Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 126/TFN del 16.06.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 9230/79 pfi 19-20 MDL/jg del 22.01.2020 a carico del Sig. B.R. + altri - Reg. Prot. n. 145/TFN-SD)

Massima: Il TFN dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Lazio - LND.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 30/FTN del 24 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  M.G. (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Melfi Srl), SOCIETÀ AS MELFI SRL - (nota n. 1448/1311 pf17-18 GT/GC/blp del 3.8.2018).

Massima: Non è competente il TFN, bensì il TFT Basilicata in ordine alla violazione  dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC (violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza) per aver consegnato agli ex tesserati di cui sopra la descritta erronea certificazione, attestante la percezione di redditi mai realmente corrisposti contestata alla società, la quale nelle more è retrocessa dalla Lega Pro all’Eccellenza….L’eccezione riposa sul rilievo che la società deferita sin dalla stagione precedente a quella in corso milita nel Campionato di Eccellenza di detta Regione. La difesa articolata l’eccezione sull’assunto che il fatto contestato dalla Procura Federale, posto a base del deferimento, consiste nella emissione del CUD, avvenuta in data 28 Febbraio 2018, per cui doveva applicarsi l’art. 32 ter comma 6 CGS – FIGC, in forza del quale “è competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale il Tribunale Federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione” (virgolettato il testo della norma). L’eccezione è fondata La violazione dedotta in deferimento si è consumata uno actu nel momento stesso della emissione del CUD, avvenuta il 28 Febbraio 2018. È con l’emissione del CUD, infatti, che la società ha posto in essere la condotta ritenuta lesiva dei valori protetti dall’ordinamento sportivo. La circostanza che all’atto della corresponsione degli emolumenti  (stagione  sportiva 2016/2017) la Società militasse nel Campionato Lega Pro è irrilevante ai fini della integrazione della fattispecie illecita poiché non si pone in rapporto di presupposizione consequenzialità con l’evento e neppure come atto prodromico di una fattispecie a formazione progressiva. Ciò che rileva, infatti, è esclusivamente il dato storico della condotta palesatasi il 28 Febbraio 2018. È in questo preciso e unico momento che la società ha tenuto il comportamento attizio generativo, come causa e come effetto, della presunta difformità ordinamentale. Ebbene, a quella data la Società era militante nel Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Basilicata per cui la competenza a decidere non può che spettare alla sezione periferica del Tribunale Federale sedente nel territorio della regione Basilicata, ai sensi dell’art. 30 commi 3 e 4 CGS – FIGC.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 035/CFA del 21 Settembre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 066/CFA del 28 Novembre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 4 del 16.7.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. G.P.AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 2;  AMMENDA DI € 7.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F., DELL’ART. 8 COMMI 1 E 2 C.G.S. E DELL’ART 19 DELLO STATUTO F.I.G.C. (NOTA N. 11404/889 PF11-12 AM/MA DEL 19.4.2016)

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. M.M., EX ART. 37 C.G.S. (ALL’EPOCA DEI FATTI ACQUIRENTE SOCIETÀ LUCCHESE LIBERTAS) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.; AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, COMMA 5 E 9, COMMI 1 E 2 C.G.S., DELL’ART. 19 DELLO STATUTO F.I.G.C., – (NOTA N. 11404/889 PF11-12 AM/MA DEL 19.4.2016)

