Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 57/TFN - SD del 22 Novembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 896 /23pf21-22/GC/blp del 3 agosto 2021 nei confronti dei Sigg.ri R.R., G.C. e della società AS Sambenedettese Srl - Reg. Prot. 15/TFN-SD

Massima: Non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem in quanto la procedura di ammissione ai campionati, come pure ricordato dal Collegio di garanzia nella decisione n. 55-2021 con cui ha rigettato il ricorso della odierna società avverso il diniego alla iscrizione al campionato di Serie C, è un procedura ammissiva a carattere concorsuale; trattasi di procedura priva di aspetti sanzionatori sul piano disciplinare, all’esito della quale l’iscrizione o la non iscrizione al campionato conseguono unicamente alla verifica della sussistenza dei titoli e del rispetto degli adempimenti richiesti. Quello di cui si discute invece nel presente procedimento, questo sì avente natura e carattere disciplinare, non è il mancato rispetto della società agli adempimenti richiesti dal Sistema Licenze Nazionali, bensì l’osservanza o meno dei  suoi legali rappresentanti ai sopra ricordati “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” in ordine alla modalità con cui hanno proceduto al pagamento dei debiti previdenziali onde ottenere la Licenza Nazionale. Resta assorbita, per quanto appena detto, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva in ordine ai fatti contestati. Oggetto del presente procedimento non è il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal Sistema Licenze Nazionali, bensì la verifica della contestata inosservanza dei principi di cui al già richiamato art. 4, comma 1, CGS ovvero se, in disparte le opzioni consentite alla società richiedente in ordine ai tempi di pagamento dei debiti della fallita società di cui ha rilevato l’impresa, l’opzione adottata (compensazione) sia idonea a fare ritenere assolti quegli adempimenti nel rispetto dei ricordati principi.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0030/CFA del 25 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 84 del 29 settembre 2021

Impugnazione – istanza: R. – P. – L. - Lazio/Procura Federale

Massima:…. deve poi esaminarsi l’eccezione di violazione del principio di ne bis in idem riproposta dalla parte resistente con memoria ritualmente depositata. Tale memoria, nella misura in cui ripropone una eccezione già respinta dal Tribunale federale ha valore sostanziale di appello incidentale condizionato, ammissibile in quanto proposto in sede di rituale costituzione, fatto salvo, in ogni caso, il pagamento del contributo (Collegio di Garanzia, n. 25/2019; CFA, Sez. III, n. 22/2019-2020).  Secondo la difesa del L. il Tribunale Federale Territoriale avrebbe errato nel ritenere infondata l'eccezione preliminare in relazione alla palese violazione del principio del ne bis in idem. E infatti, sostiene il Tribunale che "i fatti che costituivano l'oggetto del procedimento disciplinare n.483pf2021 attenevano a circostanze del tutto differenti da quelle oggetto del presente procedimento". Il presente procedimento disciplinare 679 pf 20-21 a ben vedere, è scaturito dallo stralcio operato dal Procuratore Federale rispetto al proc. 483pf20-21 instaurato a seguito degli esposti presentati dall'Avv. De Stratis ed avente per oggetto, a giudizio del reclamato, fatti identici consistenti nella “condotta del L. che avrebbe volutamente omesso di comunicare alla F.I.G.C. LND - C.R. Puglia le proprie dimissioni da socio dell'U.G. MANDURIA SPORT, al fine di conservare la qualità̀ necessaria per candidarsi alle elezioni per il rinnovo del C.R. PUGLIA - come tra l'altro dallo stesso affermato con comunicazione a mezzo pec del 29.01.2021”.  La parte reclamata, peraltro, non ha prodotto copia degli esposti da cui si potrebbe dedurre l’effettiva identità dei fatti ma si è limita a depositare in atti uno stralcio dell’integrazione dell’esposto in data 29 gennaio 2021 (sub allegato 2). Si osserva, tuttavia, che proprio sulla base di tale stralcio in atti è possibile rilevare la diversità dei fatti.  Ciò che si lamenta, in quella sede, era che la società si fosse costituita con modalità irregolari: si legge infatti nel documento prodotto dal reclamato che, avendo perduto la qualità di dirigente, il L. sarebbe dovuto incorrere in decadenza ex art. 11 delle norme procedurali sulle assemblee elettive presso la Lega, con conseguente esclusione del candidato dall’assemblea elettiva del 9 gennaio 2021. È pur vero che l’esposto viene sempre menzionato in atti con riferimento ad una serie di circostanze in cui compare una non meglio precisata “violazione dall’art. 4 del CGS”. Tuttavia, detto esposto nel titolo si riferisce genericamente ad una serie imprecisata di circostanze mentre, come rilevato, dallo stralcio in atti non è possibile dedurre altro se non, come detto, una doglianza relativa ad una formazione dell’assemblea non in linea con le norme procedurali vigenti nell’ambito della LND.  Di qui la correttezza della decisione di primo grado sul punto, ove si precisa che diversamente, l’odierno procedimento “attiene ad una più specifica circostanza – nel primo emersa solo incidentalmente – incentrata sulla eventuale produttività degli effetti (n.d.r. del) verbale di assemblea dei soci della società U.G. Manduria di cui al capo di incolpazione sopra trascritto”.  La costituzione irregolare dell’assemblea costituisce, invero, un fatto diverso da quello oggetto di contestazione nel procedimento 627pf 20-21, in cui ciò che viene in rilievo non attiene al regolare svolgimento delle elezioni e alla regolare formazione dell’assemblea sulla base dei richiamati artt. 11 e 8, quanto, piuttosto e più precisamente, la sussistenza di una condotta scorretta del L. il quale, pur essendosi dimesso, si è poi candidato senza comunicare le intervenute dimissioni o accertarsi che la società lo avesse comunicato.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0029/CFA del 28 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale federale territoriale c/o Comitato regionale Puglia Com. Uff. n. 31 del 15.09.2021

Impugnazione – istanza: U.G. Manduria Sport-Sig. L.E.-Procura Federale

Massima:…. deve poi esaminarsi l’eccezione di violazione del principio di ne bis in idem riproposta dalla parte resistente con memoria ritualmente depositata. Tale memoria, nella misura in cui ripropone una eccezione già respinta dal Tribunale federale ha valore sostanziale di appello incidentale condizionato, ammissibile in quanto proposto in sede di rituale costituzione, fatto salvo, in ogni caso, il pagamento del contributo (Collegio di Garanzia, n. 25/2019; CFA, Sez. III, n. 22/2019-2020).  Secondo la difesa del L. il Tribunale Federale Territoriale avrebbe errato nel ritenere infondata l'eccezione preliminare in relazione alla palese violazione del principio del ne bis in idem. E infatti, sostiene il Tribunale che "i fatti che costituivano l'oggetto del procedimento disciplinare n.483pf2021 attenevano a circostanze del tutto differenti da quelle oggetto del presente procedimento". Il presente procedimento disciplinare 679 pf 20-21 a ben vedere, è scaturito dallo stralcio operato dal Procuratore Federale rispetto al proc. 483pf20-21 instaurato a seguito degli esposti presentati dall'Avv. … ed avente per oggetto, a giudizio del reclamato, fatti identici consistenti nella “condotta del L. che avrebbe volutamente omesso di comunicare alla F.I.G.C. LND - C.R. Puglia le proprie dimissioni da socio dell'U.G. MANDURIA SPORT, al fine di conservare la qualità̀ necessaria per candidarsi alle elezioni per il rinnovo del C.R. PUGLIA - come tra l'altro dallo stesso affermato con comunicazione a mezzo pec del 29.01.2021”.  La parte reclamata, peraltro, non ha prodotto copia degli esposti da cui si potrebbe dedurre l’effettiva identità dei fatti ma si è limita a depositare in atti uno stralcio dell’integrazione dell’esposto in data 29 gennaio 2021 (sub allegato 2). Si osserva, tuttavia, che proprio sulla base di tale stralcio in atti è possibile rilevare la diversità dei fatti.  Ciò che si lamenta, in quella sede, era che la società si fosse costituita con modalità irregolari: si legge infatti nel documento prodotto dal reclamato che, avendo perduto la qualità di dirigente, il L. sarebbe dovuto incorrere in decadenza ex art. 11 delle norme procedurali sulle assemblee elettive presso la Lega, con conseguente esclusione del candidato dall’assemblea elettiva del 9 gennaio 2021. È pur vero che l’esposto viene sempre menzionato in atti con riferimento ad una serie di circostanze in cui compare una non meglio precisata “violazione dall’art. 4 del CGS”. Tuttavia, detto esposto nel titolo si riferisce genericamente ad una serie imprecisata di circostanze mentre, come rilevato, dallo stralcio in atti non è possibile dedurre altro se non, come detto, una doglianza relativa ad una formazione dell’assemblea non in linea con le norme procedurali vigenti nell’ambito della LND.  Di qui la correttezza della decisione di primo grado sul punto, ove si precisa che diversamente, l’odierno procedimento “attiene ad una più specifica circostanza – nel primo emersa solo incidentalmente – incentrata sulla eventuale produttività degli effetti (n.d.r. del) verbale di assemblea dei soci della società U.G. Manduria di cui al capo di incolpazione sopra trascritto”.  La costituzione irregolare dell’assemblea costituisce, invero, un fatto diverso da quello oggetto di contestazione nel procedimento 627pf 20-21, in cui ciò che viene in rilievo non attiene al regolare svolgimento delle elezioni e alla regolare formazione dell’assemblea sulla base dei richiamati artt. 11 e 8, quanto, piuttosto e più precisamente, la sussistenza di una condotta scorretta del L. il quale, pur essendosi dimesso, si è poi candidato senza comunicare le intervenute dimissioni o accertarsi che la società lo avesse comunicato.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  – Sezioni Unite: Decisione n. 41 del 03/06/2021www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione dalla Corte Federale dAppello della FIGC, Sezioni Unite n. 20/2020-2021 del 22 settembre 2020 con il quale, in riforma della decisione n. 172/TFN-SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale della FIGC-Sezione Disciplinare, che aveva rigettato il deferimento della Procura Federale della FIGC a carico,

è stato accolto il reclamo proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti: - della sig.ra D. A., la sanzione dell'inibizione per 2 anni e 3 mesi, per avere violato lart. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dallart. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, nonché per aver mantenuto comportamenti che hanno contribuito e agevolato il dissesto finanziario della U.S. Città di Palermo S.p.A. - della sig.ra G., la sanzione dell'inibizione per sei mesi, per avere violato lart. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza; - della sig.ra Z., la sanzione dell'inibizione per sei mesi, per avere violato lart. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;

- del sig. Z., la sanzione dell'inibizione per cinque anni, per avere violato lart. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dallart. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;- del sig. B., la sanzione dell'inibizione per sei mesi, per avere violato lart. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;- del sig. F., la sanzione dell'inibizione per un anno, per avere violato lart. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, nonché per aver mantenuto comportamenti che hanno contribuito e agevolato il dissesto finanziario della U.S. Città di Palermo S.p.A.;- del sig. T., la sanzione dell'inibizione per nove mesi, per avere violato lart. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, nonché per aver mantenuto comportamenti che hanno contribuito  e agevolato il -  del sig. M., la sanzione dell'inibizione per un anno, per avere violato lart. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma  2, e 4, comma 1, del vigente Codicdi Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dallart. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, nonché per aver mantenuto comportamenti che hanno contribuito e agevolato il dissesto finanziario della U.S. Città di Palermo S.p.A.; del sig. A., la sanzione dell'inibizione per un anno, per avere violato lart. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma  2, e 4, comma 1, del vigente Codicdi Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dallart. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, nonché per aver mantenuto comportamenti che hanno contribuito e agevolato il dissesto finanziario della U.S. Città di Palermo S.p.A.

Parti: D. D. A./Federazione Italiana Giuoco Calcio – L. G./Federazione Italiana Giuoco Calcio – S. R. Z./Federazione Italiana Giuoco Calcio M. Z./Federazione Italiana Giuoco Calcio – A. B./Federazione Italiana Giuoco Calcio E. F./Federazione Italiana Giuoco Calcio – J. M. T./Federazione Italiana Giuoco Calcio – V.M./Federazione Italiana Giuoco Calcio – A. A./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: La Corte Federale ha, correttamente respinto la richiesta di inammissibilità del deferimento per violazione del divieto di doppio giudizio per i medesimi fatti, con riferimento a quelli contestati nell’ambito del procedimento conclusosi con la decisione della Corte dAppello Federale del 25 ottobre 2019 (in C.U. n. 030/CFA), alla luce dei precedenti giurisprudenziali, secondo i quali è stato affermato che a nulla rileva, poi, che dal medesimo fatto storico siano derivate ulteriori conseguenze solo successivamente emerse…” (C.U. n. 118/TFN-SD 2019/20 del 27 febbraio 2020), tesi confermata dalla Corte con decisione del 19 giugno 2020 (C.U. n. 076/CFA).

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 040 CFA del 4 Novembre 2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata con il comunicato ufficiale n.12 del 25.09.2020 relativa al deferimento proc.1586/868pfi19-20/GC/LDF/ac del 29.07.2020 a carico della società A.S.D. Raffaele Sergio Academy.

