Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0129/CFA del 6 Giugno 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0209 del 29.04.2024
Impugnazione – istanza: – Procura federale/Sig. V.P. - ASD Academy Torino Rondissone
Massima: Annullata la decisione del TFN che aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere in favore del TFT Piemonte-Valle d’Aosta ritenendo erroneamente che avendo il tecnico deferito definito la sua posizione con l’accordo ex art. 126 cpc gli altri deferiti appartenenti al CR Piemonte-Valle d’Aosta dovevano essere giudicati in primo grado dal Tribunale federale territoriale e ciò in quanto sussiste una connessione oggettiva tra le condotte ascritte a più soggetti indagati, per una (o più) delle quali è stabilita la competenza del Tribunale federale nazionale, con l’effetto che sono attribuiti alla competenza del Tribunale federale nazionale ai sensi dell’art. 84 CGS (così come modificato dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021) tutti i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale ogni qual volta vengano in rilievo una o più questioni riguardanti i tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore tecnico.…. La causa viene decisa nel merito dalla Corte … nel primo grado di giudizio il Tribunale federale nazionale ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Piemonte-Valle d’Aosta ritenendo non sussistere i presupposti di applicazione dell’art. 84, comma 1, lett. a), CGS, nel testo attualmente vigente. A seguito della modifica introdotta con il comunicato ufficiale n. 24/A del 20 luglio 2021, la norma dispone che il Tribunale federale a livello nazionale - Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in ordine “ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché́ ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali”. Ad avviso del primo giudice, avendo il tecnico coinvolto nella vicenda richiesto e ottenuto l’applicazione di una sanzione concordata ai sensi dell’art. 126, comma 1, CGS, e dunque dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ma prima di quella dell’atto di deferimento, non si sarebbe determinata la competenza funzionale del Tribunale nazionale, chiamato a decidere sulla scorta appunto del deferimento, al momento del quale andrebbe individuata la competenza - solo nei confronti del presidente signor Para e della società ASD Academy Torino Rondissone. La Procura federale contesta questa lettura della norma e riafferma la competenza del Tribunale nazionale sul rilievo che “l’organo giudicante [sarebbe] chiamato a valutare, sia pure incidentalmente, anche e soprattutto la posizione del tecnico che ha concordato con la Procura Federale la sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva; tanto al fine di accertare la responsabilità disciplinare del presidente della società che ha sottoscritto unitamente al tecnico un accordo economico contenente una clausola elusiva del c.d. vincolo di giustizia”. Sull’interpretazione del più volte ricordato art. 84, comma 1, lett. a), CGS, si sono espresse le Sezioni unite di questa Corte federale d’appello, le quali - con la decisione n. 34/2022-2023 - hanno enunciato il principio di diritto che segue. “Ai sensi dell’art. 84 del CGS (così come modificato dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021) i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per questioni riguardanti il Settore tecnico, per i quali sussista una connessione oggettiva tra le condotte ascritte agli incolpati e quelle di soggetti non appartenenti al Settore tecnico, sono attribuiti alla competenza del Tribunale federale nazionale al fine di assicurarne una trattazione unitaria e ridurre il rischio di interpretazioni confliggenti o contraddittorie”. In definitiva, l’imputazione di un fatto disciplinarmente rilevante a un tecnico e il successivo deferimento che ne deriva, all’esito dell’indagine, finiscono per attrarre nella competenza funzionale del Tribunale nazionale la cognizione delle condotte di altri soggetti legati a quel fatto da un rapporto di connessione oggettiva. La presente vicenda si distingue però da quella a suo tempo decisa dalle Sezioni unite proprio per la mancanza dell’atto di deferimento nei confronti del tecnico. In seguito, con recentissima decisione (n. 125/2023-2024), le stesse Sezioni unite sono tornate a occuparsi della questione con riguardo a un caso del tutto sovrapponibile, sotto il profilo in questione, a quello qui in esame. All’esito del giudizio, le Sezioni unite hanno specificato il principio di diritto già dettato con la decisione n. 34/2023-2024: “Qualora ricorrano ragioni di connessione oggettiva tra le condotte ascritte a più soggetti indagati, per una (o più) delle quali è stabilita la competenza del Tribunale federale nazionale, sono attribuiti alla competenza del Tribunale federale nazionale ai sensi dell’art. 84 CGS (così come modificato dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021) tutti i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale ogni qual volta vengano in rilievo una o più questioni riguardanti i tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore tecnico. E ciò sia quando tali questioni siano direttamente oggetto del deferimento di cui all’art. 80 CGS, sia quando esse, nell’ambito dell’attività di indagine, siano state oggetto della misura della applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento o di un provvedimento di archiviazione ex art. 126 CGS. Ai fini della individuazione della competenza - e eventualmente allo spostamento della stessa - occorre fare riferimento all’avviso della conclusione delle indagini previsto dall’art. 123 CGS o alla richiesta di archiviazione. Quanto sopra al fine di assicurare una trattazione unitaria dei procedimenti, ridurre il rischio di interpretazioni confliggenti o contraddittorie e garantire la corretta attribuzione della competenza in capo all’organo giudicante predeterminato dal legislatore federale”. Si tratta di un precedente in termini, al quale si rinvia per un esame dettagliato dei diversi profili della questione, pure con riguardo al rapporto fra spostamento della competenza per connessione e rispetto del principio del giudice naturale, che non ne risulta in alcun modo violato. Precedente che merita piena condivisione, anche sulla scorta delle considerazioni che seguono. Analogamente a quanto disposto per le questioni relative ai tesseramenti (Corte fed. app., Sez. un., n. 12/2022-2023) o per quelle concernenti gli appartenenti all’AIA (Corte fed. app., Sez. un., n. 9/2023/2024, e successiva giurisprudenza conforme), il legislatore federale ha avvertito l’esigenza di concentrare a livello nazionale la competenza giustiziale di primo grado circa le questioni relative ai tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del relativo settore, per assicurare uniformità di giurisprudenza ed evitare decisioni contrastanti in una materia ritenuta particolarmente delicata e bisognosa di una attenzione particolare. Per certi versi, il legislatore ha fatto applicazione specifica della regola sancita dall’art. 114, comma 1, secondo periodo, CGS, secondo il quale - nei giudizi per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale – “[l]a competenza del Tribunale federale a livello nazionale prevale su quella dei Tribunali federali a livello territoriale”. Ora, se è il fatto ascritto al tecnico a dettare il “tono” della controversia e a determinare la competenza a conoscerne, non può essere decisiva la circostanza che, all’esito della fase pre-processuale, il tecnico medesimo si sia sottratto al procedimento disciplinare (in senso stretto) raggiungendo con la Procura federale un accordo ai sensi dell’art. 126, comma 1, CGS. D’altronde, sempre in tema di determinazione della competenza per connessione oggettiva delle condotte ascritte agli incolpati, nella ricordata decisione n. 34/2022-2023 questa Corte federale d’appello ha osservato che, in tema di illeciti disciplinari di appartenenti al settore tecnico, la competenza si definisce in ragione della “medesima vicenda sostanziale”. E, come correttamente rileva la Procura federale, appare incongruo che per il dirigente di una società militante in un campionato a livello territoriale, coinvolto nell’illecito, sia in linea di principio competente il Tribunale federale nazionale, e che nel solo caso in cui il tecnico abbia concordato la sanzione, la competenza medesima trapassi al Tribunale federale territoriale, sebbene il giudice debba comunque valutare, sia pure incidentalmente, la condotta del tecnico stesso. In senso contrario, non appare decisiva l’obiezione di natura letterale mossa dal Tribunale federale nazionale, e cioè che - per espresso dettato dell’art. 84, comma 1, lett. a), CGS - la competenza si radicherebbe al momento del deferimento e con riguardo a questo. Questo argomento, infatti, non considera adeguatamente la struttura del procedimento disciplinare sportivo, nel quale - sebbene il nuovo Codice del 2019 ne abbia operato una tendenziale giurisdizionalizzazione - non è possibile contrapporre una fase propriamente “procedimentale”, con finalità prevalentemente istruttoria (peraltro nella fattispecie esauritasi prima della richiesta e dell’applicazione della sanzione concordata), e una fase “processuale” in senso stretto, che inizia con il deferimento. Questa caratteristica emerge già nella formulazione dell’art. 45 CGS, che individua in modo unitario gli Organi del “sistema” della giustizia sportiva, considerandoli nel loro complesso, senza distinguere tra quelli che esercitano la funzione inquirente e requirente e quelli che esercitano la funzione giudicante. Con la conseguenza, ad esempio, che il concetto di “pendenza” del procedimento va riferito all’intero procedimento, a far tempo dalla sua iscrizione nell’apposito registro, e non alla sola fase decisoria, che si apre con il deferimento dell’incolpato (Corte fed. app., Sez. un., n. 30/2019-2020, con riguardo alla norma transitoria dell’art. 142 CGS, ma sulla base di rilievi di carattere sistematico generale, suscettibili di essere applicati anche ai fini della determinazione o dello spostamento della competenza nelle ipotesi di connessione oggettiva delle condotte rimproverate; e, sulla scia, Corte fed. app., Sez. un., n. 125/2023-2024). La competenza funzionale del Tribunale federale nazionale va dunque affermata in relazione all’emersione - sia al momento dell’iscrizione nel registro ex art. 119, comma 2, CGS, sia eventualmente anche in un momento successivo, alla luce degli sviluppi dell’istruttoria - di una condotta astrattamente imputabile al tecnico a titolo di illecito disciplinare. E su questa competenza non incidono gli eventuali passaggi procedimentali che possano interessare il tecnico medesimo: non il patteggiamento ex art. 126 CGS, perché la mancata esecuzione dell’accordo consente alla Procura federale - ai sensi del comma 6 - di esercitare nuovamente i suoi poteri d’azione; e nemmeno l’archiviazione, in quanto, dopo l’adozione del relativo provvedimento, la Procura federale - ex art. 122, comma 4, CGS - può disporre la riapertura delle indagini. Con la conseguenza che, in contrasto con il criterio del simultaneus processus, nell’uno come nell’altro caso, si verifichi il rischio di contrasti di giudicati quante volte, seguendo la prospettazione del primo giudice, a pronunziarsi sulla posizione del dirigente o della società fosse stato il Tribunale federale territoriale (Corte fed. app., Sez. un., 125/2023-2024). Pertanto, ai fini della individuazione della competenza - e eventualmente allo spostamento della stessa - occorre fare riferimento all’atto che chiude la fase delle indagini in relazione al tecnico, cioè - a seconda dei casi - all’avviso di conclusione delle indagini ex art. 123 CGS o alla richiesta di archiviazione (Corte fed. app., Sez. un., n. 125/2023-2024). Dalle considerazioni che precedono discende che il reclamo in questione deve essere accolto e riaffermata la competenza del Tribunale federale nazionale, riformando in tal senso la decisione impugnata. Non ne consegue, tuttavia, la retrocessione della causa al primo grado in ritenuta applicazione dell’art. 106, comma 2, quarto periodo, CGS. Il Collegio non ignora che, nella citata decisione n. 125/2023-2024, le Sezioni unite hanno affrontato il punto della competenza per poi restituire gli atti al primo giudice. Ritiene però essersi trattato di una eccezione, giustificata dalla novità e dalla particolarissima rilevanza della questione di diritto affrontata, risolta la quale nulla impedisce di rientrare nel solco della giurisprudenza più recente. A tenore di questa, infatti, la disposizione codicistica va letta alla luce della natura del giudizio di appello e dei criteri di speditezza del processo sportivo, cosicché i casi in cui le fattispecie di inammissibilità e di improcedibilità dichiarate dall’organo di primo grado legittimano l’annullamento della decisione con rinvio sono solo quelle (invero, poche) specificamente contemplate dalla norma (per tutte: Corte fed. app., Sez. un., n. 2, n. 8, n. 9/2023-2024, e successive decisioni conformi). Né può essere citata in senso contrario Corte fed. app., Sez. un., n. 106/2023-2024, che, decidendo sulla competenza a conoscere di una controversia riguardante anche un allenatore, ha annullato con rinvio la decisione di primo grado in ragione della particolarità della vicenda, segnata dalla scissione della posizione processuale dei soggetti deferiti, ritenendo indispensabile far prevalere l’esigenza di evitare conseguenze di oggettiva ingiustizia sostanziale e di disparità di trattamento. La causa può essere dunque vagliata nel merito, in relazione al quale il deferimento disposto dalla Procura federale appare fondato rispetto ai fatti contestati in entrambi i capi di incolpazione.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0125/CFA del 29 Maggio 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, n. 0199/TFNSD-2023-2024 del 19.04.2024
Impugnazione – istanza: – PF-Sig. G.S.T.
Massima: Annullata la decisione del TFN che aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere in favore del TFT Calabria ritenendo erroneamente che avendo il tecnico deferito definito la sua posizione con l’accordo ex art. 126 cpc gli altri deferiti appartenenti al CR Puglia dovevano essere giudicati in primo grado dal Tribunale federale territoriale e ciò in quanto sussiste una connessione oggettiva tra le condotte ascritte a più soggetti indagati, per una (o più) delle quali è stabilita la competenza del Tribunale federale nazionale, con l’effetto che sono attribuiti alla competenza del Tribunale federale nazionale ai sensi dell’art. 84 CGS (così come modificato dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021) tutti i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale ogni qual volta vengano in rilievo una o più questioni riguardanti i tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore tecnico.….Questa Corte federale d’appello, a Sezioni Unite, nella decisione n. 34/2022-2023 (cui la questione era stata appositamente rimessa con ordinanza dalla sezione semplice) ha enunciato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 84 del CGS (così come modificato dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021) i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per questioni riguardanti il Settore tecnico, per i quali sussista una connessione oggettiva tra le condotte ascritte agli incolpati e quelle di soggetti non appartenenti al Settore tecnico, sono attribuiti alla competenza del Tribunale federale nazionale al fine di assicurarne una trattazione unitaria e ridurre il rischio di interpretazioni confliggenti o contraddittorie”. Nel caso oggetto del presente giudizio il tecnico ha patteggiato la sanzione prima del deferimento. Secondo il Tribunale federale nazionale tale differenza sarebbe sufficiente a incardinare la competenza del Tribunale federale territoriale in quanto l’organo federale competente a giudicare andrebbe individuato al momento del deferimento, avuto riguardo al contenuto intrinseco ed estrinseco di tale atto; e ciò in quanto l’art. 80 CGS prevede “l’instaurazione” del procedimento davanti al Tribunale federale nazionale con l’atto di deferimento del Procuratore federale ex art. 125 CGS. Solo con il deferimento il procedimento, sino a quel momento in fase di indagine, si dà origine all’azione disciplinare dinanzi al competente organo federale giudicante. Per questo motivo le condotte e i procedimenti “attrattivi” della competenza (nel caso concreto, il coinvolgimento del tecnico) definiti prima del deferimento - con l’archiviazione o con l’applicazione di sanzioni su richiesta ai sensi dell’art. 126 CGS - non potrebbero rilevare ai fini della attribuzione della competenza per connessione, determinando, in presenza di più parti coinvolte nel medesimo procedimento di indagine da parte della Procura federale, una scissione delle competenze pur là dove la competenza del Tribunale nazionale sarebbe ipotizzabile. Tali conclusioni del Tribunale federale nazionale non possono essere condivise ed il reclamo della Procura deve essere accolto. È certamente vero che queste Sezioni Unite, nell’enunciare il principio sopra esposto, hanno fatto riferimento ai “procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per questioni riguardanti il Settore tecnico, per i quali sussista una connessione oggettiva tra le condotte ascritte agli incolpati e quelle di soggetti non appartenenti al Settore tecnico”; in tal modo inducendo a ritenere – a contrario – che in caso di procedimenti non ancora “instaurati” (quindi, prima del deferimento, nella prospettiva della decisione impugnata) la vis actractiva della connessione - esistente nella fase di indagine - non possa trasferirsi al procedimento vero e proprio, ossia a quello che, per effetto del combinato disposto degli art. 80, comma 1, lett. a), e 125 CGS, si instaura, per i procedimenti disciplinari “con atto di deferimento del Procuratore federale” (enfasi aggiunta). Tale principio di diritto era stato enunciato con riguardo al caso oggetto dello specifico giudizio sottoposto alla cognizione delle Sezioni Unite, e quindi, correttamente, ne ha riscontrato i contenuti. Tuttavia ad esso la Corte era pervenuta sulla base di un ragionamento articolato che ha tratto le sue mosse dall’esigenza, avvalorata da molteplici fattori, della realizzazione del simultaneus processus. È proprio muovendo dall’esame del ragionamento fatto a suo tempo che queste Sezioni Unite ritengono di valutare nuovamente la questione della connessione tra procedimenti connessi in fase di indagine, estendendo le proprie conclusioni anche all’ipotesi in cui la connessione (nel caso di specie, il coinvolgimento di un tesserato inquadrato nei ruoli del Settore tecnico) sussista in una fase anteriore al momento del deferimento. Questa Corte, infatti, aveva affermato, nella motivazione, di voler dare continuità al principio (già sotto alcuni profili enunciato con decisione n.77/2020-2021) secondo cui “il processo sportivo deve tendenzialmente assicurare la trattazione unitaria dei procedimenti disciplinari riguardanti una medesima vicenda sostanziale; e ciò nell’interesse delle parti alla pienezza del contraddittorio e all’unitarietà delle attività istruttorie, evitando ogni artificioso e ingiustificato frazionamento delle azioni disciplinari, in adesione al criterio generale del simultaneus processus, criterio che intende garantire la massima speditezza dei giudizi e a prevenire il rischio di possibili contrasti tra giudicati” (enfasi aggiunta). Tale ratio era la medesima evidenziata anche nella pronuncia n. 12/CFA/2022-2023 allorché si era ribadita la necessità di assicurare una trattazione unitaria di procedimenti - in thesi - di competenza di diversi organi, attribuendone la relativa competenza ad un unico soggetto giustiziale onde ridurre sensibilmente (se non proprio escludere del tutto) il rischio di interpretazioni confliggenti e/o contraddittorie. Pertanto, nella decisione n. 34/2022-2023, il Collegio aveva ritenuto testualmente che “tale connessione tra procedimenti … .consente - anzi, impone - di procedere all'accertamento dei fatti in un processo unitario”, come peraltro previsto dalla norma in materia analogicamente più vicina al Codice di giustizia sportiva che è l’art. 12 del Codice di procedura penale. Peraltro, queste Sezioni Unite avevano precisato che, in tal modo, l’incolpato non viene sottratto al suo giudice naturale, in violazione dell'art. 25, comma 1, Cost., in quanto “la stretta connessione esistente fra le diverse posizioni dei soggetti incolpati giustifica l’attrazione di esse di fronte ad un unico organo giustiziale onde realizzare il simultaneus processus, senza alcuna violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, essendo la connessione una delle ipotesi che concorrono ex ante, con gli altri criteri, alla determinazione del giudice naturale. E ciò al di là della considerazione per la quale l’art. 79, comma 2, CGS, prevede che il Tribunale federale è articolato a livello nazionale e a livello territoriale. Con ciò lasciando intendere che la distinzione tra livello nazionale e territoriale si configura - appunto - quale mera articolazione interna di un unico ufficio giustiziale, laddove la giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che i criteri di attribuzione interna dei procedimenti non incidono sul principio del giudice naturale.”