Massima: Dispone, infatti, l’art. 32 ter comma 6 C.G.S che è competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale il Tribunale Federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione, mentre il successivo comma 7 afferma che nel caso di più incolpati appartenenti a leghe diverse, si applica il disposto di cui all’art. 41. comma 1 e nel caso di incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti i Tribunali Federali del luogo ove la violazione risulta commessa. L’art. 41 comma 1 C.G.S. statuisce che se vi siano più incolpati appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale è determinata dal luogo dove è stato commesso l’illecito, ma la competenza del Tribunale Federale Nazionale prevale su quella dei Tribunali Federali Territoriali. Il reclamante ha eccepito e documentato di essere sempre stato tesserato per società partecipanti a campionati nazionali ed in ogni caso, era per certo tesserato a società partecipanti a campionati nazionali nel momento dell’ipotizzata commissione dell’illecito (elemento indefettibile per la determinazione della competenza), nel momento della intervenuta dichiarazione di fallimento e da ultimo, anche nel momento della notifica dell’atto di deferimento. Per la dedotta circostanza, lo stesso avrebbe dovuto essere sottoposto al giudizio del Tribunale Federale Nazionale e di detta circostanza ne era ontologicamente consapevole anche la Procura Federale che, infatti, aveva deferito tutti gli incolpati innanzi al Tribunale Federale Nazionale (come si legge a pag. 27 dell’atto di deferimento) per cui, non si comprende neanche perché il procedimento sia stato poi radicato innanzi al Tribunale Federale Territoriale, che per certo era incompetente a decidere.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 03/CDN del 09 Luglio 2010 n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (344) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.R.S., F. A. (Calciatori attualmente svincolati), E.M. (Dirigente accompagnatore ufficiale della Società Brescia Calcio Spa), A. C. (Allenatore tesserato per la Società Brescia Calcio Spa), R.C. (Allenatore della squadra giovanissimi tesserato per la Società Brescia Calcio Spa) e della Società Brescia Calcio Spa - (nota N°. 8487/726pf09- 10/SP/MS/vdb del giorno 1.6.2010).

Massima: La CDN non è competente a giudicare sul deferimento relativo alla posizione irregolare del calciatore militante nel campionato regionale giovanissimi poiché la competenza è della CDT e pertanto, vengono rimessi gli atti alla Procura Federale perché adotti i provvedimenti del caso. Ai sensi del 1° comma dell’art. 30 del C.G.S., la CDN “è Giudice di primo grado… per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, …” mentre “le Commissioni Disciplinari Territoriali sono giudici di primo grado… per i campionati e le competizioni di livello territoriale”. Nel caso di specie si è quindi in presenza di una forma di competenza funzionale basata su un criterio oggettivo (la territorialità del campionato nell’ambito del quale l’illecito si presume essere stato commesso) e non soggettivo, cioè l’iscrizione del sodalizio con la sua prima squadra ad un campionato nazionale. Pertanto valutato che la fattispecie in esame ha per oggetto fatti accaduti in un campionato giovanile di ambito locale, non può trovare applicazione la previsione di cui all’art. 32, comma 8, con riferimento al 1° comma dell’art. 41, del medesimo C.G.S. poiché la stessa si riferisce ai casi in cui gli incolpati appartengono a Leghe diverse e quindi la competenza della CDN prevale su quella delle Territoriali.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 89/CDN  del 03 Giugno 2010 n. 4  - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (222) – Deferimento della Procura Federale a carico di: E. G., N. L., E.R., G. B., G. C., E. C., R. P. (calciatrici tesserate per la Soc. Imolese Femminile ACFD), F. M. (calciatrice attualmente svincolata) e della società Imolese Femminile ACFD (nota n. 5507/652pf09-10/AA/ac del 5.3.2010).

