Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0040/CFA del 31 Ottobre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia n. 27/TFT-2022-2023 del 07/10/2022

Impugnazione – istanza: F.P./Procura federale interregionale

Massima: Il Tribunale Federale è competente a decidere su deferimento della Procura Federale anche dei fatti di competenza del Giudice sportivo e sui quali questi non si è pronunciato…In proposito, il reclamante lamenta una asserita violazione del divieto di bis in idem e un preteso difetto di competenza del giudice federale. Al riguardo, è da osservare che, conformemente ad un indirizzo ormai consolidato di questa Corte (in particolare, CFA, decisioni nn. 91/2020-2021 e 75/20121-2022), la sussistenza della competenza del Giudice sportivo ex art. 61, comma 3, CGS (in deroga a quanto previsto dal citato art. 65, comma 1, lett. b), anche su “fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro”), implica, necessariamente, la competenza residuale del Tribunale federale. In forza del combinato disposto degli artt. 65 e 79 (il cui testo riproduce pressocché pedissequamente quanto previsto dall'art. 25, c. 1°, CGS CONI), il Tribunale federale si pronuncia su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo “in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo”, sicché per radicare la competenza “residuale” del Tribunale federale è sufficiente che la questione – purché rilevante per l’ordinamento sportivo – non sia stata fatta oggetto di un ricorso innanzi al Giudice sportivo. Pertanto, allorché sia spirato il termine di cui all’art. 61, comma 3, CGS senza che la Procura federale possa avere la possibilità di adire il Giudice sportivo per esercitare l’azione prevista dal citato articolo, è ammesso il ricorso al Tribunale federale da parte della Procura, impossibilitata ad avvalersi della procedura straordinaria di cui all’art. 61,  comma 3, CGS. Chiaramente, la natura eccezionale dell’art. 79 ne impone un’interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia. Pertanto, ai fini che qui interessano, là dove, come nella specie, è incontroverso che l’arbitro non abbia rilevato la condotta in contestazione, lo spirare del termine di cui al citato art. 61, comma 3, CGS – richiamato dal successivo comma 6 per le gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema - senza che la Procura federale possa avere la possibilità di adire il Giudice sportivo per esercitare l’azione prevista da detto articolo, vale a fondare l’ammissibilità del ricorso agli organi di giustizia federale da parte della Procura. D’altro canto questa Corte condivide quanto affermato nella decisione avversata dal reclamo in epigrafe riguardo l’utilizzo da parte del legislatore federale, nel citato art. 118, dell’espressione “comunque pervenute”, che risulta evidentemente finalizzata a consentire alla Procura federale un ampio margine di autonomia nelle modalità di ricerca e/o individuazione delle notizie di fatti di rilevanza disciplinare. Pertanto, sebbene il fine dell’istanza ex art. 30, comma 4 dello Statuto federale risiede nel ricevere l’autorizzazione da parte della Federazione ad investire della questione la Giurisdizione statale, ciò senz’altro non comprime le possibilità della Procura di ravvisare fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo – quando, come nel caso di specie, colui che, seppur indirettamente, provvede alla segnalazione possa essere identificato – ed esercitare conseguentemente l’azione disciplinare.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0075/CFA del 15 Aprile 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare - n. 108 dell’11.03.2022

