Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0067/CFA del 22 Dicembre 2025 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare n. 0073/TFNSD-2025-2026, depositato in data 28.10.2025 e comunicato in data 29.10.2025, nonché della decisione n. 0086/TFNSD 2025-2026, depositata in data 4 novembre 2025 e comunicata in pari data
Impugnazione – istanza: – Sig. J.M.
Massima: Infondata è l’eccezione di violazione del diritto di difesa e la conseguente nullità della decisione del TFN per essere stata assunta il giorno precedente la data dell’udienza, come rivelerebbe l’inserimento del dispositivo in data 28 ottobre 2025 nel cruscotto telematico. La censura muove da un evidente travisamento dei fatti e delle risultanze processuali. Il documento al quale fa riferimento la parte, ossia quello denominato “dispositivo” (con protocollo 54/0038/TFNSD/2025-26), costituisce in realtà il modello usualmente predisposto dalla segreteria dell’organo giudicante con l’indicazione del numero e dell’oggetto del procedimento disciplinare, la composizione del collegio giudicante e i nominativi delle parti. Si tratta di un modello precompilato che viene approntato per essere rimesso all’organo giudicante che lo utilizza per completarne la redazione. Ciò può evincersi con chiarezza dall’annotazione contenuta sul cruscotto, che palesa la natura di un mero atto interno redatto e trasmesso dal Funzionario della segreteria all’indirizzo mail del Presidente del TFN per il successivo completamento del P.Q.M. con il dispositivo della decisione collegiale. L’unico e reale dispositivo presente in atti è quello redatto e firmato dal presidente e dal relatore (n. 0073/TFNSD-2025-2026 con protocollo n. 13/0063/CFA/2025-26), con la sottoscrizione del segretario che attesta l’avvenuto deposito e la data della decisione assunta dal TFN nella camera di consiglio tenutasi in esito all’udienza del 29 ottobre 2025. Il procedimento si è quindi svolto regolarmente, a smentita dell’asserzione secondo cui il dispositivo sarebbe stato decretato prima dell’udienza dibattimentale. Deve, quindi, escludersi che la decisione sia affetta dalle gravissime irregolarità incautamente denunciate dal reclamante.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezione Seconda: Decisione n. 50 del 10/07/2017 – www.coni.it
Decisione impugnata: decisione della Corte Federale di Appello FIGC, di cui al C.U. n. 125/CFA del 20 aprile 2017
Parti: I.C./Federazione Italiana Giuoco Calcio - Diego Penocchio/Federazione Italiana Giuoco Calcio - Luca Mancini/Federazione Italiana Giuoco Calcio - Brescia Calcio S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: L’eccezione concernente l’accertamento della valida formazione della decisione impugnata, segnatamente denunciandone la “nullità/inesistenza” per mancata sottoscrizione è infondata. Risulta acquisita agli atti del procedimento copia del Comunicato ufficiale n. 125/CFA recante “testi delle decisioni relative al Com. Uff. n. 095/CFA – Riunione del 22 gennaio 2017”. Si evince, dal documento rilasciato in copia conforme all’originale in data 24 maggio 2017, (anche) la sottoscrizione del presidente del collegio, “prof. Sergio Santoro”. Pertanto, in difetto di normativa altrimenti cogente per l’insufficienza dell’unica firma, quella del componente che agisce in funzione di presidente, non appare necessario far ricorso a diverse presunzioni di imputabilità della decisione (del genere invocato anche dalla difesa della F.I.G.C. e relativa alla presunzione di coincidenza nella persona del presidente della funzione di redattore), decisione che dunque risulta formalmente valida in quanto rispondente ai “principi regolatori del codice di procedura civile” ex art. 37, c. 9, CGS CONI (ciò che è altro dal rinvio alle disposizioni del medesimo c.p.c., con alterità che assume specifica rilevanza proprio in sede di legittimità e quanto ai vizi di nullità: art. 360-bis, n. 2, c.p.c.). Peraltro, avendo di recente distinto la giurisprudenza di legittimità il caso della mancanza da quello dell’insufficienza delle sottoscrizioni nelle vicende della collegialità, ed essendo in ipotesi (estrema) soltanto quest’ultima -cioè l’insufficienza- a venire qui in questione, allora sarebbe stata oltremodo necessaria l’allegazione dell’interesse vulnerato dalla pretesa deficienza formale dell’atto, viceversa denunciato di nullità senza corredo di alcun’altra idoneità offensiva e, conclusivamente, senza adeguata ammissibilità dello stesso mezzo fatto valere dal ricorrente.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Seconda Sezione : Decisione n. 13 del 14/02/2017 – www.coni.it
Decisione impugnata: decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. (pubblicata con C.U. n. 67 del 5 maggio 2016)
Parti: Associazione Sportiva Dilettantistica U.S. Calcinato e Fabio Franchini/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Il fatto che il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, nell’art. 34, non preveda espressamente i requisiti (del contenuto della sentenza) indicati nell’art. 133 c.p.c. e non contempli la procedura di pubblicazione della sentenza stabilita dall’art. 134 c.p.c., ma ne preveda la pubblicazione sul sito internet della Federazione, certamente non consente di affermare che la sottoscrizione del giudice sia superflua ed irrilevante. La pubblicazione sul sito internet della Federazione non può supplire ad un eventuale difetto di sottoscrizione della decisione da parte del Giudice che la ha emessa. La pubblicazione sul sito internet presuppone comunque che la decisione sia stata validamente pronunciata (a maggioranza) dal Giudice e sia stata motivata. Orbene, la sottoscrizione costituisce il requisito essenziale che consente di ricondurre la decisione al Giudice che la ha emessa, rendendola così riconoscibile come sentenza; o, in altri termini, lo strumento attraverso il quale il Giudice assume la paternità della decisione e della sua motivazione. Fermi tali principi, il Collegio rileva che, in concreto, la doglianza formulata dai ricorrenti è infondata. Infatti, nel corso della pubblica udienza del 23 settembre 2016, fissata per la discussione del ricorso, il Difensore della FIGC ha esibito copia della decisione impugnata ritualmente munita, in calce, delle sottoscrizioni del Presidente e del Segretario della Corte Sportiva di Appello Territoriale (rispettivamente sotto il timbro ‘Il Presidente – Avv. Sergio Carnevale” e “Il Segretario – Orazio Serafino”). Benché detta copia sottoscritta della decisione impugnata non fosse stata depositata dalla FIGC al momento della costituzione in giudizio, la produzione del documento è avvenuta in udienza, alla presenza della Controparte e, dunque, nel rispetto del contraddittorio.
