il referto arbitrale e cancellare l'ammonizione che era stata inflitta al calciatore.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 034/CFA del 19 Settembre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 10 Ottobre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO SIG. D.B. (ALLENATORE U.S. CITTÀ DI PALERMO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 3.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 17, COMMA 1 LETT. A) E B) DEL SETTORE TECNICO INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 14551/670 PF15-16 SP/GB DEL 9.6.2016

Massima: E’ la Commissione disciplinare del settore tecnico ad essere competente sul deferimento dell’allenatore professionista di prima categoria-Lega Pro, per violazione dell’art. 1-bis, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 17, comma 1, lett. a e b) del Settore Tecnico, per la rinuncia alla guida tecnica della squadra in occasione della partita, dopo il violento alterco con il giocatore. L’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico così dispone: <> Emerge chiaramente dalla lettura della norma che, in disparte l’inconfondibile ipotesi di illecito sportivo, assume più complessa interpretazione l’altra ipotesi, secondo la quale “ricadono sotto la competenza degli Organi di Giustizia Sportiva (nella specie il T.F.N.) le infrazioni inerenti all’attività agonistica”. Il discrimen della competenza fra l’Organo di giustizia sportiva e la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico dipende dal significato che venga attribuito all’aggettivo “inerente” all’attività agonistica che individua le infrazioni sottratte alla competenza della Commissione Disciplinare. Ritiene questa Corte che l’espressione “infrazioni inerenti all’attività agonistica”, in accordo con la prospettazione del reclamante, individui e circoscriva la condotta del Tecnico relativa allo svolgimento della gara sanzionabile dagli ufficiali della stessa gara e non al comportamento che si assuma lesivo dei propri obblighi (contrattuali e federali) nei confronti del club per il quale opera ed è tesserato, quali quelli in tesi attribuiti al Sig. Ballardini che, invece, appartiene alla competenza della Commissione Disciplinare c/o il Settore Tecnico.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.022/TFN del 07 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.P.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Cesena Spa), I.C. (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AC Cesena Spa), P.A. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per le Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl e Alma Juventus Fano 1906 Srl), A.I. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione con le Società Cittadella Srl, Torino FC Spa e Spezia Calcio Srl), G.S. (all’epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della Società Spezia Calcio Srl), M.B. (calciatore attualmente tesserato con la Società Bologna FC 1909 Spa), M.Z.Z.(all’epoca dei fatti tesserato in successione con le Società Taranto Sport Srl, Calcio Como Srl, Varese 1910 Spa e Frosinone Calcio Srl), Società AC CESENA Spa e SPEZIA CALCIO Srl - (nota n. 330 pf13-14 AM/SP/ma del 15.7.2016).

Massima: Il TFN non è competente a decidere sul deferimento del calciatore, oggi tecnico iscritto al relativo albo, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell’attività di agente, senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., nell'ambito della stipulazione dei contratti con la Società, mentre il medesimo agente rappresentava di fatto la predetta Società, così determinando una situazione di conflitto di interessi, essendo competente la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.010/TFN del 02 Agosto 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (269) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.S. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società US Città di Palermo Spa), D.B. (all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società US Città di Palermo Spa), Società US CITTÀ DI PALERMO Spa - (nota n. 14551/670 pf15-16 SP/gb del 9.6.2016).