Impugnazione – istanza: Procura Federale

Massima: Rigettato l’appello della procura Federale e pertanto confermata la decisone del TFN che aveva dichiarato inammissibile il deferimento teso a sanzionare l’allenatore per una espressione blasfema pronunciata in campo, in quanto non fu oggetto di immediata segnalazione al giudice sportivo, organo competente, nonostante la frase fosse stata ascoltata dai collaboratori della Procura Federale… queste Sezioni unite intendono richiamare quanto ritenuto nella propria decisione n. 91/CFA/2020-2021 ed in particolare: - che l’art. 61, 3° comma, CGS, individua una specifica ipotesi di competenza del Giudice sportivo, che viene ad integrare l’elenco di cui al successivo art. 65. Conseguentemente, nelle ipotesi previste dal citato art. 61, comma 3°, sussiste una competenza degli organi di giustizia sportiva, in deroga a quanto previsto dal citato art. 65, 1° comma, lett. b), anche su “fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro”; tale competenza del Giudice sportivo deve essere attivata nelle ipotesi e nel rispetto della tempistica dettagliatamente indicata nel citato art. 61, 3° comma;  - pur tuttavia, una volta stabilita la sussistenza in tale ambito della competenza del Giudice sportivo, questa implica, necessariamente, la competenza residuale del Tribunale federale. Dalla lettura comparata dell’art. 65 e del successivo art. 79 (il cui testo riproduce pressoché pedissequamente quanto disposto dall'art. 25, c. 1°, CGS CONI), la competenza del Giudice sportivo è declinata in positivo, attraverso l’elencazione delle fattispecie sulle quali è chiamato a giudicare mentre quella del Tribunale federale è individuata in negativo. Quest’ultimo, infatti, si pronuncia su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo “in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo”; - conseguentemente, per radicare la competenza residuale del Tribunale federale è sufficiente che la questione – purché rilevante per l’ordinamento sportivo – non sia stata fatta oggetto di un ricorso innanzi al Giudice sportivo con conseguente natura residuale della competenza del Tribunale federale che emerge in tutti i casi in cui non sia stata azionata quella del Giudice sportivo; il nuovo Codice, all’art. 79 - con un profilo assertivo e definitorio non presente nel Codice previgente introduce una norma “di sistema”; - peraltro la natura eccezionale di tale disposizione ne impone un’interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia; - pertanto allorché sia spirato il termine di cui all’art. 61, 3° comma, CGS senza che la Procura federale possa avere la possibilità di adire il Giudice sportivo per esercitare l’azione prevista dal citato articolo, è ammesso il ricorso al Tribunale federale da parte della Procura, impossibilitata ad avvalersi della procedura straordinaria di cui all’art. 61, 3° comma, CGS. Orbene, nel caso allora all’esame di queste Sezioni unite, era incontroverso che né gli ufficiali di gara, né il collaboratore della Procura ebbero modo di percepire l’espressione blasfema pronunciata dal giocatore. Pertanto, il termine di cui al citato art. 61, 3° comma, CGS era spirato senza che la Procura federale potesse avere la possibilità di adire il Giudice sportivo per esercitare l’azione prevista dal citato articolo. Ne conseguì, dunque, la legittimità del ricorso al Tribunale federale da parte della Procura, impossibilitata ad avvalersi della procedura di cui all’art. 61, 3° comma, CGS. Nel caso oggi all’esame di questa Corte, invece, è incontestato e dimostrato che la Procura, sebbene ne fosse stata tempestivamente informata dai suoi collaboratori di campo presenti in occasione della partita, valutò di non inviare al giudice sportivo, la segnalazione relativa all’espressione blasfema proferita dal tesserato deferito (cfr. pag. 3 del reclamo), ritenendo erroneamente, di potersi rivolgere in via alternativa attraverso lo strumento del deferimento, al Tribunale federale. Il fatto veniva segnalato da uno dei tre collaboratori della Procura federale designati al controllo della gara suddetta, nella cui relazione, inviata la mattina successiva alla partita alla Procura, si evidenziava che l’espressione era stata dal Modesto pronunciata al 21° minuto dell’incontro. Pertanto, nella fattispecie oggi all’esame della Corte federale, non v’è stata un’impossibilità oggettiva da parte della Procura federale di adire il giudice sportivo – come nella decisione n. 91/CFA/2020-2021 – ma una scelta procedimentale liberamente effettuata dalla Procura medesima. Ciò che, però, non pare ammissibile de iure condito in quanto – come sopra detto – il canone ermeneutico da utilizzare – in conseguenza della natura eccezionale della disposizione contenuta nell’art. 79 che radica la competenza residuale del Tribunale federale – è quello della prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia. Il Collegio non intende disconoscere la teorica condivisibilità – sotto il profilo della giustizia sostanziale - di quanto affermato dalla Procura nell’atto di reclamo. In effetti, potrebbe apparire in contrasto con i principi generali di efficienza dell’azione disciplinare - al fine di non incorrere nella sanzione di inammissibilità - un’interpretazione che oneri la Procura Federale, una volta acquisita la notizia di una espressione blasfema proferita da un calciatore durante una gara, di effettuare la segnalazione al Giudice Sportivo entro il brevissimo termine di cui all’art. 61, comma 3, CGS. E ciò anche quando per avere certezza della commissione dell’illecito fossero necessari ulteriori atti istruttori (acquisizione del referto arbitrale, escussione di testimoni, acquisizione di filmati della gara, ecc.). Del resto occorre rammentare che “nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori.” (Collegio di garanzia n. 56/2018). Ciò nonostante, l’attuale diritto positivo non consente altra interpretazione se non quella sopra indicata e quindi il reclamo va respinto. Peraltro queste Sezioni unite intendono in questa sede ribadire la particolare riprovevolezza dell’illecito contestato poiché la blasfemia si sostanzia in una condotta significativamente grave, in quanto manifesta dispregio per tutti i presenti, non tenendo nel debito conto né dei valori religiosi né di quelli, positivi, che attraverso lo sport si vuole affermare, giacché è indice di mancanza di rispetto per le regole sportive e per quelle di pura e semplice educazione civile (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 4 maggio 2012, n. 239/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 marzo 2012 n. 204/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 1 febbraio 2012, n. 151/CGF). Del resto – come è stato rilevato dalla dottrina - la disposizione di cui all’art. 37 del vigente Codice di giustizia sportiva era già contemplata all’art. 19, comma 3-bis della precedente versione del Codice, nell’àmbito delle sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società. La nuova autonoma collocazione della disposizione non potrebbe che essere interpretata come un chiaro indice dell’importanza che il legislatore federale ha inteso attribuire al precetto, “ai fini di arricchire e meglio definire il contenuto dei doveri sociali dell’attività sportiva calcistica, alla quale, anche per il grande séguito presso i giovani, viene confermata la funzione di modello verso la collettività oltre che in termini di lealtà e correttezza, anche di moralità in senso lato”. Per tali motivi queste Sezioni unite ritengono di trasmettere la presente decisione al Presidente della Federazione affinché valuti se sussistano i presupposti per un’iniziativa normativa diretta ad evitare che tali comportamenti – nelle situazioni sopra indicate - possano restare sostanzialmente impuniti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 108/TFN - SD del 11 Marzo 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 4163/250 pf21-22/GC/ep del 9 dicembre 2021 nei confronti del sig. F.A.M. - Reg. Prot. 79/TFN-SD