. Inoltre, la Corte aveva valorizzato il disposto dell’art. 114, comma 1, secondo periodo, CGS, (“La competenza del Tribunale federale a livello nazionale prevale su quella dei Tribunali federali a livello territoriale”) ritenendo che tale disposizione enunci un principio generale che è applicabile ai vari casi, sussistendo l’eadem ratio: quello della prevalenza della competenza del Tribunale federale nazionale sui Tribunali territoriali al fine di garantire una trattazione unitaria del processo che eviti possibili contrasti decisionali. A tali considerazioni va aggiunto che lo spostamento di competenza non lede il principio costituzionale del giudice naturale, in quanto la connessione provvede all’esigenza di assicurare il rispetto di altri principi, come quello dell’ordine e della coerenza delle decisioni di cause tra loro connesse (Corte costituzionale n. 117/1972). E ciò considerando che la nozione di giudice naturale anche relativamente alla competenza territoriale - non può che essere quella che emerge dal complesso della disciplina attributiva di competenza e dei valori tutelati dai singoli istituti, essi pure di pari rilievo costituzionale, quale quelli dell'imparzialità e dell'efficacia della giurisdizione, valore che comprende anche l'esigenza di evitare i contrasti non fisiologici di giudicato e la trattazione parallela di processi per il medesimo fatto reato, con il conseguente dispendio di risorse ed incombenze del tutto sovrapponibili (Cass. pen., Sez. VI, n. 37014/2010). Alla luce di quanto sopra illustrato si ribadisce che, qualora ricorrano ragioni di connessione oggettiva tra le condotte ascritte, per una (o più) delle quali è stabilita la competenza del Tribunale federale nazionale, tale Tribunale è sempre competente anche per le posizioni connesse. Ciò, peraltro, vale anche qualora le posizioni connesse, nel caso del procedimento disciplinare, non abbiano dato luogo all’instaurazione formale di un procedimento a seguito di deferimento della Procura, ma si siano arrestate prima, per effetto della “Applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento” (art. 126 CGS, cd. patteggiamento). Infatti, nel procedimento instaurato con il deferimento, l’organo giudicante è chiamato a valutare, sia pure incidentalmente, anche le posizioni dei soggetti che abbiano concorso a realizzare la condotta contestata agli altri soggetti coinvolti e quindi a conoscere, giocoforza, della parte di procedimento che non è formalmente posta alla sua cognizione. Questo equivale a dire che se a giudicare fosse un Tribunale federale territoriale, esso si pronuncerebbe tenendo in considerazione fatti che spettano, da Codice, al giudizio del Tribunale federale nazionale, venendo così meno alla ratio di accentramento a livello nazionale di alcuni tipi di controversie. Orbene, nel caso di specie, la condotta del tecnico che ha concordato con la Procura federale la sanzione ai sensi dell’art. 126 CGS è connessa, con tutta evidenza, a quella dell’altro incolpato. Anzi, a ben vedere, nel caso in esame il rapporto di connessione è ancora più intenso rispetto a quello ordinariamente ritenuto sufficiente ai fini della deroga all’assetto delle competenze, trattandosi di una sorta di connessione propria omogenea, secondo la definizione di autorevole dottrina: non v’è, difatti, solo una parziale coincidenza di due regiudicande ma, addirittura, la medesimezza del fatto materiale dell’evento (l’aver allenato i portieri senza essere tesserato) ancorché la responsabilità del dirigente sia di carattere omissivo. Pertanto - nella fattispecie - la connessione si sostanzia in una tale compenetrazione tra le due regiudicande che non è possibile decidere l’una senza decidere l’altra e tale evenienza incide inevitabilmente sulla competenza per territorio, dando vita alla cognizione di un giudice unico rispetto ad una pluralità di giudici che sarebbero astrattamente competenti in forza delle regole ordinarie. A sostegno delle suesposte argomentazioni militano anche ulteriori argomenti. Il primo, come rilevato dalla Procura, è un argomento di tipo prettamente logico: seguendo il ragionamento del Tribunale federale nazionale, nel caso di contestazione delle medesime violazioni, qualora ad essere deferito fosse stato il tecnico, la competenza a decidere sarebbe stata del Tribunale federale nazionale anche per la posizione del dirigente della società militante in un campionato a livello territoriale. Ma è evidente che non si può ritenere che sull’identica questione lo spostamento di competenza (al Tribunale territoriale) possa dipendere semplicemente dalla variabile del soggetto che abbia chiesto il patteggiamento. Vi è poi un secondo argomento di tipo sostanziale: il comma 6 dell’art. 126 CGS stabilisce che “ nel caso in cui non sia data completa esecuzione dell'accordo, la Federazione, su comunicazione del competente ufficio, prende atto della intervenuta risoluzione dell’accordo con Comunicato ufficiale e, esclusa la possibilità di concluderne altro ai sensi del comma 1, la Procura federale procede per quanto di sua competenza”. Pertanto, la cd. “decadenza dal patteggiamento”, implica necessariamente il deferimento del tesserato che quindi, se iscritto nel ruolo tecnico, dovrà essere giudicato dal Tribunale federale nazionale (competente ai sensi dell’art. 84 CGS), con conseguente rischio di un contrasto di giudicati nel caso in cui per la posizione del dirigente o della società a pronunciarsi sia stato il Tribunale federale territoriale. Peraltro, questa eventualità, espressamente codificata, dimostra la non condivisibilità del ragionamento fatto proprio dal giudice di primo grado, là dove afferma che “la sottoscrizione del suddetto accordo ha comportato, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare nei confronti del sig. … […]” (enfasi aggiunta). Non può infatti predicarsi l’ “improponibilità assoluta” dell’azione disciplinare a seguito di patteggiamento, in quanto, come visto, la Procura mantiene il potere di esercizio dell’azione in caso di inesecuzione dell’accordo e previa presa d’atto della sua risoluzione ad opera della Federazione. Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui l’indagine si concluda con una richiesta di archiviazione per il tecnico poiché, a norma dell’art. 122, comma 4, CGS, la Procura mantiene il potere di riaprire le indagini quando si riscontrino i presupposti previsti dalla norma. Non appare quindi convincente l’impostazione secondo cui l’organo federale competente a giudicare andrebbe individuato al momento del deferimento (in quanto solo con il deferimento il procedimento disciplinare, sino a quel momento in fase di indagine, darebbe origine all’azione disciplinare dinanzi al competente organo federale giudicante). Queste Sezioni unite, già con la decisione n. 30/2019-2020, hanno ritenuto che - seppure il nuovo Codice del 2019 abbia operato una tendenziale giurisdizionalizzazione del procedimento disciplinare sportivo - non è possibile distinguere tra la fase propriamente “procedimentale”, che ha ad oggetto le indagini, e la fase propriamente “processuale”, che inizia con il deferimento. Ciò in quanto il procedimento disciplinare sportivo - a differenza del processo giurisdizionale - per quanto sia articolato in fasi, mantiene sempre il carattere dell’unitarietà, come dimostrato dall’art. 45 del CGS che, nell’individuare gli organi del “sistema” della giustizia sportiva, li considera nel loro complesso, senza distinguere tra quelli che esercitano la funzione inquirente e requirente e quelli che esercitano la funzione giudicante. Pertanto è l’iscrizione nel registro delle indagini che rappresenta l’atto iniziale del procedimento ai sensi dell’art. 119, comma 2, del CGS. Con la precisazione che l’iscrizione de “le notizie di fatti o atti rilevanti” prevista in tale disposizione si perfeziona e si definisce sotto un profilo soggettivo - nell’avviso della conclusione delle indagini previsto dall’art. 123 CGS o nella richiesta di archiviazione. Pertanto è a tale momento che occorre riferirsi ai fini dell’individuazione della competenza - e quindi, eventualmente allo spostamento della stessa - del Tribunale federale nazionale e del Tribunale federale territoriale. Com’è noto, difatti, l’avviso della conclusione delle indagini costituisce un adempimento indispensabile all’economia processuale e alla tutela del diritto di difesa dell’interessato (CFA, SS.UU., n. 88/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 58/2019-2020). Va quindi esplicitato il principio di diritto di cui alla decisione di queste Sezioni Unite n. 34/2022-2023: “Qualora ricorrano ragioni di connessione oggettiva tra le condotte ascritte a più soggetti indagati, per una (o più) delle quali è stabilita la competenza del Tribunale federale nazionale, sono attribuiti alla competenza del Tribunale federale nazionale ai sensi dell’art. 84 CGS (così come modificato dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021) tutti i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale ogni qual volta vengano in rilievo una o più questioni riguardanti i tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore tecnico. E ciò sia quando tali questioni siano direttamente oggetto del deferimento di cui all’art. 80 CGS, sia quando esse, nell’ambito dell’attività di indagine, siano state oggetto della misura della applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento o di un provvedimento di archiviazione ex art. 126 CGS. Ai fini della individuazione della competenza - e eventualmente allo spostamento della stessa - occorre fare riferimento all’avviso della conclusione delle indagini previsto dall’art. 123 CGS o alla richiesta di archiviazione. Quanto sopra al fine di assicurare una trattazione unitaria dei procedimenti, ridurre il rischio di interpretazioni confliggenti o contraddittorie e garantire la corretta attribuzione della competenza in capo all’organo giudicante predeterminato dal legislatore federale”. In conclusione, nel caso di specie, ricorrono ragioni di connessione oggettiva - nei sensi sopra indicati - tra le condotte ascritte al tecnico ed al dirigente della società. Il reclamo va, pertanto, accolto e, per l’effetto, va annullata la decisione impugnata, dichiarandosi la competenza del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare, a decidere in merito al deferimento…
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0207/TFN - SD del 29 Aprile 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – US Borgio Verezzi + altri - Reg. Prot. 185/TFN-SD
Massima: Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – LND, cui rimette gli atti del procedimento atteso che il deferimento ha ad oggetto la posizione del dirigente tesserato per una società di II° Categoria anche se allenatore tanto che viene contestata la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 9 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in costanza di inibizione preso parte agli incontri del Campionato di Prima Categoria…qualificandosi come Massaggiatore, pur non essendo altresì in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 31 comma 5 e 6 del Regolamento Settore Tecnico.. qualificandosi come Addetto Ufficiale di gara …qualificandosi come Dirigente Accompagnatore…Quel che comunque rileva, ai fini della dichiarazione di incompetenza di questo Tribunale, è che l’atto di deferimento ha riguardato il sig. ….. quale dirigente della società Borgio Verezzi, come tale tesserato dal 1° luglio 2023; status e dies a quo, questi ultimi, risultanti dalla tessera rilasciata dalla LND – Liguria con il n. …, prodotta dal sig. …nel corso della sua dichiarazione ed allegata alla stessa. Lo stesso giudice sportivo presso il C.R. Liguria, del resto, ha sanzionato il sig. …. con l’inibizione; sanzione propria dei dirigenti di società. E lo stesso deferimento indica che il sig. …. era “all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. Borgio Verezzi”. E tanto trova conferma nell’indicazione della violazione contestata: “art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 9 comma 2 …. Per avere lo stesso, in costanza di inibizione….”. Non vi è, dunque, alcun cenno di violazione del Regolamento del Settore Tecnico né è contestata la violazione di regole proprie regolanti l’attività dei tecnici. Unico riferimento si ha, nell’intestazione del capo di incolpazione:”sig. …. allenatore UEFA C, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. Borgio Verezzi” e nella descrizione della seconda gara indicata a pag. 7 del deferimento in relazione alla quale si riporta che il sig. Vaccari era in distinta quale massaggiatore in carenza dei requisiti prescritti dall’art. comma 5 e 6 del Regolamento del S.T.. Ma un tanto non è certamente sufficiente per radicare una competenza che è sì legata all’inquadramento nell’Albo e nei ruoli del Settore Tecnico; ma che presuppone inevitabilmente che oggetto di contestazione siano fatti o comportamenti propri dell’attività di tecnico o, si ripete, quantomeno violazioni del relativo Regolamento del S.T.. Laddove, nel caso di specie, la contestazione ha riguardato (e non poteva essere altrimenti) la violazione di una sanzione di inibizione, commessa in costanza di tesseramento in qualità di dirigente della società Borgio Verezzi attraverso la partecipazione (quale calciatore) a n. 7 gare nelle cui distinte il sig. …..figurava con svariate qualificazioni (Addetto Ufficiale, Massaggiatore, Dirigente accompagnatore). Non muta tale conclusione quanto prima riportato in ordine alla seconda gara d’interesse, atteso che a quell’inciso non è seguita alcuna contestazione del fatto quale capo di incolpazione; così confermandosi ulteriormente che il deferimento ha riguardato il sig. …. quale dirigente della società Borgio Verezzi. Del resto, il sig. ….all’epoca dei fatti contestati era peraltro in “sospensione volontaria dai ruoli”, come da comunicazione al Settore Tecnico in data 16 ottobre 2023. Vengono, dunque, in rilievo comportamenti che riguardano esclusivamente dirigenti (tra di essi il sig. ….) di una società di seconda categoria, come tali di competenza del Tribunale federale territoriale.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0199/TFN - SD del 19 Aprile 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – G.S.T. - Reg. Prot. 177/TFN-SD
Massima: Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, cui rimette gli atti atteso che il deferimento ha ad oggetto la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione all’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al sig. …., tesserato (nella stagione sportiva 2022-2023) sino al 25 ottobre 2022 quale allenatore dei portieri per la società Fidelis Andria 2018 s.r.l., di svolgere, nel corso della medesima stagione sportiva, quantomeno dal 27 ottobre 2022 al 19 febbraio 2023, l’attività di allenatore dei portieri in favore della società A.S.D. Canosa privo di valido tesseramento e ciò in quanto la posizione dell’allenatore è stata definita ai sensi dell’art. 126 CGS…Il Collegio ritiene che debba dichiararsi in rito l’incompetenza del Tribunale Federale Nazionale, poiché il procedimento conseguente all’intervenuto deferimento riguarda esclusivamente la posizione del legale rappresentante della squadra del Canosa Calcio 1948 A.S.D., società dilettantistica partecipante al campionato regionale di Eccellenza organizzato dal Comitato Regionale Puglia, e pertanto, soggetta alla competenza del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia. A tal riguardo, si rammenta che la competenza di questo Tribunale Nazionale è circoscritta, ai sensi del CGS, “ a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale, nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali; b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione” (art. 84 CGS). Tale competenza (per quel che rileva ai fini della presente decisione) si espande – attraendo anche procedimenti rientranti nella potestas judicandi dei tribunali federali territoriali - qualora ricorrano ragioni di connessione oggettiva tra le condotte ascritte, per una (o più) delle quali sia stabilita la competenza del Tribunale Federale Nazionale: in tali casi, in ragione della necessità di assicurare una trattazione unitaria di procedimenti disciplinari riguardanti una medesima vicenda sostanziale, la competenza è attribuita al TFN. Le ragioni di connessione, tuttavia, devono essere valutate esaminando le condotte devolute alla cognizione del soggetto giustiziale con l’atto deferimento, poiché, come più volte affermato dalla giurisprudenza endofederale, l’organo federale competente a giudicare va individuato al momento del deferimento, avuto riguardo al contenuto intrinseco ed estrinseco di tale atto. Non rilevano, viceversa, ai fini della attribuzione della competenza per connessione, le condotte e i procedimenti definiti prima del deferimento, con l’archiviazione o con l’applicazione di sanzioni su richiesta, ai sensi dell’art. 126 del CGS. In tal senso milita il disposto dell’art. 80 CGS (per quanto qui rileva), a tenore del quale: ”I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati: a) con atto di deferimento del Procuratore federale; b) …..”; ove l’uso del verbo “instaurare” non lascia alcun dubbio circa l’individuazione del momento in cui il procedimento, sino a quel momento in fase di indagine, dà origine all’azione disciplinare dinanzi al competente organo federale giudicante. Altrettanto milita l’art. 125, comma 1, CGS che recita: “Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio”; così ribadendo che l’esercizio dell’azione disciplinare si ha con l’atto di deferimento a giudizio, momento nel quale si instaura il relativo procedimento disciplinare. Dall’applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra delineate alla fattispecie in esame consegue che non sussistono ragioni di connessione idonee a devolvere la cognizione del processo de quo alla competenza del Tribunale Nazionale. Infatti, benché le indagini abbiano inizialmente coinvolto anche il sig. …., quale tecnico inquadrato nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico (la cui posizione, se veicolata nell’atto di deferimento, avrebbe dovuto essere vagliata da questo Tribunale ex art. 84 CGS), quest’ultimo, prima del deferimento, ha convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del CGS. La sottoscrizione del suddetto accordo ha comportato, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare nei confronti del sig. …e, conseguentemente, il deferimento è stato destinato unicamente nei confronti …, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Canosa. L’atto di deferimento, in definitiva, non riguarda la posizione del tecnico, ma di altro tesserato che, operando in campionato di livello territoriale, è soggetto alla competenza del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale di competenza (nel caso di specie della Puglia). Non rilevano in senso contrario i precedenti giurisprudenziali citati dalla Procura di cui alle decisioni n. 13/TFN-SD del 1° agosto 2022 e n. 34/CFA-SU del 7 ottobre 2022 in quanto, in quel caso, era stato deferito anche un tecnico e, quindi, ricorrevano proprio quelle ragioni di connessione oggettiva tra le condotte ascritte, oggetto di esercizio dell’azione disciplinare, per una delle quali sussisteva la competenza del Tribunale Federale Nazionale, idonea a radicare la competenza del medesimo anche per le posizioni connesse. Nel caso di specie, viceversa, il deferimento non ha coinvolto alcun tecnico, mancando conseguentemente la devoluzione all’esame di questo Tribunale di una condotta rientrante nella competenza ex art. 84 CGS potenzialmente idonea ad attrarre anche le posizioni connesse.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0194/TFN - SD del 17 Aprile 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – ASD Real San Clemente, ASD Città di Cattolica FC e ASD Cervia 1920 + altri - Reg. Prot. 174/TFN-SD