Massima: Il TFN è competente a decidere sul deferimento dell’allenatore per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, anche con riferimento all’art. 19, comma 1, lett. a), b) e d) del Regolamento del settore tecnico, e con l’art. 18 dell’accordo collettivo, per non avere lo stesso,  compiutamente preparato la gara (valevole per il campionato di serie A,) avuto particolare riguardo all'approccio tecnico-tattico alla gara nella giornata della domenica, sia nella fase del riscaldamento che durante lo svolgimento della stessa, avendo svariati tesserati della Società riferito di una vera e propria assenza da parte del tecnico sia nella fase del riscaldamento che durante lo svolgimento della partita, avendo pertanto il medesimo tecnico omesso del tutto, anche durante l’intervallo, di impartire istruzioni alla squadra. La società risponde oggettivamente per tali violazioni. Devesi, in via preliminare, chiarire la differenza tra la nozione di condotte generalmente inerenti, l’attività agonistica cui fa riferimento il richiamato art. 39, e la nozione di condotte inerenti il solo svolgimento delle gare e dei Campionati, sottolineando la maggiore ampiezza della prima rispetto alla seconda, e come quest’ultima nozione risulti strumentalmente invocata dai deferiti al fine di restringere la competenza di questo Tribunale entro i limiti di quella attribuita al Giudice Sportivo con riferimento allo svolgimento delle gare, e, invero, naturalmente circoscritta in forza delle limitate fonti di prova dal relativo procedimento (documenti ufficiali e prova televisiva per condotte violente/antisportive). Fermo il distinguo e le osservazioni che precedono – invero non dirimenti in questa vicenda nella quale i comportamenti ascritti attengono, anche e specificatamente, proprio allo svolgimento di una gara – la competenza di questo Tribunale appare pacifica, sia in considerazione di una corretta interpretazione della richiamata nozione di “attività agonistica”, che in considerazione della assai diversa natura delle violazioni espressamente riservate alla competenza del Giudice di Settore. Sotto il primo profilo, devesi osservare come la condotta accertata a carico dell’allenatore Ballardini sia strettamente inerente all’attività agonistica ufficiale, risolvendosi – al di là della formale presenza in panchina, e come sarà meglio illustrato nel prosieguo – in una volontaria e piena rinunzia alla conduzione tecnica della squadra, sia nello scorcio di tempo precedente la gara, che durante la disputa della medesima. Inoltre, dall’esame delle ”materie” (art. 36 comma 2, 38 comma 3, 40 e 41) che il Regolamento in esame espressamente riserva (art. 39 comma 2) alla competenza dell’Organo Disciplinare di Settore risulta chiaramente come – a prescindere dal generico riferimento alla violazione delle norme deontologiche (art. 38 comma 3), che evidenzia una parziale sovrapposizione con il ben più ampio precetto di cui all’art. 1bis comma 1 CGS - si tratti di infrazioni specificatamente “professionali”, e, cioè, inerenti alla sussistenza dei titoli e delle autorizzazioni necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività di allenatore. Piena conferma di quanto precede discende, infine, dalla inconferenza degli assunti “precedenti” invocati dal deferito, e relativi, invece, a fattispecie “professionali”, che nulla hanno a che vedere con l’attività agonistica: accordo economico non ufficiale (Braglia); svolgimento di attività in difetto del titolo abilitativo (Piangerelli)

 

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 140/CFA del 10 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CFA del 16 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n. 264 dell’11.5.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. P.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 96 N.O.I.F. – nota n. 8536/827 pf 14-15/AA/mg del 19.2.2016 

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, a seguito di specifica eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa del deferito tecnico per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 96 delle NOIF, stante la competenza della Commissione disciplinare presso il Settore Tecnico, essendo il deferito tecnico iscritto al relativo albo, ritenuta fondata detta eccezione, rimetteva gli atti alla Procura federale per la sola posizione del tecnico e sospendeva il presente procedimento nei riguardi delle altre parti, con sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5, C.G.S.

 

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 140/CFA del 10 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CFA del 16 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n. 264 dell’11.5.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. P.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 96 N.O.I.F. – nota n. 8536/827 pf 14-15/AA/mg del 19.2.2016 

Massima: La Commissione disciplinare del Settore Tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento del tecnico accusato della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 96 delle NOIF (rientrando, la condotta descritta, nell’ambito della previsione di cui all’art. 39, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico), per aver pianificato e disposto unitamente al Dirigente della società un sistema fra talune società sportive volto ad eludere il premio di preparazione in favore della società di provenienza del giocatore attraverso il c.d. sistema della triangolazione fra società compiacenti, che consiste nel tesserare il calciatore con una squadra “amica” di categoria inferiore (solitamente di 2° o 3° categoria) per poi trasferirlo in prestito alla società iscritta al campionato nazionale dilettanti ovvero a quelle di serie A, B o Lega Pro, favorendo queste ultime che riescono, così, a sgravarsi di un cospicuo premio di preparazione in favore delle società che per ultime avevano tesserato il giovane.

