Decisione C.S.A.: C. U. n. 66/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 –  Com. Uff. n. 83 del 10.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELLA  SOCIETÀ  A.S.D.  CITTÀ  DI  FALCONARA  AVVERSO  DECISIONI  MERITO  GARA  KICK OFF/CITTÀ DI FALCONARA DEL 24.9.2017

Massima: Priva di pregio l’eccezione di incompetenza formulata dalla società, volta a rilevare sia che “controparte ha erroneamente individuato quale organo giudicante competente a decidere la controversia de qua la Corte Federale d’Appello e non la Corte Sportiva d’Appello sia che la “controparte ha destinato l’atto di gravame alla Corte Sportiva d’Appello Federale, organo inesistente all’interno della giustizia sportiva. Ebbene, l’art. 23 del C.G.S. (CONI), norma che regola, in generale, il giudizio dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello, rende del tutto superfluo l’accertamento di un eventuale errore (di definizione o concettuale), pur non commendevole, che l’appellante potrebbe aver commesso. Infatti, il comma 2 della predetta norma statuisce che il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro un termine perentorio stabilito dalla Federazione e, in difetto, di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata, salvo l’adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante. Da una piana lettura di tale disposizione emerge che l’atto d’appello dinanzi a questa Corte e la sua notificazione sono atti a forma libera ai quali si applica il principio di cui all’art. 121 c.p.c., in forza del quale gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Pertanto, se è vero che la società ha notificato l’appello all’indirizzo pec di un plesso giurisdizionale incompetente quale la Corte Federale di Appello, tuttavia è altrettanto vero che, intestando l’atto alla Corte Sportiva d’Appello Federale (e non Nazionale, come avrebbe dovuto scrivere), con sede in Roma alla via Gregorio Allegri n. 14, essa intendeva rivolgersi proprio a questa Corte Sportiva d’Appello, ragion per cui lo scopo dell’atto di notificazione dell’appello è stato comunque raggiunto.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 20 maggio 2012– www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Corte di giustizia Federale pubblicata su C.U. n. 76/CGF del 4 novembre 2011

Parti: ALMA JUVENTUS FANO / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) In virtù del principio generale della conservazione degli atti e del raggiungimento degli obiettivi sottesi alla normativa non sussiste nullità del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di Giustizia Federale se nel procedimento stesso, iniziato dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale con il rito ordinario e poi proseguito dinanzi alla medesima Corte con il rito abbreviato (avendo il Procuratore Federale richiesto l'abbreviazione dei termini), le controparti hanno, comunque, esperito in modo completo e idoneo le proprie difese dinanzi al giudice federale di secondo grado. Inoltre siffatta nullità va ricondotta nella categoria delle eccezioni in senso stretto, da proporre, a pena di decadenza, nel primo atto processuale utile; nel caso di specie, invece, l'eccezione non è stata proposta dinanzi alla Corte Federale, cosicché l'intervenuta costituzione in quella sede degli istanti configura un'accettazione del contraddittorio così come instaurato, anche nel rito, dal Procuratore federale e comunque un mancato esercizio di un' eccezione che determina la decadenza dal medesimo. Peraltro l'eccezione risulta proposta tardivamente anche dinanzi al TNAS, poiché formulata solo in sede di memoria e non di proposizione dell'istanza di arbitrato.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 16 aprile 2012– www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 17/CGF del 15 settembre 2011

Parti: Sig. M.Z. e FOLIGNO CALCIO Srl / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) In virtù del principio generale della conservazione degli atti e del raggiungimento degli obiettivi sottesi alla normativa non sussiste nullità del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di Giustizia Federale se nel procedimento stesso, iniziato dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale con il rito ordinario e poi proseguito dinanzi alla medesima Corte con il rito abbreviato (avendo il Procuratore Federale richiesto l'abbreviazione dei termini), le controparti hanno, comunque, esperito in modo completo e idoneo le proprie difese dinanzi al giudice federale di secondo grado.Inoltre siffatta nullità va ricondotta nella categoria delle eccezioni in senso stretto, da proporre, a pena di decadenza, nel primo atto processuale utile; nel caso di specie, invece, l'eccezione non è stata proposta dinanzi alla Corte Federale, cosicché l'intervenuta costituzione in quella sede degli istanti configura un'accettazione del contraddittorio così come instaurato, anche nel rito, dal Procuratore federale e comunque un mancato esercizio di un' eccezione che determina la decadenza dal medesimo. Peraltro l'eccezione risulta proposta tardivamente anche dinanzi al TNAS, poiché formulata solo in sede di memoria e non di proposizione dell'istanza di arbitrato.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 3 aprile 2012– www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Corte di giustizia Federale pubblicata su C.U. n. 135/CGF del 19 gennaio 2012

Parti: POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) In virtù del principio generale della conservazione degli atti e del raggiungimento degli obiettivi sottesi alla normativa non sussiste nullità del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di Giustizia Federale se nel procedimento stesso, iniziato dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale con il rito ordinario e poi proseguito dinanzi alla medesima Corte con il rito abbreviato (avendo il Procuratore Federale richiesto l'abbreviazione dei termini), le controparti hanno, comunque, esperito in modo completo e idoneo le proprie difese dinanzi al giudice federale di secondo grado. Inoltre siffatta nullità va ricondotta nella categoria delle eccezioni in senso stretto, da proporre, a pena di decadenza, nel primo atto processuale utile; nel caso di specie, invece, l'eccezione non è stata proposta dinanzi alla Corte Federale, cosicché l'intervenuta costituzione in quella sede degli istanti configura un'accettazione del contraddittorio così come instaurato, anche nel rito, dal Procuratore federale e comunque un mancato esercizio di un' eccezione che determina la decadenza dal medesimo.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 24 Maggio 2011 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 110/CGF del 2.12.2010

Parti: DOTT. R.B. e ASCOLI CALCIO 1898 SpA/ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (1) In applicazione del principio generale della conservazione degli atti, contenuto nell’art. 159 c.p.c. e del principio della strumentalità delle forme, contenuto nell’ 156, comma 3, c.p.c., la memoria aggiunta, contenente anche la delega del legale rappresentante pro tempore della società istante può assumere valenza sostanziale di impugnazione, tempestivamente proposta, della decisione della Corte di Giustizia Federale.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 21 Ottobre 2009 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Corte di giustizia federale in data 19 dicembre 2008, le cui motivazioni sono state rese note in data 6 aprile 2009

Parti: AVV. C.P. e DOTT. A. D’A./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (2) Ciò non impedisce, invero, al ricorrente di proporre ricorso immediato, avverso il solo dispositivo, laddove da questo derivi un effetto immediatamente lesivo, per eventualmente ottenerne la sospensione. Ma tale possibilità, offerta al ricorrente, non implica peraltro che il ricorso debba necessariamente essere proposto in termini decorrenti dalla conoscenza del dispositivo. A tale considerazione il Collegio ne aggiunge un’altra. Appare infatti essere prassi comune che le motivazioni delle decisioni degli organi federali (non solo della FIGC) vengano depositate ben oltre il termine previsto (ma non a pena di decadenza) dalle applicabili disposizioni per tale adempimento. Ebbene, la “conservazione” del termine per l’impugnazione appare essere un adeguato bilanciamento del prolungarsi della fase decisoria endo-federale: solo il quanto più tempestivo deposito delle motivazioni della decisione appare idoneo a far assumere quanto prima carattere definitivo ad essa.

 

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