Impugnazione – istanza: Procura Federale–A.S.D. Raffaele Sergio Academy

Massima: Confermata la decisione del TFT che ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti della società in quanto la stessa risulta essere stata già sanzionata con l’ammenda di euro 400,00, per la medesima condotta perpetrata nella gara del 12.10.2019, con decisione del medesimo Tribunale Federale Territoriale pubblicata sul C.U. del C.R. Campania n.6 del 24/07/2020 relativa al deferimento proc. 921 pfi 19/20. In punto di diritto, proprio il principio invocato dalla Procura (ne bis in idem) , mediante la citazione della suddetta sentenza della Cassazione Penale, non consente di accogliere il reclamo perché nella fattispecie non si tratta di valutare lo stesso fatto storico ai fini della prova di un diverso illecito, bensì di sanzionare lo stesso soggetto per la medesima condotta sia pure per violazioni diverse. Peraltro, come noto, in materia di giustizia sportiva trovano applicazione, per quanto non direttamente previsto, le norme del codice di procedura civile e quindi il noto principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Occorre inoltre precisare che nel deferimento proc. 868 pfi 19/20, oggetto del presente giudizio, viene contestata alla ASD Raffaele Sergio Academy anche la violazione di cui all’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per una condotta diversa consistente nel non aver richiesto ed ottenuto la sospensione dall’Albo del settore tecnico per svolgere l’attività di presidente della ASD Raffaele Sergio Academy nella stagione sportiva 2019/2020. Anche riguardo a tale violazione deve essere confermata la decisione di non luogo a procedere perché si tratta di contestazione coperta dal giudicato formatosi con la decisione Tribunale Federale Territoriale pubblicata sul C.U. del C.R. Campania n.6 del 24/07/2020 nella quale la ASD Raffaele Sergio Academy è stata sanzionata perché il sig. Giovanni Sergio ha svolto l’attività di allenatore “senza essere in possesso del titolo abilitativo e senza essere censito presso il Settore Tecnico” (così si legge nella decisione). Quindi, essendo coperta dal giudicato la carenza del titolo abilitativo, l’interessato non poteva chiedere la sospensione dal relativo albo.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:  DECISIONE N. 023 CFA del 28 Settembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale della Liguria, pubblicata con il C.U. n. 3 del 16 luglio 2020

Impugnazione – istanza: Procuratore federale interregionale/P.G. – P.G.D. - U.S.D. Bolzanatese

Massima: Non sussiste violazione del divieto di bis in idem, in relazione al giudizio svoltosi avanti al giudice sportivo che ha comminato le sanzioni relative alla gara (la sconfitta a tavolino, la penalizzazione di un punto in classifica e l’irrogazione dell’ammenda alla Società nonché l’inibizione al dirigente responsabile, in relazione all’utilizzo del calciatore Ricci, non tesserato). Occorre al riguardo considerare che vi è una ripartizione di competenze tra il giudice sportivo e il Tribunale federale, desumibile dagli articoli 65 e 79 del CGS, secondo cui il giudice sportivo è giudice della gara, ed in tal senso declina le proprie competenze e le misure che può adottare, mentre il Tribunale federale è il giudice, tra l’altro, del profilo disciplinare, ed in tal senso egli è stato chiamato in causa dal deferimento operato dalla procura a seguito della segnalazione pervenuta dal Giudice sportivo. E’ dunque evidente che il riferimento, contenuto nell’articolo 79 del CGS alla competenza del Tribunale federale sui fatti in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al giudice sportivo, va inteso come riferito non al fatto in sé ma all’oggetto specifico del giudizio che da quel fatto deriva. Spetta dunque primariamente al Tribunale federale, una volta che sia investito di una questione concernente fatti già vagliati dal giudice sportivo, vigilare affinché non venga attivato un secondo giudizio avente il medesimo oggetto ed adottare le misure di  sua competenza e non quelle di competenza di altri giudici. In tali termini, si tratta a ben vedere di questione che dovrà essere affrontata, se del caso, unitamente al merito. Stessa sorte dovrà eventualmente seguire l’ulteriore questione che, seppure rubricata dalla parte reclamata come “nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento”, attiene in realtà al merito del deferimento stesso, sotto il profilo della correttezza dell’operato della Procura in relazione all’accordo che era stato verbalmente raggiunto per l’applicazione delle sanzioni prima che intervenisse la vicenda Covid.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 121 CFA del 25 Agosto 2020

Decisione Impugnata: Decisione n. 7 del 20.7.2020 del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 7 del 20 Luglio 2020

Impugnazione Istanza: Sig. L.G.-Procura Federale Interregionale)

Massima: Annullata la decisione del TFT per violazione del prinicpio ne bis in idem…Orbene, come è noto, perché si manifesti la patologica condizione del bis in idem, è necessario che un primo giudizio si sia validamente svolto (o sia in fase di celebrazione), ma, appunto, deve trattarsi di un rapporto procedimentale effettivamente “nato” e non solo apparentemente esistente, così come, interpretando alla lettera il dictum della III Sezione, si sarebbe indotti a credere. Si legge infatti a pag. 4 della predetta decisione che, a seguito della mancata comunicazione al Lupo da parte della sua stessa società, si era verificata “una situazione [ …… ] che è divenuta nota [scil. all’incolpato] solo dopo la sentenza di primo grado [e ciò] rende praticamente inesistente il procedimento iniziato nei confronti del calciatore, il quale non è stato messo in condizione, non solo di partecipare al processo, ma persino di conoscere l’esistenza di una indagine ai suoi danni”. In base al tenore letterale dell’espressione utilizzata, si potrebbe essere indotti ad ipotizzare che la III Sezione si sia limitata ad una mera constatazione della inesistenza di una decisione giudiziale, in realtà mai “venuta alla luce” per la assoluta mancanza dei suoi presupposti essenziali. Così si spiegherebbe l’annullamento, sostanzialmente senza rinvio, e la conseguente semplice trasmissione degli atti alla Procura (dunque: non all’organo giudicante ex art. 106 comma 2 CGS) per quanto di sua competenza (non essendo mai stata promossa l’azione disciplinare a carico della società A.C. Scerni ed essendo stata esercitata –ma solo in apparenza – a carico del Lupo); ne conseguirebbe che il principio del ne bis in idem non risulterebbe violato per la buona e semplice ragione che nessun giudizio, in realtà, sarebbe stato già celebrato, atteso che solo un simulacro di giudizio (in realtà un non-giudizio) fu posto in essere. Tuttavia, in tal caso, vale a dire se si ritenesse che l’azione disciplinare fosse stata in realtà promossa solo dopo il 3.2.2020 (tuttavia con iscrizione nel registro, ex art. 119, comma 2, risalente addirittura al 2019), risulterebbe violato il termine ex artt. 119, comma 4, e 123, comma 1,CGS, cui dovrebbe inevitabilmente far seguito la declaratoria da parte di questa CFA di estinzione del procedimento, in sostanziale accoglimento della terza censura del reclamo e, conseguentemente, l’annullamento (ancora una volta senza rinvio) della decisione impugnata.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 101 CFA del 3 Agosto 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 153/TFN-SD 2019/2020

Impugnazione Istanza: Procura Federale Interregionale - Hellas Verona FC spa - Sig. G.F. - Torino FC spa - Sig. M.B. - ACD Giovani Fucecchio - Sig. B.V. - Genoa Cricket and Football Club spa - Sig. M.S. - Sig. M.B. - Città di Pontedera - Sig. P.P. - San Gimignano - Sig. S.N. - AS Roma spa - Sig. M.T.

Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità ovvero di improcedibilità del presente giudizio per violazione del principio del ne bis in idem….Si osserva sul punto che il primo procedimento disciplinare ha riguardato la partecipazione al torneo di arbitri estranei alla FIGC mentre quello oggetto del presente giudizio ha ad oggetto la partecipazione a un torneo non autorizzato dalla FIGC. Ne discende che non vi è identità tra i soggetti destinatari dei provvedimenti né con riferimento ai rispettivi oggetti, elementi necessari per descrivere una identità di giudizio rilevante al fine del ne bis in idem (si veda, tra le altre, Cass., sez. un., 23 aprile 2019, n. 11161, che evidenzia che ai fini del principio in esame occorre che la nuova domanda sia proposta in termini identici sotto tutti i profili della struttura dell’azione, personae, causa petendi e petitum). In ogni caso, parte reclamata avrebbe dovuto proporre espressamente reclamo sul punto, mentre la formulazione di tale eccezione solo in corso di giudizio è qualificabile come domanda nuova e come tale inammissibile. Con riferimento alla questione della falsificazione dell’autorizzazione, parte resistente ritiene potersi anche configurare un terzo giudizio sul medesimo fatto, ma sul punto, oltre a ribadire le motivazioni già espresse al paragrafo precedente, si osserva che la sentenza impugnata non è intervenuta con contenuto decisorio sul punto, limitandosi a rimettere gli atti, con provvedimento non definitivo del giudizio, ma sostanzialmente istruttorio, alla Procura stessa. L’eventuale violazione del principio in questione potrà, pertanto, nel caso, essere contestata solo nel momento in cui e se verrà instaurato un nuovo giudizio ovvero un nuovo procedimento disciplinare diretto a contestare la falsità della documentazione depositata. A tale giudizio è invece estranea l’impugnazione degli atti della procedura disciplinare sulla falsità della documentazione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 118/TFN del 27.02.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 8221/134 pf19-20 GC/gb del 2.1.2020 a carico dei Sig.ri L.P., L.C. e della società Chievo Verona Srl - Reg. Prot. 130/TFN-SD)

Massima:  E’ inammissibile il deferimento nei confronti del presidente e della società per violazione del principio del ne bis in idem in quanto le condotte ascritte al sig. C. coincidono esattamente con quelle al medesimo già contestate nell’ambito del procedimento n. 670 pf 17 – 18, conclusosi con la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione, nonché con l’ammenda di € 200.000,00 (duecentomila/00) e punti 3 (tre) di penalizzazione per la società, di tali fatti chiamata a rispondere in via diretta. Sul punto, la difesa del sig. Campedelli ha correttamente evidenziato l’identità del fatto storico posto a base del precedente procedimento e di quello odierno, consistente nell’ideazione di operazioni di compravendita simulata di giovani calciatori, intercorse con la AC Cesena Spa, successivamente dichiarata fallita e nell’indicazione nei bilanci delle due società dei relativi valori. Tanto è ancor più vero a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 200/2016 che ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 cpp nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale”, ovvero nella parte in cui “limita l’applicazione del principio del ne bis in idem all’esistenza del medesimo fatto giuridico, nei suoi elementi costitutivi, sebbene diversamente qualificato, invece che all’esistenza del medesimo fatto storico”. Dal confronto tra il fatto storico già giudicato nell’ambito dell’ordinamento sportivo e quello sottoposto all’odierno giudizio emerge l’assoluta identità della condotta contestata, sempre e comunque circoscritta alle operazioni di cessione e ai riflessi di bilancio di cui al precedente procedimento disciplinare. A nulla rileva, poi, che dal medesimo fatto storico siano derivate ulteriori conseguenze solo successivamente emerse, quali l’ipotizzato concorso nel reato di bancarotta e gli altri reati per i quali il sig. Campedelli risulta attualmente indagato, unitamente ad altri soggetti, dalla Procura della Repubblica di Forlì. Attesa la ben nota autonomia tra l’ordinamento statale e quello sportivo, pertanto, a nulla rileva che dai fatti contestati nell’odierno procedimento, già oggetto del precedente procedimento, derivino per l’ordinamento statale altri e diversi effetti, comunque inidonei a spiegare ulteriori effetti per l’ordinamento sportivo. Non può non sottolinearsi, del resto, che è la stessa memoria di replica della Procura Federale a dare contezza di tanto, laddove afferma che “nel presente procedimento Campedelli deve rispondere degli effetti delle proprie condotte riverberati sui bilanci della società AC Cesena ed, in particolare, del suo ruolo di concorrente esterno nel reato di bancarotta fraudolenta impropria contestata al capo C dell’ordinanza del GIP del 9 Luglio 2019”. Non si tratta, dunque, come sostenuto dalla Procura Federale nella richiamata memoria, di “diversità delle violazioni contestate”, bensì “degli effetti delle proprie condotte”, condotte che, per quanto detto, in mancanza di ulteriori allegazioni, sono esattamente sussunte nelle condotte di cui il Campedelli è già stato chiamato a rispondere e per le quali è stato anche sanzionato. Risulta peraltro inconferente il richiamo operato in udienza dalla Procura Federale in ordine al cd. “doppio binario sanzionatorio” e alla diversità genetica del fatto ovvero al disvalore delle conseguenze, queste sì diverse, avute per la società Cesena, ove considerato identico il fatto generatore delle stesse. Ed invero, il doppio binario sanzionatorio consente che, per il medesimo fatto illecito, ad una prima sanzione ne possa seguire altra e di diversa natura all’esito di un ulteriore procedimento. Tanto, è consentito, però, nel rispetto della proporzionalità delle sanzioni, vero criterio cardine del ne bis in idem, che impone la disapplicazione delle norme relative al trattamento sanzionatorio dell’illecito oggetto del secondo procedimento, “in toto (se la prima sanzione assorbe interamente il disvalore del fatto) o (più frequentemente) derogando in mitius al minimo edittale, sempre nel rispetto, sul fronte penale, del limite insuperabile dell’art. 23 c.p.” (Cass. pen., Sez. V, 31.10.18, n. 49869). Nella specie in scrutinio, a tutto voler concedere, sia il sig. … che la società Chievo Verona Srl, anche a volere considerare il successivo fallimento della società AC Cesena Spa, sono già stati destinatari di sanzioni congruamente afflittive e, comunque, della stessa natura di quelle richieste dalla Procura Federale (inibizione ed ammenda), di talché a nulla rilevano, ai fini del presente procedimento, gli effetti di quelle condotte nell’ambito dell’Ordinamento Statale.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 119/CFA DEL  14/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL  COM. UFF. 070 II SEZ. DEL 31 GENNAIO 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 17.12.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. D.A.G. (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 11 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  2654/43  PF  18-19  GP/GC/BLP  DEL  18.9.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. M.M.(ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 11 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019 SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  2654/43  PF  18-19  GP/GC/BLP  DEL 18.9.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  A  TITOLO  DI  RESPONSABILITÀ  DIRETTA  AI  SENSI  DELL’ART.  4,  COMMA  1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2654/43 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. M.M.(ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI  ARTT.  1  BIS, COMMA  1,  E  8,  COMMI  1  E  2  C.G.S.  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA 3655/13 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 16.10.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. D.A.G. (ALL’EPOCA  DEI FATTI PROCURATORE SPECIALE E  LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI  ARTT.  1  BIS, COMMA  1,  E  8,  COMMI  1  E  2  C.G.S.  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA 3655/13 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 16.10.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3655/13 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 16.10.2018