 

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 140/CFA del 10 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CFA del 16 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n. 258 del 2.5.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. T.I. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. – nota n. 8705/515 pf 15-16 SS/us del 24.2.2016

Massima: La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico non è competente a giudicare sul deferimento proposto dalla procura federale a carico dell’allenatore  ritenuto responsabile della violazione dell’art. 1bis, comma 1, C.G.S., per avere, durante la Gara del Campionato, offeso la reputazione dell’arbitro. Orbene, nel caso di specie, in adesione dell’orientamento degli Organi di Giustizia Federale (cfr. CC.UU. n. 62/TFN del 22.3.2016, n. 69/CGF del 9.1.2013, n. 55/CDN del 16.1.2012, n. 66/CDN e n. 67/CDN 2008/2009), sussiste il potere esclusivo del Giudice Sportivo, ex art. 29, comma 2, C.G.S., di decidere in prima istanza, con conseguente carenza in capo a qualsiasi altro Organo, in quanto sui fatti di gara sussiste la giurisdizione del Giudice Sportivo che esercita il proprio potere disciplinare per tutte le condotte verificatesi nell'ambito di una gara di campionato, valutandole sotto il profilo disciplinare, sulla base degli atti ufficiali o le segnalazioni e prove ex art. 35 C.G.S., che gli pervengono.  Si verte, pertanto, in tema di competenza per materia, esclusiva e inderogabile attribuita al Giudice Sportivo dallo Statuto F.I.G.C. e, di conseguenza, dal C.G.S..

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.052/TFN del 12 Febbraio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.P. (responsabile del Settore Giovanile della Società AC Cesena Spa), M.F.(Dirigente della Società ASD Virtus Cesena 2010), Società AC CESENA Spa e ASD VIRTUS CESENA 2010 - (nota n. 5029/827 pf14-15 AA/mg del 20.11.2015).

Massima: Il TFN rimette gli atti alla procura Federale per il deferimento del responsabile del settore giovanile essendo, in quanto, essendo il deferito tecnico iscritto al relativo albo, competente è la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.001/TFN del 02 Luglio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (226) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.C. (allenatore della Soc. Pescara C/5) e della Società PESCARA C/5 - (nota n. 11630/597pf14-15/GT/dl del 8.6.2015).

Massima: Il TFN è competente a decidere sul deferimento della procura federale nei confronti dell’ allenatore resosi responsabile della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, in quanto il predetto nel corso di un time out della gara, valevole come finale di Coppa Italia Nazionale Serie A, rivolto ai propri calciatori aveva pronunciato espressioni definite denigratorie della manifestazione sportiva con allusioni offensive della onorabilità delle istituzioni federali organizzatrici o della direzione arbitrale, il cui audio veniva ascoltato dai telespettatori dell’emittente che trasmetteva la gara.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 025/CFA del 12 Febbraio 2015 n. 28/CFA del 26 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 032/CFA del 09 Marzo 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 128 del 17.12.2014

Impugnazione – istanza: 1) RICORSO DEL SIG. R.G.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FEDERAZIONE INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 38, DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO E AL COM. UFF. N. 1 STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 PUNTO 1.1