Massima: E’ inammissibile il deferimento relativo all’espressione blasfema pronunciata dal calciatore in campo non udita dall’arbitro, né dal VAR, ma solo dal collaboratore della procura federale che l’ha inserita nel rapporto comunicato al Giudice Sportivo, essendo solo questi competente a decidere sul punto….Il Tribunale ritiene che il deferimento non possa che essere dichiarato inammissibile. Come già descritto, la fattispecie di procedimento riguarda una contestata espressione blasfema, non udita dagli ufficiali di gara né dal VAR ma udita da uno dei collaboratori della Procura federale presenti in campo e riportata nel rapporto tempestivamente inviato alla Procura federale e altrettanto tempestivamente inviato al competente Giudice sportivo (ma privo della segnalazione dell’espressione blasfema). In tema (tra altro) di uso di espressione blasfema, l’art. 61, comma 3, CGS dispone testualmente (per quanto qui rileva) che “ Per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti…concernenti l’uso di espressione blasfema…il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara. … L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione…”. In punto di fatto, nel presente procedimento, è pacifico che la segnalazione al Giudice sportivo è stata effettuata tempestivamente, ma priva della segnalazione dell’espressione blasfema riportata nel rapporto inviato alla Procura federale. Quindi, rispetto all’espressione blasfema, può darsi per pacifico che la segnalazione al Giudice sportivo risulta inammissibile. Sul punto, la Procura federale ha tuttavia osservato che la mancanza della segnalazione non pregiudica il ricorso al disposto dell’art. 79 CGS, attraverso l’apertura di un procedimento a sé stante da portare alla cognizione del Tribunale competente. A parere del Tribunale, seguire la tesi della Procura federale significherebbe ledere il riparto di competenze fissato dal CGS. L’articolo 65 CGS recita (per quanto qui rileva): “I Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine: a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati…sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale…”. Quindi, è di tutta evidenza che la competenza a giudicare sui fatti “di gara” segnalati dal Procuratore federale spetta ai Giudici sportivi. Né appare ammissibile che, dimenticando una segnalazione pur risultante dagli atti in suo possesso, la Procura federale possa poi ricorrere alla competenza residuale che il citato art. 79 prevede. Ciò significherebbe trascurare una dimenticanza (espressamente sanzionata con l’inammissibilità) della Procura federale e darle la sostanziale possibilità di trasferire poi la competenza ad altro Organo del sistema della giustizia sportiva. Ben vero che tale Organo è attributario di una competenza c.d. residuale che riguarda “ fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo”. Ma siffatta mancata instaurazione o pendenza non può che derivare da cause oggettive. Altrimenti si darebbe anche modo, a titolo di esempio, al “soggetto interessato” ex art. 66, comma 1 lett. b), CGS, al quale sia sfuggito il rispetto dei rigorosi termini prescritti dall’art. 67 CGS, di rivolgersi al Tribunale federale, con violazione (anche in questo caso, oltreché dei termini dettati) del riparto delle competenze tra i due Organi di giustizia interessati.

Né può giovare alla Procura federale il richiamo alla decisione n. 108/TFN-SD 2020/2021, successivamente riformata dalla CFA con decisione n. 119/CFA/2020/2021. In quella fattispecie procedimentale, l’espressione blasfema pronunciata da un calciatore nel corso di una gara di campionato non era stata percepita dagli ufficiali di gara, né dal VAR, né dal collaboratore della Procura Federale né era stata percepibile all’interno della ripresa televisiva in quanto coperta dalle voci dei commentatori. Solo dopo la disputa della gara, organi di stampa avevano segnalato la pronuncia dell’espressione, probabilmente perché profferita da un calciatore particolarmente noto. Sulla scorta di queste segnalazioni, acquisita dalla Lega di serie A la registrazione della gara senza commenti, la Procura federale accertò il fatto procedendo all’apertura di un procedimento ordinario, sfociato nel deferimento.Tale deferimento trovava il suo fondamento nella previsione dell’art, 79 CGS. Al riguardo, come ha ritenuto la CFA nella richiamata decisione (pg. 6), che questo Tribunale condivide integralmente, “ Va da sé che la natura eccezionale di tale disposizione (ndr: l’art. 79) ne impone un’interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia … il termine di cui al citato art. 61, comma 3, CGS è spirato senza che la Procura federale potesse avere la possibilità di adire il Giudice sportivo … Ne consegue, dunque, la legittimità del ricorso al Tribunale federale da parte della Procura, impossibilitata ad avvalersi della procedura straordinaria di cui all’art. 61, 3° comma, CGS”. Laddove, nel caso, la Procura federale era pienamente abilitata a segnalare tempestivamente al Giudice sportivo l’espressione udita da uno dei suoi collaboratori presente in campo e riportata nel rapporto da costoro redatto.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 117/TFN - SD del 08 Marzo 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 8862/448pf20-21/GC/blp del 8.2.2021 nei confronti del sig. M.M. - Reg. Prot. 108/TFN-SD