Massima: Il Tribunale Federale Nazionale, quanto alle posizioni dei deferiti a cui è contestata violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché agli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F. per lo svolgimento da parte dell’allenatore di attività contemporanea per due società partecipanti alle competizioni regionali dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna cui rimette gli atti relativi… Rileva il Collegio come il procedimento che oggi viene in discussione origini da una denuncia anonima, di cui si dirà infra, e riguardi, originariamente, sei distinti gruppi di soggetti e violazioni che, al netto degli accordi intervenuti ai sensi degli artt. 126 e 127 del CGS, si riducono, oggi, a tre e precisamente: i) quello che riguarda i sigg.ri …. e la Società REAL SAN CLEMENTE; ii) quello relativo alla posizione dei sigg.ri A… e della società A.S.D. CITTÀ DI CATTOLICA F.C.; iii) infine, quello che attinge i sigg.ri … e la società CERVIA 1920. Pur essendo di tutta evidenza che fra i vari gruppi di soggetti coinvolti, con relative violazioni, non sussiste alcun profilo di connessione soggettiva o oggettiva, l’Ufficio requirente ha ritenuto di dover instaurare un unico procedimento probabilmente in considerazione del fatto che con un’unica denuncia sono stati portate alla sua attenzione più circostanze e violazioni. Tale “modus procedendi” non esime però questo Tribunale dal dover preliminarmente valutare la propria competenza a decidere sulle distinte posizioni e violazioni proposte per la sua valutazione anche al fine di non sottrarre i deferiti al giudizio del “Giudice naturale”. In considerazione di quanto sin qui evidenziato, ritiene il Tribunale di dover declinare la propria competenza relativamente a quanto ascritto ai sigg.ri …. e la società CERVIA 1920. A tal proposito si osserva che la Società Cervia milita nel Campionato di Promozione organizzato dal Comitato Regionale Emilia- Romagna della LND e che il giudizio sull’operato dei suoi tesserati compete quindi al Tribunale Federale Territoriale presso tale Comitato. Né, per converso, si può sostenere che la competenza spetti a questo Tribunale in considerazione del fatto che al sig. …, dirigente tesserato per la Società CERVIA 1920, vengono imputate violazioni di norme contenute nel Regolamento del Settore Tecnico e, per l’esattezza, la “violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 22, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., per avere, nel corso della stagione sportiva 2023 2024, quantomeno fino al mese di ottobre 2023, in assenza della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico, nonché in costanza di tesseramento quale dirigente, assunto di fatto il ruolo di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Cervia 1920 partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Emilia Romagna”. Ritiene il Collegio che la questione vada risolta alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 83, comma 1 lett. a) penultimo periodo, e 84, comma 1 lett. a) penultimo periodo, del CGS, i quali, in coerenza con quanto disposto dall’art. 33, comma 7, dello Statuto Federale, fissano, rispettivamente, la competenza del Tribunale stesso e di questa Sezione disciplinare. Dispone l’art. 83 citato, per quanto di interesse ai fini del presente procedimento, che “Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado in ordine: …, nonché ai procedimenti riguardanti tutti i tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico …”. L’art. 84 riprende la disposizione dell’art. 83 specificando che la Sezione del Tribunale competente è la Sezione disciplinare. È noto come tale competenza sia stata attribuita a questo Tribunale nel luglio 2021 con delibera del Presidente Federale, sentiti i Vice Presidenti, su espressa delega del Consiglio Federale “per l’abrogazione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico e per l’attribuzione delle funzioni disciplinari al Tribunale Federale Nazionale”. La delibera del Presidente Federale (pubblicata con il C.U. N. 24/A del 20 luglio 2021) ha, in esecuzione della delega ricevuta, modificato gli artt. 2, 4, 37, 38 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico e gli artt. 83 e 84 del CGS. In sostanza, è stata attribuita a questa Sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale la competenza prima attribuita alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, che, ovviamente, non poteva che riguardare i tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e cioè i soggetti abilitati a esercitare le varie attività tecniche a seguito dei corsi tenuti dal Settore competente. Da ciò consegue che chi non ha ottenuto l’inquadramento settoriale e svolge la funzione di tecnico è, sul piano sostanziale, “un abusivo” inidoneo (in tutti i sensi) a svolgere la relativa funzione con la conseguenza, sul piano della competenza disciplinare, che ove pratichi tale abusiva attività nell’ambito dilettantistico, è destinato al giudizio del Tribunale Federale Territoriale da individuare di volta in volta a seconda di dove si è consumato l’illecito. Diversamente opinando, si avrebbe un “vulnus” nella ripartizione delle competenze degli organi di giustizia endofederale, come fissata dal CGS in osservanza al principio dettato dal citato art. 33, comma 7, dello Statuto Federale con conseguente sottrazione del deferito al giudizio del “Giudice naturale”. Applicando tali principi al deferimento in esame, in disparte la circostanza se al soggetto non inquadrato nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico possano essere contestate violazioni o inosservanze del Regolamento settoriale, risulta evidente che questo Tribunale non ha la competenza a giudicare la posizione del sig. … in quanto lo stesso risulta essere tesserato quale Dirigente della Società CERVIA 1920 è non quindi inquadrato nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico. Come già detto la Società, il suo Presidente sig. … e il sig. … svolgono la loro attività dilettantistica nell’ambito territoriale del Comitato Regionale Emilia-Romagna della LND e pertanto il Tribunale ritiene di dover rimettere gli atti, per tali posizioni, al Tribunale Federale Territoriale presso detto Comitato Regionale con salvezza dei diritti di prima udienza.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0190/TFN - SD del 10 Aprile 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – M.F., M.A. e ASD Città Monte SG Campano - Reg. Prot. 173/TFN-SD
Massima: Il Tribunale Federale Nazionale dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, cui rimette gli atti del procedimento atteso che con il deferimento è stata contestata la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21 comma 9 del CGS e agli articoli 37, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nella stagione sportiva 2022-23 ed in quella corrente, il ruolo di preparatore atletico della squadra della A.S.D. Città Monte S.G. Campano partecipante al Campionato di Promozione Girone E della F.I.G.C.- L.N.D., nel corso delle gare ufficiali sebbene non potesse in quanto attinto da squalifica con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (C.U. 102/2012 LND Lazio); nonché la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21 comma 9 del CGS, per aver, nella sua qualità, consentito o comunque non impedito che il sig. … svolgesse, nella stagione sportiva 2022-23 ed in quella corrente, il ruolo di preparatore atletico della squadra della A.S.D. Città Monte S.G. Campano partecipante al Campionato di Promozione Girone E della F.I.G.C.- L.N.D., nel corso delle gare ufficiali sebbene non potesse in quanto attinto da squalifica con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (C.U. 102/2012 LND Lazio)….Il Tribunale ritiene di dover dichiarare la propria incompetenza, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 83, comma 1 lett. a) penultimo periodo, e 84, comma 1 lett. a) penultimo periodo, del CGS, i quali, in coerenza con quanto disposto dall’art. 33, comma 7, dello Statuto Federale, fissano, rispettivamente, la competenza del Tribunale stesso e di questa Sezione disciplinare. Dispone l’art. 83 citato, per quanto interessa ai fini del presente procedimento, che “ Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado in ordine: …………., nonché ai procedimenti riguardanti tutti i tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico …..”. L’art. 84 riprende la disposizione dell’art. 83 specificando che la Sezione del Tribunale competente è la Sezione disciplinare. E’ noto che tale competenza è stata attribuita a questo Tribunale nel luglio 2021, con delibera del Presidente Federale, sentiti i Vice Presidenti, su espressa delega del Consiglio Federale “per l’abrogazione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico e per l’attribuzione delle funzioni disciplinari al Tribunale Federale Nazionale”. La delibera del Presidente Federale (pubblicata con il C.U. N. 24/A del 20 luglio 2021) ha, in esecuzione della delega ricevuta, modificato gli artt. 2, 4, 37, 38 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico e gli artt. 83 e 84 del CGS. In sostanza, è stata attribuita a questa Sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale la competenza prima attribuita alla Commissione disciplinare del Settore Tecnico, che, ovviamente, non poteva che riguardare i tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico, id est i tecnici abilitati a seguito dei corsi tenuti dal Settore Tecnico, ovvero in possesso di determinate qualificazioni professionali. Da ciò consegue che chi non ha ottenuto l’inquadramento (ovvero lo ha perduto per sanzione di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC) e svolge la funzione di tecnico è, sul piano sostanziale, “un abusivo” inidoneo (in tutti i sensi) a svolgere la relativa funzione e, sul piano della competenza disciplinare, destinato al giudizio del Tribunale Federale Territoriale da individuare di volta in volta a seconda del luogo di consumazione dell’illecito. Diversamente opinando, si avrebbe un “vulnus” della ripartizione delle competenze degli organi di giustizia endofederale, come fissata dal CGS in osservanza al principio dettato dal citato art. 33, comma 7, dello Statuto Federale. Applicando tali principi al deferimento in esame, risulta evidente che questo Tribunale non ha la competenza a giudicare. Invero, il “tecnico” deferito, in disparte la questione se un soggetto “precluso” sia assoggettabile a procedimento disciplinare, è risultato aver svolto di fatto la funzione di preparatore atletico in assenza di inquadramento nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico, peraltro in costanza di provvedimento sanzionatorio di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (cfr. anche art. 18, comma 1 lett. c, del Regolamento del Settore Tecnico). Né, in contrario, può rilevare la circostanza, di mero fatto, dell’(inspiegabile) inquadramento quale massofisioterapista avvenuta nel 2016, atteso che tale inquadramento, in quanto insanabilmente in contrasto con la sanzione della preclusione, è affetto da palese nullità per violazione della sanzione di preclusione e, quindi, di un giudicato degli organi di giustizia endofederale. Conseguentemente, si impone la trasmissione degli atti al Tribunale Federale Territoriale competente, permanendo la salvezza dei diritti di prima udienza.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0109/TFN - SD del 28 Novembre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 11189/1129bispf22 23/GC/SA/gb del 26 ottobre 2023, nei confronti del sig. F.M. - Reg. Prot. 93/TFN-SD
Massima: Il Tribunale non ha competenza funzionale a decidere in merito al deferimento dell’allenatore con il quale si contesta la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per non aver preso parte alla gara Alma Salerno - New Taranto Calcio a 5 disputata in data 15.4.2023 e valevole per il Campionato Serie “B” Calcio a 5 Girone G, della stagione sportiva 2022 2023 “stante la mancata previsione nei CU n. 1 21/22 e n. 1 22/23, di una qualsiasi sanzione disciplinare a carico delle società che non inseriscano un tecnico in distinta”…non può non sottolinearsi come, solo con CU 62 s.s. 2023/2024 del 28.09.2023, la Divisione Calcio a 5, ad integrazione del suddetto CU n. 1, ha previsto l’irrogazione di sanzioni (ivi precisate) in caso di omessa indicazione dell’allenatore nella distinta di gara….Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 65 CGS, eventuali violazioni commesse nel corso delle gare rilevabili “sulla base dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS” (in primis, per antonomasia, il rapporto di gara al quale sono allegate le relative distinte) sono di esclusiva competenza del Giudice Sportivo. Proprio alla luce di tale disposizione, nella vicenda che ci occupa, il GS ha esaminato i referti arbitrali con allegate le distinte di gara, poi trasmesse alla Procura Federale, senza assumere alcun provvedimento disciplinare, ritenendo non rilevante ai fini disciplinari, e comunque non sanzionabile, l’omessa indicazione in distinta di un allenatore abilitato. Tale impostazione, peraltro, appare confermata proprio dal CU n. 62 citato, laddove ha ritenuto necessario operare un’integrazione al CU n. 1, prevedendo espressamente l’irrogazione di sanzioni disciplinari per l’omissione di cui trattasi. Nella vicenda che ci occupa, attesa la regolare instaurazione del procedimento di rito presso il GS, non può pertanto invocarsi l’applicazione dell’art. 79 CGS, pena la lesione del riparto di competenze ben disciplinato dalla normativa federale. Come è noto, ai sensi dell’art. 79 CGS, il legislatore federale, nel declinare la competenza del Tribunale Federale, gli conferisce natura residuale per “tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo”. Come chiarito in precedenti decisioni di questo Tribunale e della Corte Federale di Appello (108/TFNSD/2021-2022; 119/CFA/2020/2021), la natura eccezionale di tale disposizione “ne impone un’interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia”; e, pertanto, per radicare la competenza residuale del Tribunale è necessario che non sia stata azionata quella del Giudice sportivo. Nella fattispecie in esame è incontroverso che il Giudice Sportivo, regolarmente investito delle decisioni in ordine alle gare di competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 65 CGS, abbia assunto le proprie determinazioni in applicazione del CU n. 1 vigente all’epoca dei fatti, precludendo, per l’effetto, di azionare la competenza residuale di questo Tribunale di cui all’art. 79 CGS. Diversamente opinando, verrebbe leso il principio di riparto di competenze espressamente sancito dall’art. 33 dello Statuto Federale, sottraendo al Giudice Sportivo la potestas iudicandi sui fatti di gara, come risultanti dai “documenti ufficiali e mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS”, allo stesso conferita ai sensi dell’art. 65 CGS.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0104/TFN - SD del 24 Novembre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 5457/1168 pf22 23/GC/SA/gb depositato il 30 agosto 2023 e rinotificato il 1° settembre 2023, nei confronti dei signori D.C.M. e F.L. e della società ASD Real Casalgrandese C5 - Reg. Prot. 46/TFN-SD
Massima: Il Tribunale non ha competenza funzionale a decidere in merito al deferimento del presidente con il quale si contesta la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per aver consentito, e comunque non impedito, la mancata indicazione nella distinta di gara dell’allenatore tesserato per la società in occasione delle gare del Campionato di SERIE B CALCIO A 5 della stagione sportiva 2022 – 2023 “stante la mancata previsione nei CU n. 1 21/22 e n. 1 22/23, di una qualsiasi sanzione disciplinare a carico delle società che non inseriscano un tecnico in distinta”…non può non sottolinearsi come, solo con CU 62 s.s. 2023/2024 del 28.09.2023, la Divisione Calcio a 5, ad integrazione del suddetto CU n. 1, ha previsto l’irrogazione di sanzioni (ivi precisate) in caso di omessa indicazione dell’allenatore nella distinta di gara….Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 65 CGS, eventuali violazioni commesse nel corso delle gare rilevabili “sulla base dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS” (in primis, per antonomasia, il rapporto di gara al quale sono allegate le relative distinte) sono di esclusiva competenza del Giudice Sportivo. Proprio alla luce di tale disposizione, nella vicenda che ci occupa, il GS ha esaminato i referti arbitrali con allegate le distinte di gara, poi trasmesse alla Procura Federale, senza assumere alcun provvedimento disciplinare, ritenendo non rilevante ai fini disciplinari, e comunque non sanzionabile, l’omessa indicazione in distinta di un allenatore abilitato. Tale impostazione, peraltro, appare confermata proprio dal CU n. 62 citato, laddove ha ritenuto necessario operare un’integrazione al CU n. 1, prevedendo espressamente l’irrogazione di sanzioni disciplinari per l’omissione di cui trattasi. Nella vicenda che ci occupa, attesa la regolare instaurazione del procedimento di rito presso il GS, non può pertanto invocarsi l’applicazione dell’art. 79 CGS, pena la lesione del riparto di competenze ben disciplinato dalla normativa federale. Come è noto, ai sensi dell’art. 79 CGS, il legislatore federale, nel declinare la competenza del Tribunale Federale, gli conferisce natura residuale per “tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo”. Come chiarito in precedenti decisioni di questo Tribunale e della Corte Federale di Appello (108/TFNSD/2021-2022; 119/CFA/2020/2021), la natura eccezionale di tale disposizione “ne impone un’interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia”; e, pertanto, per radicare la competenza residuale del Tribunale è necessario che non sia stata azionata quella del Giudice sportivo. Nella fattispecie in esame è incontroverso che il Giudice Sportivo, regolarmente investito delle decisioni in ordine alle gare di competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 65 CGS, abbia assunto le proprie determinazioni in applicazione del CU n. 1 vigente all’epoca dei fatti, precludendo, per l’effetto, di azionare la competenza residuale di questo Tribunale di cui all’art. 79 CGS. Diversamente opinando, verrebbe leso il principio di riparto di competenze espressamente sancito dall’art. 33 dello Statuto Federale, sottraendo al Giudice Sportivo la potestas iudicandi sui fatti di gara, come risultanti dai “documenti ufficiali e mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS”, allo stesso conferita ai sensi dell’art. 65 CGS.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0101/TFN - SD del 22 Novembre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 6371/1186pf22-23GC/SA/mg del 7 settembre 2023, depositato l’8 settembre 2023, nei confronti della sig.ra L.B., dei sigg.ri S.N. e F.B., nonché nei confronti della società Bagnolo Calcio a 5 - Reg. Prot. 56/TFN-SD
Massima: Il Tribunale non ha competenza funzionale a decidere in merito al deferimento del presidente con il quale si contesta la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per aver consentito, e comunque non impedito, la mancata indicazione nella distinta di gara dell’allenatore tesserato per la società in occasione delle gare Santu Predu Nuoro - Bagnolo Calcio a 5 disputata in data 26.02.2023 e Bagnolo Calcio a 5 – Corticella del 30.04.2023, valevoli per il Campionato Calcio a 5 Femminile Nazionale Serie A2 – Girone “A” “stante la mancata previsione nei CU n. 1 21/22 e n. 1 22/23, di una qualsiasi sanzione disciplinare a carico delle società che non inseriscano un tecnico in distinta”…non può non sottolinearsi come, solo con CU 62 s.s. 2023/2024 del 28.09.2023, la Divisione Calcio a 5, ad integrazione del suddetto CU n. 1, ha previsto l’irrogazione di sanzioni (ivi precisate) in caso di omessa indicazione dell’allenatore nella distinta di gara….Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 65 CGS, eventuali violazioni commesse nel corso delle gare rilevabili “sulla base dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS” (in primis, per antonomasia, il rapporto di gara al quale sono allegate le relative distinte) sono di esclusiva competenza del Giudice Sportivo. Proprio alla luce di tale disposizione, nella vicenda che ci occupa, il GS ha esaminato i referti arbitrali con allegate le distinte di gara, poi trasmesse alla Procura Federale, senza assumere alcun provvedimento disciplinare, ritenendo non rilevante ai fini disciplinari, e comunque non sanzionabile, l’omessa indicazione in distinta di un allenatore abilitato. Tale impostazione, peraltro, appare confermata proprio dal CU n. 62 citato, laddove ha ritenuto necessario operare un’integrazione al CU n. 1, prevedendo espressamente l’irrogazione di sanzioni disciplinari per l’omissione di cui trattasi. Nella vicenda che ci occupa, attesa la regolare instaurazione del procedimento di rito presso il GS, non può pertanto invocarsi l’applicazione dell’art. 79 CGS, pena la lesione del riparto di competenze ben disciplinato dalla normativa federale. Come è noto, ai sensi dell’art. 79 CGS, il legislatore federale, nel declinare la competenza del Tribunale Federale, gli conferisce natura residuale per “tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo”. Come chiarito in precedenti decisioni di questo Tribunale e della Corte Federale di Appello (108/TFNSD/2021-2022; 119/CFA/2020/2021), la natura eccezionale di tale disposizione “ne impone un’interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia”; e, pertanto, per radicare la competenza residuale del Tribunale è necessario che non sia stata azionata quella del Giudice sportivo. Nella fattispecie in esame è incontroverso che il Giudice Sportivo, regolarmente investito delle decisioni in ordine alle gare di competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 65 CGS, abbia assunto le proprie determinazioni in applicazione del CU n. 1 vigente all’epoca dei fatti, precludendo, per l’effetto, di azionare la competenza residuale di questo Tribunale di cui all’art. 79 CGS. Diversamente opinando, verrebbe leso il principio di riparto di competenze espressamente sancito dall’art. 33 dello Statuto Federale, sottraendo al Giudice Sportivo la potestas iudicandi sui fatti di gara, come risultanti dai “documenti ufficiali e mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS”, allo stesso conferita ai sensi dell’art. 65 CGS.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 094/TFN - SD del 14 Novembre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 10609/1157BISpf22 23/GC/SA/blp nei confronti del sig. F.M. - Reg. Prot. 90/TFN-SD