Massima: La Commissione disciplinare del Settore Tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento del tecnico accusato della violazione dell’art.1 bis comma 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art.38 del Regolamento del Settore Tecnico in tema di rispetto, da parte dei tecnici federali, dei principii di disciplina e correttezza sportiva, coordinati con quelli discendenti dalla “Carta dei diritti dei bambini ed alla Carta dei diritti dei ragazzi dello sport”. In particolare, all’incolpato venivano addebitate le medesime condotte costituenti oggetto del procedimento penale, consistenti: 1) nel compimento di atti di aggressione sessuale-di cui venivano descritti i modi di esplicazione-nei confronti di due calciatrici minorenni; 2) nell’esercizio di un atto di violenza sessuale consumata nei confronti di una delle due calciatrici minorenni in questione; 3) nel compimento, nei confronti di una terza calciatrice minorenne, di atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere la stessa a subire atti sessuali. Si contestava all’incolpato che le condotte prima descritte fossero state poste in essere nei confronti di persone affidate alla sua cura e custodia nella qualità di allenatore della squadra prima indicata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.026/TFN del 15 Gennaio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.G. (Allenatore della Società AS Roma Spa), F.B.(Allenatore in seconda della Società AS Roma Spa), Società AS ROMA Spa - (nota n. 4071/97 pf13-14 SP/blp del 4.12.2014).

Massima: Il Tribunale federale nazionale, dichiara la propria incompetenza a decidere sul deferimento degli allenatori di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione alla Regola 4 del Gioco del Calcio per aver utilizzato “sistemi elettronici di comunicazione”, nel caso di specie un cellulare, durante la gara essendo competente il Giudice Sportivo. Trattasi, invero, di fatti accaduti durante la gara, come tali ricadenti nell’ambito della competenza cognitiva del Giudice Sportivo, il quale, si ricorda, esercita il proprio potere disciplinare e pronuncia i propri provvedimenti sulla scorta dei documenti ufficiali (rapporto dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale, relativi supplementi). La prova di ciò risiede anche nel fatto che per analoghe vicende, aventi ad oggetto la stessa violazione e gli stessi deferiti, il Giudice Sportivo ha emesso, ripetutamente, propri provvedimenti disciplinari (v. Delibere del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Comunicati Ufficiali n. 69 del 5.11.2013, n. 78 del 26.11.2013, n. 100 del 7.01.2014, n. 104 del 14.01.2014, n. 105 del 16.01.2014, n. 142 del 10.03.2014, tutte impugnate dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, la quale, sul punto non solo non ha messo in discussione la competenza del G.S., ma ha particolarmente chiarito che “…. In siffatte evenienze, ai sensi dell’art. 35, comma 1, CGS, ……………….tanto il rapporto degli Ufficiali di gara che quello del collaboratore della Procura federale possono  ritualmente veicolare nell’ambito del relativo procedimento la conoscenza di fatti suscettivi di apprezzamento disciplinare da parte del Giudice Sportivo”.). Nella circostanza, non risulta che l’infrazione sia stata rilevata dall’Arbitro né dai suoi assistenti, o anche solo dal quarto ufficiale o da eventuali collaboratori della Procura federale, pertanto, non potendo l’indagine de qua, avente ad oggetto gli “Accertamenti in ordine al comportamento del tecnico dell’AS Roma Sig. – omissis - il quale avrebbe utilizzato apparecchiatura telefonica durante l’incontro di calcio tra Livorno e Roma di domenica 25 agosto 2013”, colmare le dette carenze.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 010/CFA del 27 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CFA del 10 Dicembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n. 88 del 22.10.2014

Impugnazione – istanza: 1) RICORSO SIG. B.M.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 17.2.2015 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 COMMA 1 E 41 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E DELL’ART. 96 N.O.I.F.

Massima: La Commissione disciplinare del Settore Tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento del tecnico accusato della violazione di cui all’art. 38, comma 1, e 41, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, agli artt. 1, comma 1, 10, comma 2, C.G.S. dello stesso e all’art. 96 N.O.I.F.. per aver condotto trattative volte alla stipulazione di un accordo economico non conforme alle disposizioni federali, ai fini di eludere la normativa in materia di premio di preparazione per il calciatore

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 16 aprile 2012– www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 30/CGF del 19 agosto 2011