Massima: Il TFN è competente a decidere sul deferimento relativo al calciatore ritenuto responsabile della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, commi 1 e 2, del codice di giustizia sportiva, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, segnatamente «per avere, alla fine del primo tempo della gara … a seguito di un’azione di gioco e di un diverbio verbale, utilizzato parole di contenuto discriminatorio e denigratorio per motivi di razza nei confronti del calciatore … del Chievo Verona, proferendo le seguenti parole “la rivolta degli schiavi”». non è ravvisabile il difetto di competenza di questo Tribunale, dedotto dal deferito con richiamo: a) all’art. 65, comma 1, lett. a) del codice di giustizia sportiva, in cui si prevede che “i giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine: a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale”; b) all’art. 61, comma 3 del codice di giustizia sportiva, in cui si prevede che “per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l’arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara”.  In primo luogo, occorre considerare che nella specie è stato contestato al deferito di aver pronunciato all’indirizzo del calciatore di colore O. del Chievo Verona un’espressione razzista (“la rivolta degli schiavi”) tale da integrare non soltanto la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 4, comma 1 del codice di giustizia sportiva, ma anche l’illecito di cui al successivo art. 28, commi 1 e 2. Tale ultima disposizione, rubricata “comportamenti discriminatori”, prevede, in particolare, che “costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori” (comma 1), soggiungendosi che “il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00” (comma 2). I “comportamenti discriminatori” – delineati all’art. 28 con specifico riferimento, per quanto interessa il presente giudizio, ai “motivi di razza” – nulla hanno, però, a che vedere con le fattispecie oggetto della dedotta violazione dell’art. 61, comma 3 del codice di giustizia sportiva, riguardanti, cioè, i “fatti di condotta violenta” (all’opposto disciplinati dall’art. 38), i fatti di condotta “gravemente antisportiva” (disciplinati dall’art. 39, nonché dall’art. 61, comma 4) e, infine, i fatti di condotta “concernenti l’uso di espressione blasfema” (disciplinati dall’art. 37). Dunque, la disposizione di cui all’art. 61, comma 3 del codice di giustizia sportiva – che fonderebbe, ad avviso del deferito, la competenza del Giudice sportivo (regolata dall’art. 65, comma 1, lett. a) del codice di giustizia sportiva) – esula in realtà completamente, dal punto di vista contenutistico e precettivo, dalla materia e dalla specifica fattispecie di illecito (“comportamenti discriminatori”) regolati all’art. 28, norma, quest’ultima, la cui violazione è stata, invece, espressamente contestata dalla Procura federale al sig. M…Ad ulteriore avallo di tale conclusione va, inoltre, considerato che l’altra disposizione – vale a dire l’art. 65, comma 1, lett. a) del codice di giustizia sportiva – che, sempre ad avviso del deferito, suffragherebbe l’incompetenza di questo Tribunale in favore del Giudice Sportivo, presuppone che la contestazione dei fatti debba avvenire “sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale”. Ma nella specie risulta, tuttavia, evidente: 1) che non vi è stato nei rapporti degli ufficiali di gara o del commissario di campo (art. 61 del codice di giustizia sportiva) alcun riferimento al percepimento della frase oggetto del presente giudizio;  2) che, nonostante alcuni iniziali dubbi – veicolati, per la verità, da alcuni dirigenti del Chievo Verona – circa l’esistenza di una prova della frase pronunciata dal calciatore M. (si sarebbe trattato di una registrazione dell’audio sulla piattaforma DAZN in occasione della partita), non è emerso alcun riscontro relativo ai cc.dd. mezzi audiovisivi di cui all’art. 58 del codice di giustizia sportiva (riprese televisive; filmati di operatori ufficiali dell’evento), neppure scaturenti da fonti non ufficiali;  3) che nella relazione del collaboratore della Procura federale, dott. F., non è stata espressa alcuna diretta percezione e/o conoscenza dell’accadimento contestato al deferito, né, tantomeno, sono stati raccolti ed evidenziati da quest’ultimo elementi di oggettivo e qualificato accertamento; più semplicemente, è stata evidenziata l’attività di indagine condotta dal medesimo collaboratore, il quale si è recato nello spogliatoio degli arbitri durante l’intervallo della gara e, invero, ha verificato che non sarebbe esistito alcun audio in grado di provare che la frase contestata fosse stata pronunciata...Alla luce di quanto rilevato, il Collegio è dell’avviso che non siano stati raggiunti sufficienti elementi probatori che rendano non solo manifesto, ma neppure verosimile, il comportamento discriminatorio sostanziato dalla frase razzista attribuita al calciatore M. Né l’intrinseca gravità di una frase razzista potrebbe giustificare la deroga al basilare principio di prova che governa anche l’odierno procedimento disciplinare. In totale difetto di prove oggettive e palesi, una diversa conclusione – da fondarsi a questo punto su elementi indiziari, ma che almeno debbano essere chiari, precisi e concordanti – avrebbe presupposto, come minimo, la linearità, coerenza ed esaustività delle dichiarazioni raccolte dalla Procura. Ma la giurisprudenza ha chiaramente enucleato i principi che regolano la prova indiziaria, sottolineando “che il procedimento indiziario deve muovere da premesse certe, nel senso che devono corrispondere a circostanze fattuali non dubbie e, quindi, non consistere in mere ipotesi o congetture ovvero in giudizi di verosimiglianza (Sez. 4, n. 2967 del 25 gennaio 1993; Sez. 2, n. 43923 del 28 ottobre 2009)” (cfr. Corte di Cassazione, 17 giugno 2019, n. 26604). Nella specie, la soglia minima non è stata raggiunta. Le testimonianze a carico del deferito, infatti, hanno semplicemente adombrato una condotta discriminatoria, senza però contribuire in alcun modo al suo concreto accertamento.

 

Decisione C.F.A. : C. U. n. 95/CFA 11 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Friuli – Venezia Giulia - Com. Uff. n. 42/TFT del 19.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INFONDATEZZA DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ASD MOBILIERI SUTRIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 986/920 PFI 16/17 MB/GR/PP DEL 28.7.2017

Massima: Diversamente dai rilievi preliminari formulati nella decisione del Tribunale Federale Territoriale del Friuli-Venezia Giulia (la quale ha eccepito una presunta incompetenza a giudicare il caso di specie stante l’assenza di provvedimenti del Giudice sportivo), si ritiene che codesto Organo giudicante sia legittimato a dirimere il caso sottoposto alla sua attenzione avendo la Procura Federale correttamente segnalato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32ter, punto 3, del Codice di Giustizia Sportiva, la presunta condotta illecita della Società ….. Nel caso di specie, l’Organo inquirente ha esercitato le proprie funzioni sulla base della disposizione normativa di cui sopra che recita: “Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito”. La Procura, come emerge dalla documentazione allegata, aveva ricevuto una segnalazione di condotta antisportiva, direttamente dalla …. (società in cui milita il calciatore …….) quattro giorni dopo lo svolgimento della partita disputata con la ……. (alla competizione sportiva non avevano assistito rappresentanti della Procura Federale e Commissari di Campo).