Massima: Infondato… è innanzitutto il motivo concernente la pretesa violazione del principio del ne bis in idem processuale. I fatti oggetto dei due deferimenti sono indiscutibilmente diversi. Il primo deferimento riguarda infatti la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3 del C.G.S. in relazione al titolo I, paragrafo 1, lett. E, punto 11 del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018, che deve ritenersi integrata nel momento stesso in cui una valida fideiussione a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 non viene presentata entro il perentorio termine del 30.6.2018. Tale obbligo di deposito non può evidentemente ritenersi soddisfatto quando la fideiussione, pur depositata entro i termini previsti dalla normativa federale è risultata, a seguito degli accertamenti della Lega Pro, comunicati alla U.S. Triestina con nota del 3.7.2018, “priva di qualsiasi validità ed efficacia”. Nel caso di specie del resto è la stessa società ricorrente ad ammettere di aver dovuto nuovamente ricorrere, dopo la comunicazione della Lega Pro, al Monte dei Paschi di Siena, che ha emesso una nuova fideiussione, questa volta valida, depositata in data 12.7.2018, e positivamente verificata dalla Co.Vi.So.C. il 19.7.2018. Risulta quindi evidente che la fideiussione grazie alla quale la U.S. Triestina ha potuto acquisire la licenza nazionale ed iscriversi al Campionato di appartenenza è stata depositata presso i competenti organi federali con più di dieci giorni di ritardo rispetto al termine previsto dalla normativa federale. Il secondo deferimento si riferisce invece alla violazione degli artt. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., per aver tenuto una condotta positiva, e non omissiva come nel primo deferimento, consistente nel fatto di aver depositato presso la Co.Vi.So.C. una fideiussione priva di qualsiasi validità ed efficacia, potenzialmente idonea ad ingannare l’organo di vigilanza rispetto alla effettiva sussistenza in capo alla U.S. Triestina dei requisiti per l'ammissione al campionato di competenza. Condotta manifestamente configgente, come risulta evidente, con i principi di lealtà e di correttezza sportiva. Si tratta quindi di condotta che non può essere confusa con quella relativa al semplice mancato rispetto del termine per il deposito, ma che si  concretizza in una condotta positiva chiaramente comportante la violazione delle norme indicate nel secondo atto di deferimento.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 65/CFA del 06 Dicembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 12/TFN del 27.9.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECISIONE PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEL SIG. P. V.(ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA – LND) SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 17 C.G.S. - NOTA N. 734/1037 PF16-17 GP/CS/GB DEL 24.7.2017 - RICORSO DEL SIG. P. V. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA - LND) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 17 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 734/1037 PF16-17 GP/CS/GB DEL 24.7.2017 - RICORSO DELLA LND EX ART. 42 C.G.S. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. V. P. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 17 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 734/1037 PF16-17 GP/CS/GB DEL 24.7.2017

Massima: Deve poi confermarsi la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto insussistente, in concreto, la violazione del principio del ne bis in idem, anche in relazione alla sua incidenza sulla concreta commisurazione della sanzione inflitta all’incolpato. In tal senso, non sussiste la denunciata sovrapposizione con il deferimento deciso con la pronuncia della Corte n. 117/CFA del 17 marzo 2017. Al riguardo, è sufficiente richiamare la corretta impostazione seguita dalla decisione di primo grado, a mente della quale l'ampiezza e l'entità delle irregolarità contestate ben hanno potuto legittimare diverse azioni della Procura Federale volte a censurare svariati profili di illiceità. In altri termini le precedenti segnalazioni, lungi dall'essere state accantonate ed ignorate dal Procuratore Federale, hanno portato all'adozione di atti di deferimento ben definiti; pertanto, a parere del Collegio nulla vieta alla Procura Federale di avviare, sulla scorta di una notizia analoga ad altre precedentemente inviate, ulteriori indagini riguardanti diverse e/o più ampie e delineate condotte illecite poste in essere dal presunto responsabile.”

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 12/TFN-SD del 27 Settembre 2017 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P. V. (all’epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Campania - LND) - (nota n. 734/1037 pf16-17 GP/MB/CS/gb del 24.7.2017).

Massima: infondata deve ritenersi la presunta violazione del ne bis in idem. La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 200 del 2016 (citata anche dalla difesa), nel dichiarare illegittima la disposizione di cui all'art. 649 cpp nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussista un concorso formale fra il reato giá giudicato con sentenza divenuta irrevocabile ed il reato per cui é iniziato il nuovo procedimento penale, ha, tuttavia, delineato la portata della propria sentenza precisando, in motivazione che "È il caso di precisare che la conclusione appena raggiunta non impone di applicare il divieto di bis in idem per la esclusiva ragione che i reati concorrono formalmente e sono perciò stati commessi con un’unica azione o omissione.È infatti facilmente immaginabile che all’unicità della condotta non corrisponda la medesimezza del fatto, una volta che si sia precisato che essa può discendere dall’identità storico-naturalistica di elementi ulteriori rispetto all’azione o all’omissione dell’agente, siano essi costituiti dall’oggetto fisico di quest’ultima, ovvero anche dal nesso causale e dall’evento. Tale ultima posizione, in particolare, è fatta propria dal diritto vivente nazionale e se ne è già accertata la compatibilità con la Costituzione e con lo stato attuale della giurisprudenza europea." In tale contesto, pertanto, sembra a questo Collegio che i fatti contestati con il presente procedimento, pur riguardanti lo stesso periodo storico nonché la medesima attivitá gestoria, siano ontologicamente diversi rispetto a quelli contestati con i precedenti deferimenti, sia sotto il profilo del nesso causale che sotto il profilo degli eventi consequenziali. Oggetto di contestazione, nel caso attuale, infatti, a prescindere dalle norme che si sussumono violate, é l'aver posto in essere reiterate condotte illecite volte a favorire una serie di club al fine di alterare il regolare svolgimento delle gare. I deferimenti precedenti, invece hanno avuto ad oggetto da un lato le irregolaritá nella gestione finanziaria del Comitato Regionale Campania,dall'altra la circostanza che alcune societá ben definite, si fossero iscritte ai campionati di loro competenza con un numero di giocatori tesserati di gran lunga inferiore rispetto al necessario, gettando le basi per l'utilizzo di calciatori non tesserati e in posizione irregolare. Ció viene precisato anche nel corpo motivazionale della sentenza della Corte Federale d'Appello 112/CFA del 17 marzo 2017, liddove si specifica che "appare circostanza pacifica e, comunque, non contestata e tantomeno smentita che le societá meglio specificate nel deferimento di cui trattasi sono state iscritte a competizioni ufficiali organizzate nell'ambito del Comitato regionale Campania pur in difetto del numero minimo di calciatori tesserati e, ancor meno, di un numero utile di giocatori ponendo, cosí, le premesse perché le societá dovessero, di fatto, avvalersi per la disputa di singole gare, di calciatori tesserati." Trattasi, pertanto, di contestazione fattuale che, per l'ampiezza del fenomeno contestato, per la ripetitivitá delle condotte contestate, per il diverso titolo di responsabilitá contestata, si appalesa differente rispetto a quelle oggetto dei precedenti deferimenti, cosí come appare diversa la qualificazione del fatto contestato, inquadrato sotto il profilo del dolo e non giá di una mera violazione colposa dell'obbligo di vigilanza Non a caso, anche nella relazione di accompagnamento al deferimento n.811 (richiamata dalla difesa) da cui, poi, é scaturita la decisione n. 35/TFN, la Procura Federale non esamina la vicenda oggetto del presente deferimento, limitandosi ad affrontare il tema relativo al tesseramento di un numero di giocatori inferiore ad 11 da parte di alcune societá; anche la comunicazione di conclusione indagini della Procura Federale (sempre richiamata dalla difesa) relativa al predetto deferimento contezza del fatto che la vicenda relativa all'utilizzo dei calciatori non in regola sarebbe stata affrontata con separata indagine.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 012/CFA del 19 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 40 del 27.10.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO SIG. COMPETIELLO ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 8 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 61 COMMI 1 E 5 N.O.I.F., ALL’ART. 39 N.O.I.F. ED ALL’ART. 43 COMMI 1 E 6 N.O.I.F.– NOTA N. 2856/36 PF 16-17 AA/AC DEL 20.09.2016

Massima: Non sussiste la lamentata improcedibilità o inammissibilità del deferimento. Infatti, dagli atti di causa risulta documentalmente che non vi è stata nessuna violazione del principio della “res iudicata” né la violazione del divieto del “ne bis in idem”. Infatti, l’inibizione inflitta al reclamante dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Provinciale di Avellino era una misura meramente cautelare, tanto è vero che il Giudice Sportivo ha rimesso gli atti alla Procura Federale per gli ulteriori provvedimenti disciplinari. Una decisione del genere non avrebbe avuto alcun senso se si fosse trattato di una decisione definitiva sui fatti avvenuti in occasione della gara. La riprova della natura cautelare dell’inibizione fino al 15.4.2016 trova una conferma nella decisione del Giudice di primo grado il quale ha determinato in mesi otto la sanzione dell’inibizione tenuto conto proprio della sanzione già comminata all’odierno reclamante in sede cautelare. Infatti, se non vi fosse stata l’inibizione in sede cautelare, la sanzione da infliggersi al reclamante nel giudizio di primo grado sarebbe stata ben più elevata anche in considerazione della richiesta del Procuratore Federale dell’inibizione per la durata di anni uno e mesi sei.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 112/CFA del 17 Marzo 2017 (motivazioni) -  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera  del Tribunale Federale  Nazionale  – Sezione  Disciplinare -  Com. Uff. n. 13/TFN del 14.9.2016 - Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 30.11.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. PASTORE VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 18 E DELLA AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 15710/2885PF 15-16/SP/BLP DEL 30.6.2016 (Delibera  del Tribunale Federale  Nazionale  – Sezione  Disciplinare -  Com. Uff. n. 13/TFN del 14.9.2016)

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. PASTORE VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1545/744 PF15-16 SP/CC DEL 3.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 30.11.2016)

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. PASTORE VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1950/811 PF15-16 SP/BLP DEL 18.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 30.11.2016)