Parti: Sig. G.S. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) Sussiste la giurisdizione degli organi di giustizia federale sportiva nei confronti di un iscritto nei ruoli del settore tecnico con la qualifica di “ allenatore professionista di Prima categoria UEFA PRO” coinvolto disciplinarmente nella vicenda del calcio scommesse, a nulla rilevando la circostanza, addotta a sostegno di un presunto difetto di giurisdizione del TNAS, di una pretesa estraneità dell’interessato alle regole dell’ordinamento sportivo, di essersi sottratto volontariamente all’obbligo di versamento delle quote di iscrizione, con ciò implicitamente manifestando una volontà di autoescludersi da quello stesso ordinamento: una simile circostanza produce infatti il solo effetto della sospensione temporanea e nonm di interruzione o cessazione della relazione di appartenenza all’ordinamento sporetivo.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 146/CGF Riunione del 25 marzo 2008 n. 1,2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 212/CGF Riunione del 05 giugno 2008 n. 1,2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 83 del 21.2.2008

Impugnazione - istanza:Ricorso del sig. N.M. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 21.4.2008 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 e 8 del C.G.S. e degli artt., 35 e 38, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico. Ricorso del sig. G.R. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2008 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.

Massima: Su deferimento del procuratore federale, la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. è competente a decidere in prima istanza sul comportamento dell’allenatore che ha violato l’art. 1 comma 1 CGS in quanto al termine della Stagione Sportiva 2003/2004, aveva sottoscritto quietanza liberatoria in favore della società, per la quale era tesserato senza accertarsi che l’assegno di conto corrente consegnatogli in pagamento a saldo delle proprie spettanze per la detta stagione fosse coperto di provvista.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 29/CDN del 8 Febbraio 2008 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.M. (all’epoca dei fatti presidente ASD Scerne Calcio) e D.F. (all’epoca dei fatti amministratore delegato ed attualmente amministratore unico Morro D’Oro Calcio Srl) per violazione art. 1 comma 1 CGS anche in relazione agli artt. 35 e 38 comma 1 del regolamento del Settore Tecnico e all’art. 38 NOIF e delle societa’ ASD Scerne Calcio e Morro D’Oro Calcio Srl per violazione art. 2 comma 4 CGS (oggi trasfuso art. 4 comma 1 CGS) (nota n.1323/25pf07-08/sp/en del 22.11.2007)

Massima: La Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC è competente a decidere in merito al deferimento dell’allenatore che abbia svolto nella melisma stagione sportiva l’attività di tecnico, seppure di fatto, con due società violando così gli artt. 35 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico e l’art. 38 NOIF.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 21 novembre 2005 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. - Com. Uff. n. 17 del 13.9.2005

Impugnazione - istanza:Appello signor B.S. avverso la sanzione della squalifica inflitta fino al 31.03.2006 per violazione dell’art. 38, comma 1 del regolamento del Settore Tecnico

Massima: Il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico è compente ad infliggere la sanzione della squalifica nei confronti dell’allenatore, per violazione dell’art. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto nella stagione sportiva, attività tecnica di allenatore dapprima a favore della società (Campionato Nazionale Dilettanti) con tesseramento e poi a favore di altra società della società (Campionato di Eccellenza) senza tesseramento.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 21 novembre 2005 n. 1- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. Ð Com. Uff. n. 17 del 13.9.2005

Impugnazione - istanza:Appello signor S.C. avverso la sanzione della squalifica inflitta fino al 31.03.2006 per violazione dell’art. 38, comma 1 del regolamento del Settore Tecnico

Massima: Il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico è compente ad infliggere la sanzione della squalifica nei confronti dell’allenatore, per violazione dell’art. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto nella stagione sportiva, attività tecnica di allenatore dapprima a favore della società (Campionato di Eccellenza) senza tesseramento e poi a favore di altra società della società (Campionato di 1° Categoria) con tesseramento.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 17 Gennaio 2005 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata:

Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 47 del 26.11.2004

Impugnazione - istanza:Reclamo sig. S.P. avverso la sanzione della squalifica per anni uno, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1, C.G.S.

