Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0057/TFN - SD del 17 Settembre 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: A.C. e F.P.B. - Reg. Prot. 43/TFN-SD

Massima: Quanto alla sanzione dell’ammenda, pure richiesta dalla Procura per entrambi i deferiti, la stessa non è irrogabile ai tesserati appartenenti all’area dilettantistica. Infatti, ai sensi dell’art. 9, comma 3, CGS (secondo cui “Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nonché ai tesserati della sfera professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35.”) la sanzione della ammenda non è applicabile ai soggetti non appartenenti all’area professionistica con eccezione delle condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara (Corte di giustizia federale, Sez. II, n. 305/2012-2013) e degli illeciti per violazione del divieto di scommesse (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 89/2016-2017; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU. n. 16/2016; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 95/2019-2020).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0198/TFN - SD del 19 Aprile 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: – A.B. e L.P. - Reg. Prot. 176/TFN-SD

Massima: Sotto il profilo sanzionatorio, rileva il Tribunale l’impossibilità di accogliere la richiesta della Procura di irrogazione della sanzione pecuniaria, essendo il settore di riferimento dei deferiti quello dilettantistico. Invero, ai sensi dell’art. 9, comma 3, CGS: “Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, nonché ai tesserati della sfera professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35”. Dal dettato testuale della riportata disposizione discende che la sanzione dell’ammenda non è applicabile ai soggetti non appartenenti all’area professionistica con eccezione delle condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara (Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare n 0161/TFNSD-2023-2024, Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare n. 0172/TFNSD2023-2024; Corte Federale d’Appello, Sezioni unite n. 0064/CFA-2022-2023). Né in contrario rileva che, in sede di accordo ex art. 126, sia stata invece prevista la sanzione dell’ammenda, trattandosi di fase preprocedimentale rimessa alla libera determinazione delle parti indagate e della Procura Federale.

DECISIONE C.F.A. - SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 095 CFA del 24 Luglio 2020

Decisione Impugnata: Decisione resa dal Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, depositata il 24 Giugno 2020 e pubblicata sul sito federale il 25 Giugno 2020 con Comunicato Ufficiale n. 144/TFN-SD 2019/2020

Impugnazione Istanza: sig. L.M./sig. F.F./Procuratore Federale

Massima: infondata è l’asserita inapplicabilità allo stesso della sanzione dell’ammenda. Secondo il suddetto appellante il TFN avrebbe errato ad applicare la sanzione dell’ammenda in aggiunta a quella della inibizione, poiché la sanzione pecuniaria non sarebbe applicabile al calciatore dilettante. Ritiene questa Corte che anche siffatto assunto difensivo poggi su una non corretta ricostruzione interpretativa della normativa in materia e muova da una lettura errata dell’art. 19, comma 6, CGS previgente, secondo cui «le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non di cui all’art.1 bis, comma 5, CGS nonché ai tesserati della sfera professionistica, per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara le ammende sono anche applicabili ai tesserati della sfera dilettantistico-giovanile». Ad elidere ogni dubbio viene, anzitutto, in supporto la stessa chiara lettera della norma di cui all’ art. 6 CGS in vigore all’epoca dei fatti: «La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2», recita – come detto – il comma 3, «comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00”. Pertanto, la disposizione che regola specificamente la fattispecie dell’illecito per violazione del divieto di scommesse, prevede pacificamente l’applicazione anche della sanzione dell’ammenda, indicandone, per di più, il minimo edittale. Disposizione speciali che, dunque, in ogni caso prevale sulla regola generale dettata dall’art. 19, comma 6, CGS previgente (“Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica”).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 72/TFN-SD del 19 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B. R., all’epoca dei fatti Consigliere della Società CS Porta Romana ASD; C. M., all’epoca dei fatti calciatore della Società Sestese Calcio SSD ARL; C. M., all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Grassina; C.P., all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Pol. Firenze Ovest ASD; C. G., all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Pol. Bucinese ASD; E. V., all’epoca dei fatti Allenatore tesserato per la Società AC Prato Spa; F. S., all’epoca dei fatti preparatore atletico, tesserato per la Società ACF Fiorentina Spa, nonché soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Società CS Porta Romana ASD; G. F., all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Società ACD Aglianese; G. F., all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sestese Calcio SSD ARL; G. E., all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società Sestese Calcio SSD ARL; P.C., all’epoca dei fatti calciatore della Società Pol. Bucinese ASD; R. A., all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società Pol. Bucinese ASD; S. F., all’epoca dei fatti istruttore del settore giovanile scuola calcio della AC Prato Spa; S. S., all’epoca dei fatti Consigliere di amministrazione della Società AC Prato Spa; T.N., all’epoca dei fatti calciatore della Società Pol. Firenze Ovest ASD; T. P., all’epoca dei fatti Amministratore delegato con poteri di rappresentanza legale della Società AC Prato Spa; V.A., all’epoca dei fatti segretario amministrativo della Società sportiva “AC Prato Spa"; Z. F., all’epoca dei fatti calciatore della Società ASD Nuova AC Foiano; Z. T., all’epoca dei fatti Co-Presidente e legale rappresentante della Società ASD Grassina; la SOCIETÀ AC PRATO Spa; la SOCIETÀ ACD AGLIANESE; la SOCIETÀ ACF FIORENTINA Spa; la SOCIETÀ ASD GRASSINA; la SOCIETÀ ASD NUOVA AC FOIANO; la SOCIETÀ ASD ZENITH AUDAX; la SOCIETÀ CS PORTA ROMANA ASD; la SOCIETÀ POL. BUCINESE ASD; la SOCIETÀ POL. FIRENZE OVEST ASD; la SOCIETÀ SESTESE CALCIO SSD ARL - (nota n. 10192/9 pf 17-18 GP/GT/ag del 16.4.18).

Massima: Con riferimento alle sanzioni da applicare, questo Tribunale ritiene preliminarmente di rigettare le eccezioni formulate dalla difesa in ordine all’impossibilità di irrogare sanzioni pecuniarie ai soggetti facenti parte della sfera dilettantistica in ragione della specialità della norma in tema di illecito sportivo (vedasi Collegio di Garanzia – CONI – SS.UU. n. 46/2016)

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it