Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 30/CDN  del 19 Ottobre 2009 n. 3  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (51) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. C. (Vice Presidente della Soc. ASD Pianura), A. C. e F. C. (dirigenti della Soc. ASD Pianura) e della società ASD Pianura (nota n. 1354/1165pf08-09/AM/ma del 22.9.2009).

Massima: In riferimento agli episodi di violenza che coinvolgevano alcuni dirigenti della società accaduti immediatamente dopo la gara, determinante è l’informativa redatta dal personale della Polizia di Stato, intervenuto immediatamente, perché presente e quindi in grado di riferire fedelmente l’accaduto. Il fatto stesso di essere ricorsi all’uso delle manette nei confronti di un deferito è indicativo di una situazione di indubbia gravità, venutasi a creare per l’aggressività dimostrata dai tre deferiti, la responsabilità dei quali trova assoluta conferma negli atti di P.G. I fatti così come riferiti dal personale della Polizia di Stato, a prescindere dalla loro valenza sotto il profilo penale, integrano, comunque, la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in quanto evidenziano un comportamento assolutamente deprecabile e censurabile, perché tenuto in violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità che debbono sempre informare gli appartenenti all’organizzazione federale.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 12 Marzo 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 29 Aprile 2010 n. 3 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 23.2.2010

Impugnazione – istanza: 3) Ricorso del Procuratore Federale avverso la declaratoria d’inammissibilità del proprio deferimento a carico dell’A.C. Isola Liri S.r.l., per rispondere, seguito gara Isola Liri/Cassino del 20.9.2009, della violazione dell’art. 11, commi 1 e 3 C.G.S., – nota 4076/315pf09-10/am/ma del 18.1.2010 –

Massima: Le competenze degli organi di Giustizia Sportiva sono, ampiamente delineate dagli artt. 29 – 30 – 31 C.G.S. e, di conseguenza, le Commissioni Disciplinari hanno assoluta competenza a decidere su comportamenti antidisciplinari da chiunque commessi in occasione di tutte le competizioni e campionati organizzati dalle Leghe e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art. 35 C.G.S.. Nel caso di specie era accaduto che nell'intervallo della gara, nella curva destinata agli “Ultras” della squadra ospitante, era stato esposto per la limitata durata di circa tre minuti, uno striscione recante una scritta razzista e di contenuto discriminatorio. In seguito a ciò, la Procura Federale, acquisita una nota informativa del Commissariato di P.S., aveva proceduto al relativo deferimento con il supporto anche di documentazione fotografica estrapolata da riprese audiovisive, a ciò legittimata dal combinato disposto di cui agli artt. 34, c. 15, dello Statuto Federale e 32, comma 9, C.G.S., che non prevedono limitazione alcuna alla attività inquirente o requirente circa fatti avvenuti in occasione delle gare.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 59/CDN del 29 maggio 2008 n. 4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:  – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.R. (dirigente US Sestri Levante) e della Società US Sestri Levante (nota n. 2486/788pf06-07/SP/ma del 1.2.2008)

Massima: E’ un mezzo di prova l’identificazione del soggetto (dirigente di società) operata dal Comandante della locale Stazione Carabinieri che ha sugli spalti aggredito l’Osservatore Arbitrale

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