Massima: Il Tribunale non ha competenza funzionale a decidere in merito al deferimento dell’allenatore con il quale si contesta la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per non aver preso parte alla gara Santa Maria Apparente – Progetto Sarno Futsal disputata in data 26/03/2023 e valevole per il Campionato di Calcio a 5 Femminile Nazionale Serie “A2” Girone C della stagione sportiva 2022 2023 “stante la mancata previsione nei CU n. 1 21/22 e n. 1 22/23, di una qualsiasi sanzione disciplinare a carico delle società che non inseriscano un tecnico in distinta”…non può non sottolinearsi come, solo con CU 62 s.s. 2023/2024 del 28.09.2023, la Divisione Calcio a 5, ad integrazione del suddetto CU n. 1, ha previsto l’irrogazione di sanzioni (ivi precisate) in caso di omessa indicazione dell’allenatore nella distinta di gara….Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 65 CGS, eventuali violazioni commesse nel corso delle gare rilevabili “sulla base dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS” (in primis, per antonomasia, il rapporto di gara al quale sono allegate le relative distinte) sono di esclusiva competenza del Giudice Sportivo. Proprio alla luce di tale disposizione, nella vicenda che ci occupa, il GS ha esaminato i referti arbitrali con allegate le distinte di gara, poi trasmesse alla Procura Federale, senza assumere alcun provvedimento disciplinare, ritenendo non rilevante ai fini disciplinari, e comunque non sanzionabile, l’omessa indicazione in distinta di un allenatore abilitato. Tale impostazione, peraltro, appare confermata proprio dal CU n. 62 citato, laddove ha ritenuto necessario operare un’integrazione al CU n. 1, prevedendo espressamente l’irrogazione di sanzioni disciplinari per l’omissione di cui trattasi. Nella vicenda che ci occupa, attesa la regolare instaurazione del procedimento di rito presso il GS, non può pertanto invocarsi l’applicazione dell’art. 79 CGS, pena la lesione del riparto di competenze ben disciplinato dalla normativa federale. Come è noto, ai sensi dell’art. 79 CGS, il legislatore federale, nel declinare la competenza del Tribunale Federale, gli conferisce natura residuale per “tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo”. Come chiarito in precedenti decisioni di questo Tribunale e della Corte Federale di Appello (108/TFNSD/2021-2022; 119/CFA/2020/2021), la natura eccezionale di tale disposizione “ne impone un’interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia”; e, pertanto, per radicare la competenza residuale del Tribunale è necessario che non sia stata azionata quella del Giudice sportivo. Nella fattispecie in esame è incontroverso che il Giudice Sportivo, regolarmente investito delle decisioni in ordine alle gare di competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 65 CGS, abbia assunto le proprie determinazioni in applicazione del CU n. 1 vigente all’epoca dei fatti, precludendo, per l’effetto, di azionare la competenza residuale di questo Tribunale di cui all’art. 79 CGS. Diversamente opinando, verrebbe leso il principio di riparto di competenze espressamente sancito dall’art. 33 dello Statuto Federale, sottraendo al Giudice Sportivo la potestas iudicandi sui fatti di gara, come risultanti dai “documenti ufficiali e mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS”, allo stesso conferita ai sensi dell’art. 65 CGS.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 093/TFN - SD del 14 Novembre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 9763/1132bispf22-23/GC/SA/blp nei confronti del sig. F.T. - Reg. Prot.82/TFN-SD
Massima: Il Tribunale non ha competenza funzionale a decidere in merito al deferimento dell’allenatore con il quale si contesta la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 47 comma 1 del Regolamento della L.N.D. per non aver preso parte alla gara Spartak Futsal Femminile – Pucetta Calcio, disputata in data 5 febbraio 2023, valevole per il Campionato di Calcio a 5 Femminile Nazionale Serie A2 Girone C della stagione sportiva 2022 – 2023 “stante la mancata previsione nei CU n. 1 21/22 e n. 1 22/23, di una qualsiasi sanzione disciplinare a carico delle società che non inseriscano un tecnico in distinta”…non può non sottolinearsi come, solo con CU 62 s.s. 2023/2024 del 28.09.2023, la Divisione Calcio a 5, ad integrazione del suddetto CU n. 1, ha previsto l’irrogazione di sanzioni (ivi precisate) in caso di omessa indicazione dell’allenatore nella distinta di gara….Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 65 CGS, eventuali violazioni commesse nel corso delle gare rilevabili “sulla base dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS” (in primis, per antonomasia, il rapporto di gara al quale sono allegate le relative distinte) sono di esclusiva competenza del Giudice Sportivo. Proprio alla luce di tale disposizione, nella vicenda che ci occupa, il GS ha esaminato i referti arbitrali con allegate le distinte di gara, poi trasmesse alla Procura Federale, senza assumere alcun provvedimento disciplinare, ritenendo non rilevante ai fini disciplinari, e comunque non sanzionabile, l’omessa indicazione in distinta di un allenatore abilitato. Tale impostazione, peraltro, appare confermata proprio dal CU n. 62 citato, laddove ha ritenuto necessario operare un’integrazione al CU n. 1, prevedendo espressamente l’irrogazione di sanzioni disciplinari per l’omissione di cui trattasi. Nella vicenda che ci occupa, attesa la regolare instaurazione del procedimento di rito presso il GS, non può pertanto invocarsi l’applicazione dell’art. 79 CGS, pena la lesione del riparto di competenze ben disciplinato dalla normativa federale. Come è noto, ai sensi dell’art. 79 CGS, il legislatore federale, nel declinare la competenza del Tribunale Federale, gli conferisce natura residuale per “tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo”. Come chiarito in precedenti decisioni di questo Tribunale e della Corte Federale di Appello (108/TFNSD/2021-2022; 119/CFA/2020/2021), la natura eccezionale di tale disposizione “ne impone un’interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia”; e, pertanto, per radicare la competenza residuale del Tribunale è necessario che non sia stata azionata quella del Giudice sportivo. Nella fattispecie in esame è incontroverso che il Giudice Sportivo, regolarmente investito delle decisioni in ordine alle gare di competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 65 CGS, abbia assunto le proprie determinazioni in applicazione del CU n. 1 vigente all’epoca dei fatti, precludendo, per l’effetto, di azionare la competenza residuale di questo Tribunale di cui all’art. 79 CGS. Diversamente opinando, verrebbe leso il principio di riparto di competenze espressamente sancito dall’art. 33 dello Statuto Federale, sottraendo al Giudice Sportivo la potestas iudicandi sui fatti di gara, come risultanti dai “documenti ufficiali e mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS”, allo stesso conferita ai sensi dell’art. 65 CGS.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 086/TFN - SD del 6 Novembre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 9101/1130pf22-23/GC/SA/mg del 4 ottobre 2023, nei confronti dei sigg.ri F.S., V.S. e della società ASD AMB Frosinone C5 - Reg. Prot. 75/TFN-SD
Massima: Il Tribunale non ha competenza funzionale a decidere in merito al deferimento del presidente con il quale si contesta la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della LND, per aver consentito, e comunque non impedito, la mancata indicazione nella distinta di gara della società ASD AMB Frosinone C5, dell’allenatore tesserato per la predetta società, in occasione della gara ASD Futsal Celano - ASD AMB Frosinone C5 disputata in data 1.4.2023, valevole per il campionato Nazionale C5 maschile di serie B, girone F, stagione sportiva 2022 2023 “stante la mancata previsione nei CU n. 1 21/22 e n. 1 22/23, di una qualsiasi sanzione disciplinare a carico delle società che non inseriscano un tecnico in distinta”…non può non sottolinearsi come, solo con CU 62 s.s. 2023/2024 del 28.09.2023, la Divisione Calcio a 5, ad integrazione del suddetto CU n. 1, ha previsto l’irrogazione di sanzioni (ivi precisate) in caso di omessa indicazione dell’allenatore nella distinta di gara….Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 65 CGS, eventuali violazioni commesse nel corso delle gare rilevabili “sulla base dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS” (in primis, per antonomasia, il rapporto di gara al quale sono allegate le relative distinte) sono di esclusiva competenza del Giudice Sportivo. Proprio alla luce di tale disposizione, nella vicenda che ci occupa, il GS ha esaminato i referti arbitrali con allegate le distinte di gara, poi trasmesse alla Procura Federale, senza assumere alcun provvedimento disciplinare, ritenendo non rilevante ai fini disciplinari, e comunque non sanzionabile, l’omessa indicazione in distinta di un allenatore abilitato. Tale impostazione, peraltro, appare confermata proprio dal CU n. 62 citato, laddove ha ritenuto necessario operare un’integrazione al CU n. 1, prevedendo espressamente l’irrogazione di sanzioni disciplinari per l’omissione di cui trattasi. Nella vicenda che ci occupa, attesa la regolare instaurazione del procedimento di rito presso il GS, non può pertanto invocarsi l’applicazione dell’art. 79 CGS, pena la lesione del riparto di competenze ben disciplinato dalla normativa federale. Come è noto, ai sensi dell’art. 79 CGS, il legislatore federale, nel declinare la competenza del Tribunale Federale, gli conferisce natura residuale per “tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo”. Come chiarito in precedenti decisioni di questo Tribunale e della Corte Federale di Appello (108/TFNSD/2021-2022; 119/CFA/2020/2021), la natura eccezionale di tale disposizione “ne impone un’interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia”; e, pertanto, per radicare la competenza residuale del Tribunale è necessario che non sia stata azionata quella del Giudice sportivo. Nella fattispecie in esame è incontroverso che il Giudice Sportivo, regolarmente investito delle decisioni in ordine alle gare di competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 65 CGS, abbia assunto le proprie determinazioni in applicazione del CU n. 1 vigente all’epoca dei fatti, precludendo, per l’effetto, di azionare la competenza residuale di questo Tribunale di cui all’art. 79 CGS. Diversamente opinando, verrebbe leso il principio di riparto di competenze espressamente sancito dall’art. 33 dello Statuto Federale, sottraendo al Giudice Sportivo la potestas iudicandi sui fatti di gara, come risultanti dai “documenti ufficiali e mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS”, allo stesso conferita ai sensi dell’art. 65 CGS.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 085/TFN - SD del 3 Novembre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 9442/ 5pf23-24/GC/SA/mg del 9 ottobre 2023, depositato il 10 ottobre 2023, nei confronti dei sigg.ri G.P., G.D.F., E.G., nonché nei confronti della società ASD Sporting Venafro - Reg. Prot. 76/TFN-SD
Massima: Il Tribunale non ha competenza funzionale a decidere in merito al deferimento del presidente con il quale si contesta la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della LND, per aver consentito e comunque non impedito la mancata indicazione nelle distinte di gara della società ASD Sporting Venafro dell’allenatore tesserato per la predetta società sig. …., in occasione delle gare Sporting Venafro – Virtus Libera Forio dell’11. 2.2023, Sporting Venafro – Junior Domizia del 4.3.2023, Sporting Venafro – Leoni Futsal Club Acerra del 18. 3.2023, Sporting Venafro – Tombesi C5 del 15. 4.2023 e Sporting Venafro – AMB Frosinone C5 del 29. 4.2023, valevoli per il Campionato di Calcio a 5 nazionale maschile serie B, girone F della stagione sportiva 2022 – 2023 “stante la mancata previsione nei CU n. 1 21/22 e n. 1 22/23, di una qualsiasi sanzione disciplinare a carico delle società che non inseriscano un tecnico in distinta”…non può non sottolinearsi come, solo con CU 62 s.s. 2023/2024 del 28.09.2023, la Divisione Calcio a 5, ad integrazione del suddetto CU n. 1, ha previsto l’irrogazione di sanzioni (ivi precisate) in caso di omessa indicazione dell’allenatore nella distinta di gara….Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 65 CGS, eventuali violazioni commesse nel corso delle gare rilevabili “sulla base dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS” (in primis, per antonomasia, il rapporto di gara al quale sono allegate le relative distinte) sono di esclusiva competenza del Giudice Sportivo. Proprio alla luce di tale disposizione, nella vicenda che ci occupa, il GS ha esaminato i referti arbitrali con allegate le distinte di gara, poi trasmesse alla Procura Federale, senza assumere alcun provvedimento disciplinare, ritenendo non rilevante ai fini disciplinari, e comunque non sanzionabile, l’omessa indicazione in distinta di un allenatore abilitato. Tale impostazione, peraltro, appare confermata proprio dal CU n. 62 citato, laddove ha ritenuto necessario operare un’integrazione al CU n. 1, prevedendo espressamente l’irrogazione di sanzioni disciplinari per l’omissione di cui trattasi. Nella vicenda che ci occupa, attesa la regolare instaurazione del procedimento di rito presso il GS, non può pertanto invocarsi l’applicazione dell’art. 79 CGS, pena la lesione del riparto di competenze ben disciplinato dalla normativa federale. Come è noto, ai sensi dell’art. 79 CGS, il legislatore federale, nel declinare la competenza del Tribunale Federale, gli conferisce natura residuale per “tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo”. Come chiarito in precedenti decisioni di questo Tribunale e della Corte Federale di Appello (108/TFNSD/2021-2022; 119/CFA/2020/2021), la natura eccezionale di tale disposizione “ne impone un’interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia”; e, pertanto, per radicare la competenza residuale del Tribunale è necessario che non sia stata azionata quella del Giudice sportivo. Nella fattispecie in esame è incontroverso che il Giudice Sportivo, regolarmente investito delle decisioni in ordine alle gare di competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 65 CGS, abbia assunto le proprie determinazioni in applicazione del CU n. 1 vigente all’epoca dei fatti, precludendo, per l’effetto, di azionare la competenza residuale di questo Tribunale di cui all’art. 79 CGS. Diversamente opinando, verrebbe leso il principio di riparto di competenze espressamente sancito dall’art. 33 dello Statuto Federale, sottraendo al Giudice Sportivo la potestas iudicandi sui fatti di gara, come risultanti dai “documenti ufficiali e mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS”, allo stesso conferita ai sensi dell’art. 65 CGS.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 083/TFN - SD del 30 Ottobre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 7668/1150 pf22 23/GC/SA/blp del 21 settembre 2023, nei confronti dei sig. C.D. + altri - Reg. Prot. 66/TFN-SD
Massima: Il Tribunale non ha competenza funzionale a decidere in merito al deferimento del presidente con il quale si contesta la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per aver consentito, e comunque non impedito, la mancata indicazione nelle distinte di gara dell’allenatore tesserato per la società in occasione delle gare A.S.D. Real Five Rho - A.S.D. Futsal Fucsia Nizza dell’11.02.2023, A.S.D. Futsal Fucsia Nizza – P.G. Jasnagora A.S.D. del 18.02.2023, A.S.D. Pol. Sardinia Futsal - A.S.D. Futsal Fucsia Nizza del 03.03.2023, F.C.D. MGM 2000 – A.S.D. Futsal Fucsia Nizza del 25.03.2023, A.S.D. Futsal Fucsia Nizza – P.G.S. Avis Isola dell’01.04.2023, A.S.D. Futsal Fucsia Nizza – G.S.D. Videoton Crema C5 del 22.04.2023 ed A.S.D. Elmas C5 – A.S.D. Futsal Fucsia Nizza del 29.04.2023, tutte valevoli per il Campionato di Serie B Calcio a 5 – girone A stagione sportiva 2022-2023, nonché nelle gare A.S.D. Futsal Fucsia Nizza - F.C.D. MGM 2000 del 13.05.2023, F.C.D. MGM 2000 – A.S.D. Futsal Fucsia Nizza del 20.05.2023, valevoli per il Campionato di Serie B Calcio a 5 – girone 6 stagione sportiva 2022-2023”; “stante la mancata previsione nei CU n. 1 21/22 e n. 1 22/23, di una qualsiasi sanzione disciplinare a carico delle società che non inseriscano un tecnico in distinta”…non può non sottolinearsi come, solo con CU 62 s.s. 2023/2024 del 28.09.2023, la Divisione Calcio a 5, ad integrazione del suddetto CU n. 1, ha previsto l’irrogazione di sanzioni (ivi precisate) in caso di omessa indicazione dell’allenatore nella distinta di gara….Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 65 CGS, eventuali violazioni commesse nel corso delle gare rilevabili “sulla base dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS” (in primis, per antonomasia, il rapporto di gara al quale sono allegate le relative distinte) sono di esclusiva competenza del Giudice Sportivo. Proprio alla luce di tale disposizione, nella vicenda che ci occupa, il GS ha esaminato i referti arbitrali con allegate le distinte di gara, poi trasmesse alla Procura Federale, senza assumere alcun provvedimento disciplinare, ritenendo non rilevante ai fini disciplinari, e comunque non sanzionabile, l’omessa indicazione in distinta di un allenatore abilitato. Tale impostazione, peraltro, appare confermata proprio dal CU n. 62 citato, laddove ha ritenuto necessario operare un’integrazione al CU n. 1, prevedendo espressamente l’irrogazione di sanzioni disciplinari per l’omissione di cui trattasi. Nella vicenda che ci occupa, attesa la regolare instaurazione del procedimento di rito presso il GS, non può pertanto invocarsi l’applicazione dell’art. 79 CGS, pena la lesione del riparto di competenze ben disciplinato dalla normativa federale. Come è noto, ai sensi dell’art. 79 CGS, il legislatore federale, nel declinare la competenza del Tribunale Federale, gli conferisce natura residuale per “tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo”. Come chiarito in precedenti decisioni di questo Tribunale e della Corte Federale di Appello (108/TFNSD/2021-2022; 119/CFA/2020/2021), la natura eccezionale di tale disposizione “ne impone un’interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia”; e, pertanto, per radicare la competenza residuale del Tribunale è necessario che non sia stata azionata quella del Giudice sportivo. Nella fattispecie in esame è incontroverso che il Giudice Sportivo, regolarmente investito delle decisioni in ordine alle gare di competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 65 CGS, abbia assunto le proprie determinazioni in applicazione del CU n. 1 vigente all’epoca dei fatti, precludendo, per l’effetto, di azionare la competenza residuale di questo Tribunale di cui all’art. 79 CGS. Diversamente opinando, verrebbe leso il principio di riparto di competenze espressamente sancito dall’art. 33 dello Statuto Federale, sottraendo al Giudice Sportivo la potestas iudicandi sui fatti di gara, come risultanti dai “documenti ufficiali e mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS”, allo stesso conferita ai sensi dell’art. 65 CGS.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 081/TFN - SD del 27 Ottobre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 5679/1129 pf22 23/GC/SA/gb depositato il 31 agosto 2023 e rinotificato in data 1° settembre 2023, nei confronti dei sig.ri M.B., G.M. e della società ASD Alma Salerno C5 - Reg. Prot. 49/TFN-SD