Massima: Merita accoglimento, invece, l’eccezione di violazione del divieto di bis in idem formulata con riferimento al reclamo avverso la decisione del TFN n. 35 del 30.11.2016 relativa al deferimento della Procura federale del 3 agosto 2016 (nota n. prot. 1545/744pf15-16 /SP/cc), sopra numerato  sub 3).Con il capo  2) di incolpazione del predetto deferimento  del 3 agosto 2016 (nota n.  prot. 1545/744pf15-16 /SP/cc), qui rubricato, come detto, sopra, al n. 3) della esposizione in fatto della presente decisione, è stato contestato al dott. – omissis - di aver «omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata ad evitare l’insorgenza, o perlomeno, ad eliminare le pregiudizievoli conseguenze di quelle  gravi carenze di carattere  amministrativo e di evidente disordine contabile rilevate dalla gestione commissariale in parola per come, in specie, compendiate in quel “Verbale di operazioni compiute” steso dalla Guardia di Finanza, in data 16/12/15, all’esito della attività di ispezione e controllo dalla stessa condotta presso la sede del Comitato Regionale Campania al fine di verificare la regolarità delle operazioni bancarie, con specifico riferimento a tutti gli assegni circolari emessi, effettuate dal Comitato stesso, e dalla quale è emersa l’esistenza di ben 313 operazioni per importi non giustificati (per un valore complessivo di € 1.067.098,18) tali da aver nel loro insieme provocato un oggettivo danno economico e patrimoniale, tanto, al Comitato, quanto, più in generale, alla F.I.G.C.». Risulta in atti che con precedente deferimento (prot. 8999/90 pf15-16 SP/gb del 2 marzo 2016) il Procuratore federale ha contestato al dott. – omissis - e ad altri soggetti del  Comitato regionale Campania, l’omissione – nello svolgimento dell’incarico a ciascuno attribuito – di «ogni iniziativa utile ad impedire, contrastare o comunque rendere particolarmente difficile l’appropriazione indebita che, allo stato degli atti, parrebbe perpetrata dal Sig. D.C. (quale responsabile amministrativo del C.R. Campania, nonché di gestore, in totale autonomia, della cassa contanti del predetto C.R. e diretto referente con l’azienda di credito incaricata del servizio di tesoreria del C.R. Campania, non soggetto alla giurisdizione federale), che ha sottratto somme di competenza del C.R. di elevato importo (in corso di definitivo accertamento) con molteplici azioni commesse in un ampio arco di tempo (decorrente presumibilmente dal mese di ottobre 2009), senza che nessuno dei soggetti (Presidente, Vice Presidente, Revisori) competenti ad esercitare su di lui i più opportuni e necessari controlli, in ragione della carica dagli stessi ricoperta e della circostanza che il responsabile dell’Ufficio amministrativo riferisse direttamente a loro in base all’organizzazione interna del Comitato, venendo così meno ai propri ordinari doveri di vigilanza non avendo mai riscontrato nell’illecito comportamento appropriativo, pur reiteratamente posto in essere dall’autore del fatto, aspetti meritevoli di specifico approfondimento, né rivolto allo stesso richiami, contestazioni e/o richieste di produrre documentazione giustificativa del proprio operato, trascurando colpevolmente elementari regole di buona amministrazione e le disposizioni interne della L.N.D.». Orbene, il TFN ha disatteso l’eccezione di improponibilità per violazione del principio del ne bis in idem formulata dal dott. – omissis -, ritenendo «fondato l’addebito», idoneo a racchiudere, «per quanto possibile, la contestazione di culpa in vigilando rivolta alla figura apicale del Comitato». Ritiene, infatti, il Tribunale di prime cure, nella decisione n. 35 qui fatta oggetto di appello, che «le gravi carenze di carattere amministrativo risultano nel “Verbale di operazioni compiute” steso dalla Guardia di Finanza, in data 16/12/15, all’esito della attività di ispezione e controllo dalla stessa condotta presso la sede del Comitato Regionale Campania al fine di verificare la regolarità delle operazioni bancarie, con specifico riferimento a tutti gli assegni circolari emessi, effettuate dal Comitato stesso, e dalla quale è emersa l’esistenza di ben 313 operazioni per importi non giustificati (per un valore complessivo di € 1.067.098,18) tali da aver nel loro insieme provocato un oggettivo danno economico e patrimoniale, tanto, al Comitato, quanto, più in generale, alla F.I.G.C.». Deve, peraltro, darsi conto del fatto che lo stesso TFN si è posto il dubbio di una eventuale sovrapposizione della contestazione esaminata e decisa con la predetta decisione del 30.11.2016 con altre precedenti contestazioni mosse al dott. – omissis - dalla Procura federale («la fattispecie così formulata, oltre che rendere conto del grave danno causato alle casse del Comitato da un elevato numero di operazioni, risulta non coperta, forse casualmente, dal “decisum” degli altri procedimenti in precedenza richiamati», sciogliendo, tuttavia, il dubbio in senso sfavorevole al deferito, sulla base del fatto che nella decisione n. 68/TFN del 12 aprile 2016 «la culpa in vigilando, in quel caso, è contestata in relazione alla sola appropriazione indebita perpetrata anche in conseguenza dell’omesso controllo». In  realtà,  una  complessiva  rivalutazione  dei  fatti  dedotti  in  giudizio  ed  una  più  accurata sostanziale comparazione tra i fatti contestati nei due diversi capi di incolpazione sopra riportati, specie alla luce delle relative decisioni del TFN (e, per il secondo sopra citato deferimento, anche di questa Corte) conducono a ritenere che la contestazione concerna il medesimo addebito, come correttamente sostenuto dalla difesa dell’appellante, anche in sede di discussione. Ciò che, infatti, in entrambi i predetti capi di incolpazione viene imputato al dott. – omissis - è la violazione del precetto generale di cui all’art. 1 bis CGS per avere omesso una opportuna, quanto doverosa, vigilanza sulla gestione finanziario-contabile del Comitato regionale Campania, di cui lo stesso ha assunto la carica di presidente, che ha portato al disordine amministrativo-contabile assimilabile ad un vero e proprio dissesto finanziario del Comitato medesimo. Nella decisione n. 12/CFA del 28 luglio 2016 di questa Corte, che ha parzialmente riformato la decisione n. 68/TNF 68 del 12 aprile 2016, relativa al deferimento della Procura federale prot. 8999/90 pf15-16 SP/gb del 2 marzo 2016, è dato leggere: «Tutti gli appellanti (tra cui, per quanto qui interessa, il dott. – omissis -ndr), seppur per ragioni e titoli diversi, hanno violato l’art. 1 bis del vigente CGS ed i sottesi principi di lealtà, probità e correttezza, per aver omesso di assumere, ciascuno nello svolgimento dello specifico incarico assunto, le doverose iniziative utili ai fini di una migliore gestione finanziaria (presidenti e, in misura minore, vicepresidenti) o di un maggior controllo delle operazioni relative ai fondi movimentati dal Comitato regionale (revisori). Omesse iniziative ed insufficienti controlli che hanno, peraltro, reso possibile o, di fatto, agevolato l’attività alterativa del responsabile amministrativo, come contestatagli dalla Procura della Repubblica di Napoli e dallo stesso, comunque, sostanzialmente ammessa, seppur, come detto, con ridimensionamento dell’entità della somma complessivamente sottratta». «Si versa», prosegue la Corte nella prima richiamata decisione n. 12, «in ipotesi di illecito omissivo, consistente nel mancato rispetto dei doveri imposti dall’art. 1 bis CGS e, segnatamente, dell’obbligo di improntare il proprio comportamento ai principi di lealtà, probità e correttezza. Il rimprovero che si muove agli appellanti, ciascuno in relazione al proprio ruolo ed alle proprie funzioni, è quello di non aver compiuto quelle azioni possibili (di gestione e di controllo, ciascuno in relazione alla funzione svolta od all’incarico assunto) agli stessi richieste e dagli stessi dovute. Quest’ultimo requisito, quello della doverosità del comportamento, differenzia, come noto, l’omissione dalla semplice inerzia improduttiva di effetti giuridicamente rilevanti. Gli appellanti, ciascuno, lo si ribadisce, in relazione al proprio ruolo, incarico o mandato, avevano la possibilità concreta di agire, di operare un diverso, più penetrante, più intenso controllo sulla gestione complessiva dei fondi del Comitato, in generale, e sulla gestione amministrativo- finanziaria del sig. Cerbone, in particolare. In particolare, i presidenti (……. e – omissis -, ciascuno in relazione al periodo di propria competenza), come anche, seppur in misura sicuramente inferiore, i vicepresidenti del Comitato (……..), avevano l’obbligo, ex art. 1 bis CGS, non già e non solo di svolgere (per il tramite dei soggetti istituzionalmente  preposti o all’uopo incaricati)  tutte  le verifiche  di rito previste  dai regolamenti federali e di Lega, ma anche il dovere di operare, quantomeno, un controllo di ordine sistematico e complessivo sulla gestione dei fondi movimentati dal Comitato dagli stessi presieduto. Avevano l’onere specifico di avvedersi, specie alla luce della esperienza maturata (in particolare dal presidente – omissis -), della ampia, forse eccessiva libertà di “movimento” accordata al responsabile amministrativo del Comitato regionale che, pur non essendo né il presidente, appunto, ma neppure il segretario del Comitato, disponeva, di fatto, grazie ad un controllo a maglie larghe, dei fondi del Comitato stesso, quasi in posizione autoreferenziale, senza che nessuno tra i presidenti o i vicepresidenti, abbiano avvertito l’esigenza di chiedere contezza dell’andamento complessivo della gestione della cassa. Dovevano, segnatamente, per quanto qui interessa, i sigg.ri – omissis -, …… , atteso il loro ruolo di responsabili primi del Comitato, impedire che venissero movimentati ingenti quantità di denaro contante o, quantomeno, avevano l’obbligo di chiedere spiegazioni al responsabile amministrativo delle ragioni e della effettiva necessità di circolazione di flussi di contante. Avevano l’onere di richiedere espressamente (e non lo hanno fatto) di effettuare le transazioni finanziarie per il tramite dei consueti canali bancari (bonifico, assegno circolare, ecc.), limitando, appunto, al minimo indispensabile,   la   circolazione   del   denaro   contante   (peraltro,   la   circostanza   dell’entità, particolarmente rilevante, del contante che circolava presso il Comitato Regionale Campania è stata ammessa dallo stesso Cerbone in sede di interrogatorio penale)». Come emerge dal confronto tra i due addebiti, qui in rilievo, attribuiti al dott. – omissis - viene allo stesso contestato, in sostanza, una condotta (omissiva) generale, ossia il mancato controllo, la mancata predisposizione di tutti quegli strumenti e la mancata adozione di tutte quelle iniziative necessarie o, comunque, opportune al fine di evitare una gestione contabile e finanziaria troppo “disinvolta” che ha, poi, effettivamente, causato il disordine amministrativo-contabile e finanziario di cui si diceva e reso possibile il fatto appropriativo contestato all’allora responsabile amministrativo del Comitato. Del resto, come correttamente osservato dallo stesso Tribunale federale nazionale, non è possibile frazionare l’addebito di omessa vigilanza e adozione di specifiche idonee misure in tante volte quante sono i singoli episodi distrattivi o di mala gestio verificatisi nell’amministrazione del Comiato e che pur rientrano nell’unico complessivo concetto di disordine contabile e finanziario del Comitato regionale Campania. In ogni caso, peraltro, anche laddove si fosse trattato di fatti contestati non identici, come di recente affermato dalla Corte Costituzionale (sent. 21 luglio 2016, n. 200) «la regola di giudizio del "ne bis in idem" deve trovare eventuale spazio applicativo anche nel caso in cui vi sia concorso formale tra ipotesi di reato già giudicata ed altra per la quale il procedimento sia iniziato». In definitiva, il dott. – omissis - già condannato con sentenza definitiva non può essere di nuovo processato per il medesimo sostanziale fatto / addebito. L’eccezione di violazione del principio del ne bis in idem formulata dalla difesa del dott. – omissis - è, dunque, fondata. Per l’effetto, in ordine al capo di incolpazione n. 2) di cui al deferimento della Procura federale del 3 agosto 2016 (nota n. prot. 1545/744pf15-16 /SP/cc), sopra numerato sub 3) dell’esposizione in fatto della presente decisione, deve essere affermata la violazione del divieto di bis in idem e, di conseguenza, va accolto il relativo reclamo avverso la decisione del TFN n. 35 del 30.11.2016, con annullamento, in parte qua, della medesima decisione e dichiarazione di inammissibilità, sempre in parte qua, del relativo deferimento della Procura federale.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  060/CFA del 10 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 099/CFA del 07 Febbraio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 17/TFN del 23.9.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. L. P. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 5, CON PRECLUSIONE ALLA          PERMANENZA        IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.; - AMMENDA DI € 150.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 STATUTO FIGC, E ALL’ART. 21 NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 8, COMMI 1 E 2 C.G.S. – NOTA N.15711/634 PF15-16 AM/SP/MA DEL 30.6.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. G.T. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 5; -     AMMENDA DI € 150.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 STATUTO FEDERALE E AGLI ARTT. 21 E 37 N.O.I.F., NONCHÉ ALL’ART.  8,  COMMI  1  E  2  C.G.S.  –  NOTA  N.15711/634  PF15-16  AM/SP/MA  DEL 30.06.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. G. T. E IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI P. G., E. K., S. G., A. R., G.S., A. B., R. B., G. S., G. P., E. G., G. M., M. B., F. S., M. M. E O. F. R. IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ PARMA FC S.P.A. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N.15711/634 PF15-16 AM/SP/MA DEL 30.6.2016

Massima: Debbono…. respingersi le eccezioni …. di violazione da parte della sentenza impugnata del principio di proporzionalità per applicazione di sanzione eccessiva e del principio del ne bis in idem per la congiunta applicazione di più sanzioni, posto che il Codice di Giustizia Sportiva (art. 19) indubbiamente attribuisce al giudice il potere di determinare discrezionalmente la misura delle sanzioni da applicare, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, nonchè il potere di comminare cumulativamente più sanzioni.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.035/TFN del 30 Novembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (42) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.P. (all’epoca dei fatti Presidente del C.R. Campania – L.N.D.) - (nota n. 1545/744 pf15-16 SP/cc del 3.8.2016).

Massima: “ Sempre in relazione alle questioni pregiudiziali, occorre esaminare quelle proposte dalla difesa dell’incolpato, in via articolata, concernenti il possibile “bis in idem” rispetto a diversi altri procedimenti già conclusi nei confronti del Dott. – omissis -, sempre attinenti ai fatti gestionali del Comitato Campano nel periodo sotto la sua Presidenza. Mutuando necessariamente la disciplina dell’istituto dal diritto processuale ordinario, si rammenta che la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 34655/2005, ha stabilito che ”Le situazioni di litispendenza, non riconducibili nell’ambito dei conflitti di competenza di cui all’art. 28 c.p.p., devono essere risolte dichiarando nel secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile, l’impromovibilità dell’azione penale in applicazione della preclusione fondata sul principio generale del ne bis in idem, sempreché i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero e siano devoluti, anche se in fasi o in gradi diversi, alla cognizione di giudici della stessa sede giudiziaria”. Al fine di stabilire quindi se i fatti per cui si procede siano coincidenti, oggettivamente e soggettivamente, con quelli per i quali è stato celebrato altro e diverso procedimento di Giustizia Sportiva occorre mettere a confronto i relativi deferimenti. Il procedimento concluso con decisione TNF n. 68 del 12 aprile 2016 ha avuto ad oggetto la “violazione delle norme di comportamento di cui ai principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1 – bis del vigente CGS, per aver: a) tutti i soggetti sopra indicati, omesso – nello svolgimento dell’incarico a ciascuno attribuito – ogni iniziativa utile ad impedire, contrastare o comunque rendere particolarmente difficile l’appropriazione indebita che, allo stato degli atti, parrebbe perpetrata dal Sig. – omissis - (quale Responsabile amministrativo del C.R. Campania, nonché di gestore, in totale autonomina, della Cassa contanti del predetto C.R. e diretto referente con l’Azienda di credito incaricata del servizio di tesoreria del C.R. Campani, non soggetto alla giurisdizione Federale), che ha sottratto somme di competenza del C.R. di elevato importo (in corso di definitivo accertamento) con molteplici azioni commesse in un ampio arco di tempo (decorrente presumibilmente dal mese di ottobre 2009), senza che nessuno dei soggetti (Presidente, Vice Presidente, Revisori) competenti ad esercitare su di lui i più opportuni e necessari controlli, in ragione della carica dagli stessi ricoperta e della circostanza che il responsabile dell’Ufficio amministrativo riferisse direttamente a loro in base all’organizzazione interna del Comitato, venendo così meno ai propri ordinari doveri di vigilanza non avendo mai riscontrato nell’illecito comportamento appropriativo, pur reiteratamente posto in essere dall’autore del fatto, aspetti meritevoli di specifico approfondimento, né rivolto allo stesso richiami, contestazioni e/o richieste di produrre documentazione giustificativa del proprio operato, trascurando colpevolmente elementari regole di buona amministrazione e le disposizioni interne della L.N.D.; b) i componenti pro tempore del Consiglio di Presidenza del C.R. (Signori – omissis -, – omissis -, – omissis - e – omissis -), ciascuno per il periodo di rispettiva competenza, omesso di adottare la necessaria delibera del Consiglio di presidenza del C.R. Campania di autorizzazione alla sottoscrizione degli atti relativi ai rapporti bancari, la cui mancata adozione già di per se stessa connota in senso irregolare tutta l’attività compiuta (in violazione dell’art. 50 r.a.c.); c) i Presidente pro tempore del C.R. (Signori – omissis - e – omissis -), esercitato e fatto esercitare al Responsabile amministrativo (Sig. – omissis -), per tutto il periodo considerato, i rapporti bancari benché privi della necessaria delibera autorizzativa del Consiglio di presidenza, mai adottata (in violazione dell’art. 50 R.AC); d) i componenti del Collegio dei revisori dei conti (Signori – omissis -, – omissis - e – omissis -), omesso di verificare la sussistenza della preventiva autorizzazione per lo svolgimento dei rapporti bancari; e) tutti i soggetti sopra indicati (ad eccezione dell’ex Presidente Sig. – omissis -, cessato dall’incarico in epoca precedente), omesso ogni utile iniziativa per assicurare concreta attuazione al “Modello organizzativo, di gestione e controllo ex d. lgs. N. 231 del 2001”, adottato per la parte generale con delibera del Consiglio Direttivo del C.R. Campania del 23/12/2012 e per la parte speciale con delibera del 23/12/2014.” Il procedimento concluso con la decisione TNF n.13 del 14 settembre 2016 ha avuto ad oggetto la “violazione dell’art. 1 bis comma 1, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell’Ordinamento Federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva secondo i principi di lealtà, correttezza e probità, nella propria qualità di vertice apicale del sopra detto Comitato Regionale e, dunque, di soggetto avente, almeno nella forma del controllo e della vigilanza, la diretta responsabilità della corretta gestione contabile – amministrativa del Comitato da esso in quel momento presieduto per aver: a) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dar luogo alla puntuale rimessa alla FIGC delle somme dovute dal Comitato per “sanzioni comminate dalla Commissione Disciplinare Nazionale” (ora Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare) favorendo, in tal modo, una ingiustificata esposizione del Comitato, per quegli importi, verso la Federazione; b) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a consentire di procedere alla restituzione in favore di n. 5 Società affiliate (US Arzanese Srl; ASD.US Scafatese Calcio; ASG. Nocerina Srl; SS Cavese 1919 Srl e SSD Puteolana 1902 Internapoli) degli importi per crediti esigibili da ciascuna delle stesse vantati nei confronti del Comitato, con conseguente compromissione dei diritti patrimoniali, derivanti da quelle somme, propri di queste ultime; c) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata ad assicurare il corretto e tempestivo adempimento da parte del Comitato ai pagamenti in favore dei propri fornitori e collaboratori, dando, per l’effetto, causa all’insorgenza di una rilevante esposizione debitoria del primo nei confronti dei secondi; d) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dare effettiva e concreta attuazione al protocollo d’intesa sottoscritto in data 26.1.2015 tra il Comitato e la Regione Campania e finalizzato al finanziamento e alla realizzazione di opere di adeguamento e ristrutturazione di n. 6 impianti sportivi campani (nella specie: Avellino – impianto sportivo al Borgo Ferrovia; Benevento – impianto sportivo in località Avellola; Caserta – impianto sportivo “Salvatore Commaia”; Napoli – Secondigliano – impianto sportivo “Ottimo Barassi”; Salerno – impianto sportivo “XXIV maggio 1999”; San Gregorio Magno (SA) – centro sportivo in località Valle; per un costo stimato in 7 milioni di Euro.” Dal confronto tra le contestazioni effettuate dalla Procura Federale risulta evidente la sostanziale identità di taluni dei fatti contestati, tanto da configurarsi ictu oculi la violazione del generale divieto di bis in idem in relazione a: - il fatto di cui al punto 4 del deferimento oggi in esame, che coincide con la lettera e) del deferimento trattato nel giudizio concluso con decisione n.68/TNF 2016. Infatti, posto che l’addebito concerne la violazione dell’art.1 bis CGS in forma omissiva, non può distinguersi il fatto costituito dalla semplice omissione di invio dl flusso informativo – come delineato nel deferimento in esame – rispetto alla più generale omissione di “ogni utile iniziativa per l’attuazione del Modello organizzativo, di gestione e controllo ex d. Lgs. N. 231 del 2001”. È evidente, infatti, che il mancato invio di flussi di informazione costituisce una componente della più generale colpevole inerzia nell’attuazione del modello. - Il fatto di cui al punto 3 del deferimento oggi in esame, che rientra nella lettera b) del deferimento da cui ha avuto origine la decisione n. 13/TFN del 14 settembre 2016. Infatti, in quest’ultimo addebito si fa espresso riferimento alla “restituzione in favore di n. 5 Società affiliate (US Arzanese Srl; ASD.US Scafatese Calcio; ASG. Nocerina Srl; SS Cavese 1919 Srl e SSD Puteolana 1902 Internapoli) degli importi per crediti esigibili da ciascuna delle stesse vantati nei confronti del Comitato, con conseguente compromissione dei diritti patrimoniali…..”, con formulazione anche letteralmente simile a quella di cui al punto 2 della contestazione oggetto del presente procedimento, che ne rappresenta una mera specificazione, posto che è indicata la sola SS Cavese 1919 e che è precisato l’importo di € 250.000,00 Euro, ma senza che si possa individuare elementi di novità, innovazione e, infine, differenza rispetto al fatto già contestato e giudicato nel procedimento ora richiamato. Né sono condivisibili le deduzioni della Procura che, sul punto, ha riferito sia la necessità di dover procedere alle contestazioni a mano a mano che si determina la materiale disponibilità della copiosa documentazione, sia il fatto che la nuova indagine, da cui è il presente procedimento, ha riguardato fatti successivi - ed accertati in base a diversi documenti – rispetto a quelli fatti oggetto delle precedenti pronunce. Infatti, occorre ribadire che la violazione dell’art. 1bis del CGS nelle specifica forma omissiva che ci riguarda, ha per oggetto in generale la “culpa in vigilando” a carico del Presidente del Comitato pro tempore che si è riverberata nel dissesto dell’intera gestione. Il concetto stesso di “gestione” non è di per sé frazionabile all’infinito in una molteplicità distinta di comportamenti, azioni o condotte: queste sussistono senza dubbio, ma il procedimento disciplinare sportivo che ne deriva a carico di colui che ha violato i criteri della buona gestione, quanto meno in via colposa, non può essere moltiplicato innumerevoli volte , per quanti sono i possibili comportamenti che hanno contribuito, non singolarmente, ma tutti insieme , a provocare il dissesto gestionale. Alla luce di quanto sopra va giudicato improponibile il deferimento in relazione ai punti 3 e 4 dello stesso, per violazione del principio di divieto di bis in idem nei termini rappresentati.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 06 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CSA del 14 Luglio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 209 del 21.4.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE: - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “SECONDO ANELLO VERDE” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA EX ART. 16 COMMA 2 BIS E 3 C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/NAPOLI DEL 16.4.2016