Massima: La Commissione Disciplinare è incompetente a decidere in merito al deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dell’allenatore per aver svolto attività di allenatore per due Società contemporaneamente in quanto avendo attinenza con la qualifica propria, di tecnico iscritto nei ruoli federali, di tale infrazione è competente il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/Cf del 17 aprile 2001 n. 7 – www.figc.it

Impugnazione - istanza:Richiesta del Commissario Straordinario della F.I.G.C. in ordine all’art. 11 dello Statuto Federale con riferimento alle competenze del Settore Tecnico.

Massima:In merito alla giurisdizione del Settore Tecnico per le infrazioni commesse dai tecnici, si rileva che l'art. 29 punto 6 dello Statuto prevede la giurisdizione "domestica" per le infrazioni al solo Regolamento dell'A.I.A., mentre non altrettanto è previsto dall'art. 11 dello Statuto, con riferimento al Settore Tecnico.

Massima: Il precedente Statuto all'art. 26 (Arbitri) prevedeva (al punto n. 2) che "gli arbitri sono organizzati con autonomia operativa e disciplinare nell'A.I.A”, mentre l'art. 8 (Settore Tecnico) niente prevedeva a proposito della competenza a giudicare le infrazioni commesse dai tecnici. La materia era (ed è) regolata dall'art. 42 punto 1, lett. c), C..S. (giurisdizione del Settore Tecnico per le infrazioni commesse dai tecnici, secondo le norme del Regolamento del Settore Tecnico); dall'art. l, lett. e), (esercizio del potere nei confronti dei tecnici) e dall'art. 33 (disciplina dei tecnici}. Da quanto precede, è agevole dedurre che la giurisdizione del Settore Tecnico, per le infrazioni dei tecnici, è tutt'ora in vigore, dato che niente è stato mutato in proposito e non ha rilevanza che il nuovo Statuto (art. 29 punto 6) parli di giurisdizione domestica soltanto per gli arbitri. Rimangono infatti in vigore le norme sopra indicate e, in particolare, l'art. 42 C.G.S. (altre giurisdizioni), che al punto c) prevede, appunto, la giurisdizione del Settore Tecnico (oltre alle apposite disposizioni del Regolamento del Settore) per le infrazioni disciplinari dei tecnici.

Massima: Anche se l'art. 11, punto 4 St. FIGC attribuisce al Settore Tecnico la competenza alla "formazione" degli arbitri, mentre l'art. 29, punto 2, dello Statuto riserva la stessa formazione all’A.I.A, il preteso contrasto non esiste perché 1’A.I.A. provvede alla "formazione" degli arbitri in senso stretto, intendendosi per tale tutto ciò che ha riguardo alla "vita" dell'arbitro (scuola, assunzione, conferimento delle qualifiche, categorie, disciplina preparazione fisica e normativa, messa fuori quadro etc..), mentre l'art. 11 dello Statuto (Settore Tecnico) al punto 4 fa, invece, riferimento alla competenza del Settore nei rapporti internazionali per tutto ciò che riguarda la definizione delle regole di giuoco e le tecniche di formazione di atleti, tecnici e arbitri. E' evidente, dunque, che la competenza del Settore Tecnico per gli arbitri ha riguardo a ciò che attiene ai rapporti con le Federazioni straniere, come recita espressamente la norma, che prevede la competenza del Settore nei rapporti internazionali. Il Settore provvede cioè a curare le tecniche di formazione degli arbitri (oltre che degli atleti e dei tecnici), in relazione alle manifestazioni di carattere internazionale, sempre più presenti nell'attuale momento storico.

Massima: Il Settore Tecnico, alla luce del nuovo Statuto, conserva la giurisdizione delle infrazioni commesse dai Tecnici, secondo le norme previste dal Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento del Settore. Massima: Alla formazione degli arbitri provvede l’A.I.A., mentre la competenza del Settore Tecnico in tale materia è limitata a tutto ciò che attiene ai rapporti internazionali.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 10/C Riunione del 3 dicembre 1998 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Com. Uff. n. 8 del 17.9.1998

Impugnazione - istanza: Ricorso del Presidente della F.I.G.C. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche con la quale veniva inflitta all’allenatore M.M. la sanzione dell’inibizione fino al 31.3.1999.