Massima: Il Tribunale non ha competenza funzionale a decidere in merito al deferimento del presidente con il quale si contesta la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per aver consentito, e comunque non impedito, la mancata indicazione nella distinta di gara dell’allenatore sig. … tesserato per la società in occasione della gara Alma Salerno - New Taranto Calcio a 5 disputata in data 15.4.2023 e valevole per il Campionato “Serie B” Calcio a 5 Girone G della stagione sportiva 2022 - 2023 “stante la mancata previsione nei CU n. 1 21/22 e n. 1 22/23, di una qualsiasi sanzione disciplinare a carico delle società che non inseriscano un tecnico in distinta”…non può non sottolinearsi come, solo con CU 62 s.s. 2023/2024 del 28.09.2023, la Divisione Calcio a 5, ad integrazione del suddetto CU n. 1, ha previsto l’irrogazione di sanzioni (ivi precisate) in caso di omessa indicazione dell’allenatore nella distinta di gara….Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 65 CGS, eventuali violazioni commesse nel corso delle gare rilevabili “sulla base dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS” (in primis, per antonomasia, il rapporto di gara al quale sono allegate le relative distinte) sono di esclusiva competenza del Giudice Sportivo. Proprio alla luce di tale disposizione, nella vicenda che ci occupa, il GS ha esaminato i referti arbitrali con allegate le distinte di gara, poi trasmesse alla Procura Federale, senza assumere alcun provvedimento disciplinare, ritenendo non rilevante ai fini disciplinari, e comunque non sanzionabile, l’omessa indicazione in distinta di un allenatore abilitato. Tale impostazione, peraltro, appare confermata proprio dal CU n. 62 citato, laddove ha ritenuto necessario operare un’integrazione al CU n. 1, prevedendo espressamente l’irrogazione di sanzioni disciplinari per l’omissione di cui trattasi. Nella vicenda che ci occupa, attesa la regolare instaurazione del procedimento di rito presso il GS, non può pertanto invocarsi l’applicazione dell’art. 79 CGS, pena la lesione del riparto di competenze ben disciplinato dalla normativa federale. Come è noto, ai sensi dell’art. 79 CGS, il legislatore federale, nel declinare la competenza del Tribunale Federale, gli conferisce natura residuale per “tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo”. Come chiarito in precedenti decisioni di questo Tribunale e della Corte Federale di Appello (108/TFNSD/2021-2022; 119/CFA/2020/2021), la natura eccezionale di tale disposizione “ne impone un’interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia”; e, pertanto, per radicare la competenza residuale del Tribunale è necessario che non sia stata azionata quella del Giudice sportivo. Nella fattispecie in esame è incontroverso che il Giudice Sportivo, regolarmente investito delle decisioni in ordine alle gare di competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 65 CGS, abbia assunto le proprie determinazioni in applicazione del CU n. 1 vigente all’epoca dei fatti, precludendo, per l’effetto, di azionare la competenza residuale di questo Tribunale di cui all’art. 79 CGS. Diversamente opinando, verrebbe leso il principio di riparto di competenze espressamente sancito dall’art. 33 dello Statuto Federale, sottraendo al Giudice Sportivo la potestas iudicandi sui fatti di gara, come risultanti dai “documenti ufficiali e mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS”, allo stesso conferita ai sensi dell’art. 65 CGS.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 077/TFN - SD del 26 Ottobre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 5771 /1132pf22-23/GC/SA/gb del 1° settembre 2023, nei confronti dei sig.ri A.C., M.G., nonché nei confronti della società ASD Spartak Futsal Femminile - Reg. Prot. 52/TFN-SD
Massima: Il Tribunale non ha competenza funzionale a decidere in merito al deferimento del presidente con il quale si contesta la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per aver consentito, e comunque non impedito, la mancata indicazione nella distinta di gara dell’allenatore sig. …. tesserato per la società A.S.D. Spartak Futsal Femminile in occasione della gara Spartak Futsal Femminile – Pucetta Calcio disputata in data 5.2.2023 e valevole per il Campionato di Calcio a 5 Femminile Nazionale Serie “A2” Girone C della stagione sportiva 2022 - 2023 “stante la mancata previsione nei CU n. 1 21/22 e n. 1 22/23, di una qualsiasi sanzione disciplinare a carico delle società che non inseriscano un tecnico in distinta”…non può non sottolinearsi come, solo con CU 62 s.s. 2023/2024 del 28.09.2023, la Divisione Calcio a 5, ad integrazione del suddetto CU n. 1, ha previsto l’irrogazione di sanzioni (ivi precisate) in caso di omessa indicazione dell’allenatore nella distinta di gara….Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 65 CGS, eventuali violazioni commesse nel corso delle gare rilevabili “sulla base dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS” (in primis, per antonomasia, il rapporto di gara al quale sono allegate le relative distinte) sono di esclusiva competenza del Giudice Sportivo. Proprio alla luce di tale disposizione, nella vicenda che ci occupa, il GS ha esaminato i referti arbitrali con allegate le distinte di gara, poi trasmesse alla Procura Federale, senza assumere alcun provvedimento disciplinare, ritenendo non rilevante ai fini disciplinari, e comunque non sanzionabile, l’omessa indicazione in distinta di un allenatore abilitato. Tale impostazione, peraltro, appare confermata proprio dal CU n. 62 citato, laddove ha ritenuto necessario operare un’integrazione al CU n. 1, prevedendo espressamente l’irrogazione di sanzioni disciplinari per l’omissione di cui trattasi. Nella vicenda che ci occupa, attesa la regolare instaurazione del procedimento di rito presso il GS, non può pertanto invocarsi l’applicazione dell’art. 79 CGS, pena la lesione del riparto di competenze ben disciplinato dalla normativa federale. Come è noto, ai sensi dell’art. 79 CGS, il legislatore federale, nel declinare la competenza del Tribunale Federale, gli conferisce natura residuale per “tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo”. Come chiarito in precedenti decisioni di questo Tribunale e della Corte Federale di Appello (108/TFNSD/2021-2022; 119/CFA/2020/2021), la natura eccezionale di tale disposizione “ne impone un’interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia”; e, pertanto, per radicare la competenza residuale del Tribunale è necessario che non sia stata azionata quella del Giudice sportivo. Nella fattispecie in esame è incontroverso che il Giudice Sportivo, regolarmente investito delle decisioni in ordine alle gare di competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 65 CGS, abbia assunto le proprie determinazioni in applicazione del CU n. 1 vigente all’epoca dei fatti, precludendo, per l’effetto, di azionare la competenza residuale di questo Tribunale di cui all’art. 79 CGS. Diversamente opinando, verrebbe leso il principio di riparto di competenze espressamente sancito dall’art. 33 dello Statuto Federale, sottraendo al Giudice Sportivo la potestas iudicandi sui fatti di gara, come risultanti dai “documenti ufficiali e mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS”, allo stesso conferita ai sensi dell’art. 65 CGS.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 075/TFN - SD del 25 Ottobre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 5732/1157pf22 23/GC/SA/blp del 31 agosto 2023, nei confronti del sig. C.C. e della società ASD Progetto Sarno Futsal - Reg. Prot. 50/TFN-SD
Massima: Il Tribunale non ha competenza funzionale a decidere in merito al deferimento del presidente con il quale si contesta la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della LND, per aver consentito, e comunque non impedito, la mancata indicazione nella distinta di gara dell’allenatore in occasione della gara valevole per il Campionato di Calcio a 5 Femminile Nazionale Serie “A2” Girone C della stagione sportiva 2022 - 2023", “stante la mancata previsione nei CU n. 1 21/22 e n. 1 22/23, di una qualsiasi sanzione disciplinare a carico delle società che non inseriscano un tecnico in distinta”…non può non sottolinearsi come, solo con CU 62 s.s. 2023/2024 del 28.09.2023, la Divisione Calcio a 5, ad integrazione del suddetto CU n. 1, ha previsto l’irrogazione di sanzioni (ivi precisate) in caso di omessa indicazione dell’allenatore nella distinta di gara….Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 65 CGS, eventuali violazioni commesse nel corso delle gare rilevabili “sulla base dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS” (in primis, per antonomasia, il rapporto di gara al quale sono allegate le relative distinte) sono di esclusiva competenza del Giudice Sportivo. Proprio alla luce di tale disposizione, nella vicenda che ci occupa, il GS ha esaminato i referti arbitrali con allegate le distinte di gara, poi trasmesse alla Procura Federale, senza assumere alcun provvedimento disciplinare, ritenendo non rilevante ai fini disciplinari, e comunque non sanzionabile, l’omessa indicazione in distinta di un allenatore abilitato. Tale impostazione, peraltro, appare confermata proprio dal CU n. 62 citato, laddove ha ritenuto necessario operare un’integrazione al CU n. 1, prevedendo espressamente l’irrogazione di sanzioni disciplinari per l’omissione di cui trattasi. Nella vicenda che ci occupa, attesa la regolare instaurazione del procedimento di rito presso il GS, non può pertanto invocarsi l’applicazione dell’art. 79 CGS, pena la lesione del riparto di competenze ben disciplinato dalla normativa federale. Come è noto, ai sensi dell’art. 79 CGS, il legislatore federale, nel declinare la competenza del Tribunale Federale, gli conferisce natura residuale per “tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo”. Come chiarito in precedenti decisioni di questo Tribunale e della Corte Federale di Appello (108/TFNSD/2021-2022; 119/CFA/2020/2021), la natura eccezionale di tale disposizione “ne impone un’interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia”; e, pertanto, per radicare la competenza residuale del Tribunale è necessario che non sia stata azionata quella del Giudice sportivo. Nella fattispecie in esame è incontroverso che il Giudice Sportivo, regolarmente investito delle decisioni in ordine alle gare di competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 65 CGS, abbia assunto le proprie determinazioni in applicazione del CU n. 1 vigente all’epoca dei fatti, precludendo, per l’effetto, di azionare la competenza residuale di questo Tribunale di cui all’art. 79 CGS. Diversamente opinando, verrebbe leso il principio di riparto di competenze espressamente sancito dall’art. 33 dello Statuto Federale, sottraendo al Giudice Sportivo la potestas iudicandi sui fatti di gara, come risultanti dai “documenti ufficiali e mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS”, allo stesso conferita ai sensi dell’art. 65 CGS.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 78/TFN - SD del 22 Dicembre 2021 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 4059/27pf21-22/GC/GR/pe del 6 dicembre 2021 nei confronti del sig. G.S. e della società ASD ISM Gradisca - Reg. Prot. 76/TFN-SD
Massima: Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – LND e ordina la trasmissione degli atti del procedimento al detto Tribunale in quanto il deferimento riguarda la violazione tra l’altro del Regolamento del Settore Tecnico da parte dell’Osservatore calcistico all’epoca dei fatti tesserato come dirigente accompagnatore, ma non inquadrato nell’albo dei tecnici e tesserato per la società affiliata al CR Friuli Venezia Giulia….il Collegio ritiene di dover declinare la propria competenza funzionale a favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia con riferimento agli addebiti ascritti nell’atto di deferimento al sig. … e alle società ASD ISM Gradisca. Osserva il Tribunale, a tal proposito, quanto segue: - l’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, recante la rubrica “Classificazione dei Tecnici”, nell’elencare tutte le figure professionali inquadrate e/o qualificate come Tecnici, non fa menzione alcuna degli Osservatori calcistici; - il successivo art. 17 prevede che il Settore Tecnico FIGC provveda “alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'Albo degli Allenatori e degli altri Tecnici di cui al precedente art. 16”; - l’art. 55 del medesimo Regolamento, l’unico nel quale si faccia riferimento alla figura dell’Osservatore calcistico, prevede che “ Gli Osservatori calcistici svolgono, per conto delle società professionistiche, attività concernenti l’osservazione, l’analisi, la valutazione e lo scouting di calciatori e squadre. 2. Il Settore Tecnico può organizzare corsi per Osservatore calcistico. 3. I criteri per l’ammissione al corso, la durata e la quota di partecipazione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando dal Presidente del Settore. Il superamento del corso risulterà dalla posizione anagrafica del singolo Tecnico. 4. Gli “Osservatori Calcistici” che abbiano superato il corso presso soggetti esterni alla Federazione, potranno tesserarsi per le società affiliate alla FIGC”; - nell’ambito del Regolamento del Settore Tecnico non è dato rinvenire l’esistenza di un Albo o di un Ruolo che annoveri gli Osservatori Calcistici; - il …, all’epoca dei fatti, era tesserato dell’ASD ISM Gradisca quale Dirigente Accompagnatore e non come Osservatore calcistico; - il sig. … ha conseguito la qualifica di Osservatore Calcistico presso un Ente privato denominato Associazione Italiana Osservatori Calcistici ROI Italia come risulta dalla copia del tesserino esibito tanto agli Arbitri delle gare in questione quanto in sede di audizione alla Procura Federale nonché dall’albo degli Osservatori calcistici tenuto in proprio dalla predetta Associazione; - anche a voler concedere che il sig. …., ai sensi dell’ultimo comma del citato art. 55 del Settore Tecnico, si sarebbe potuto tesserare per l’ASD ISM Gradisca quale Osservatore calcistico, ciò non sarebbe comunque potuto accadere in quanto il primo comma della norma citata prevede tale figura solo nell’ambito delle società professionistiche; - i riformati artt. 83 e 84 del CGS prevedono, entrambi, per quanto rileva in questa sede, che la competenza del TFN, il primo, e quella della Sezione Disciplinare del medesimo Organo giudicante, il secondo, sia estesa “… ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale … nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico …”; - nessun’altra modifica circa la competenza del TFN e dei TFT risulta essere stata apportata al codice di rito a seguito dell’abrogazione della Sezione Disciplinare del Settore Tecnico di talché in nessun caso si potrà sostenere la competenza della Sezione Disciplinare del TFN nell’ipotesi in cui venga deferito un soggetto che non risulti inquadrato nell’Albo e/o nei Ruoli del Settore Tecnico. Conseguenza di quanto sin qui osservato è che, risultando il sig. …. tesserato, all’epoca dei fatti, per l’ASD ISM Gradisca, società di puro settore dilettantistico operante nell’ambito territoriale del CR Friuli Venezia Giulia, unico organo giudiziario competente a conoscere del suo comportamento, così come rappresentato dalla Procura federale, è il Tribunale Federale Territoriale presso detto Comitato cui vengono rimessi gli atti affinché possa pronunciarsi entro i termini di cui agli artt. 54 e 110 del CGS.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 70 CFA del 15 Giugno 2020
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, pubblicata con C.U. n. 192, del 23 Gennaio 2020 (solo dispositivo), con motivazioni pubblicate con C.U. n. 217, del 3 Febbraio 2020
Impugnazione Istanza: Sig. G.R./Procura Federale
Massima: E’ competente la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico a giudicare l’allenatore per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 1bis, comma 1 del CGS vigente ratione temporis, per aver commesso, in concorso con altri deferiti, atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato italiano, di minori di nazionalità nigeriana, producendo presso il Consolato italiano della Nigeria richieste di visto di ingresso temporaneo apparentemente per allenamenti e attività sportive non a scopo di lucro, con l’espresso impegno, poi violato, di assicurare il rientro nel paese di origine entro i termini previsti dal medesimo visto di ingresso, con l’obiettivo di dissimulare il reale motivo di ingresso, costituito dal garantirsi a titolo definitivo la permanenza dei minori sul territorio dello Stato per adibirli stabilmente all’esercizio dell’attività calcistica nell’ottica del loro tesseramento e della successiva cessione dei diritti relativi alle prestazioni sportive. A tal fine, nel paese di origine dei giovani calciatori, si procuravano l’autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale per ottenere il visto di ingresso temporaneo nel territorio nazionale con un accompagnatore e, successivamente, rappresentavano falsamente che i medesimi minori non erano accompagnati, al fine di ottenere il permesso di soggiorno e la nomina di tutori legali dei minori sul territorio nazionale”….A tal fine appare utile richiamare gli artt. 37 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico. Art. 37 Norme di comportamento 1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. 2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale. 3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari. Art. 38 Disciplina dei Tecnici 1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica. 2. Per tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico. 3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dalla Commissione Disciplinare, previa contestazione scritta degli addebiti all'interessato da parte della Procura Federale. Dal combinato disposto delle due norme appare chiaro che la competenza della Commissione disciplinare del settore tecnico va valutata sotto un duplice profilo: uno soggettivo (qualifica o status) ed uno oggettivo (condotta contestata). Quanto al primo, non v’è dubbio che il reclamante era iscritto all’albo del settore tecnico e che pertanto ai sensi dell’art. 37, comma 1 cit. era tenuto al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali e conseguentemente all’osservanza dell’art. 1 bis CGS ratione temporis in vigore. Quanto al secondo profilo l’art. 38 cit. radica la competenza degli organi di giustizia della Figc nei soli “procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica”; in tutti gli altri casi, come quello in esame, opera il secondo comma secondo cui: “Per tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico”. Non v’è dubbio quindi che in I° grado sia stata correttamente individuata la competenza della Commissione disciplinare del settore tecnico.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 066 del 3 Giugno 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso la L.N.D. Comitato Regionale Sicilia pubblicata con C.U. n. 244 del 14 Gennaio 2020
Impugnazione Istanza: Sig. B.V./Procura Federale
Massima: Non è competente la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico per la condotta del tecnico in gara. Al riguardo si osserva che ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC “ 1.I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica. 2. Per tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico”. Ebbene, come giustamente rilevato dal Tribunale Federale Territoriale, il presente procedimento riguarda la condotta tenuta dal …., all’epoca dei fatti allenatore tesserato per l’A.S.D. Trinacria, durante la gara sopra indicata per cui appare evidente che il deferimento riguarda un’infrazione commessa nel corso di una partita e quindi certamente inerente all’attività agonistica. La decisione di questa Corte Federale di Appello richiamata dal reclamante (Prima Sezione, C.U. n. 045/CFA del 10.10.2016) conferma quanto sopra perchè in essa si rileva che, in disparte l’inconfondibile ipotesi di illecito sportivo, le infrazioni inerenti all’attività agonistica riguardano “la condotta del tecnico relativa allo svolgimento della gara sanzionabile dagli ufficiali della stessa gara”. E nella fattispecie non pare si possa dubitare che si discuta di una condotta avente dette caratteristiche. Il fatto che essa non sia stata sanzionata dal direttore di gara è del tutto irrilevante, perché la competenza di un organo della giustizia sportiva non può dipendere dall’operato dell’arbitro, tant’è che nella suddetta decisione si parla di condotta “sanzionabile” e non “sanzionata” dall’ufficiale di gara in quanto ciò che rileva è la sua configurabilità in astratto e non il suo accertamento da parte del direttore di gara.
Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato l’allenatore per essersi reso responsabile di atti di violenza nei confronti di alcuni calciatori minorenni della squadra avversaria in occasione di una rissa scoppiata nel corso della gara del campionato regionale under 16
Decisione C.F.A.: C. U. n. 116/CFA del 04 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico - Com. Uff. n. 256/TFN del 21.3.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. CORDA NINNI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 18 E DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO E AGLI ARTT. 37, COMMA 1 N.O.I.F. E 22, COMMA 8 C.G.S., COME RICHIAMATO DALL’ART. 19, COMMA 11.4 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6180/124 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 18.1.2018
Massima: La Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico è competente a decidere in merito al deferimento dell’“allenatore professionista di 2^ cat. UEFA A”, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale per aver violato, a decorrere dal 14.8.2017, le norme in epigrafe richiamate, quale tesserato già colpito da inibizione, svolgendo, di fatto, attività dirigenziale per la società, assimilabile a quella del Direttore Generale ed esercitando, in questo, ampi poteri gestionali ed amministrativi, pur rivestendo, formalmente, la qualifica di “collaboratore prima squadra”.
Decisione C.F.A. : C. U. n. 93/CFA 10 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. I.D. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA C5) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. I.M.(ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA C5) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD PESCARA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 5, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. C.F. (ALL’EPOCA DEI FATTI TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA E TESSERATO DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA C5) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017
Massima: Il TFN è competente a decidere in ordine al deferimento del tecnico della prima squadra per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 5, comma 1, C.G.S. per le dichiarazioni rese a seguito dell’incontro AD Pescara/Luparense, valevole per le finali dei play off scudetto del Campionato di Serie A Calcio a 5, che erano state ritenute lesive della reputazione dell’arbitro… Ai sensi dell’art. 39 del regolamento del settore tecnico, “1. I tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica. Per tutte le altre infrazioni e, in particolare, per le violazioni di cui agli artt. 36, comma 2, 38 comma 3, 40 e 41 del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.”. La disposizione citata chiarisce che la giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico trova un chiaro limite con riferimento alle infrazioni inerenti l’attività agonistica. Nel caso di specie, la sussistenza di tale limite appare evidente, atteso che le dichiarazioni contestate al – omissis - si riferiscono al giudizio che il medesimo ha reso sulla direzione della gara ASD Pescara/Luparense. In tal caso, emerge chiaramente la sussistenza del presupposto dell’inerenza tra la condotta contestata e il detto evento agonistico, nel corso del quale sono maturate quelle decisioni oggetto delle contestate dichiarazioni.
Decisione C.F.A. : C. U. n. 86/CFA 08 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1 del 3.7.2017)
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. D.A. (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ AS MELFI SRL) AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER MESI 1; AMMENDA DI € 7.500; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. E ART. 5, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 12122/1033 PF 16-17 GP/BLP DEL 4.5.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AS MELFI SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL SIG. DIANA AIMO – NOTA N. 12122/1033 PF 16-17 GP/BLP DEL 4.5.2017
Massima: Il TFN è competente in primo grado a giudicare l’allenatore per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 5, comma 1, C.G.S., per avere lo stesso, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni dell’emittente “Tutto Reggina” e riportata dal sito www.tuttolegapro.it, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro della gara Reggina – Melfi, disputata in data 4.12.2017, in particolare utilizzando le seguenti espressioni: “ma faccio davvero fatica a commentare le dichiarazioni dell’arbitro, cose da maiali”…Correttamente infatti ha rilevato sul punto il Tribunale Federale Nazionale che se l’art. 38, comma 3, del Regolamento del settore tecnico prevede che in caso di violazione della norma deontologica i tecnici siano sottoposti al giudizio della Commissione disciplinare del settore tecnico, il successivo art. 39, comma 1, precisa che “i tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva della FIGC per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all’attività agonistica”. Quest’ultimo è appunto il caso che ci occupa giacché il sig. – omissis - è chiamato a rispondere come tecnico tesserato per la società Melfi di una infrazione disciplinare certamente connessa all’attività agonistica. Non colgono infatti nel segno sul punto le considerazioni sviluppate dai ricorrenti circa il fatto che per attività agonistica dovrebbe intendersi esclusivamente quella che si svolge durante la gara. Fondatamente ha infatti rilevato il Tribunale Federale che l’espressione “infrazioni inerenti all’attività agonistica” va interpretata in relazione a quanto previsto dalla regola 5 del Regolamento del giuoco del calcio, che impone al direttore di gara di refertare tutto quello che avviene sotto la sua diretta percezione sia prima che durante e dopo lo svolgimento della gara, compresi quindi i comportamenti certamente da intendersi come inerenti all’attività agonistica analoghi a quelli che sono oggetto del presente procedimento disciplinare.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 39/TFN-SD del 08 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STOPPA VITO (all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società ASD Futsal Bisceglie 1990), SOCIETÀ ASD FUTSAL BISCEGLIE 1990 - (nota n. 4615/373 pf16-17 GP/GT/ag del 28.11.2017).
Massima: Il Tribunale Federale è competente a decidere sul deferimento dell’allenatore, in merito alla pubblicazione effettuata sulla sia pagina Facebook. Il Tribunale si è già espresso in ordine alla eccezione di giurisdizione contestata dai deferiti e che l’orientamento del Tribunale Federale sezione disciplinare è stato confermato dalla Corte Federale D’Appello (vedasi Com. Uff. ….). Nello specifico questo Tribunale ha rilevato che “…i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali (art. 38, comma 1, Reg.to S.T.) e che la Commissione Disciplinare di tale Settore adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari (comma 3, art. cit.), il successivo art. 39, comma 1, sottopone espressamente i Tecnici alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, tra cui rientra evidentemente il TFN-SD, relativamente ai procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per Società, per le infrazioni inerenti all’attività agonistica. L’ampiezza dell’espressione “per le infrazioni inerenti all’attività agonistica” consente di ricomprendervi qualunque infrazione comunque connessa ed avente causa nello svolgimento dell’attività agonistica, quale, per l’appunto, lo svolgimento della gara.” (Cfr. Com. Uff. n. 1/TFN- SD – s.s. 2017-18). Va quindi respinta l’eccezione di giurisdizione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare in ordine alla posizione dell’allenatore in quanto la contestazione mossa esula dal contesto di “attività tecnica” – e quindi dalla riferibilità dell’evento alla cognizione dell’organo disciplinare specifico – rientrando, di diritto, nell’alveo di competenza giurisdizionale di questo Tribunale.
Decisione C.F.A.: C. U. n. 57/CFA del 08 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 69 Settore Tecnico del 18.09.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. SPEGGIORIN FABIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 38 COMMA 1, 34 COMMA 1 E 41 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO NONCHÉ DELL’ART. 38 COMMA 1 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 12242/510 PF16-17 GP/MB/GB DEL 5.5.2017
Massima: La Commissione disciplinare del Settore Tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento del tecnico accusato per avere il medesimo svolto attività collaborativa collegata al trasferimento e collocamento di giovani calciatori a favore della società, nonché per aver concorso con i dirigenti della società (i quali si sono avvalsi della sua collaborazione) nella violazione dell’art. 10 comma 1 C.G.S., il tutto in violazione dell’art.1 bis comma 1 C.G.S. in via autonoma ed in relazione a quanto prescritto dall’ora citato art. 10 comma 1 C.G.S. e dagli artt. 38 comma 1 e 34 comma 1 e 41 comma 3 del Regolamento Settore Tecnico ed in relazione all’art. 38 comma 1 delle N.O.I.F..
Decisione C.F.A.: C. U. n. 57/CFA del 08 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 69 Settore Tecnico del 18.09.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. COLLAUTO MATTIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ARTT. 38 COMMA 1 E 41 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 12243/510 PF16-17 GP/MB/GB DEL 5.5.2017
Massima: La Commissione disciplinare del Settore Tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento del tecnico accusato della violazione dell’ all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., in via autonoma ed in relazione a quanto prescritto dagli artt. 38 comma 1 e 41 comma 3 del vigente Regolamento del Settore Tecnico poiché la preclusione dell’art. 41, comma 3, RST, invocata nell’atto di deferimento, risulta nella specie superata dal chiaro disposto dell’art. 36 dello stesso RST, in base al quale il tecnico può svolgere attività di dirigente (o di calciatore) nella stessa società per la quale espleta attività di tecnico, senza necessità che egli chieda la sospensione dall’Albo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 01/TFN-SD del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AIMO DIANA (all’epoca dei fatti Allenatore tesserato per la Società AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl - (nota n. 12122/1033 pf16-17 GP/blp del 4.5.2017).
Massima: Il TFN è competente a giudicare in prima istanza sulla condotta contestata all’allenatore ovvero la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, a mezzo di un’intervista rilasciata ai microfoni dell’emittente radiofonica e riportata dal sito “www.tuttolegapro.it”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro della gara utilizzando, in particolare, le seguenti testuali espressioni: “ma faccio davvero fatica a commentare le decisioni dell’arbitro, cose da maiali…..”. Premessa l’ovvia constatazione che i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali (art. 38, comma 1, Reg.to S.T.) e che la Commissione Disciplinare di tale Settore adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari (comma 3, art. cit.), il successivo art. 39, comma 1, sottopone espressamente i Tecnici alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, tra cui rientra evidentemente il TFN-SD, relativamente ai procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per Società, per le infrazioni inerenti all’attività agonistica. L’ampiezza dell’espressione “per le infrazioni inerenti all’attività agonistica” consente di ricomprendervi qualunque infrazione comunque connessa ed avente causa nello svolgimento dell’attività agonistica, quale, per l’appunto, lo svolgimento della gara. L’ampiezza della formula non è casuale. Infatti, ove interpretata in termini restrittivi e collegata unicamente alle infrazioni commesse nell’arco temporale della gara, come rappresentato dalla difesa dei deferiti, non avrebbe ragione di essere. Nessuno dubita, invero, che tutto quanto rilevato dall’Arbitro nel corso della gara rientri nella competenza dello stesso e, ove avente rilevanza disciplinare, debba essere da questi essere trasfuso nel referto di gara per gli opportuni provvedimenti ad opera del competente Giudice Sportivo, da annoverarsi sicuramente tra gli organi della Giustizia Sportiva della FIGC (art. 34 Statuto Federale e art. 29 CGS). Vi è, però, che l’Arbitro, così come prescrive la Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio, è tenuto a refertare tutto quello che avviene sotto la sua diretta percezione sia prima, che durante e dopo lo svolgimento della gara, per cui la espressione “per le infrazioni inerenti all’attività agonistica” va posta in relazione ai poteri ed ai doveri rispettivamente accordati ed imposti al Direttore di gara dallo stesso regolamento del Giuoco del Calcio. È di tutta evidenza, dunque, che tra i fatti di cui l’Arbitro è tenuto a relazionare rientrano anche quelli che vedono quali autori degli stessi i Tecnici, di talché, ove non direttamente percepiti dall’Arbitro, ma da altri soggetti a tanto deputati, quali i componenti e/o collaboratori della Procura Federale, non per questo viene meno la Giurisdizione degli Organi di Giustizia della FIGC e, dunque, del Giudice Sportivo ovvero della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale, in relazione ai tempi di invio della informativa. Alla luce di quanto sopra, deve dunque affermarsi la giurisdizione dell’adito Tribunale.
Decisione C.F.A.: C. U. n. 126/CFA del 20 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione impugnata: Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 150/C.D. Settore Tecnico del 16.01.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. GIUSEPPE FUSARO (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE ALLIEVI NAZIONALI DELLA SOCIETÀ AVEZZANO CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO S.S. 2015/16 PUNTO 2.6 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 5677/880 PF15-16 GM/GP/MA DEL 25.11.2016
Massima: La Commissione disciplinare del Settore Tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento del tecnico accusato della violazione di cui all’art.1 bis, comma 1 e 5, C.G.S. in relazione anche all’art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2015/2016, per aver consentito la partecipazione al raduno organizzato dalla società, di alcuni giovani calciatori tesserati con altrasocietà, sodalizio questo non operante nella regione del citato raduno o in provincia ad essa limitrofa e ciò in ragione dell’assenza di prove in ordine ad una partecipazione attiva del tecnico all’organizzazione del raduno di cui è cenno, sicché è da presumere che egli non sia stato in grado di incidere sulla volontà dei suoi giocatori -nonché di coloro che su di essi esercitavano la potestà genitoriale- di partecipare all’evento.
Decisione C.F.A. - Sezioni Unite: C. U. n. 112/CFA del 17 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione – istanza: COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL SETTORE TECNICO. REMISSIONE ATTI PER LA DECLARATORIA DI COMPETENZA DELL’ORGANO GIUDICANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NEI CONFRONTI DEL SIG. LUIGI PIANGERELLI - NOTA N. 3928/330 PF13-14 MB/GP/MA DEL 14.10.2016 - Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico - Com. Uff. n. 138/Settore Tecnico del 20.12.2016
Massima: La Corte, decide sul regolamento di competenza. Poiché effettivamente l’ordinamento federale non prevede né disciplina l’istituto processuale del regolamento di competenza, si pone l’esigenza pregiudiziale di individuare l’organo di giustizia sportiva che possa risolvere i conflitti che, come nel caso di specie, si verificano allorché il Giudice al quale la Procura Federale della FIGC abbia ritenuto di deferire il caso deneghi la propria competenza ed altrettanto faccia altresì il Giudice successivamente adito su indicazione del primo. La remittente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, in via di interpretazione sistematica ed orientata alla condivisibile necessità di colmare una lacuna dell’ordinamento federale, anche facendo applicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 6, C.G.S. del CONI, degli artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c., ha ritenuto di individuare detto organo in questa Corte a Sezione Unite, considerato che alla stessa spetta, ai sensi dell’art. 31, comma 6, del C.G.S., quale organo di vertice della giustizia sportiva, risolvere le questioni di diritto particolarmente rilevanti o che abbiano dato luogo a contrasti giurisprudenziali endo-federali, con funzione analoga a quella svolta dalla Corte di Cassazione nell’ordinamento statale. Dopo aver rilevato che, in effetti, l’ordinamento federale non disciplina specificamente l’istituto del regolamento di competenza, questa Corte osserva, in punto di individuazione del Giudice chiamato a dirimere i relativi conflitti, che nei procedimenti per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica, per le Divisioni e per i Comitati regionali, nei casi dubbi, spetta proprio alla Corte Federale d’Appello determinare la competenza, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 41, comma 1, del C.G.S.. A tale ultima norma – e quindi anche alla citata disposizione che attribuisce alla Corte Federale d’Appello il potere di determinare la competenza a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento – opera rinvio anche l’art. 32-ter, comma 7, del C.G.S., nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse.Può dunque preliminarmente convenirsi con la remittente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, correttamente valorizzando l’interpretazione sistematica delle citate norme e di quella dell’art. 31, comma 6, del C.G.S., che il Giudice a cui spetta determinare la competenza a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento e, occorrendo, dirimere gli eventuali conflitti di competenza, come si è verificato nel caso di specie, è la Corte Federale d’Appello.
Massima: E’ il TFN e non la CD del Settore Tecnico ad essere competente a giudicare il tecnico per la violazione di cui all’art. 1-bis, comma 1, del C.G.S. in relazione anche agli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti dei Calciatori in vigore dall’1.02.2007 al 7.04.2010, nonché agli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti vigente sino al 31.03.2015, per essersi avvalso dell’attività di agente, allorquando era calciatore senza conferirgli formale mandato, nella stipulazione del contratto con la società, mentre il medesimo rappresentava di fatto la citata Società, così determinando una situazione di conflitto di interessi. Invero il deferito, all’epoca dei fatti contestati dalla Procura Federale aveva lo status di calciatore e, con il deferimento in esame, è stato chiamato a rispondere di addebiti relativi all’attività di calciatore, risulta del tutto irrilevante, ai fini che qui interessano, il fatto – che ha invece erroneamente indotto il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare ha declinare la propria competenza – del successivo tesseramento dello stesso quale tecnico iscritto nell’Albo del Settore Tecnico. Ai sensi dell’art. 32-ter, comma 6, del C.G.S., infatti, ratione temporis, competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale è il Tribunale federale di appartenenza del deferito al momento della violazione contestata.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 082/CFA del 14 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CFA del 30 Gennaio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il C.R. Toscana L.N.D. - Com. Uff. n. 23 del 3.11.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DI: SIG. MICHELACCI CLAUDIO ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA POL. CHIANTI NORD ASD, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, C. 1, DEL C.G.S.; POL. CHIANTI NORD ASD,PER LA CONSEGUENTE RESPONSABILITÀ DI CUI ALL’ART. 4, C. 2, DEL C.G.S.; CALC. NATALE GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ POL. D. CASOLESE, VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, C. 1, IN RIFERIMENTO ALL’ART. 12, COMMI 5 E 6, DEL C.G.S.; POL. D. CASOLESE, IN APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELL’ART. 4, C. 2, DEL C.G.S. PER EFFETTO DI QUANTO CONTESTATO AL PROPRIO CALCIATORE, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 2779/1141 PF15-16 GC/VDB DEL 19.09.2016
Massima: La Corte annulla la decisione del TFT a cui fa rinvio sussistendone la competenza. Considerati i fatti oggetto del giudizio disciplinare, così come ricostruiti nell’atto di deferimento, deve ritenersi che le condotte dell’allenatore, il quale, come si è già ricordato, al termine della gara del campionato di seconda categoria, usciva precipitosamente all’esterno del campo di gioco per recarsi dove era posizionato il parcheggio auto e dove stazionavano persone che avevano assistito all’incontro, per dirigersi verso alcuni di loro, al fine di chiarire offese che riteneva di aver ricevuto nel corso dell’incontro di calcio appena disputato, con ciò provocando una violenta reazione nei suoi confronti, siano strettamente correlate, sotto il profilo causale e temporale, alla disputa della gara agonistica. Non vi è, dunque, motivo alcuno per escludere che tali condotte debbano essere inquadrate, secondo il costante orientamento della giurisprudenza federale, nel concetto di “infrazioni inerenti l’attività agonistica” per le quali, quindi, vale il principio stabilito dall’art. 39, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in base al quale, come già rilevato, “I tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all’attività agonistica”.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 082/CFA del 14 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CFA del 30 Gennaio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il C.R. Toscana L.N.D. - Com. Uff. n. 23 del 3.11.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DI: SIG. MICHELACCI CLAUDIO ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA POL. CHIANTI NORD ASD, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, C. 1, DEL C.G.S.; POL. CHIANTI NORD ASD,PER LA CONSEGUENTE RESPONSABILITÀ DI CUI ALL’ART. 4, C. 2, DEL C.G.S.; CALC. NATALE GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ POL. D. CASOLESE, VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, C. 1, IN RIFERIMENTO ALL’ART. 12, COMMI 5 E 6, DEL C.G.S.; POL. D. CASOLESE, IN APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELL’ART. 4, C. 2, DEL C.G.S. PER EFFETTO DI QUANTO CONTESTATO AL PROPRIO CALCIATORE, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 2779/1141 PF15-16 GC/VDB DEL 19.09.2016
Massima: La Corte annulla la decisione del TFT a cui fa rinvio sussistendone la competenza. Considerati i fatti oggetto del giudizio disciplinare, così come ricostruiti nell’atto di deferimento, deve ritenersi che le condotte dell’allenatore, il quale, come si è già ricordato, al termine della gara del campionato di seconda categoria, usciva precipitosamente all’esterno del campo di gioco per recarsi dove era posizionato il parcheggio auto e dove stazionavano persone che avevano assistito all’incontro, per dirigersi verso alcuni di loro, al fine di chiarire offese che riteneva di aver ricevuto nel corso dell’incontro di calcio appena disputato, con ciò provocando una violenta reazione nei suoi confronti, siano strettamente correlate, sotto il profilo causale e temporale, alla disputa della gara agonistica. Non vi è, dunque, motivo alcuno per escludere che tali condotte debbano essere inquadrate, secondo il costante orientamento della giurisprudenza federale, nel concetto di “infrazioni inerenti l’attività agonistica” per le quali, quindi, vale il principio stabilito dall’art. 39, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in base al quale, come già rilevato, “I tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all’attività agonistica”.