Massima: Va, anzitutto, disattesa l’eccezione formulata, in rito, dalla ricorrente secondo cui resterebbe, in apice, precluso, in applicazione del principio del ne bis in idem, il vaglio della fattispecie qui in rilievo. Rilievo dirimente ai fini in questione assume la circostanza – mai smentita – della tardiva acquisizione del rapporto della Procura federale con cui è stato refertato il coro in contestazione. E’, infatti, di tutta evidenza che la prima valutazione operata dal Giudice Sportivo con il Com. Uff. del 17.4.2016, lungi dall’esprimere un accertamento compiuto e definitivo sull’intero thema decidendum, sì da assorbire in esso ogni ulteriore valutazione, è rimasta circoscritta, per le ragioni suddette, nell’ambito di un giudizio calibrato sulle sole refertazioni (a quel momento) pervenute, ed in cui non erano incluse le condotte oggi in rilievo. Tanto di per sé esclude l’ipotizzato bis in idem che, com’è noto, deve, infatti, intendersi configurabile ove vi sia piena identità degli elementi costitutivi della fattispecie (ripetutamente) scrutinata, con riferimento cioè alla condotta, all'evento e al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica. In definitiva, non avendo giammai il giudice di prime cure potuto apprezzare le condotte oggi in discussione, non residua spazio alcuno per accreditare la paventata sovrapposizione delle ipotesi in comparazione. Né, peraltro, può ipotizzarsi – in mancanza di una chiara previsione in tal senso - una decadenza dal potere sanzionatorio; e ciò vieppiù in considerazione del fatto che la sanzione disposta dal giudice di prime cure non ha trovato, comunque, applicazione (secondo l’ordinaria tempistica) risultando sospesa ex art. 16 n. 2 bis e 3 C.G.S..

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 14 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 27 Febbraio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 111 del 27.1.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CALC. B.B.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/MILAN DEL 26.1.2014

Massima: La Corte annulla la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con la seguente motivazione: “per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (ottava sanzione); per avere rivolto al pubblico un gesto provocatorio ed insultante (infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale).” L’episodio in questione, infatti, è avvenuto sul terreno di giuoco nel corso dell’incontro, in particolare in seguito ad una rete realizzata dal – omissis -, e non è sfuggito all’attenzione dell’arbitro il quale ha ammonito il calciatore esattamente per il suo comportamento nei confronti del pubblico. Quanto alla possibilità di applicazione dell’art. 19, comma 9 CGS, che consente al Giudice sportivo di infliggere una sanzione più grave di quella deliberata dal direttore di gara, essa è comunque vincolata al rapporto dell’arbitro, e non può, quindi, essere fondata su fonti diverse, come è accaduto nel caso di specie, quali i rapporti dei collaboratori della Procura Federale. Ciò perché l’atteggiamento del calciatore si è perfezionato nel corso della partita e sul campo di giuoco, sfera, quindi, di esclusiva competenza del direttore di gara, il quale, come del resto si è detto, è immediatamente intervenuto stigmatizzando il fatto con il provvedimento sanzionatorio dell’ammonizione. Se, invece, si fosse voluto sostenere che al direttore di gara il gesto non regolamentare era sfuggito, in tutto o in parte, avrebbero allora potuto avere accesso al procedimento i rapporti dei citati collaboratori, ma secondo la prevista procedura della prova televisiva da richiedere ed attivare nei tempi indicati dalla norma dedicata. Diversamente non potrebbe non condividersi l’assunto difensivo secondo il quale la doppia sanzione per il medesimo fatto realizzerebbe una sorta di violazione del principio del ” ne bis in idem” all’ interno allo stesso provvedimento sanzionatorio, o, per dire più semplicemente, ci si troverebbe di fronte a due punizioni per lo stesso comportamento.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.038/CDN  del 3 Dicembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(318) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.R. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Soc. Spezia Calcio 1906 Srl) - (nota n. 1820/829 pf 10-11/AM/ma del 21.10.2013).

Massima:…..gli addebiti mossi nell’odierno deferimento non possono in alcun modo considerarsi assorbiti dalla decisione della citata decisione della Commissione disciplinare del 22 giugno 2011, posto che, con recenti pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il divieto di configurabilità del “ bis in idem” risulta superato, in caso di fallimento, dal fatto che un soggetto possa essere sottoposto a successivi processi per bancarotta senza che la pendenza di quelli precedentemente instaurati, ovvero anche l’intervento di sentenze irrevocabili, possa costituire preclusione. I reati di bancarotta, infatti, costituiscono illeciti commissibili con le più svariate condotte, così che ciò che rileva ai fini del giudicato preclusivo sono unicamente gli specifici fatti contestati e accertati e non il generale reato oggetto di un primo processo. Da un punto di vista di giustizia sportiva è poi intervenuta anche l’Alta Corte del CONI che ha anch’essa evidenziato la non estensibilità della preclusione del già deciso a fatti che (come nel caso di specie) necessitino e meritino una valutazione e una decisione sino a quel momento non intervenuta. D’altra parte il generale principio, previsto dall’art. 1.1 CGS, di obbligo di lealtà, correttezza e probità per tutti i tesserati fa sì che il principio del “ bis in idem” debba essere applicato con assoluto rigore, e ciò per evitare che fatti di gravità etica rilevante possano non essere oggetto di specifiche e approfondite valutazioni e decisioni. Nel caso dell’odierno deferimento i citati fatti distrattivi, effettuati dal R., appaiono effettivamente di particolare gravità, peraltro commessi da soggetto già sanzionato da questa Commissione per fatti di natura analoga, profilanti il reato di bancarotta previsto dall’art. 216 della legge fallimentare, tali da giustificare l’accoglimento delle richieste sanzionatorie della Procura federale.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.006/CGF del 5 Luglio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 29 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. F.P. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 (CINQUE) CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL’ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 - 2. RICORSO F.V. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 (CINQUE) CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL’ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 3. RICORSO C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 (UNO) INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL’ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 4. RICORSO S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 (UNO) INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL’ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 5. RICORSO C.C.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 (UNO) INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL’ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 6. RICORSO G.S.AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 (UNO), INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL’ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 -

Massima: Infondata è l’eccezione di violazione del principio del ne bis in idem. Occorre in tale ottica osservare, anzitutto, come il precedente deferimento sia stato disposto in specifica relazione all’art.21, commi 2 e 3, NOIF, a mente del quale:2. Non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dell'art. 16. 3. Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio. Competente a decidere in prima istanza è la Commissione Disciplinare ed in ultima istanza la C.A.F. su deferimento della Procura Federale nell'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva”. In breve, la sanzione comminata a seguito dell’accoglimento del precedente deferimento è relativa al fatto che i signori – omissis -, – omissis - e – omissis - avevano ricoperto cariche sociali al momento della dichiarazione di fallimento (e/o nel biennio precedente) provocato o agevolato con il loro comportamento colposo e/o con la loro disordinata gestione societaria. Nel presente giudizio, viceversa, vengono contestate specifiche condotte distrattive ed illecite che, peraltro, hanno anche condotto al rinvio a giudizio degli stessi innanzi al Tribunale di Messina per bancarotta. E’ dunque evidente che i fatti posti a base dei due deferimenti sono differenti, così come diverso è il titolo giuridico. Sotto tale profilo, coglie nel segno il Giudice di prime cure laddove afferma che la violazione contestata nel deferimento del 2010 è quella di cui alle disposizioni dell’art.21 NOIF sopra riportate, mentre nel presente procedimento la Procura Federale ha specificamente agito per la violazione di cui all’art.1, comma 1, CGS. Del resto, a sciogliere ogni dubbio sulla diversità delle contestazioni di cui ai due atti di deferimento valga considerare che le violazioni di cui al secondo deferimento (2013), a differenza di quelle oggetto del primo (2010), ben avrebbero potuto trovare autonoma valutazione e sanzione a prescindere dalla dichiarazione di fallimento della società amministrata e controllata dagli odierni reclamanti. In tal senso, questa Corte si era già pronunciata in analoga fattispecie, ritenendo, appunto che “il presente giudizio non sia impedito dall’operare il divieto del “ne bis in idem”, perché nella prima decisione la sanzione è stata applicata, con ordinanza (su richiesta degli incolpati) perché questi avevano ricoperto cariche sociali al momento della dichiarazione di fallimento (artt. 21, comma 2 -3 e 16 N.O.I.F.) a prescindere dalle condotte distrattive ed illecite oggetto del secondo deferimento, sanzionabili dalla norma generale di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S.. Codeste ultime condotte, ignote all’epoca e connotate da autonomo disvalore disciplinare, non sono state analiticamente contestate dai ricorrenti, che non hanno offerto alcun elemento o riscontro contrario alle risultanze delle indagini della magistratura penale (indagini vagliate e rivalutate sotto il profilo del disvalore disciplinare nel deferimento della Procura Federale). Ritiene dunque la Corte che alcuni dei fatti oggetto del secondo deferimento (fatti di distrazione di denari e di documenti, utilizzo di polizze fideiussorie risultate scoperte per rendersi inadempienti all’obbligo di pagamento del prezzo di acquisto delle quote sociali della società calcistica, riscossione di assegni tramite i conti correnti di soggetti inconsapevoli) non possano dirsi direttamente e funzionalmente connessi al fallimento della società calcistica, ma siano censurabili di per sé, con la norma generale dell’art. 1, comma 1, C.G.S. (nonché, per le fattispecie messe in atto dopo il 7 marzo 2007, del principio di corretta gestione di cui all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C.) oggetto di richiamo nel deferimento da cui il presente giudizio trae origine” (C.U. n. 9/CGF del 17 luglio 2012)….In definitiva, insomma, i fatti-presupposto di rilievo nel presente procedimento sono diversi di quelli contestati nel 2010 e che hanno concorso alla causazione del fallimento della società e, come correttamente osservato dai giudici di primo grado, restano al di fuori della semplice previsione di cui all’art.21 NOIF. Si osservi, peraltro, come i fatti, gravi e specifici, contestati con il deferimento da cui ha origine questo giudizio non è detto che, in sè e per sè considerati avrebbero condotto alla dichiarazione di fallimento della F.C. Messina Peloro. Dal che si trae conferma della diversità ontologica e, comunque, giuridica dei fatti oggetto dei due deferimenti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.001/CDN  del 03 Luglio 2013 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 234 del 22.5.2013

Impugnazione Istanza: APPELLO DEL SIG. R.M. (all’epoca dei fatti calciatore della Soc. ASD Aurora Roma Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI  1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE  (389) – APPELLO DEL SIG. V.P. (all’epoca dei fatti allenatore della Soc. ASD Aurora Roma Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER  MESI 9, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE   (398) – APPELLO DEL SIG. M.S. (all’epoca dei fatti calciatore della  Soc. ASD Aurora Roma Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER  ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE   (401) – APPELLO DEL SIG. G.C. (all’epoca dei fatti dirigente della Soc. ASD Aurora Roma Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE  (402) – APPELLO DEL SIG. P.P.(all’epoca dei fatti calciatore della Soc. ASD Aurora Roma Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER  ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE   (403) – APPELLO DEL SIG. D.R.(all’epoca dei fatti calciatore della Soc. ASD Aurora Roma Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE  .