Massima: La CDN non è competente a decidere in merito al deferimento disposto dalla procura federale nei confronti della società disputate il campionato provinciale della categoria giovanissime. Ai sensi del 1° comma dell’art. 30 del CGS la CDN “è Giudice di primo grado… per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, …” mentre “le Commissioni Disciplinari Territoriali sono giudici di primo grado… per i campionati e le competizioni di livello territoriale”. Si è quindi in presenza di una forma di competenza funzionale basata su un criterio oggettivo (la territorialità del campionato nell’ambito del quale l’illecito si presume essere stato commesso) e non soggettivo, cioè l’iscrizione del sodalizio con la sua prima squadra ad un campionato nazionale. Nella fattispecie in esame, che ha per oggetto fatti accaduti in un campionato giovanile di ambito locale, non può invece trovare applicazione la previsione di cui all’art. 32, comma 8, con riferimento al 1° comma dell’art. 41, del medesimo CGS poiché la stessa si riferisce ai casi in cui gli incolpati appartengono a Leghe diverse e quindi la competenza di questa Commissione prevale su quella delle Territoriali.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 36/CDN  del 16 Novembre 2009  n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (58) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.F. (all’epoca dei fatti non tesserato per alcuna Società ma con funzioni dirigenziali di Vice Presidente all’interno della Soc. Trento Calcio 1921 ed attualmente Presidente della stessa Società), M. D. B. all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Trento Calcio 1921), P. A. (Presidente della Soc. SS Benacense 1905), M.P. (all’epoca dei fatti dirigente responsabile del Settore Giovanile della Soc. SS Benacense 1905), S. B. M. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Trento Calcio 1921), D.T. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. US Calcio Caravaggese Srl), D. S. (all’epoca dei fatti dirigente della Soc. Trento Calcio 1921), L.C. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SS Benacense 1905), G. M. (dirigente responsabile del Settore Giovanile della Soc. Trento Calcio 1921), P. V. (all’epoca dei fatti dirigente della Soc. Trento Calcio 1921) e della società Trento Calcio 1921e SS Benacense 1905 (nota n. 1576/111pf09-10/MS/en del 1°.10.2009). Massima: Ai sensi degli artt. 41, comma 1, 30, comma 1, e 32, co. 7 e 8, CGS, la competenza, che si determina al momento della violazione, spetta alla Commissione Disciplinare Nazionale, in quanto la società, all’epoca dei fatti, partecipava al Campionato Nazionale di serie D, Comitato Interregionale, valendo pertanto il criterio di prevalenza dettato dal richiamato art. 41, comma 1, CGS.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 14/CDN  del 04 Agosto 2009  n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (371) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D. P. (Presidente della Soc. Polisportiva Santa Sofia) e della società Polisportiva Sabta Sofia (nota n. 8661/1520pf07-08/MS/vdb del 30.6.2009).

Massima: E’ improcedibile il deferimento alla CDN quando la gara in questione appartiene al Campionato di Calcio a Cinque Femminile di Serie B con conseguente trasmissione degli atti alla procura stessa affinché proponga il deferimento alla CDT competente atteso che la gara  è relativa a campionato di competenza del Comitato Regionale di pertinenza.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 45/CDN del 4 aprile 2008 n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(87) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.O. (qualificatosi Presidente Valenzana Calcio Srl e risultante socio di maggioranza della stessa Società nella stagione sportiva 2006-2007, nonché amministratore unico della medesima nella stagione sportiva 2007-2008),V.P. (all’epoca dei fatti allenatore di base tesserato GSD Mappanese) e delle Società Valenzana Calcio Srl e GSD Mappanese (nota n. 1152/569pf06- 07/SP/ma del 9.11.2007)

Massima: La Commissione Disciplinare Nazionale è competente a giudicare in prima istanza sul deferimento disposto dalla procura federale nei confronti di soggetti tesserati a livello locale allorquando i fatti contestati coinvolgono soggetti e campionati di livello nazionale.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 37/C Riunione del 16 febbraio 2006 n. 7 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 3.2.2006

Impugnazione - istanza: Appello A.S.C. Cicciano avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi tre al sig. G.G. e dell’ammenda di € 1.000,00 alla società, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: L’art. 37 comma 1 C.G.S. prevede espressamente che nell’ipotesi di incolpazione formulata a carico di più società e/o soggetti “appartenenti a Comitati diversi” la competenza “della Commissione Disciplinare della Lega superiore prevale su quella della Lega inferiore”.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 19 dicembre 2005 n. 7 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 55 del 25.11.2005

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S.D. Boys Caivanese avverso la sanzione dell’ammenda di e 1.500,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del presidente del Comitato Interregionale per violazione dell’art. 1 C.G.S. e dell’art. 38 del regolamento del settore tecnico