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 054/CSA del 16 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 093/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 75 dell’8.11.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO CALC. S.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI10.000,00 INFLITTA SEGUITOGARAPESCARA/EMPOLIDEL6.11.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per aver,al 44° del secondo tempo, in occasione della segnatura del quarto goal dell’Empoli, ripetutamente assunto un atteggiamento gravemente provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”.  L’art. 35, comma 1.1, C.G.S. stabilisce, infatti, che “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, identificando, in tal modo, i soggetti legittimati ad avviare l’iter sanzionatorio disciplinare ed escludendo da tale novero la Procura Federale. A ciò si aggiunga, altresì, che il comma 1.3 del predetto articolo circoscrive la legittimazione del Procuratore Federale alle segnalazioni al Giudice Sportivo relative “ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro”, circostanza questa non riconducibile al caso di specie. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, il collaboratore della Procura Federale non era legittimato a refertare la condotta del Sig. – omissis - al fine di avviare l’iter disciplinare e, pertanto, la Corte ritiene opportuno rimettere gli atti alla stessa Procura Federale per le valutazioni di competenza in ordine all’eventuale deferimento dell’odierno reclamante.

Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 011/CFA del 26 Luglio 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CFA del 10 Ottobre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 92/TFN del 30.6.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 4, COMMA 3, E 12, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA LIVORNO CALCIO/ASCOLI PICCHIO DEL 23.12.2015 - NOTA N. 12859/672 PF15-16 AM/SP/MA DELL’11.5.2016

Impugnazione – istanza 3. RICORSO ASCOLI PICCHIO F.C. 1898AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 4, COMMA 3, 11 COMMI 1 E 3, E 12, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA LIVORNO CALCIO/ASCOLI PICCHIO DEL 23.12.2015 - NOTA N. 12859/672 PF15-16 AM/SP/MA DELL’11.5.2016

Massima: In via preliminare, deve valutarsi la censura posta dalla soc. Livorno Calcio s.r.l. circa l’incompetenza del Tribunale Federale Nazionale a conoscere i fatti in questione. La società ricorrente, in sintesi, opina che alla fattispecie de qua possa applicarsi una disciplina diversa da quella indicata sub art. 29, comma 2 C.G.S., che indica quale giudice naturale dei fatti avvenuti “nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 35” il Giudice Sportivo. Quanto, poi, alla possibilità di utilizzo dei mezzi di prova, la stessa difesa richiama l’art. 35 C.G.S., al punto 2.2. allorché prevede che “In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dai soggetti di cui al precedente punto 2.1., gli Organi della giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dai precedenti punti 1.3. e 1.4.”. La conclusione cui perviene la difesa è che non solo ci si trova di fronte ad un caso di decisione viziata da incompetenza ma anche che il giudicante avrebbe addirittura formato il suo convincimento sulla base di risultanze probatorie inammissibili. E, sul punto, ritiene inconferenti i precedenti citati dal Tribunale Federale Nazionale in punto di asserita competenza. La censura non può essere condivisa nella sua complessiva rappresentazione e, come tale, dev’essere respinta, poiché la lettura operata dalla ricorrente, in ordine alle regole che disciplinano la competenza dei giudici sportivi, non è corretta in quanto offre una visione parziale - e non adeguatamente coordinata - delle norme poste a presidio dei procedimenti sanzionatori di condotte illecite o non regolamentari. L’art. 29 C.G.S. individua nel Giudice Sportivo, nazionale e territoriale, l’organo di giustizia deputato a valutare i profili disciplinari di fatti e condotte “sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 35…”(comma 2) e sulla regolarità dello svolgimento delle gare (comma 3) . Questo, in base ai documenti ufficiali o su reclamo, entro le ore 24 del giorno successivo alla gara d’interesse (comma 4). Conosce, altresì, della regolarità del campo di gioco e della posizione irregolare dei tesserati presenti alle gare. Appare evidente, a questa Corte, che la detta previsione regolamentare, da un lato, evidenzia la connessione con la gara disputatasi in prossimità temporale della decisione e, dall’altro, la ratio che sottende alla sollecita definizione delle controversie attinenti la gara stessa e dei suoi possibili effetti sul prosieguo dei vari tornei. Il tutto fondato su risultanze emergenti dagli atti ufficiali di gara, ossia da una diretta e immediata percezione degli accadimenti da parte degli ufficiali di gara presenti. Questa impostazione finalistica, tuttavia, non può che avere un angolo di visuale limitato, ossia la disputa della gara e l’immediata percezione, ma non può esaurire in essa ogni possibile evento che possa coinvolgere società, dirigenti e tesserati, soprattutto se gli episodi non siano stati, per le più svariate ragioni, direttamente percepiti dagli ufficiali di gara o dagli organi federali presenti in loco e refertati negli atti che questi redigono nell’immediatezza della gara. A questa necessità di assicurare, sempre e comunque, la giustiziabilità di episodi che siano sfuggiti agli organi federali presenti sul campo di gara, sottende la regola di cui all'art. 32 7 quinquiesCGS, che pone in capo al Procuratore Federale il potere/dovere di “svolgere tutte le indagini necessarie all’accertamento delle violazioni statutarie o regolamentari di cui ha notizia”, coniugandosi a questo il potere di azione esclusiva, ex art. 32 ter C.G.S., in tutti quei casi in cui non ritenga di dover disporre l’archiviazione. E giudice naturale del suo atto di deferimento diviene, a quel punto, il Tribunale Federale (comma 6) e non il Giudice Sportivo. Nella presente fattispecie, trattandosi di denuncia pervenuta oltre il termine naturale di decisione del Giudice Sportivo (improntata, come detto, alla massima sollecitudine e sulla base dei referti) e in assenza di menzione negli atti ufficiali di gara, i fatti riportati dovevano essere oggetto di apposita indagine, nel corso della quale essi potevano essere accertati utilizzando tutti i mezzi probatori legittimamente acquisiti. Peraltro, rispetta la stessa, naturale, esigenza di completezza di accertamento la previsione che riconosce in capo agli organi di giustizia federale (art. 34 C.G.S.) i più ampi poteri di indagine, nessuno escluso; non potrebbe essere diversamente perché, in caso contrario, si accetterebbe l’idea di una giustizia monca, con un ambito di cognizione limitato e con l’inammissibile conseguenza che debba ammettersi una decisione che può presentare ambiti non esaurientemente scrutinati. Se ne trova conferma sia in più risalenti pronunce (C.U. n. 198/CGF (2008/2009) punto 6.) che in più recenti decisioni (C.U. n. 013/CFA (2015/2016), della quale ultima costituisce conferma il C.U. n. 076/CFA (2015/2016), che la difesa del Livorno Calcio ritiene, erroneamente, inconferente. Infatti, nella parte motiva di quest’ultima, si apprezza chiaramente che quel Collegio ha distinto il momento della cognizione e della refertazione da parte degli Ufficiali di gara da quello, possibile, della percezione (in quel caso di offese) al di fuori del contesto della gara e da parte di altro soggetto, ancorché rientrante, in quel caso, tra le persone preposte dalla Federazione al corretto svolgimento dell’evento. Ugualmente non puntuale si rivela la censura sulla citazione operata dal Tribunale Federale del C.U. n. 208/CGF (2011/2012), in punto di acquisizione delle prove da parte della Procura Federale perché, come detto, l’indagine dell’organo inquirente non conosce gli stretti confini di idoneità e utilizzabilità dei mezzi cui vorrebbe confinarla la difesa del Livorno Calcio. Accertato, pertanto, che il Tribunale Federale ha correttamente inteso e fatto applicazione delle norme in materia di competenza e che anche le immagini televisive possono costituire, in ambito istruttorio a seguito di denuncia di fatto illecito, idoneo strumento di cognizione della fondatezza degli addebiti, si può ora affrontare il merito della valutazione dei cori rivolti reciprocamente dalle due tifoserie e della sussistenza dei requisiti per poter affermare la loro rilevanza a fini disciplinari.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.092/TFN del 30 Giugno 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (246) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASCOLI PICCHIO FC 1898 Spa e AS LIVORNO CALCIO Srl - (nota n. 12859/672 pf15- 16 AM/SP/ma dell’11.5.2016).