Massima: In via preliminare, deve essere respinta la eccezione di ne bis in idem formulata dal Sig.  – omissis - il quale assume di essere stato già giudicato dal Giudice Sportivo per i fatti di cui al  deferimento. Nella delibera in commento, emerge che il Sig. – omissis - sia stato sanzionato, con la squalifica  per due gare effettive, “perché, a fine gara, si portava in tribuna e partecipava ad una rissa  tra sostenitori”.   Il capo di incolpazione del deferimento ha invece contenuto diverso, avendo ad oggetto la  violazione dell’art. 1, co. 1, CGS per aver posto in essere un’aggressione di particolare  gravità ai danni del Sig. – omissis -. 

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 19 Giugno 2009 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale F.I.G.C., pubblicata con C.U. n° 53/CGF del 27 ottobre 2008

Parti: SIG. S.C./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (2) Per la valutazione dell’applicabilità del divieto di bis in idem nel diritto sportivo ha rilievo anche il profilo soggettivo tanto dell’azione proposta dall’organo inquirente, che della sentenza dell’organo giudicante e quindi non solo il profilo oggettivo.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 04 Giugno 2009 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale pubblicato con C.U. n. 53/CGF del 27 ottobre 2008

Parti: SIG. M.F./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (4) Per la valutazione dell’applicabilità del divieto di bis in idem ha rilievo anche il profilo soggettivo tanto dell’azione proposta dall’organo inquirente, che della sentenza dell’organo giudicante.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.65/CDN del 10 Marzo 2011 n.1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (69) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.P. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Potenza Sport Club Srl), A.D.A. (all’epoca dei fatti tesserato quale calciatore per la Società AS Anastasio Salvatore), P.G. (all’epoca dei fatti dirigente collaboratore della Società Potenza Sport Club Srl), A.L. (all’epoca dei fatti dirigente collaboratore della Società Potenza Sport Club Srl), D.P. (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società Gallipoli Srl), L.E. (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società AC Martina Srl) e delle società  Potenza Sport Club  Srl, AS Anastasio Salvatore, AC Martina Srl, Gallipoli Srl e Salernitana Calcio 1919 Srl (nota n. 933/532pf09-10/SP/AM/ma del 9.8.2010).

Massima: L’accertamento delle responsabilità non può comportare una ulteriore sanzione a carico della Società che per i medesimi fatti è stata già punita a titolo di responsabilità presunta. Il fatto che sia emersa l’identità dell’autore dei fatti non realizza un fatto disciplinarmente diverso da quelle per il quale la società è già stata giudicata

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.62/CDN del 02 Marzo 2011 n.3 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (300) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.A. (Presidente della Società ASD CF Bardolino Verona) e della società ASD CF Bardolino Verona ▪ (nota N°. 5039/421pf10-11/GT/dl del 27.1.2011).

Massima: Accertata l’identità delle imputazioni dei due deferimenti in questione viene dichiarato di non doversi procedere in virtù del principio di carattere generale del “ne bis in idem”.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 14 dicembre 2010 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello AIA, n. 002 del 16 luglio 2010

Parti: Sig. A.B. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Associazione Italiana Arbitri

Massima: Non si ha violazione del principio del ne bis in idem allorquando l’arbitro effettivo risponde della violazione dell’art. 40, comma 3, lett. a), b), e c) del Regolamento AIA, “per aver favorito, o comunque consentito, l’anonimato fra colleghi arbitri e l’aver pubblicato l’atto di convocazione della Procura Arbitrale, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità ed al rispetto dei ruoli istituzionali” mentre in precedenza era stato sanzionato per un comportamento avente ad oggetto la violazione di regole associative e federali “per aver invitato pubblicamente sul forum di un suo sito internet gli arbitri ad esprimere commenti su episodi, calciatori, altre componenti tecniche e gare, anche quelle per le quali erano stati designati”. Tale procedimento ha avuto dunque un oggetto (l’invito a esprimere commenti) diverso da quello sul quale è intervenuta la Decisione della Commissione d’Appello AIA, che ha riguardato l’attività informativa, direttamente o indirettamente (favorendo l’anonimato), svolta dall’arbitro effettivo attraverso il Sito. Dunque, nessuna preclusione poteva derivare dal precedente giudizio alla procedibilità della nuova azione disciplinare. Per sfuggire a siffatta conclusione, invero, il Ricorrente deduce l’esistenza di una sorta di “giudicato implicito di irrilevanza” della condotta oggetto del secondo procedimento disciplinare, nascente dalla circostanza che la condotta ascrittagli era già esistente all’epoca del precedente procedimento, e dunque, non essendogli stata in quella sede contestata, era stata giudicata, appunto, irrilevante.L’Arbitro Unico non condivide siffatta deduzione e si limita ad osservare che in nessun modo le azioni oggetto del più recente procedimento disciplinare sono state sottoposte per una valutazione disciplinare, nell’ambito del giudizio più risalente, alla Commissione Disciplinare FIGC. Dunque nessuna valutazione implicita può essere dedotta da una mancata pronuncia su di esse. Allo stesso modo, la circostanza che l’arbitro effettivo non fosse stato deferito nel 2008 per le violazioni contestategli nel 2010 non comporta la preclusione ad un successivo esercizio dell’azione disciplinare. Certamente nessun effetto di giudicato (esplicito o implicito) può infatti discendere da valutazioni degli organi inquirenti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 62/CDN  del 04 Marzo 2010 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (172) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D. T.(all’epoca dei fatti Presidente della Soc. USD Carianese Calcio Femminile ora ASD Valpo Pedemonte CF) e della società ASD Valpo Pedemonte CF (già USD Carianese Calcio Femminile) (nota n. 4165/076pf09-10/AM/ma del 21.1.2010).

Massima: La CDN proscioglie i deferiti in virtù del  principio del ne bis in idem allorquando il deferimento ha avuto origine da una segnalazione formulata dal Presidente della Divisione Calcio Femminile c/o LND, mentre la CDN si era già pronunciata con C.U. n. 41 del 3.12.2009 sui medesimi fatti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 32/CDN  del 29 Ottobre 2009 n. 1  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (48) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. F.(Presidente della Soc. FC Savoia 1908), R. C. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AS Barona) e della società FC Savoia 1908 (nota n. 1135/348pf07-08/MS/vdb dell’8.9.2009).

Massima: La definitività della decisione della Commissione Tesseramenti, di cui al C.U. N°. 7/D del 13 settembre 2007, in mancanza di una formale revocazione, non consente alla CDN di pronunciarsi sull’autenticità o meno della sottoscrizione del presidente all’atto di svincolo.

Massima: La definitività della decisione della Commissione Tesseramenti, di cui al C.U. N°. 7/D del 13 settembre 2007, rende, incontestabile, la non attribuibilità al deferito della sottoscrizione dello svincolo ed esclude, pertanto, che esso fosse tenuto al successivo inoltro al Comitato nel termine di 20 giorni dalla sottoscrizione ai sensi dell’art. 108 NOIF.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 13/CDN  del 30 Luglio 2009  n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza: 144) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G. L. (nella sua qualità di Presidente della Soc., all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora AS Coop Atlante), A. K. (nella sua qualità di calciatore tesserato della Soc., all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora AS Coop Atlante, attualmente tesserato per la Soc. ASD Futsal Cecina Calcio a 5), B. O. (nella sua qualità di dirigente accompagnatore della Soc., all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora AS Coop Atlante) e della società AS Coop Atlante (all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto) (nota n. 4036/1467bis pf07-08/GR/mg del 26.1.2009). Massima: La concreta applicazione del principio del “ne bis in idem” richiede piena identità delle fattispecie di riferimento. Orbene, nel caso di specie, risulta provato che la fattispecie posta al vaglio giudiziario del Giudice Sportivo, a seguito di reclamo della società, era relativa ad una gara disputatasi in data 10.11.2007, mentre la fattispecie di cui all’originario deferimento era relativa ad altra gara del 20.10.2007.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 13/CDN  del 30 Luglio 2009  n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (143) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: Roberto Del Conte (nella sua qualità di Presidente della Soc. SC Domus Bresso), B. L. G. (calciatore tesserato per la Soc. SC Domus Bresso),M. G. (nella sua qualità di dirigente accompagnatore della Soc. SC Domus Bresso) e della società SC Domus Bresso (nota n. 4035/1467pf07-08/GR/mg del 26.1.2009). Massima: La concreta applicazione del principio del “ne bis in idem” richiede piena identità delle fattispecie di riferimento. Orbene, nel caso di specie, risulta provato che la fattispecie posta al vaglio giudiziario del Giudice Sportivo, a seguito di reclamo della Società, era relativa ad una gara disputatasi in data 29.03.2008, mentre la fattispecie di cui all’originario deferimento era relativa ad altra gara svoltasi in data 8.03.2008.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 19 giugno 2009 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale F.I.G.C., pubblicata con C.U. n° 53/CGF del 27 ottobre 2008

Parti: S. C. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: È opinione consolidata in giurisprudenza che «[…] il principio del ne bis in idem" è ostativo alla reiterazione della stessa misura solo quando l'autorità procedente sia chiamata a riesaminare nel merito quegli elementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti e non anche quando tali elementi non siano stati valutati […]» (Cass. pen. Sez. III Sent., 05-11-2008, n. 43806). Nel caso di specie gli elementi di fatto oggetto del presente giudizio, ossia il possesso e l’utilizzo di schede estere non intercettabili, acquistate da un dirigente sportivo e assegnate in uso a taluni arbitri, non sono stati impiegati, come elementi di fattispecie criminosa sportiva, in alcun altro giudizio sportivo, diverso dal presente. Poiché, come peraltro rilevato dalla stessa parte istante, le notizie di reato a disposizione della Procura Federale non possono che dare luogo a una richiesta di incolpazione o a una richiesta di archiviazione, tali elementi di fatto, rimasti a disposizione dell’organo inquirente, hanno legittimamente fondato una autonoma azione, per violazione dell’art. 1 C.G.S. In caso contrario, infatti, a margine dei precedenti giudizi (quello cd. Calciopoli o quello relativo alle regalie agli arbitri) la procura avrebbe dovuto richiedere espressamente l’archiviazione per il fatto in sé del possesso e dell’utilizzo di schede estere per comunicazioni tra il dirigente sportivo e l’arbitro. Pertanto, si deve concludere che la Procura Federale non abbia consumato il proprio potere di discernimento delle fattispecie criminose e di esercizio dell’azione di incolpazione. Sotto altro punto di vista, come opportunamente ricordato nel corso del giudizio, «[…] Ai fini della preclusione del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona […]» (Cass. pen. Sez. II Sent., 18-04- 2008, n. 21035). Come si vede, gli elementi che devono ricorrere per una valutazione di rilevanza del divieto, sono sia di carattere soggettivo che oggettivo. Dunque, contrariamente a quanto affermato dall’istante, per la valutazione dell’applicabilità del divieto di bis in idem ha rilievo anche il profilo soggettivo tanto dell’azione proposta dall’organo inquirente, che della sentenza dell’organo giudicante. Sul punto, infatti, è noto che «[…] Il divieto del "bis in idem” stabilito dall'art. 649 cod. proc. pen. postula una preclusione derivante dal giudicato formatosi per lo stesso fatto e per la stessa persona o anche dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona (anche se pendenti in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M.. Il divieto presuppone la produzione innanzi al giudice di merito della sentenza definitiva o degli atti necessari per l'accertamento della identità del fatto […]» (Cass. pen. Sez. V, 29-01-2007, n. 9180. Si veda anche Cass. pen. Sez. Unite, 28-06-2005, n. 34665). In applicazione di tale principio, è stato anche affermato che «[…] Il giudicato penale formatosi nei confronti di taluno per un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare quel fatto in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti nel medesimo reato; il che comporta, tra l'altro, che qualora il giudicato sia stato di assoluzione, il giudice del separato procedimento instaurato a carico del concorrente nel medesimo reato può sottoporre a rivalutazione il comportamento dell'assolto all'unico fine - fermo il divieto del "ne bis in idem" a tutela della posizione di costui - di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare[…]» (Cass. pen. Sez. II, 03-05-2005, n. 21998). E peraltro, nessuno dei due elementi, né quello soggettivo né quello oggettivo, ricorre nel caso in esame al Collegio. Infatti, come è stato messo in luce in precedenza, l’arbitro non è stato parte del giudizio cd. Calciopoli. Anche a tacere di tale dirimente argomento, e venendo al profilo oggettivo, non ha alcuna rilevanza l’affermazione della Procura Federale, contenuta nell’atto di incolpazione, secondo la quale «[…] già nel primo filone d’indagine era stato evidenziato l’uso di utenze telefoniche riservate da parte di dirigenti sportivi ed appartenenti al settore arbitrale […]». In proposito, infatti, il Supremo Collegio ha avuto modo di precisare che «[…] i poteri del giudice di accertamento e di valutazione del fatto sono limitati dal giudicato parziale formatosi su un diverso capo della sentenza soltanto in relazione agli elementi che compongono il fatto storico e non anche in relazione alle modalità in cui è strutturato il capo di imputazione, in cui possono comparire elementi descrittivi della condotta che restano irrilevanti ai fini dell'operatività del divieto del "ne bis in idem" […]» (Cass. pen. Sez. II Sent., 13-07-2007, n. 35616). Il possesso di schede estere, come strumento di realizzazione di un sistema di comunicazioni non intercettabili tra il dirigente sportivo e alcuni arbitri, non è stato oggetto del giudizio cd. Calciopoli e non ha ivi fondato né sentenze di condanna o di assoluzione, né valutazioni di irrilevanza da parte della Procura Federale, che avrebbe dovuto in tal caso formulare una istanza di archiviazione. D’altra parte, i fatti dedotti nel giudizio afferente le regalie a taluni direttori di gara non hanno mai riguardato il medesimo sistema di comunicazioni non intercettabili tra il dirigente sportivo e gli arbitri incolpati. Rispetto a questi giudizi, quindi, non è nemmeno astrattamente prefigurabile, sotto il profilo oggettivo, la ricorrenza di un caso di bis in idem. Al limite, poi, si deve ricordare che «[…] Ai fini dell'applicazione del principio del "ne bis in idem", per medesimo fatto deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato e cioè condotta, evento e nesso di causalità, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica, ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente diverse disposizioni di legge […]» (Cass. pen. Sez. I, 21-04-2006, n. 19787). Del resto, non ha alcun rilievo, nell’ordinamento sportivo, la scelta della procura di Napoli di far confluire in un unico giudizio tutti gli elementi di fatto che, invece, nell’ordinamento sportivo hanno originato i tre giudizi diversi testé citati. In conclusione, resta radicalmente escluso che gli elementi della fattispecie all’esame del Collegio coincidano con quelli già oggetto di precedente provvedimento, ovvero comunque oggetto di una valutazione di irrilevanza da parte degli organi inquirenti o giudicanti dell’ordinamento sportivo. Anche sotto questo profilo, pertanto, si deve affermare la piena procedibilità della domanda della Procura, nei procedimenti avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale e alla Corte di Giustizia Federale e di conseguente procedibilità del giudizio innanzi a questo Tribunale.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 19 giugno 2009 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale F.I.G.C., pubblicata con C.U. n° 53/CGF del 27 ottobre 2008

