Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/C Riunione del 7 novembre 2005 n. 6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 109 del 13.10.2005

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Lazio S.p.A. avverso la sanzione dell’ammonizione inflitta al presidente, signor L.C. per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 11, comma 2 dell’allegato b (regolamento delle procedure arbitrali) del regolamento dell’attività di agente di calciatori e la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 inflitta alla società per violazione dell’art. 2, comma 4 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Il principio della sospensione feriale dei termini non trova applicazione nell’ordinamento federale, per cui il lodo arbitrale deve essere adempito nei termini previsti dalla norma.

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