Massima:  La eccezione relativa al difetto di competenza del Tribunale Federale Nazionale sollevata dalla difesa del Livorno Calcio, risulta superata da precedenti pronunce emanate in argomento, secondo le quali vige la competenza della Procura Federale a segnalare fatti degni di attenzione accaduti durante lo svolgimento dell'incontro, anche se rilevati o conosciuti in epoca successiva alla gara per situazioni non tempestivamente denunciate dagli organi preposti (in tal senso C.U. 208/CGF - 2011/2012, principio recentemente ribadito anche dal C.U. n. 076/CFA del 28/01/16). Consegue che in simili casi la Procura Federale è competente al deferimento e il TFN-SD è competente a giudicare in luogo del Giudice Sportivo, acquisendo agli atti e assumendo, quali fonti di prova, le indagini svolte dalla Procura Federale. L'eccezione di incompetenza viene quindi rigettata.

Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 117/CFA del 03 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CFA del 10 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL F.C. JUVENTUS SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 11, COMMA 3, E 12, COMMA 3, IN CONSEGUENZA DELLE CONDOTTE ASCRIVIBILI AI PROPRI SOSTENITORI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA TORINO/JUVENTUS, FINALE DELLA JUNIOR CUP - TORNEO PULCINI, DELL’8.11.2015 (RECTIUSCATEGORIA ESORDIENTI) - NOTA N. 8416/423 PF15-16 SP/GB DEL 17.2.2016

