Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0056/CFA del 4 Dicembre 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Deferiva dinanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo il Sig. M.A. e la A.S.D. Val Di Sangro

Impugnazione – istanza: Sig. A.M.

Massima:…non soggetto a sospensione feriale il termine per il deposito delle decisioni nel processo sportivo. Ed invero, nel caso di specie deve trovare applicazione quanto stabilito dall’art. 52, comma 5, codice di giustizia sportiva FIGC secondo il quale: “nel processo sportivo non opera la sospensione feriale dei termini”. La reclamante ha però omesso di riportare nell’atto difensivo una circostanza peculiare che confina in secondo piano la questione della sospensione dei termini feriali poiché, su richiesta della parte ricorrente all’esito della udienza del 22.9.2025, il Tribunale Federale Territoriale dell’Abruzzo, ha disposto la ammissione di una prova testimoniale tenutasi alla successiva udienza del 6.10.2025 e, di poi, accordando 10 giorni alle parti per il deposito di memorie. E’ fuor di dubbio che, ove non fosse stata disposta istruttoria su richiesta della difesa del Sig. …. il Tribunale Federale avrebbe potuto decidere il giorno 22.9.2025, vale a dire nel termine di 90 giorni previsti dall’art. 110 C.G.S. FIGC. Tanto premesso, in materia di procedimento disciplinare, soccorre il richiamo all’art. 110, quinto comma, C.G.S. il quale stabilisce che “Il decorso dei termini di estinzione (del procedimento disciplinare) è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice CONI”. L’art. 38 di quest’ultimo testo normativo disciplina le ipotesi di sospensione del procedimento al quinto comma, prevedendo tra queste alla lett. c), “se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore”. L'intento della norma del CGS CONI è quello di consentire comunque una valutazione approfondita dei fatti in esame (giusto processo), tentando di coniugare effettività e concretezza della giustizia sportiva con le esigenze di sollecita definizione del procedimento (cfr. 91/CFA/2022-2023). La Giustizia sportiva deve infatti sempre essere messa in condizioni di valutare a pieno la posizione processuale del deferito, da qui le previste sospensioni del giudizio nel caso di richieste istruttorie dell'incolpato Come sopra precisato, in occasione dell’udienza del 22 settembre 2025, avanti il TFT il difensore del deferito “insiste per l’ammissione della prova testimoniale” a discarico del suo assistito. L’ammissione e l’espletamento della prova testimoniale, disposte a tutela delle garanzie difensive dell’incolpato, hanno determinato lo slittamento del predetto termine di 90 giorni, essendosi verificata la citata causa di sospensione dei termini ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. C), del Codice CONI. Ed invero, la richiesta di ammissione delle prove orali costituisce una eccezione nel processo sportivo ispirato al principio della speditezza e, ove richieste da parte ricorrente e ammesse, lo stesso richiedente non può poi avvalersi del differimento dell’udienza ed eccepire il superamento dei termini ex art. 110 CGS FIGC, dovendo invece trovare applicazione lo strumento della sospensione del giudizio disciplinare ai sensi del citato art. 38, 5 comma, lettera C, codice CONI. Per tali motivi il deposito della decisione del TFT avvenuto in data 21.10.2025 risulta tempestivo in ragione dalla necessità derivante dall’espletamento delle prove testimoniali ammesse il 22.9.2025. Il termine di 30 giorni dalla ammissione delle prove, appare poi ragionevole, avuto riguardo alla tempistica necessaria per la fissazione della nuova udienza, per l’espletamento delle prove e per consentire l’esercizio del diritto di difesa alle parti interessate.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/C Riunione del 7 novembre 2005 n. 6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 109 del 13.10.2005

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Lazio S.p.A. avverso la sanzione dell’ammonizione inflitta al presidente, signor L.C. per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 11, comma 2 dell’allegato b (regolamento delle procedure arbitrali) del regolamento dell’attività di agente di calciatori e la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 inflitta alla società per violazione dell’art. 2, comma 4 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Il principio della sospensione feriale dei termini non trova applicazione nell’ordinamento federale, per cui il lodo arbitrale deve essere adempito nei termini previsti dalla norma.

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