Decisione C.F.A.: C. U. n. 55/CFA del 08 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 2 del 4.7.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD VIRTUS VECOMP VERONA ARL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. F.L., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 22 BIS NOIF; AMMENDA DI € 1.000 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12668/839 PF GP/BLP DEL 15.5.2017
Massima: E’ Il TFN e non la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico ad essere competente in merito al deferimento del Presidente della società, ancorchè lo stesso sia anche iscritto nell’Albo del Settore Tecnico per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 22 bis NOIF per avere, incaricato un soggetto di collaborare nella gestione sportiva della Società, nella Stagione Sportiva 2015/2016 con compiti di manutenzione e pulizia dell’impianto di gioco e nella Stagione Sportiva 2016/20176 sino alla fine di agosto del medesimo anno, con compiti di segreteria e tesseramenti, pur essendo a conoscenza che quest’ultimo fosse gravato da precedenti penali (aventi ad oggetto reati sessuali commessi nei confronti di minori) ostativi all’assunzione di detti incarichi. Il deferito – omissis - al momento della contestata violazione era iscritto nell’Albo del Settore Tecnico della Figc degli allenatori professionisti di prima categoria e, contemporaneamente, rivestiva la qualifica di Presidente della SSD Virtus Vecomp Verona AR. L. Gli addebiti mossi al – omissis - dal Procuratore Federale si incentrano solo sulla sua veste e qualità di Presidente della Società e riguardano l’incarico che il medesimo ha conferito al sig. – omissis - (pur consapevole dei pesanti precedenti penali di quest’ultimo che era stato condannato in passato per atti sessuali nei confronti di minori), di collaborare nella gestione sportiva con compiti di manutenzione e pulizia degli impianti di gioco e con compiti di segreteria e tesseramento. Invero, trattasi di addebiti che il giudice di prime cure impropriamente ritiene “non chiaramente inquadrati nelle norme federali”, dal momento che essi invece trovano corrispondenza, così come considerato dall’Organo inquirente, nella previsione dell’art. 1 bis comma 1 CGS e dell’art. 22 bis delle NOIF, disposizioni dirette, rispettivamente, alla salvaguardia di principi etici (e cioè dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportive, che debbono trovare applicazione in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva) ed alla tutela del principio dell’onorabilità. D’altro canto, le norme che la difesa ha sul punto richiamato (art. 39 Regolamento del Settore Tecnico e 23 comma 3 delle NOIF) contemplano la specifica e peculiare posizione dei tecnici, i quali restano assoggettati alla speciale competenza della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico in relazione a questioni che rientrano nelle attribuzioni di detto Settore, concernenti in particolare tra le altre, la diffusione ed il miglioramento della tecnica del gioco del calcio, la definizione delle regole del gioco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici. Diversa, rilevante ed assorbente ritiene questa Corte essere la qualifica di Presidente, quale organo decisionale di vertice e responsabile della gestione sportiva e dell’andamento societario ed organo legittimato ad assumere obbligazioni in nome e per conto della Società ed a rappresentarla in base alle norme federali. Per siffatta figura trova perciò applicazione la generale competenza degli Organi di giustizia sportiva della Figc ed egli, nella fattispecie, è stato chiamato come detto a rispondere, appunto come Presidente, della violazione non di regole tecniche, bensì dei generali doveri in tema di lealtà e correttezza sportive e di onorabilità.
Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 008/CFA del 21 Luglio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CFA del 20 Aprile 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna - Com. Uff. n. 50 del 22.6.201
Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. VIRTUS LIBERTAS AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. DANIELE OLIVI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 CGS IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 CGS E ART. 39 E 43 COMMI 1 E 6 NOIF; INIBIZIONE 6 MESI AL SIG. ANDREA DI MARTINO, PER VIOLAZIONE ART. 1 BIS COMMA 1 CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5, 39 E 43 COMMI 1 E 6 NOIF; INIBIZIONE 2 MESI AL SIG. RAFFAELE TROTTA, PER VIOLAZIONE ART. 1 BIS COMMA 1 CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5, 39 E 43 COMMI 1 E 6 NOIF; 4 PUNTI DI PENALIZZAZIONE, DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 E AMMENDA DI € 400,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., AI SENSI DELL’ART. 1 BIS, COMMA 5, C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14517/615 DEL 9.6.2016
Massima: La Corte riduce a 2 i punti di penalizzazione inflitti alla società per aver fatto giocare il calciatore in posizione irregolare in numero partite. Nel caso che ci occupa, trattandosi di un giocatore ormai quarantenne risultante, peraltro, dopo soltanto quattro gare affetto da problemi fisici di varia natura, pur sottoposto regolarmente a visita medica di idoneità agonistica, la gravità dell’irregolarità contestata può essere valutata sotto l’aspetto della gradualità della punizione tenendo, altresì, presente la buona fede di un dirigente di calcio dilettantistico. In caso contrario non si potrebbe comprendere la finalità ed il nesso causale dell’utilizzo illegittimo di un calciatore di età avanzata per un numero irrilevante di partite rispetto all’intera stagione calcistica. Ed in tal senso il fatto contestato non può non rientrare nella sfera valutativa di una colpa lieve, ai fini di una riduzione delle sanzioni adottate dal Tribunale Federale Territoriale.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 062/CFA del 18 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CFA del 28 Novembre 2016 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 61 del 9.9.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. Q.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S - NOTA N.1077/955 PF15-16 AA/MG DEL 22.7.2016
Massima: La Commissione disciplinare del Settore Tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento del tecnico accusato della violazione di cui all' art. 1bis, comma 1 C.G.S., per avere, al termine della gara del Campionato Giovanissimi Regionali, partecipato insieme con altri soggetti a un'azione intimidatoria nei confronti dell'arbitro, e facendo pressioni sullo stesso al fine di fargli modificare il referto arbitrale e cancellare l'ammonizione che era stata inflitta al calciatore.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 034/CFA del 19 Settembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 10 Ottobre 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO SIG. D.B. (ALLENATORE U.S. CITTÀ DI PALERMO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 3.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 17, COMMA 1 LETT. A) E B) DEL SETTORE TECNICO INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 14551/670 PF15-16 SP/GB DEL 9.6.2016
Massima: E’ la Commissione disciplinare del settore tecnico ad essere competente sul deferimento dell’allenatore professionista di prima categoria-Lega Pro, per violazione dell’art. 1-bis, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 17, comma 1, lett. a e b) del Settore Tecnico, per la rinuncia alla guida tecnica della squadra in occasione della partita, dopo il violento alterco con il giocatore. L’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico così dispone: <> Emerge chiaramente dalla lettura della norma che, in disparte l’inconfondibile ipotesi di illecito sportivo, assume più complessa interpretazione l’altra ipotesi, secondo la quale “ricadono sotto la competenza degli Organi di Giustizia Sportiva (nella specie il T.F.N.) le infrazioni inerenti all’attività agonistica”. Il discrimen della competenza fra l’Organo di giustizia sportiva e la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico dipende dal significato che venga attribuito all’aggettivo “inerente” all’attività agonistica che individua le infrazioni sottratte alla competenza della Commissione Disciplinare. Ritiene questa Corte che l’espressione “infrazioni inerenti all’attività agonistica”, in accordo con la prospettazione del reclamante, individui e circoscriva la condotta del Tecnico relativa allo svolgimento della gara sanzionabile dagli ufficiali della stessa gara e non al comportamento che si assuma lesivo dei propri obblighi (contrattuali e federali) nei confronti del club per il quale opera ed è tesserato, quali quelli in tesi attribuiti al Sig. Ballardini che, invece, appartiene alla competenza della Commissione Disciplinare c/o il Settore Tecnico.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.022/TFN del 07 Ottobre 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.P.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Cesena Spa), I.C. (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AC Cesena Spa), P.A. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per le Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl e Alma Juventus Fano 1906 Srl), A.I. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione con le Società Cittadella Srl, Torino FC Spa e Spezia Calcio Srl), G.S. (all’epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della Società Spezia Calcio Srl), M.B. (calciatore attualmente tesserato con la Società Bologna FC 1909 Spa), M.Z.Z.(all’epoca dei fatti tesserato in successione con le Società Taranto Sport Srl, Calcio Como Srl, Varese 1910 Spa e Frosinone Calcio Srl), Società AC CESENA Spa e SPEZIA CALCIO Srl - (nota n. 330 pf13-14 AM/SP/ma del 15.7.2016).
Massima: Il TFN non è competente a decidere sul deferimento del calciatore, oggi tecnico iscritto al relativo albo, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell’attività di agente, senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., nell'ambito della stipulazione dei contratti con la Società, mentre il medesimo agente rappresentava di fatto la predetta Società, così determinando una situazione di conflitto di interessi, essendo competente la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.010/TFN del 02 Agosto 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (269) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.S. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società US Città di Palermo Spa), D.B. (all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società US Città di Palermo Spa), Società US CITTÀ DI PALERMO Spa - (nota n. 14551/670 pf15-16 SP/gb del 9.6.2016).
Massima: Il TFN è competente a decidere sul deferimento dell’allenatore per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, anche con riferimento all’art. 19, comma 1, lett. a), b) e d) del Regolamento del settore tecnico, e con l’art. 18 dell’accordo collettivo, per non avere lo stesso, compiutamente preparato la gara (valevole per il campionato di serie A,) avuto particolare riguardo all'approccio tecnico-tattico alla gara nella giornata della domenica, sia nella fase del riscaldamento che durante lo svolgimento della stessa, avendo svariati tesserati della Società riferito di una vera e propria assenza da parte del tecnico sia nella fase del riscaldamento che durante lo svolgimento della partita, avendo pertanto il medesimo tecnico omesso del tutto, anche durante l’intervallo, di impartire istruzioni alla squadra. La società risponde oggettivamente per tali violazioni. Devesi, in via preliminare, chiarire la differenza tra la nozione di condotte generalmente inerenti, l’attività agonistica cui fa riferimento il richiamato art. 39, e la nozione di condotte inerenti il solo svolgimento delle gare e dei Campionati, sottolineando la maggiore ampiezza della prima rispetto alla seconda, e come quest’ultima nozione risulti strumentalmente invocata dai deferiti al fine di restringere la competenza di questo Tribunale entro i limiti di quella attribuita al Giudice Sportivo con riferimento allo svolgimento delle gare, e, invero, naturalmente circoscritta in forza delle limitate fonti di prova dal relativo procedimento (documenti ufficiali e prova televisiva per condotte violente/antisportive). Fermo il distinguo e le osservazioni che precedono – invero non dirimenti in questa vicenda nella quale i comportamenti ascritti attengono, anche e specificatamente, proprio allo svolgimento di una gara – la competenza di questo Tribunale appare pacifica, sia in considerazione di una corretta interpretazione della richiamata nozione di “attività agonistica”, che in considerazione della assai diversa natura delle violazioni espressamente riservate alla competenza del Giudice di Settore. Sotto il primo profilo, devesi osservare come la condotta accertata a carico dell’allenatore Ballardini sia strettamente inerente all’attività agonistica ufficiale, risolvendosi – al di là della formale presenza in panchina, e come sarà meglio illustrato nel prosieguo – in una volontaria e piena rinunzia alla conduzione tecnica della squadra, sia nello scorcio di tempo precedente la gara, che durante la disputa della medesima. Inoltre, dall’esame delle ”materie” (art. 36 comma 2, 38 comma 3, 40 e 41) che il Regolamento in esame espressamente riserva (art. 39 comma 2) alla competenza dell’Organo Disciplinare di Settore risulta chiaramente come – a prescindere dal generico riferimento alla violazione delle norme deontologiche (art. 38 comma 3), che evidenzia una parziale sovrapposizione con il ben più ampio precetto di cui all’art. 1bis comma 1 CGS - si tratti di infrazioni specificatamente “professionali”, e, cioè, inerenti alla sussistenza dei titoli e delle autorizzazioni necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività di allenatore. Piena conferma di quanto precede discende, infine, dalla inconferenza degli assunti “precedenti” invocati dal deferito, e relativi, invece, a fattispecie “professionali”, che nulla hanno a che vedere con l’attività agonistica: accordo economico non ufficiale (Braglia); svolgimento di attività in difetto del titolo abilitativo (Piangerelli)
Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 140/CFA del 10 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CFA del 16 Giugno 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n. 264 dell’11.5.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. P.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 96 N.O.I.F. – nota n. 8536/827 pf 14-15/AA/mg del 19.2.2016
Massima: Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, a seguito di specifica eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa del deferito tecnico per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 96 delle NOIF, stante la competenza della Commissione disciplinare presso il Settore Tecnico, essendo il deferito tecnico iscritto al relativo albo, ritenuta fondata detta eccezione, rimetteva gli atti alla Procura federale per la sola posizione del tecnico e sospendeva il presente procedimento nei riguardi delle altre parti, con sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5, C.G.S.
Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 140/CFA del 10 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CFA del 16 Giugno 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n. 264 dell’11.5.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. P.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 96 N.O.I.F. – nota n. 8536/827 pf 14-15/AA/mg del 19.2.2016
Massima: La Commissione disciplinare del Settore Tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento del tecnico accusato della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 96 delle NOIF (rientrando, la condotta descritta, nell’ambito della previsione di cui all’art. 39, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico), per aver pianificato e disposto unitamente al Dirigente della società un sistema fra talune società sportive volto ad eludere il premio di preparazione in favore della società di provenienza del giocatore attraverso il c.d. sistema della triangolazione fra società compiacenti, che consiste nel tesserare il calciatore con una squadra “amica” di categoria inferiore (solitamente di 2° o 3° categoria) per poi trasferirlo in prestito alla società iscritta al campionato nazionale dilettanti ovvero a quelle di serie A, B o Lega Pro, favorendo queste ultime che riescono, così, a sgravarsi di un cospicuo premio di preparazione in favore delle società che per ultime avevano tesserato il giovane.
Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 140/CFA del 10 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CFA del 16 Giugno 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n. 258 del 2.5.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. T.I. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. – nota n. 8705/515 pf 15-16 SS/us del 24.2.2016
Massima: La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico non è competente a giudicare sul deferimento proposto dalla procura federale a carico dell’allenatore ritenuto responsabile della violazione dell’art. 1bis, comma 1, C.G.S., per avere, durante la Gara del Campionato, offeso la reputazione dell’arbitro. Orbene, nel caso di specie, in adesione dell’orientamento degli Organi di Giustizia Federale (cfr. CC.UU. n. 62/TFN del 22.3.2016, n. 69/CGF del 9.1.2013, n. 55/CDN del 16.1.2012, n. 66/CDN e n. 67/CDN 2008/2009), sussiste il potere esclusivo del Giudice Sportivo, ex art. 29, comma 2, C.G.S., di decidere in prima istanza, con conseguente carenza in capo a qualsiasi altro Organo, in quanto sui fatti di gara sussiste la giurisdizione del Giudice Sportivo che esercita il proprio potere disciplinare per tutte le condotte verificatesi nell'ambito di una gara di campionato, valutandole sotto il profilo disciplinare, sulla base degli atti ufficiali o le segnalazioni e prove ex art. 35 C.G.S., che gli pervengono. Si verte, pertanto, in tema di competenza per materia, esclusiva e inderogabile attribuita al Giudice Sportivo dallo Statuto F.I.G.C. e, di conseguenza, dal C.G.S..
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.052/TFN del 12 Febbraio 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.P. (responsabile del Settore Giovanile della Società AC Cesena Spa), M.F.(Dirigente della Società ASD Virtus Cesena 2010), Società AC CESENA Spa e ASD VIRTUS CESENA 2010 - (nota n. 5029/827 pf14-15 AA/mg del 20.11.2015).
Massima: Il TFN rimette gli atti alla procura Federale per il deferimento del responsabile del settore giovanile essendo, in quanto, essendo il deferito tecnico iscritto al relativo albo, competente è la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.001/TFN del 02 Luglio 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (226) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.C. (allenatore della Soc. Pescara C/5) e della Società PESCARA C/5 - (nota n. 11630/597pf14-15/GT/dl del 8.6.2015).
Massima: Il TFN è competente a decidere sul deferimento della procura federale nei confronti dell’ allenatore resosi responsabile della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, in quanto il predetto nel corso di un time out della gara, valevole come finale di Coppa Italia Nazionale Serie A, rivolto ai propri calciatori aveva pronunciato espressioni definite denigratorie della manifestazione sportiva con allusioni offensive della onorabilità delle istituzioni federali organizzatrici o della direzione arbitrale, il cui audio veniva ascoltato dai telespettatori dell’emittente che trasmetteva la gara.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 025/CFA del 12 Febbraio 2015 n. 28/CFA del 26 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 032/CFA del 09 Marzo 2015 e su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 128 del 17.12.2014
Impugnazione – istanza: 1) RICORSO DEL SIG. R.G.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FEDERAZIONE INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 38, DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO E AL COM. UFF. N. 1 STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 PUNTO 1.1
Massima: La Commissione disciplinare del Settore Tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento del tecnico accusato della violazione dell’art.1 bis comma 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art.38 del Regolamento del Settore Tecnico in tema di rispetto, da parte dei tecnici federali, dei principii di disciplina e correttezza sportiva, coordinati con quelli discendenti dalla “Carta dei diritti dei bambini ed alla Carta dei diritti dei ragazzi dello sport”. In particolare, all’incolpato venivano addebitate le medesime condotte costituenti oggetto del procedimento penale, consistenti: 1) nel compimento di atti di aggressione sessuale-di cui venivano descritti i modi di esplicazione-nei confronti di due calciatrici minorenni; 2) nell’esercizio di un atto di violenza sessuale consumata nei confronti di una delle due calciatrici minorenni in questione; 3) nel compimento, nei confronti di una terza calciatrice minorenne, di atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere la stessa a subire atti sessuali. Si contestava all’incolpato che le condotte prima descritte fossero state poste in essere nei confronti di persone affidate alla sua cura e custodia nella qualità di allenatore della squadra prima indicata.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.026/TFN del 15 Gennaio 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.G. (Allenatore della Società AS Roma Spa), F.B.(Allenatore in seconda della Società AS Roma Spa), Società AS ROMA Spa - (nota n. 4071/97 pf13-14 SP/blp del 4.12.2014).