Massima: La Commissione Disciplinare non ha, per espressa ed in equivoca formulazione normativa di cui all'art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico, giurisdizione alcuna in ordine alla violazione contestata all’allenatore per non era stato depositato il contratto intervenuto con la società presso il competente Organo federale, in violazione delle disposizioni contenute nel C.U. n. 191 del 24.4.1995, nonché per violazione dell'art. 44 del Regolamento di Lega, per avere rateizzato la corresponsione del corrispettivo oltre i termini previsti. Per tale violazione, accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D., l’allenatore deve essere deferito al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico e non alla Commissione Disciplinare competente a decidere per l’infrazione commessa anche dalla società. Per i tecnici, infatti, salvo í casi d'illecito sportivo o d'infrazioni inerenti all'attività agonistica, il Regolamento riserva un'autonoma ed esclusiva giurisdizione.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 15/C - Riunione del 22 gennaio 1998 - n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com.ti Uff.li nn. 33 e 40 del 4 e 18.11 .1997

Impugnazione - istanza: Ricorso del presidente della F.I.G.C. avverso la sanzione della squalifica fino al 4.5.1998 inflitta all’allenatore Orrico Aldo.

Massima: Ai sensi del combinato disposto degli art. 33 e 35 comma 4 Reg. Sett. Tecn., l'Organo competente a pronunciarsi sul deferimento di un allenatore è il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, mentre la competenza a pronunciarsi nei confronti della società appartiene alla Commissione Disciplinare, ai sensi dall'art. 42 Reg.L.N.D. (Nel caso di specie la CAF ha annullato la delibera della Commissione disciplinare che aveva squalificato l’allenatore ed ha rinviato gli atti al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico per nuovo procedimento di competenza).

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 07 Maggio 2009  n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 8 Giugno 2009. n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C.– Com. Uff. n.114 del 3.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. V. G. avverso la sanzione della squalifica di 5 mesi a far tempo dall’1.9.2009 e fino al 31.1.2010 per violazione degli artt. 1, comma 1, 8, comma 1, oggi 10, comma 1, C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale n. 4313/612pf06- 07/am/ma del 4.2.2009

Massima: Va affermata la giurisdizione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. quando all’epoca dei fatti l’allenatore era tesserato F.I.G.C. né ha alcuna rilevanza ai fini della giurisdizione il fatto che non abbia versato la quota per il 2008 - 2009, poiché non incide sulla validità del tesseramento.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 68/CDN  del 24 Marzo 2009  n. 4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (110) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G. B. (presidente della soc. AS Casale Calcio Srl), Sergio Rodda (già presidente della soc. ASD Leinì) e delle società AS Casale Calcio Srl e ASD Leini’ (nota n. 2866/1206pf07-08/ss/seg del 5.12.2008)

Massima: La Commissione disciplinare del settore tecnico è competente a decidere in merito al deferimento dell’allenatore che nel corso della medima stagione sportiva ha svolto attività per due distinte società. (Il caso di specie: Il tecnico iscritto nei ruoli del settore tecnico, tesserato in qualità di allenatore per una società, partecipante al campionato Juniores Regionale, svolgeva nel corso della medesima stagione 2007/2008, l’attività di allenatore anche per altra società partecipante al campionato Juniores nazionale). La CDN è competente a decidere, per tale comportamento, in merito alle responsabilità del presidente della società e della società stessa

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 43/CDN  del 10 dicembre 2008  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (191) – Deferimento del Procuratore Federale a carico: H.M.M.D. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SSC Venezia SpA), C.T. (già vice Presidente della Soc. AD Ludos Beath Soccer), G.V. (già allenatore di base della Soc. Atalanta BC SpA)  ed delle società POOL. Piave e  AC Sandonà  (nota n. 1250/612pf06-07/SP/en del 23.9.2008)