Massima: In forza dell’art. 23 comma 4 lettera 4) C.G.S competente a decidere in merito al deferimento è la Commissione Disciplinare del Comitato nel quale si è verificato il comportamento censurato, indipendentemente dal fatto che il deferimento sia stato notificato allorquando la società aveva già cambiato Comitato ed iniziato l’attività presso di questo. (Il caso di specie: La società è stata deferita dal Presidente del Comitato Interregionale e sanzionata dalla Commissione disciplinare presso il Comitato Interregionale, nonostante il deferimento sia avvenuto allorquando la stessa era già affiliata al Comitato Regionale e partecipato alla gara di Coppa Italia).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 7–8-9 Settembre 2004 n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004

Impugnazione - istanza: Reclamo F.C. Modena avverso la sanzione della penalizzazione di n. 5 punti, da scontarsi nella stagione sportiva 2004-2005, per violazione degli artt. 6 Commi 2 e 4 e 2 Commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore M. A. per violazione dell’art. 6 Commi 1 e 2 C.G.S. per illecito sportivo, in relazione alla gara Modena/Sampdoria del 25.4.2004, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore M. A. avverso la sanzione della squalifica di anni 3 per violazione dell’art. 6 Commi 1 e 2 C.G.S., per illecito sportivo, in relazione alla gara Modena/Sampdoria del 25.4.2004, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della A.C. Siena avverso le sanzioni delle ammende rispettivamente inflitte per violazione dell’art. 2 Commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva, di: € 7.000,00 in ordine alle sanzioni inflitte ai calciatori D’A.R. e R.G., per violazione degli artt. 5 e 1 Comma 1 C.G.S.; € 30.000,00 in ordine alle sanzioni inflitte ai sigg. P.G., O. S., R. N., per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S.; a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del Sig. R.N. avverso la sanzione della inibizione di mesi 7 per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore D’A.R. avverso la sanzione della squalifica di mesi 6 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore R.G. avverso la sanzione della squalifica di anni 1 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del sig. P.G. avverso la sanzione della squalifica di mesi 5 per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del sig. O. S. avverso la sanzione della inibizione di mesi 6 per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della U.C. Sampdoria avverso la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00, per violazione dell’art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore B.S. per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore B.S. avverso la sanzione della squalifica di mesi 5 per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del Pescara Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, per violazione dell’art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore C. M. per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore C. M. avverso la sanzione della squalifica di mesi 6 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calcio Como S.P.A. Avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00, per violazione dell’art. 2 comma 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore F.A. per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore F. A. avverso la sanzione della squalifica di mesi 5 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del Procuratore Federale avverso: - i proscioglimenti dell’A.C. Chievo Verona, del sig. S.G., del Sig. D.N. L., dell’A.C. Siena, del Sig. R.N.; - avverso le rispettive sanzioni inflitte al calciatore B.S., squalifica per mesi 5, e all’U.C. Sampdoria, ammenda di € 15.000,00, a seguito di proprio deferimento. Reclamo dell’ U.S. Avellino avverso le decisioni adottate nei confronti del F.C. Modena, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della A.C. Perugia avverso le decisioni adottate nei confronti dell’ A.C. Siena, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della F.C. Empoli avverso le decisioni adottate nei confronti delle società A.C. Chievo Verona, A.C. Siena, F.C. Modena e U.C. Sampdoria, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore A.S. avverso la declaratoria d’incompetenza ex artt. 23 e 37 C.G.S. per le violazioni allo stesso ascritte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della società F.C. Sporting Benevento avverso la declaratoria d’incompetenza ex artt. 23 e 37 C.G.S. per le violazioni alla stessa ascritta, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del Procuratore Federale avverso le declaratorie: - di nullità della notifica del deferimento del Sig. L.M.; - di difetto di giurisdizione in ordine al deferimento dei Sigg. Z.E. e L.M. a seguito di proprio deferimento