Parti: SIG. S.C./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (2) Per la valutazione dell’applicabilità del divieto di bis in idem nel diritto sportivo ha rilievo anche il profilo soggettivo tanto dell’azione proposta dall’organo inquirente, che della sentenza dell’organo giudicante e quindi non solo il profilo oggettivo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 104/CDN  del 19 Giugno 2009  n. 6 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 102 del 7.5.2009

Impugnazione – istanza: (304) – Appello della società Pol. Gaeta srl avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi 4 al sig. D.M. (presidente), della squalifica per 2 gare ai calciatori N.S., A. D. P. e G. V. dell’ammenda di € 10.000,00 alla società, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale. (303) – Appello del sig. A. Z. (arbitro effettivo) avverso la sanzione della sospensione di mesi 8, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale

Massima: Non si ha alcuna violazione del principio del ne bis in idem, quando da un alto la società è stata sanzionata con la perdita della gara e dall’altra è stata deferita per il comportamento di soggetti tesserati.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 04 giugno 2009 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale pubblicato con C.U. n. 53/CGF del 27 ottobre 2008 Parti: M. F. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: È opinione consolidata in giurisprudenza che «[…] il principio del ne bis in idem" è ostativo alla reiterazione della stessa misura solo quando l'autorità procedente sia chiamata a riesaminare nel merito quegli elementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti e non anche quando tali elementi non siano stati valutati […]» (Cass. pen. Sez. III Sent., 05-11-2008, n. 43806). È appena il caso di rilevare che gli elementi di fatto oggetto del presente giudizio e quanto al capo di incolpazione sub b), ossia l’aver consentito al dirigente sportivo di rivestire sostanzialmente cariche dirigenziali nella società, usando la rete di comunicazioni non intercettabili, non sono stati impiegati, come elementi di fattispecie criminosa sportiva, in alcun altro giudizio sportivo, diverso dal presente. Poiché, come peraltro rilevato dalla stessa parte istante, le notizie di reato a disposizione della Procura Federale non possono che dare luogo a una richiesta di incolpazione o a una richiesta di archiviazione, tali elementi di fatto, rimasti a disposizione dell’organo inquirente, hanno legittimamente fondato una autonoma azione, per violazione dell’art. 1 C.G.S. In caso contrario, infatti, a margine dei precedenti giudizi (ci riferiamo a quello cd. Calciopoli) la Procura federale avrebbe dovuto richiedere espressamente l’archiviazione per il fatto oggi contestato. Pertanto, si deve concludere che la Procura federale non abbia consumato il proprio potere di discernimento delle fattispecie criminose e di esercizio dell’azione di incolpazione. Sotto altro punto di vista, come opportunamente ricordato nel corso del giudizio, «[…] Ai fini della preclusione del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo,di luogo e di persona […]» (Cass. pen. Sez. II Sent., 18-04- 2008, n. 21035). Come si vede, gli elementi che devono ricorrere per una valutazione di rilevanza del divieto, sono sia di carattere soggettivo che oggettivo. Dunque, per la valutazione dell’applicabilità del divieto di bis in idem ha rilievo anche il profilo soggettivo tanto dell’azione proposta dall’organo inquirente, che della sentenza dell’organo giudicante. Sul punto, infatti, è noto che «[…] Il divieto del "bis in idem” stabilito dall'art. 649 cod. proc. pen. postula una preclusione derivante dal giudicato formatosi per lo stesso fatto e per la stessa persona o anche dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona (anche se pendenti in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M.. Il divieto presuppone la produzione innanzi al giudice di merito della sentenza definitiva o degli atti necessari per l'accertamento della identità del fatto […]» (Cass. pen. Sez. V, 29-01-2007, n. 9180. Si veda anche Cass. pen. Sez. Unite, 28-06-2005, n. 34665). In applicazione di tale principio, è stato anche affermato che «[…] Il giudicato penale formatosi nei confronti di taluno per un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare quel fatto in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti nel medesimo reato; il che comporta, tra l'altro, che qualora il giudicato sia stato di assoluzione, il giudice del separato procedimento instaurato a carico del concorrente nel medesimo reato può sottoporre a rivalutazione il comportamento dell'assolto all'unico fine - fermo il divieto del "ne bis in idem" a tutela della posizione di costui - di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare[…]» (Cass. pen. Sez. II, 03-05-2005, n. 21998). E peraltro, nessuno dei due elementi, né quello soggettivo né quello oggettivo, ricorre nel caso in esame al Collegio. Infatti, come è stato messo in luce in precedenza, il ricorrente non è stato parte del giudizio cd. Calciopoli. E peraltro, il Supremo Collegio ha avuto modo di precisare che «[…] i poteri del giudice di accertamento e di valutazione del fatto sono limitati dal giudicato parziale formatosi su un diverso capo della sentenza soltanto in relazione agli elementi che compongono il fatto storico e non anche in relazione alle modalità in cui è strutturato il capo di imputazione, in cui possono comparire elementi descrittivi della condotta che restano irrilevanti ai fini dell'operatività del divieto del "ne bis in idem" […]» (Cass. pen. Sez. II Sent., 13-07-2007, n. 35616). L’ingerenza del dirigente sportivo nella società, attuata grazie alle condotte del direttore sportivo e realizzata anche grazie al sistema di comunicazioni non intercettabili tra i due, non è stato oggetto del giudizio cd. Calciopoli e non ha ivi fondato né sentenze di condanna o di assoluzione, né valutazioni di irrilevanza da parte della Procura Federale, che avrebbe dovuto in tal caso formulare una istanza di archiviazione. Rispetto a questo giudizio, quindi, non è nemmeno astrattamente prefigurabile, sotto il profilo oggettivo, la ricorrenza di un caso di bis in idem. Al limite, poi, si deve ricordare che «[…] Ai fini dell'applicazione del principio del "ne bis in idem", per medesimo fatto deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato e cioè condotta, evento e nesso di causalità, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica, ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente diverse disposizioni di legge […]» (Cass. pen. Sez. I, 21-04-2006, n. 19787). In conclusione, resta radicalmente escluso che gli elementi della fattispecie all’esame del Collegio coincidano con quelli già oggetto di precedente provvedimento, ovvero comunque oggetto di una valutazione di irrilevanza da parte degli organi inquirenti o giudicanti dell’ordinamento sportivo. Anche sotto questo profilo, pertanto, si deve affermare la piena procedibilità della domanda della Procura, nei  procedimenti avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale e alla Corte di Giustizia Federale e di conseguente procedibilità del giudizio innanzi a questo Tribunale.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 04 giugno 2009 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale pubblicato con C.U. n. 53/CGF del 27 ottobre 2008 Parti: SIG. M.F./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (4) Per la valutazione dell’applicabilità del divieto di bis in idem ha rilievo anche il profilo soggettivo tanto dell’azione proposta dall’organo inquirente, che della sentenza dell’organo giudicante.

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 9 Aprile 2009 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 27 Maggio 2009. n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione  Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 5.3.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del Procuratore Federale avverso la declaratoria di improcedibilità del proprio deferimento (nota n. 4036/1467bis pf07- 08/gr/mg del 26.1.2009), a carico dei signori: - G. L. (nella sua qualità di presidente della soc., all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora A.S. Coop Atlante), - A. K. (nella sua qualità di calc. tesserato della soc., all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora A.S. Coop Atlante, attualmente tesserato per la soc. ASD Futsal Cecina Calcio a 5), - B. O. (nella sua qualità di dirigente accompagnatore della soc., all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora A.S. Coop Atlante) , - e della società A.S. Coop Ctlante (all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto) dalle violazioni rispettivamente ascritte dell’articolo 1 comma 1 C.G.S. ai suddetti deferiti e per la A.S. Coop Atlante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S.

Massima: Pur essendo, il principio del “ne bis in idem” un principio generale e fondamentale degli ordinamenti giuridici, e come tale sicuramente assumibile anche nell’ordinamento sportivo, la sua concreta applicazione richiede piena identità delle fattispecie che vengono ipoteticamente ad essere richiamate nel suo ambito. Questo non è evidentemente il caso della questione in esame, ove la violazione si riferisce a gara diversa e ad un soggetto (la squadra avversaria) diversi da quelli per i quali la violazione della regola sportiva era stata sanzionata.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 63/CDN  del 05 Marzo 2009  n. 4- www.figc.it

Impugnazione - istanza: (144) – Deferimento del procuratore federale a carico di: G. L. (nella sua qualità di Presidente della Soc., all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora AS Coop Atlante), A.K. nella sua qualità di calciatore tesserato della Soc., all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora AS Coop Atlante, attualmente tesserato per la Soc. ASD Futsal Cecina Calcio a 5), B. O. (nella sua qualità di dirigente accompagnatore della Soc., all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora AS Coop Atlante) e della società AS COOP Atlante (all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto) (nota n. 4036/1467bis pf07-08/GR/mg del 26.1.2009)

Massima: E’ improcedibile il deferimento per il noto principio del “ne bis in idem”, allorquando la questione è stata già giudicata dal Giudice Sportivo. (Il caso di specie: Il deferimento trae origine dal fatto che il calciatore partecipava alla gara di calcio a 5, essendo indicato nella distinta di gara tra i tre giocatori nati successivamente al 31-12-85, in ottemperanza a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 Stagione 2007/2008 della LND. In tale norma, non rientrano i giocatori stranieri, secondo quanto previsto dall’art. 40 punto 11 sub 1 e 2 delle NOIF. Successivamente alla gara suddetta, il Giudice Sportivo veniva investito della questione, a seguito di un reclamo proposto da una società. Il Giudice Sportivo irrogava la sanzione della perdita di una gara con il punteggio di 0-6.)

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 63/CDN  del 05 Marzo 2009  n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:  (143) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R. D. C. (nella sua qualità di Presidente della Soc. SC Domus Bresso), B. L.G. (calciatore tesserato per la Soc. SC Bomus Bresso), M.G. (nella sua qualità di dirigente accompagnatore della Soc. SC Domus Bresso) e della società SC Domus Bresso (nota n. 4035/1467pf07-08/GR/mg del 26.1.2009)

Massima: E’ improcedibile il deferimento per il noto principio del “ne bis in idem”, allorquando la questione è stata già giudicata dal Giudice Sportivo. (Il caso di specie: Il calciatore partecipava alla gara di calcio a 5, senza aver preventivamente scontato una giornata di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo, dal momento che compare in tutte le distinte di gara effettuate successivamente al comunicato ufficiale. Successivamente a tale gara, il Giudice Sportivo veniva investito della questione, a seguito di un reclamo proposto da una società ed irrogava la sanzione della perdita di una gara con il punteggio di 0-6, confermando la squalifica del calciatore Biagio Luca Grasta per una giornata di gara, in quanto non risultava essere mai stata scontata).