Massima: Ai sensi dell’art. 36 comma secondo Regolamento Settore Tecnico la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico FIGC e non la CDN è competente a decidere in merito al comportamento dell’allenatore di base che ha consentito ad un calciatore tesserato per una società, senza l’autorizzazione di quest’ultima di allenarsi per altra società

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 128/CGF Riunione del 21 febbraio 2008 n. 1,2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 226/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 1,2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.2008

Impugnazione - istanza:Ricorso del sig. V.V. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 24.7.2008 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli art.1, comma 1 c.g.s., 38, comma 4, in relazione anche all’art. 35, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico. Ricorso del sig. D.R.L. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 24.4.2008 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. anche in relazione all’art. 35, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico

Massima: LaCommissione Disciplinare presso il Settore Tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento del collaboratore tecnico della prima squadra per aver svolto, privo della prescritta qualifica, di fatto le funzioni di allenatore della squadra, militante nel Campionato di Serie B (violazione ex art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 35, commi 1 e 2, 38 comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico). In seconda ed ultima istanza è competente la CGF.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 063/C Riunione del 27 Giugno 2007 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 136 del 22.5.2007

Impugnazione - istanza: 5. RICORSO DEL SIG. P.R.AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 42, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Massima: La commissione disciplinare del settore tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento dell’allenatore per la violazione dell’art. 42, del Regolamento del Settore Tecnico

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 045/C Riunione del 11 Aprile 2007 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 99 del 28.2.2007

Impugnazione - istanza: 11. RECLAMO SIGNOR F.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2007 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 COMMA 1, LETTERE A) E B) N.O.I.F.

Massima: La commissione disciplinare del settore tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento dell’allenatore per la violazione dell’art. 94, comma 1, lett. a) e b) N.O.I.F.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 018/C Riunione del 18 Ottobre 2006 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 17 del 27.9.2006

Impugnazione - istanza: 2. APPELLO DELLA C.C.S. GREGORIO A.D.S. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 38 N.O.I.F. E 1 C.G.S.

Massima: La commissione disciplinare del settore tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento dell’allenatore per la violazione degli art.1 CGS e 38 del Regolamento del Settore Tecnico

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 008/C Riunione del 05 Settembre 2006 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 152 del 16.6.2006

Impugnazione - istanza: 10. APPELLO DEL SIG. M.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2007 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 35, COMMA 3, REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DELL’ART. 42 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., IN RELAZIONE ALL’ART. 1 DEL C.G.S.

Massima: La commissione disciplinare del settore tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento dell’allenatore per la violazione dell’art. 42, del Regolamento del Settore Tecnico

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 008/C Riunione del 05 Settembre 2006 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 152 del 16.6.2006

Impugnazione - istanza: 8. APPELLO DEL SIG. M.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2006 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 37, COMMA 1, LETT. AA) E 38, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO 9. APPELLO DEL SIG. T.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 37, COMMA 1, LETT. a) E 38, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

Massima: La commissione disciplinare del settore tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento dell’allenatore per la violazione degli art.37, comma 1, lett. a e 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 008/C Riunione del 05 Settembre 2006 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 152 del 16.6.2006 Impugnazione - istanza: 7. APPELLO DEL SIG. M.V. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2007 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 37, COMMA 1, LETT. AA) E 38, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO Massima: La commissione disciplinare del settore tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento dell’allenatore per la violazione degli art.37, comma 1, lett. Ba e 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 004/C Riunione del 04 Agosto 2006 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione e Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 136 del 15.5.2006

Impugnazione - istanza: 2. APPELLO DEL SIG. F.P.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31.10.2006, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 36, COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL’ACCORDO FRA A.I.A.C. E L.N.D.

Massima: La commissione disciplinare del settore tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento dell’allenatore per la violazione dell’art. 1 CGS per aver stipulato con la società due separati contratti, uno a titolo gratuito, depositato presso i competenti organi, e uno a titolo oneroso, non depositato, con previsione di un compenso superiore al massimo previsto dall’accordo A.I.A.C./L.N.D. vigente

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