Massima: L’art. 37 comma 1 C.G.S., prevede la prevalenza della competenza della Commissione disciplinare della Lega superiore su quella delle Leghe inferiori, nel caso di una pluralità di incolpati” per la “connessione sostanziale e probatoria fra tutti i casi del presente deferimento”. La disposizione di cui all’art.37 comma 1, C.G.S., norma di riferimento in tema di competenza in materia di illecito sportivo, derogante dai principi generali dettati dall’art. 23 C.G.S., nel sancire la “vis actractiva” della Commissione disciplinare della Lega superiore “nel caso di più incolpati”, disciplina, nel suo significato letterale e per la ratio sottesa, l’ipotesi in cui una pluralità di soggetti, non appartenenti alla stessa Lega, siano chiamati a rispondere del medesimo illecito. Una diversa interpretazione, invero, priverebbe, tra l’altro, di ogni significato l’ulteriore inciso “nel caso di più incolpati, appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale è determinata dal luogo ove è stato commesso l’illecito”. Non è quindi espressamente disciplinata dal C.G.S. come fattispecie di deroga alla competenza funzionale della Commissione disciplinare l’ipotesi della “connessione” di illeciti commessi da una pluralità di incolpati. Facendo comunque applicazione dei principi generali dell’ordinamento in materia di deroga alla competenza per ragioni di connessione, si osserva che: - in nessuna delle ipotesi di illecito così come contestate, viene configurato un concorso tra soggetti (Società e/o tesserati) appartenenti a Leghe diverse (Nazionale Professionisti, Professionisti di Serie C, Dilettanti). Ciò esclude ogni possibile connessione soggettiva, la cui sussistenza implicherebbe l’affermazione della competenza della Commissione ex art. 37 C.G.S.; - sussiste un’indubbia connessione probatoria tra le varie ipotesi di illecito sportivo e delle altre violazioni contestate, in quanto da dichiarazioni di alcuni tesserati e da molteplici telefonate intercettate per ordine dell’A.G. sulle utenze in uso agli indagati (tesserati e non) è ravvisabile un contestuale riferimento ad una pluralità di gare dei campionati di A, B, C1, C2 e Dilettanti. Tale connessione, che ha correttamente ed opportunamente indotto l’Ufficio Indagini ad esperire i consequenziali e complessi accertamenti in unico contesto investigativo, non determina però, ex art. 37 comma 1 C.G.S. la competenza di questa Commissione anche in relazione alle ipotesi di illecito sportivo addebitate a Società e Tesserati di categoria “inferiore”. La connessione probatoria, infatti, ricorrente allorchè la prova di più reati deriva anche in parte dalla stessa fonte, deve essere esclusa dal novero delle cause di deroga della competenza in applicazione analogica dei principi generali dell’ordinamento. Pertanto, non sussistendo alcuna connessione soggettiva, ed essendo irrilevante ai sensi dell’art.37 comma 1 C.G.S. la connessione probatoria intercorrente tra le ipotesi di illecito sportivo contestate, la Commissione deve dichiarare la propria incompetenza nei confronti delle Società e dei Tesserati di Serie C1, C2 e Dilettanti disponendo la trasmissione dei relativi atti alla Procura Federale per le consequenziali determinazioni, con riserva di valutare nel prosieguo del dibattimento la necessità di procedere all’audizione, qualora ritenuta utile all’accertamento della verità, di ogni Tesserato anche se deferito ad altro Organo di Giustizia.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 15 Maggio 1998 - n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 178 del 24.4.1998

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore D.R.A. avverso la sanzione della squalifica per n. 4 giornate di gara inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.

Massima: Ai fini della competenza della Commissione Disciplinare deve tenersi conto del momento nel quale la violazione è avvenuta.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 28 marzo 1996 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 41 dell’8.2.1996

Impugnazione - istanza: Appello del sig. D.M. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.11.1997 inflittagli, a seguito dei deferimento del Procuratore Federale, per violazione degli artt. 1 comma 1 e 32 comma 4 C.G.S.

Massima: Ai sensi dell’art. 22 comma 5 C.G.S. nel caso di deferimento di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza a decidere è della Commissione Disciplinare della Lega superiore, con riferimento alla stagione sportiva in cui è stata commessa l’infrazione.

 

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