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 20 Luglio 2009  n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera Commissione disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38 del 26.11.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del sig. R. R. e della società Luco Canistro s.r.l., attualmente Canistro Valle Roveto, dalle violazioni dell’art. 1, comma 1 e 4, comma 1, C.G.S., rispettivamente ascritte con proprio deferimento prot. n. 11/1384pf07-08/gt/en del 1.7.2008

Massima: Anche in virtù del principio del “ne bis in idem”, non può ritenersi - come più volte rilevato da questa Corte in propri specifici precedenti……- che sia sottoponibile a nuovo giudizio per i medesimi fatti anche se diversamente qualificati la società già in precedenza sanzionata, diversamente per quel che concerne i dirigenti della società stessa che materialmente avevano posto in essere le condotte incriminate.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 45/CDN  del 12 dicembre 2008  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (8) – Deferimento del procuratore federale a carico di: F.P. (dirigente della Soc. ASD Barletta) (nota n. 2168/379pf/06-07/SP/ma dell’8.6.2007)

Massima: E’ improcedibile il deferimento quando i fatti posti alla base del deferimento – ovvero il comportamento del dirigente in occasione della gara, in cui risultava addetto alla sicurezza - sono i medesimi fatti che emergevano in maniera chiara ed univoca dal supplemento del referto di gara stilato dal direttore di gara – ed allegato al medesimo referto - e vagliato dapprima dal Giudice Sportivo ai fini dell’irrogazione alla società delle sanzioni della squalifica del campo di gioco per n. 1 gara effettiva e dell’ammenda e successivamente dalla Commissione Disciplinare che ha confermato il provvedimento del Giudice Sportivo. Orbene, avendo il Giudice Sportivo già valutato i suddetti fatti ed adottato le relative sanzioni di cui sopra in conseguenza proprio degli stessi fatti – come peraltro si evince dalla stessa motivazione del provvedimento del Giudice Sportivo, ove si fa espresso riferimento al comportamento dell’addetto alla sicurezza - questi ultimi sono “coperti” dal giudicato formatosi in conseguenza della decisione del Giudice Sportivo e pertanto non possono nuovamente essere vagliati ed esaminati ai fini dell’irrogazione di un’ulteriore sanzione, dovendosi altrimenti ritenere violato il principio giuridico del “ne bis in idem”.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 21/CGF Riunione del 11 settembre 2008 n. 1- 2- 3 – 4 -5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 -  con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 53/CGF Riunione del 27 ottobre 2008  n. 1- 2- 3 – 4 -5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. D.A. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 2) Ricorso del sig. C.S. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.. 3) Ricorso del sig. A.M. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 4) Ricorso del sig. B.P. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 5) Ricorso del sig. G.M. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 6) Ricorso del sig. D.S.M. avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 7) Ricorso del sig. R.S. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 8) Ricorso del sig. F.M. (già dirigente F.C. Messina Peloro S.r.l.)avverso la sanzione dell’inibizione per anni 4 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 9) Ricorso del sig. P.T. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 10) Ricorso del sig. M.L. (all’epoca dei fatti tesserato Juventus F.C. S.p.A.) avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1 e mesi 2 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.

Massima: Con riferimento alla violazione del principio del ne bis in idem, anche sulla scorta di specifici precedenti non appare possibile la sottoposizione a nuovo giudizio degli incolpati anche se non vi è immediata coincidenza tra le condotte contestate nel presente procedimento e quelle di cui ai precedenti giudizi in cui i deferiti sono stati coinvolti. Ed infatti vi è un principio che ha carattere generale in quanto operante in ogni ordinamento e per tutti i procedimenti sanzionatori, che è quello del divieto del bis in idem che del resto è stato già richiamato da questa Corte nella decisione conclusiva del così detto maxi-procedimento ove ha affermato che: “la pendenza del presente procedimento disciplinare precluda la possibilità di assoggettamento ad ulterior sanzione in ogni ambito e settore dell’ordinamento federale della medesima condotta fenomemicamente intesa fatta salva la possibilità da parte dei competenti Organi Tecnici di dedurre dagli accertamenti racchiusi in via definitiva nel presente giudizio elementi di valutazione di ordine tecnico professionale ai fini propri del settore arbitrale” (cfr. punto 2.2, pag. 4. Com. Uff. n. 9/cf riunione 4.10.2006). Questa Corte ha del resto in analoga fattispecie già osservato: che ove il deferimento avesse ad oggetto “……..solo alcuni specifici fatti emergenti dalle indagini le restanti circostanze di fatto sulle quali tale indagini avevano fatto luce, non essendo stato fatto oggetto di specifiche contestazioni e di motivo di deferimento da parte della Procura Federale, pur in assenza di un formale provvedimento di archiviazione, dovessero comunque intendersi coperti da una sorta di “giudizio di irrilevanza” e quindi non potessero in seguito costituire oggetto di ulteriore e diverso deferimento ………”. (cfr. Corte di Giustizia Federale SS.UU. del 7.11.2007 Com. Uff. n.76/CGF). Sulla scorta di tali principi, nel caso di specie, poiché alcuni deferiti - al contrario degli altri per cui si procede che non erano allora parti - erano rimasti coinvolti nel maxi-procedimento – rilevandosi tra l’altro che in quel contesto già si paventava l’esistenza di contatti attraverso schede telefoniche Svizzere – si impone una declaratoria, nei loro esclusivi confronti, di improcedibilità del deferimento che ha dato luogo al presente giudizio ed il conseguente annullamento in parte qua della decisione di primo grado; di contro dovendosi rigettare l’eccezione per tutti gli altri incolpati.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/CGF Riunione del 6 settembre 2008 n. 1,2  con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 19/CGF Riunione del 08 settembre 2008  n. 1,2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 9/CDN del 24.7.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del calciatore B.D. avverso la sanzione della squalifica per mesi 4 inflitta al reclamante a seguito di deferimento del procuratore federale per violazione degli artt. 7 comma 1 e 1 comma 1 C.G.S. in relazione alle gare Livorno/Atalanta del 23.12.2007 e Atalanta/Livorno del 4.5.2008. ricorso dell’ A.S. Livorno Calcio s.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 4, comma 2 a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni ascritte al proprio tesserato degli artt. 7 comma 1 e 1 comma 1 C.G.S.

Massima: Non si ha violazione del principio del ne bis in idem, allorquando il tesserato è stato giudicato per alcuni fatti dal Giudice Sportivo e per altri fatti dalla Commissione Disciplinare, sempre in primo grado, ancorché riguardanti il contesto della medesima partita. Ritiene la Corte che la fattispecie ha preso avvio da un atto di deferimento della Procura Federale nei confronti di più tesserati, per la presunta violazione dell’art. 7, comma 1, C.G.S., il quale concerne l’illecito sportivo e l’obbligo di denunzia. Per siffatta grave violazione, le regole procedurali contenute nel C.G.S. sono contenute in un apposito Titolo del C.G.S. (il V, artt. 40 e ss.) e prevedono che l’iniziativa appartenga alla Procura Federale la quale, esperita la necessaria istruttoria, emetta poi - ricorrendone i presupposti - l’atto di deferimento di cui all’art. 32, comma 5, C.G.S., instaurando il giudizio innanzi al Giudice competente (per territorio e grado). Dunque, è di ogni evidenza che il Giudice Sportivo, ancorché avesse avuto a disposizione tutti gli elementi idonei a presumere l’esistenza di un illecito sportivo, non avrebbe potuto pronunciarsi in ordine ad esso, essendo rimessa la competenza alle Commissioni disciplinari quale “Giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale”, ai sensi dell’art. 30 C.G.S.. Ciò spiega, peraltro, come le condotte dei tesserati siano state sanzionate dal Giudice per i fatti da lui conosciuti (e si è dimostrato che ciò non è avvenuto nella loro originaria consistenza, non avendo avuto il Giudice Sportivo visione dei rapporti dei collaboratori della Procura Federale presenti allo stadio di Bergamo) e per quanto di sua competenza, nei limiti di cui all’art. 29 C.G.S.. Poiché, dunque, la Procura ha ritenuto che gli stessi fatti (invero in una versione degli stessi più completa ed articolata) integrassero un’ipotesi di illecito sportivo, essa – nell’esercizio delle prerogative proprie – ha avviato il procedimento nei termini previsti dal regolamento; né le regole proprie che siffatto procedimento disciplinano possono ritenersi derogabili per il solo fatto che la Commissione Disciplinare Nazionale, in prime cure, abbia riqualificato il fatto ed applicato sanzioni riconducibili ad altra e meno grave violazione. Dunque, e conclusivamente sul punto, il primo grado di giudizio per un’ipotesi – poi giudicata non concretata – di illecito sportivo si è svolto correttamente innanzi alla competente Commissione Disciplinare Nazionale ed il secondo grado viene a svolgersi innanzi a questa Corte di Giustizia Federale, senza che – comunque si riguardi la vicenda – alcun tesserato sia stato giudicato più volte per lo stesso fatto. Né tragga in inganno l’uso del termine “assorbimento” adottato dalla Commissione Disciplinare Nazionale a proposito dei tesserati prosciolti in quella sede e riferito alla sufficienza delle sanzioni applicate dal Giudice Sportivo. Tale termine consegue inequivocamente alla considerazione che le condotte considerate dal Giudice Sportivo avevano ricevuto adeguata sanzione per la loro estrinseca manifestazione di contrarietà a norme regolanti la disciplina delle gare, ma che non costituivano implicita manifestazione di altra, diversa e ben più grave illiceità, per la quale la Procura ha poi ritenuto di dare corso al deferimento che ha avviato il presente giudizio.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 13/CDN  del 06 agosto 2008  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (302) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: L.M. (all’epoca dei fatti tesserato Juventus FC SpA), M.F. (all’epoca dei fatti dirigente FC Messina Peloro Srl), P.F. (presidente FC Messina Peloro Srl), M.B. (all’epoca dei fatti tesserato quale dirigente FC Messina Peloro Srl), G.P. (arbitro effettivo associato presso la sezione AIA di Bari), R.P. (all’epoca dei fatti arbitro benemerito) T.P. (arbitro effettivo associato presso la sezione AIA di Lucca), S.R. (già arbitro effettivo), S.C. (già arbitro effettivo), A.D. (già arbitro effettivo), P.B. (arbitro effettivo associato presso la sezione AIA di Arezzo), M.G. (già arbitro effettivo), M.D.S. (già arbitro effettivo), M.A. (assistente associato presso la sezione AIA di Torre del Greco Na), e delle società Juventus FC SpA e FC Messina Peloro Srl (nota n. 4349/602quinviciespf06-07/sp/ad del 23.4.2008)

Massima: Secondo l’insegnamento della Suprema Corte – che fornisce un’interpretazione assolutamente restrittiva del principio del ne bis in idem – detto principio è finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche se non irrevocabili, e che per il medesimo fatto deve intendersi l’identità degli elementi costitutivi del reato e cioè la condotta, l’evento ed il nesso di causalità, considerati sia nella loro dimensione storico – naturalistica, sia in quella giuridica. Ciò comporta che l’operatività del principio impedisce al Giudice di riesaminare nel merito quegli stessi elementi già valutati e ritenuti insussistenti o insufficienti, mentre a contrario non fornisce alcun ostacolo ad un esame di tutti gli elementi di fatto non precedentemente valutati. La decisione nel merito richiede un ulteriore esame analitico delle singole posizioni dei deferiti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 26/CDN del 25 Gennaio 2008 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: L.G. (capitano SS Azzurri Conversano) per violazione art. 1 comma 1 CGS nonché art. 9 bis (oggi trasfuso art. 11 CGS) e della società S.S. Azzurri Conversano per violazione art. 2 comma 4 CGS (oggi trasfuso nell’art. 4 comma 2 CGS) nonché degli artt. 9 comma 2, 9 bis commi 3 e 4 e 10 comma 4 CGS (trasfusi negli artt. 4, 11 e 14 CGS) (nota n. 1160/090pf07-08/sp/ma del 9.11.2007).

Massima: Non può essere deferito alla commissione disciplinare colui che per la medesima condotta è già stato sanzionato dal Giudice Sportivo. L’art. 2 comma 3 del CGS, stabilisce che “i comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione”. Il noto principio del ne bis in idem, prevede che non è possibile giudicare per una seconda volta in primo grado coloro che sono già stati giudicati e sanzionati dal competente Giudice Sportivo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 6/CDN del 4 Settembre 2007 n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: C.C. (assistente arbitro) per violazione art. 1 CGS e 37 comma 2 lett. b) del regolamento A.I.A. oggi trasfuso nell’art. 40 comma 3 lett. c) del regolamento A.I.A. (nota n. 236/405pf06-07/sp/ma del 31.7.2007.

Massima: Non si verifica il divieto del bis in idem quando la Commissione disciplinare dell’AIA ha assunto una decisione di improcedibilità dell’originario deferimento per carenza di giurisdizione, senza esaminare il merito della vicenda. Per cui la questione è decisa correttamente dalla Commissione disciplinare Nazionale.

 

Decisione CF: Comunicato Ufficiale 16/CF del 21 maggio 2007 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Provvedimento di sospensione cautelare

Impugnazione - istanza: Ricorso ai sensi degli artt. 32, comma 5, statuto F.I.G.C. (previgente) e 22, comma 3, codice di giustizia sportiva del sig. D.B. avverso il provvedimento di sospensione cautelare emesso dal Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri.

Massima: Allorquando “la Procura, pur avendo avuto modo di valutare la condotta [dell’associato rispetto a determinati episodi], non ha adottato al riguardo alcun provvedimento espresso, né di deferimento, né di archiviazione” si deve ritenere che “tale comportamento - tenuto conto del contesto in cui è stato posto in essere, della accuratezza delle indagini svolte e della particolare attenzione posta dalla Procura Federale nella valutazione delle singole posizioni e degli specifici episodi – non può essere considerato che come espressione di un giudizio d’irrilevanza in ordine ai fatti in questione”. L’altro principio che ha carattere generale, in quanto operante in ogni ordinamento e per tutti i tipi di procedimenti sanzionatori, è quello del divieto del bis in idem, che del resto è stato già richiamato dalla Corte nella decisione conclusiva del cosiddetto maxiprocedimento, ove ha affermato che “la pendenza del presente procedimento disciplinare precluda la possibilità di assoggettamento ad ulteriore sanzione in ogni ambito e settore dell’ordinamento federale della medesima condotta fenomenicamente intesa, fatta salva la possibilità da parte dei competenti organi tecnici di dedurre dagli accertamenti racchiusi in via definitiva, nel presente giudizio elementi di valutazione di ordine tecnico-professionale, ai fini propri del settore arbitrale”.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 30 giugno 2001 n. 4, 5, 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 47 del 31.5.2001

Impugnazione - istanza:Appelli della S.S. Potenza Picena e del sig. C.F. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 3 a quest’ultimo inflitta, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo in relazione alla gara Sangiustese Calcio/Potenza Picena del 27.4.1998. Appello dei sigg.ri S.C. e M.F. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 3 loro inflitta, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo in relazione alla gara Sangiustese Calcio/Potenza Picena del 27.4.1998. Reclamo del Procuratore Federale avverso il proscioglimento della Sangiustese Calcio e della S.S. Potenza Picena a seguito di proprio deferimento per illecito sportivo in relazione alla gara Sangiustese Calcio/Potenza Picena del 27.4.1998

Massima: Non si ha violazione del principio “ne bis in idem”, quando il procedimento introdotto con deferimento del Procuratore Federale è stato dichiarato radicalmente nullo, senza rinvio, dalla C.A.F. ed è stato introdotto successivamente un nuovo deferimento, atteso che non vi può quindi essere alcuna relazione, nel senso di reiterazione del giudizio sui medesimi fatti, tra il procedimento attuale e quello precedente che, essendo stato posto nel nulla dalla C.A.F., non ha ovviamente condotto ad alcun giudicato sul fatto in contestazione.

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