Massima: Il TFN è competente a giudicare in prima istanza in ordine al deferimento proposto dalla Procura Federale, la quale prendendo spunto da tali notizie, svolgeva opportune indagini al termine delle quali deferiva innanzi il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare la Juventus F.C. S.p.A. “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 3,C.G.S. in relazione agli artt. 11, comma 3, e 12, comma 3 in conseguenza delle condotte ascrivibili ai propri sostenitori, per episodi di razzismo e violenza accaduti in occasione della gara, in particolare, ripetuti insulti proferiti da sostenitori nei confronti di un giocatore etiope del Torino a motivo del colore della sua pelle, proseguiti anche nel bar dello Stadio all’indirizzo della madre di altro giovane calciatore tesserato per la stessa società, e di un’aggressione subita da costei e dall’ex marito nei pressi del parcheggio dell’impianto sportivo. E’ opportuno ricordare che l’atto di deferimento individua un doppio ordine di comportamenti sanzionabili tenuti dai sostenitori della soc. Juventus, distinguendo, temporalmente, quelli osservati nel corso della gara, da quelli posti in essere dopo la sua conclusione. La preliminare eccezione d’incompetenza considera esclusivamente la prima contestazione, trascurando significativamente i fatti successivi, verificatisi nel parcheggio adiacente all’impianto sportivo. Partendo da quest’ultimi, a motivo dell’immediata individuazione dell’Organo giurisdizionale competente, va preliminarmente precisato che il deferimento, avvenuto per violazione dell’art. 12.3 del C.G.S., è stato diversamente sanzionato, come rileva lo stesso reclamo, deducendo che “il TNF ha modificato la qualificazione giuridica dei fatti ritenendo violato il disposto di cui all’art. 14”. Tale rilievo, tuttavia, non è stato formulato come motivo di reclamo: l’eccezione sollevata dalla reclamante è, invero, limitata all’inesistenza, nel caso concreto, di un danno grave all’incolumità della persona. Ritenuta, di conseguenza, pienamente legittima la mutata considerazione dell’illecito anche in virtù della mancata impugnativa, non può dubitarsi che la fattispecie vada ricondotta sotto la previsione dell’art. 32 ter, comma 3, C.G.S., in virtù del quale il Procuratore federale “prende 3 notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie … comunque pervenute”, esercitando d‘ufficio l’azione disciplinare, mentre il successivo comma 6 dispone: “E’ competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale il Tribunale Federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione”. Trattandosi, nel presente caso, della soc. Juventus, tale competenza appartiene indiscussamente al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, che, appunto, ed a giusta ragione, ha giudicato la controversia. La competenza dell’Organo adito nella fattispecie è confermata dalla disposizione dell’art. 14 detto Codice, utilizzato dal primo Giudice anche a fini della determinazione della sanzione, in virtù del quale: “le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti”: nel presente procedimento è indubitabile che gravi fatti di natura violenta siano intervenuti nel parcheggio antistante l’impianto la cui caratteristica di area esterna immediatamente adiacente allo stesso non è dubitata dalla reclamante; la gravità degli accadimenti è testimoniata, non tanto dalle proposte querele, quanto dai referti medici della ASL Novara - Ospedale Borgomanero in atti. A parere della Corte, nemmeno il profilo d’incompetenza denunciato appare fondato. E’ ben vero che l’art. 32 C.G.S., disciplinante i “Procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori”, stabilisce che tali comportamenti debbano venir giudicati “sulla base del rapporto degli Ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale e dei commissari di campo eventualmente designati… che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 14,00 del giorno feriale successivo alla gara”, ma è altrettanto vero che nel caso di specie, come certificano gli atti del procedimento, unico Ufficiale di gara presente era l’Arbitro dell’incontro – più esattamente un Dirigente arbitro – che ha refertato non sul modulo normalmente utilizzato in tutte le altre competizioni, ma su documento predisposto per incontri di non eccessivo valore tecnico-sportivo, nel quale non v’è spazio alcuno per riferire in ordine a cori razzisti e/o altri comportamenti sanzionabili degli atleti e degli spettatori. In proposito, appare priva di pregio l’avversa censura secondo la quale non si sarebbe verificata alcuna violazione in quanto l’arbitro non avrebbe “rilevato nulla di anomalo”, tanto più che “nella parte del referto arbitrale dedicata al comportamento delle tifoserie non vien indicato nulla di anomalo”, mentre il rapporto assumerebbe decisiva valenza probatoria in quanto sottoscritto e compilato “anche dal Dirigente della squadra avversaria”. Nel caso in controversia, ferma l’anomalia del documento, il referto non appare compilato, invero, con la dovuta perizia, essendosi omesso, tra l’altro, financo di barrare le precostituite caselle relative al comportamento di calciatori, dirigenti e - per quel che qui maggiormente rileva – dello stesso pubblico, così dimostrando che a tale certificazione non può venir attribuita valenza di sorta. Accanto a questa indubitabile realtà, si pone la rilevante circostanza costituita dall’assenza – nel campo e nell’impianto ove si disputava la ricordata finale - di qualsiasi componente della Procura federale che, pertanto, non era in grado di riferire, entro le ore 14,00 del giorno successivo a quello di disputa della gara, i comportamenti discriminatori ed aggressivi appresi solo successivamente, a seguito dell’indagine provocata dagli allarmanti servizi pubblicati sui più diffusi quotidiani nazionali.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.009/TFN del 07 Ottobre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.A.A.C. (Calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società AS Cittadella Srl), Società AS CITTADELLA Srl - (nota n. 165/891 pf13-14 SS/blp del 9.7.2014).

Massima: Il Tribunale federale nazionale, dichiara la propria incompetenza a decidere sul deferimento del calciatore per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS per aver posto in essere durante la gara atti e comportamenti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità essendo competente il Giudice Sportivo. I fatti originano dall’inchiesta che ha riguardato l’episodio del calcio di rigore assegnato nel corso della gara di serie B, Reggina Calcio-AS Cittadella, disputatasi a Reggio Calabria il 26.04.2014, conclusasi con il punteggio di 0 a 1, ed in particolar modo il contegno del calciatore – omissis -, tesserato per la squadra veneta, il quale, prima della esecuzione della massima punizione da parte del calciatore – omissis -, si avvicinava più volte a questi chiedendogli di sbagliare il penalty. Trattasi, evidentemente, di fatti avvenuti durante la gara, come tali ricadenti ex art. 29 CGS nell’ambito della competenza cognitiva del Giudice sportivo, il quale, si ricorda, esercita il proprio potere disciplinare e pronuncia i propri provvedimenti sulla scorta dei documenti ufficiali (rapporto dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale, relativi supplementi). Nella circostanza, risulta pacifico che si sia trattato di un fatto interno alla gara, e provato, al contrario, che l’Arbitro non abbia refertato alcunché, nonostante che il filmato in atti documenti la prossimità del direttore di gara all’epicentro delle contestazioni, come pure la sua vicinanza al – omissis - durante la discutibile performance del calciatore veneto. Ciò rilevato, e non potendo la successiva indagine della Procura federale colmare le lacune prodotte dal difetto di refertazione arbitrale (la Procura, come noto, ha solo il potere, di fronte a fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressioni blasfeme non visti dall’arbitro, di riservatamente segnalare al Giudice Sportivo il fatto avente rilievo disciplinare, sempre che ciò avvenga entro uno spazio temporale predefinito, e cioè entro le ore 16,00 del giorno feriale successivo a quello della gara); richiamato il precedente indirizzo di questo Tribunale (v. CC.UU. n. 66/CDN e n. 67/CDN, entrambi del 20.03.2009, n. 55/CDN del 16.01.2012, n. 97/CDN del 7.06.2013), tra l’altro confortato e confermato dalla consolidata giurisprudenza dello stesso giudice di seconde cure (v. CC.UU. n. 53/CGF del 3.10.2011, n. 141/CGF del 9.01.2013), che appunto afferma, in subiecta materia, la competenza esclusiva e inderogabile del Giudice Sportivo.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 8 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 314 del 17.12.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. REAL CORNAREDOAVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STAR FIVE/REAL CORNAREDO DEL 7.12.2013