Massima: Il Tribunale federale nazionale, dichiara la propria incompetenza a decidere sul deferimento degli allenatori di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione alla Regola 4 del Gioco del Calcio per aver utilizzato “sistemi elettronici di comunicazione”, nel caso di specie un cellulare, durante la gara essendo competente il Giudice Sportivo. Trattasi, invero, di fatti accaduti durante la gara, come tali ricadenti nell’ambito della competenza cognitiva del Giudice Sportivo, il quale, si ricorda, esercita il proprio potere disciplinare e pronuncia i propri provvedimenti sulla scorta dei documenti ufficiali (rapporto dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale, relativi supplementi). La prova di ciò risiede anche nel fatto che per analoghe vicende, aventi ad oggetto la stessa violazione e gli stessi deferiti, il Giudice Sportivo ha emesso, ripetutamente, propri provvedimenti disciplinari (v. Delibere del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Comunicati Ufficiali n. 69 del 5.11.2013, n. 78 del 26.11.2013, n. 100 del 7.01.2014, n. 104 del 14.01.2014, n. 105 del 16.01.2014, n. 142 del 10.03.2014, tutte impugnate dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, la quale, sul punto non solo non ha messo in discussione la competenza del G.S., ma ha particolarmente chiarito che “…. In siffatte evenienze, ai sensi dell’art. 35, comma 1, CGS, ……………….tanto il rapporto degli Ufficiali di gara che quello del collaboratore della Procura federale possono ritualmente veicolare nell’ambito del relativo procedimento la conoscenza di fatti suscettivi di apprezzamento disciplinare da parte del Giudice Sportivo”.). Nella circostanza, non risulta che l’infrazione sia stata rilevata dall’Arbitro né dai suoi assistenti, o anche solo dal quarto ufficiale o da eventuali collaboratori della Procura federale, pertanto, non potendo l’indagine de qua, avente ad oggetto gli “Accertamenti in ordine al comportamento del tecnico dell’AS Roma Sig. – omissis - il quale avrebbe utilizzato apparecchiatura telefonica durante l’incontro di calcio tra Livorno e Roma di domenica 25 agosto 2013”, colmare le dette carenze.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 010/CFA del 27 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CFA del 10 Dicembre 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n. 88 del 22.10.2014
Impugnazione – istanza: 1) RICORSO SIG. B.M.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 17.2.2015 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 COMMA 1 E 41 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E DELL’ART. 96 N.O.I.F.
Massima: La Commissione disciplinare del Settore Tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento del tecnico accusato della violazione di cui all’art. 38, comma 1, e 41, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, agli artt. 1, comma 1, 10, comma 2, C.G.S. dello stesso e all’art. 96 N.O.I.F.. per aver condotto trattative volte alla stipulazione di un accordo economico non conforme alle disposizioni federali, ai fini di eludere la normativa in materia di premio di preparazione per il calciatore
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 16 aprile 2012– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 30/CGF del 19 agosto 2011
Parti: Sig. G.S. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) Sussiste la giurisdizione degli organi di giustizia federale sportiva nei confronti di un iscritto nei ruoli del settore tecnico con la qualifica di “ allenatore professionista di Prima categoria UEFA PRO” coinvolto disciplinarmente nella vicenda del calcio scommesse, a nulla rilevando la circostanza, addotta a sostegno di un presunto difetto di giurisdizione del TNAS, di una pretesa estraneità dell’interessato alle regole dell’ordinamento sportivo, di essersi sottratto volontariamente all’obbligo di versamento delle quote di iscrizione, con ciò implicitamente manifestando una volontà di autoescludersi da quello stesso ordinamento: una simile circostanza produce infatti il solo effetto della sospensione temporanea e nonm di interruzione o cessazione della relazione di appartenenza all’ordinamento sporetivo.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 146/CGF Riunione del 25 marzo 2008 n. 1,2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 212/CGF Riunione del 05 giugno 2008 n. 1,2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 83 del 21.2.2008
Impugnazione - istanza:Ricorso del sig. N.M. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 21.4.2008 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 e 8 del C.G.S. e degli artt., 35 e 38, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico. Ricorso del sig. G.R. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2008 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.
Massima: Su deferimento del procuratore federale, la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. è competente a decidere in prima istanza sul comportamento dell’allenatore che ha violato l’art. 1 comma 1 CGS in quanto al termine della Stagione Sportiva 2003/2004, aveva sottoscritto quietanza liberatoria in favore della società, per la quale era tesserato senza accertarsi che l’assegno di conto corrente consegnatogli in pagamento a saldo delle proprie spettanze per la detta stagione fosse coperto di provvista.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 29/CDN del 8 Febbraio 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.M. (all’epoca dei fatti presidente ASD Scerne Calcio) e D.F. (all’epoca dei fatti amministratore delegato ed attualmente amministratore unico Morro D’Oro Calcio Srl) per violazione art. 1 comma 1 CGS anche in relazione agli artt. 35 e 38 comma 1 del regolamento del Settore Tecnico e all’art. 38 NOIF e delle societa’ ASD Scerne Calcio e Morro D’Oro Calcio Srl per violazione art. 2 comma 4 CGS (oggi trasfuso art. 4 comma 1 CGS) (nota n.1323/25pf07-08/sp/en del 22.11.2007)
Massima: La Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC è competente a decidere in merito al deferimento dell’allenatore che abbia svolto nella melisma stagione sportiva l’attività di tecnico, seppure di fatto, con due società violando così gli artt. 35 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico e l’art. 38 NOIF.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 21 novembre 2005 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. - Com. Uff. n. 17 del 13.9.2005
Impugnazione - istanza:Appello signor B.S. avverso la sanzione della squalifica inflitta fino al 31.03.2006 per violazione dell’art. 38, comma 1 del regolamento del Settore Tecnico
Massima: Il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico è compente ad infliggere la sanzione della squalifica nei confronti dell’allenatore, per violazione dell’art. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto nella stagione sportiva, attività tecnica di allenatore dapprima a favore della società (Campionato Nazionale Dilettanti) con tesseramento e poi a favore di altra società della società (Campionato di Eccellenza) senza tesseramento.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 21 novembre 2005 n. 1- www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. Ð Com. Uff. n. 17 del 13.9.2005
Impugnazione - istanza:Appello signor S.C. avverso la sanzione della squalifica inflitta fino al 31.03.2006 per violazione dell’art. 38, comma 1 del regolamento del Settore Tecnico
Massima: Il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico è compente ad infliggere la sanzione della squalifica nei confronti dell’allenatore, per violazione dell’art. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto nella stagione sportiva, attività tecnica di allenatore dapprima a favore della società (Campionato di Eccellenza) senza tesseramento e poi a favore di altra società della società (Campionato di 1° Categoria) con tesseramento.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 17 Gennaio 2005 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata:
Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 47 del 26.11.2004
Impugnazione - istanza:Reclamo sig. S.P. avverso la sanzione della squalifica per anni uno, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1, C.G.S.
Massima: La Commissione Disciplinare è incompetente a decidere in merito al deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dell’allenatore per aver svolto attività di allenatore per due Società contemporaneamente in quanto avendo attinenza con la qualifica propria, di tecnico iscritto nei ruoli federali, di tale infrazione è competente il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/Cf del 17 aprile 2001 n. 7 – www.figc.it
Impugnazione - istanza:Richiesta del Commissario Straordinario della F.I.G.C. in ordine all’art. 11 dello Statuto Federale con riferimento alle competenze del Settore Tecnico.
Massima:In merito alla giurisdizione del Settore Tecnico per le infrazioni commesse dai tecnici, si rileva che l'art. 29 punto 6 dello Statuto prevede la giurisdizione "domestica" per le infrazioni al solo Regolamento dell'A.I.A., mentre non altrettanto è previsto dall'art. 11 dello Statuto, con riferimento al Settore Tecnico.
Massima: Il precedente Statuto all'art. 26 (Arbitri) prevedeva (al punto n. 2) che "gli arbitri sono organizzati con autonomia operativa e disciplinare nell'A.I.A”, mentre l'art. 8 (Settore Tecnico) niente prevedeva a proposito della competenza a giudicare le infrazioni commesse dai tecnici. La materia era (ed è) regolata dall'art. 42 punto 1, lett. c), C..S. (giurisdizione del Settore Tecnico per le infrazioni commesse dai tecnici, secondo le norme del Regolamento del Settore Tecnico); dall'art. l, lett. e), (esercizio del potere nei confronti dei tecnici) e dall'art. 33 (disciplina dei tecnici}. Da quanto precede, è agevole dedurre che la giurisdizione del Settore Tecnico, per le infrazioni dei tecnici, è tutt'ora in vigore, dato che niente è stato mutato in proposito e non ha rilevanza che il nuovo Statuto (art. 29 punto 6) parli di giurisdizione domestica soltanto per gli arbitri. Rimangono infatti in vigore le norme sopra indicate e, in particolare, l'art. 42 C.G.S. (altre giurisdizioni), che al punto c) prevede, appunto, la giurisdizione del Settore Tecnico (oltre alle apposite disposizioni del Regolamento del Settore) per le infrazioni disciplinari dei tecnici.
Massima: Anche se l'art. 11, punto 4 St. FIGC attribuisce al Settore Tecnico la competenza alla "formazione" degli arbitri, mentre l'art. 29, punto 2, dello Statuto riserva la stessa formazione all’A.I.A, il preteso contrasto non esiste perché 1’A.I.A. provvede alla "formazione" degli arbitri in senso stretto, intendendosi per tale tutto ciò che ha riguardo alla "vita" dell'arbitro (scuola, assunzione, conferimento delle qualifiche, categorie, disciplina preparazione fisica e normativa, messa fuori quadro etc..), mentre l'art. 11 dello Statuto (Settore Tecnico) al punto 4 fa, invece, riferimento alla competenza del Settore nei rapporti internazionali per tutto ciò che riguarda la definizione delle regole di giuoco e le tecniche di formazione di atleti, tecnici e arbitri. E' evidente, dunque, che la competenza del Settore Tecnico per gli arbitri ha riguardo a ciò che attiene ai rapporti con le Federazioni straniere, come recita espressamente la norma, che prevede la competenza del Settore nei rapporti internazionali. Il Settore provvede cioè a curare le tecniche di formazione degli arbitri (oltre che degli atleti e dei tecnici), in relazione alle manifestazioni di carattere internazionale, sempre più presenti nell'attuale momento storico.
Massima: Il Settore Tecnico, alla luce del nuovo Statuto, conserva la giurisdizione delle infrazioni commesse dai Tecnici, secondo le norme previste dal Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento del Settore. Massima: Alla formazione degli arbitri provvede l’A.I.A., mentre la competenza del Settore Tecnico in tale materia è limitata a tutto ciò che attiene ai rapporti internazionali.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 10/C Riunione del 3 dicembre 1998 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Com. Uff. n. 8 del 17.9.1998
Impugnazione - istanza: Ricorso del Presidente della F.I.G.C. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche con la quale veniva inflitta all’allenatore M.M. la sanzione dell’inibizione fino al 31.3.1999.
Massima: La Commissione Disciplinare non ha, per espressa ed in equivoca formulazione normativa di cui all'art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico, giurisdizione alcuna in ordine alla violazione contestata all’allenatore per non era stato depositato il contratto intervenuto con la società presso il competente Organo federale, in violazione delle disposizioni contenute nel C.U. n. 191 del 24.4.1995, nonché per violazione dell'art. 44 del Regolamento di Lega, per avere rateizzato la corresponsione del corrispettivo oltre i termini previsti. Per tale violazione, accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D., l’allenatore deve essere deferito al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico e non alla Commissione Disciplinare competente a decidere per l’infrazione commessa anche dalla società. Per i tecnici, infatti, salvo í casi d'illecito sportivo o d'infrazioni inerenti all'attività agonistica, il Regolamento riserva un'autonoma ed esclusiva giurisdizione.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 15/C - Riunione del 22 gennaio 1998 - n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com.ti Uff.li nn. 33 e 40 del 4 e 18.11 .1997
Impugnazione - istanza: Ricorso del presidente della F.I.G.C. avverso la sanzione della squalifica fino al 4.5.1998 inflitta all’allenatore Orrico Aldo.
Massima: Ai sensi del combinato disposto degli art. 33 e 35 comma 4 Reg. Sett. Tecn., l'Organo competente a pronunciarsi sul deferimento di un allenatore è il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, mentre la competenza a pronunciarsi nei confronti della società appartiene alla Commissione Disciplinare, ai sensi dall'art. 42 Reg.L.N.D. (Nel caso di specie la CAF ha annullato la delibera della Commissione disciplinare che aveva squalificato l’allenatore ed ha rinviato gli atti al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico per nuovo procedimento di competenza).
Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 07 Maggio 2009 n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 8 Giugno 2009. n. 2 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C.– Com. Uff. n.114 del 3.4.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. V. G. avverso la sanzione della squalifica di 5 mesi a far tempo dall’1.9.2009 e fino al 31.1.2010 per violazione degli artt. 1, comma 1, 8, comma 1, oggi 10, comma 1, C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale n. 4313/612pf06- 07/am/ma del 4.2.2009
Massima: Va affermata la giurisdizione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. quando all’epoca dei fatti l’allenatore era tesserato F.I.G.C. né ha alcuna rilevanza ai fini della giurisdizione il fatto che non abbia versato la quota per il 2008 - 2009, poiché non incide sulla validità del tesseramento.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 68/CDN del 24 Marzo 2009 n. 4 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (110) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G. B. (presidente della soc. AS Casale Calcio Srl), Sergio Rodda (già presidente della soc. ASD Leinì) e delle società AS Casale Calcio Srl e ASD Leini’ (nota n. 2866/1206pf07-08/ss/seg del 5.12.2008)
Massima: La Commissione disciplinare del settore tecnico è competente a decidere in merito al deferimento dell’allenatore che nel corso della medima stagione sportiva ha svolto attività per due distinte società. (Il caso di specie: Il tecnico iscritto nei ruoli del settore tecnico, tesserato in qualità di allenatore per una società, partecipante al campionato Juniores Regionale, svolgeva nel corso della medesima stagione 2007/2008, l’attività di allenatore anche per altra società partecipante al campionato Juniores nazionale). La CDN è competente a decidere, per tale comportamento, in merito alle responsabilità del presidente della società e della società stessa
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 43/CDN del 10 dicembre 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (191) – Deferimento del Procuratore Federale a carico: H.M.M.D. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SSC Venezia SpA), C.T. (già vice Presidente della Soc. AD Ludos Beath Soccer), G.V. (già allenatore di base della Soc. Atalanta BC SpA) ed delle società POOL. Piave e AC Sandonà (nota n. 1250/612pf06-07/SP/en del 23.9.2008)
Massima: Ai sensi dell’art. 36 comma secondo Regolamento Settore Tecnico la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico FIGC e non la CDN è competente a decidere in merito al comportamento dell’allenatore di base che ha consentito ad un calciatore tesserato per una società, senza l’autorizzazione di quest’ultima di allenarsi per altra società
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 128/CGF Riunione del 21 febbraio 2008 n. 1,2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 226/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 1,2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.2008
Impugnazione - istanza:Ricorso del sig. V.V. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 24.7.2008 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli art.1, comma 1 c.g.s., 38, comma 4, in relazione anche all’art. 35, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico. Ricorso del sig. D.R.L. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 24.4.2008 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. anche in relazione all’art. 35, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico
Massima: LaCommissione Disciplinare presso il Settore Tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento del collaboratore tecnico della prima squadra per aver svolto, privo della prescritta qualifica, di fatto le funzioni di allenatore della squadra, militante nel Campionato di Serie B (violazione ex art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 35, commi 1 e 2, 38 comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico). In seconda ed ultima istanza è competente la CGF.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 063/C Riunione del 27 Giugno 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 136 del 22.5.2007
Impugnazione - istanza: 5. RICORSO DEL SIG. P.R.AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 42, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Massima: La commissione disciplinare del settore tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento dell’allenatore per la violazione dell’art. 42, del Regolamento del Settore Tecnico
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 045/C Riunione del 11 Aprile 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 99 del 28.2.2007
Impugnazione - istanza: 11. RECLAMO SIGNOR F.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2007 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 COMMA 1, LETTERE A) E B) N.O.I.F.
Massima: La commissione disciplinare del settore tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento dell’allenatore per la violazione dell’art. 94, comma 1, lett. a) e b) N.O.I.F.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 018/C Riunione del 18 Ottobre 2006 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 17 del 27.9.2006
Impugnazione - istanza: 2. APPELLO DELLA C.C.S. GREGORIO A.D.S. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 38 N.O.I.F. E 1 C.G.S.
Massima: La commissione disciplinare del settore tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento dell’allenatore per la violazione degli art.1 CGS e 38 del Regolamento del Settore Tecnico
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 008/C Riunione del 05 Settembre 2006 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 152 del 16.6.2006
Impugnazione - istanza: 10. APPELLO DEL SIG. M.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2007 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 35, COMMA 3, REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DELL’ART. 42 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., IN RELAZIONE ALL’ART. 1 DEL C.G.S.
Massima: La commissione disciplinare del settore tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento dell’allenatore per la violazione dell’art. 42, del Regolamento del Settore Tecnico
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 008/C Riunione del 05 Settembre 2006 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 152 del 16.6.2006
Impugnazione - istanza: 8. APPELLO DEL SIG. M.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2006 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 37, COMMA 1, LETT. AA) E 38, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO 9. APPELLO DEL SIG. T.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 37, COMMA 1, LETT. a) E 38, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO
Massima: La commissione disciplinare del settore tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento dell’allenatore per la violazione degli art.37, comma 1, lett. a e 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 008/C Riunione del 05 Settembre 2006 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 152 del 16.6.2006 Impugnazione - istanza: 7. APPELLO DEL SIG. M.V. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2007 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 37, COMMA 1, LETT. AA) E 38, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO Massima: La commissione disciplinare del settore tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento dell’allenatore per la violazione degli art.37, comma 1, lett. Ba e 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 004/C Riunione del 04 Agosto 2006 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione e Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 136 del 15.5.2006
Impugnazione - istanza: 2. APPELLO DEL SIG. F.P.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31.10.2006, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 36, COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL’ACCORDO FRA A.I.A.C. E L.N.D.
Massima: La commissione disciplinare del settore tecnico è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento dell’allenatore per la violazione dell’art. 1 CGS per aver stipulato con la società due separati contratti, uno a titolo gratuito, depositato presso i competenti organi, e uno a titolo oneroso, non depositato, con previsione di un compenso superiore al massimo previsto dall’accordo A.I.A.C./L.N.D. vigente