Massima: La Corte annulla la decisione del GS che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in quanto a suo dire  ''attinente a decisioni di carattere disciplinare adottate in campo dall'arbitro'' e perciò non assoggettabili, secondo il portato dall'art. 29, 3° comma C.G.S., a valutazioni da parte degli organi di disciplina sportiva (Com. Uff. n. 314 del 17.12.2013). La decisione di primo grado va riformata perchè fondata su un presupposto processuale chiaramente errato. Ed invero la doglianza della ricorrente non investiva alcun provvedimento disciplinare o tecnico di esclusiva competenza del direttore di gara, bensì aveva ad oggetto un mero scambio di persona compiuto dal medesimo nell'individuazione del destinatario (il calciatore – omissis - invece del – omissis -) della prima ammonizione, errore, questo, che avrebbe, successivamente, al momento della seconda ammonizione inflitta al – omissis - ed a causa della mancata espulsione di questi, inficiato la regolarità della partita. Ne deriva che il riferimento alla preclusione di cui al già citato art.29 C,G.S. non ha alcuna ragion d'essere e ciò vale a caducare la dichiarata causa d'inammissibilità. La delibera gravata deve essere pertanto annullata e gli atti, ai sensi dell'art.37, 4° comma u.p. C.G.S., rimessi al Giudice Sportivo per l'esame del merito.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 091/CGF del 08 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 21.10.2013

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, NELLA GARA FIORENTINA/MILAN DEL 7.10.2013, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 3 E 4, IN RELAZIONE ALL’ART. 14, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 1324/833-504PF 12-13/SP/BLP DEL 27.9.2013)

Massima: In via del tutto preliminare va esaminata l’eccezione pregiudiziale della società relativa al fatto che la condotta “minacciosa” sarebbe dovuta essere oggetto di valutazione da parte del Giudice sportivo di primo grado e non della Procura federale. Tale eccezione appare destituita di fondamento. Competente a conoscere e giudicare i fatti in ordine alla presente fattispecie derivante, è senz’altro la Commissione disciplinare. Il Procuratore Federale, infatti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 35 C.G.S., è ritenuto sempre titolare dell’azione disciplinare anche in materia di responsabilità delle società per fatti ascrivibili a sostenitori di queste ultime. Risulta assolutamente priva di pregio anche la considerazione sulla esistenza di una duplice giurisdizione e competenza nell’ambito di una stessa gara, cioè quella del Giudice sportivo e della Commissione Disciplinare contemporaneamente contemplate ed esercenti la loro attività. Come già da art. 5 C.G.S. il Procuratore Federale “ .. Con il deferimento .. trasmette alla Commissione Disciplinare competente tutti gli atti dell’indagine esperita..” svolgendo un’insostituibile ruolo di tramite e di comunicazione. Secondo poi le disposizioni dell’ art. 30 descriventi ruolo e funzioni precipue della Commissione Disciplinare Nazionale “ .. La Commissione Disciplinare Nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali nonché gli appartenenti all’aia, che svolgono attività in ambito nazionale e nelle altre materie previste dalle norme federali; è altresì giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale ..”. Dunque alla luce di quanto precedentemente evidenziato, l’assenza di informazioni ed avvenimenti refertati durante lo svolgimento della gara, competenza ordinaria ed esclusiva del giudice sportivo, non impedisce l’azione di indagine e raccolta di informazioni da parte della Procura Federale al fine della ricostruzione dei fatti salienti, attinenti agli eventi accaduti e discussi nel presente procedimento, favorendo e facilitando in seguito al deferimento come da CGS, l’ufficio svolto dalla Commissione Disciplinare Nazionale.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 318/CGF del 27 Giugno  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 07 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare – Com. Uff. n. 97/CDN del 7.6.2013

Impugnazione – istanza:  2. RICORSO PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG.  A.L. E DELLA SOCIETÀ LIVORNO CALCIO SEGUITO PROPRIO  DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DELL’ART. 1, COMMA 1  C.G.S. E ART. 4, COMMA 2 C.G.S. - NOTA N. 7322/824 PF12-13/SP/BLP DEL 15.5.2013

Massima: La Corte conferma la competenza del Giudice Sportivo sui fatti avvenuti nel corso dello svolgimento di una gara  e relativi alla condotta del tesserato che al 23’ del secondo tempo, in occasione  della sua sostituzione, alzava il braccio sinistro con la mano chiusa a pugno verso i tifosi locali  situati nel settore curva, con evidente intento provocatorio e di sfida. La Corte di Giustizia Federale, esaminati gli atti, in primo luogo, ritiene opportuno precisare  che la Procura Federale è effettivamente incorsa in un errore di valutazione della decisione della  Commissione Disciplinare Nazione, in quanto, in tale atto, non è mai stata affermata la competenza  esclusiva dell’arbitro a rilevare fatti avvenuti nel corso di una gara, ma è stato riconosciuto il potere  esclusivo del Giudice Sportivo a valutare e sanzionare tali fattispecie. Pertanto, la Corte rileva come  la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale sia da confermare, dal momento che unico  soggetto legittimato a decidere sui fatti avvenuti nel corso dello svolgimento di una gara è, ex art.  29 C.G.S., il Giudice Sportivo, il quale, nel caso di specie, non ha inflitto alcuna sanzione, ritenendo presumibilmente non rilevante la condotta posta  in essere dal calciatore in questione e comunque segnalata dai collaboratori della P.F.. Ed al  riguardo la Procura Federale, fatti salvi i poteri codificati di segnalazione riservata, non può  sostituirsi al Giudice Sportivo, legittimamente preposto alle valutazioni di pertinenza.

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