Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 019/CFA del 06 Gennaio 2015 n. 28/CFA del 26 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CFA del 11 Marzo 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 18/TFN del 1.12.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. L.N. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 7 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO L PARAGRAFO L LETTERA D PUNTI 5 E 9 DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI - NOTA N. 2853/40PF14-15/SP/BLP DEL 3.11.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S. VARESE 1910 S.P.A.AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO L PARAGRAFO L LETTERA D PUNTI 5 E 9 DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI, ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. L.N. - NOTA N. 2853/40PF14-15/SP/BLP DEL 3.11.2014 

Massima: Appare doveroso escludere la possibilità di una applicazione retroattiva di disposizioni stabilite, successivamente al verificarsi del contegno sanzionato, per regolare fattispecie eccezionali. Stante le differenza qualitativa delle situazioni considerate, non possono trovare nemmeno applicazione analogica in questa sede i principi di cui all’art. 2 cod. pen. invocati dagli appellanti in tema di retroattività della legge più favorevole, principi che, peraltro, non trovano applicazione per gli illeciti amministrativi ai quali devono essere assimilati, per i fini in discussione, quelli disciplinari. Inoltre, le previsioni di cui si pretende l’applicazione alla fattispecie considerata, ossia quelle del Com.Uff. n. 56/A del 18.8.2014, rappresentano una regolazione extradisciplinare, tuttalpiù integrativa della norma disciplinare contemplata (che, infatti, rimane quella del Com.Uff. n. 143/A del 6.5.2014), che stabilisce solo una variazione del contenuto del precetto delineando la portata degli adempimenti richiesti ai fini del completamento dell’organico del Campionato di Serie B 2014/2015. Rimane pertanto escluso che possa avere un qualche rilievo per i fini disciplinari che qui interessano.

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 58/CGF Riunione del 13 dicembre 2007 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera C.D.N. Com. Uff. n.10/CDN dell’ 8.10.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso ai sensi degli artt. 31, comma 1, e 33 del Codice Giustizia Sportiva del sig. G.M.vverso la sanzione dell’inibizione per mesi dieci inflitta a seguito del deferimento del Procuratore Federale e ricorso ai sensi dell’art. 31, comma 1, e art. 33, comma 4 lett b), del Procuratore Federale avverso la sanzione dell’inibizione per mesi dieci inflitta al signor G.M.

Massima: Non trova applicazione nell’ordinamento disciplinare sportivo, il principio generale di retroattività della legge più favorevole al reo, sancito, in materia penale, dall’art. 2, comma 3, C.P. c.d. abolitio criminis. E’ costante principio giurisprudenziale che nell’ambito di operatività dell’istituto in esame non rientrano le vicende successorie di norme extrapenali ovvero extradisciplinari che non integrano la fattispecie incriminatrice né quelle, come nella fattispecie, di atti o fatti amministrativi che, pur influendo sulla punibilità o meno di determinate condotte, non implicano una modifica della disposizione sanzionatoria che resta, pertanto, immutata e, quindi, in vigore; ne consegue, pertanto, che la successione di tali norme determina esclusivamente una variazione del contenuto del precetto con decorrenza dalla emanazione del successivo provvedimento e che, in tale ipotesi, non viene meno il disvalore penale (rectius, disciplinare) del fatto anteriormente commesso. A ciò si aggiunga che comunque – che nel caso di specie – non risulta neanche che l’attività svolta sia in linea con la nuova disciplina delle gare.Pertanto non solo non vi sono le condizioni per una cancellazione o riduzione della sanzione inflitta, ma la gravità dei fatti accertati giustifica l’irrogazione di una maggior sanzione, come richiesto dalla Procura federale. Nel caso di specie vie invocato il disposto dell’art. 77 del R.A.C., oggi in vigore, in quanto, diversamente dall’art. 8, all. A, non prevedeva più, per acquisti mediante trattativa o licitazione privata, la preliminare richiesta di tre preventivi diversi essendo stata la materia diversamente disciplinata; per tale effetto, essendo la disposizione dell’art. 77 cit. a lui più favorevole, ne invocava l’immediata applicazione sul piano sanzionatorio.

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 30 novembre 2006– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale pubblicato sul C.U. 53/C del 27/04/06

Parti: G.S.D. S. Filippo Neri Casalotti Tanas contro F.I.G.C. - A.C. Siena Spa

Massima: Il principio dell’irretroattività della legge sancito dall’art. 11 delle Preleggi è previsto in termini assoluti solo per la legge penale e non anche per le altre materie per le quali, quindi, legittimamente siffatto principio può esser derogato. Nel caso di specie, la norma dell’art. 99 bis delle NOIF contiene un’apposita disciplina per il regime transitorio a tenore della quale la modifica apportata “si applica anche alle controversie per le quali non è intervenuta decisione passata in giudicato”.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 20/C Riunione del 22 Novembre 2004 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 38/C - Riunione del 30.6.2004

Impugnazione - istanza:Reclamo dell’U.S. Casalese tendente ad ottenere la rideterminazione della sanzione della preclusione inflitta ai sigg.ri B.D., V.S., D.M., M.A., M.P., P.T., C.B. e G.G., per violazione dell’art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F. a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima:: Il Giudice che ha irrogato la pena in sede di cognizione, è competente a rideterminarne entità e durata quando sopravvengano modifiche normative che rendano inattuale il precedente sistema sanzionatorio.

Massima:  Il jus superveniens, costituito dalla intervenuta modifica delle norme in applicazione delle quali i reclamanti sono stati precedentemente condannati, determina una previsione di pena più favorevole per gli stessi che è immediatamente applicabile alla fattispecie, per effetto dell’immediata recezione nell’Ordinamento federale di norme regolatrici di rapporti ancora in corso di dinamica esecuzione sotto il profilo sanzionatorio. Per cui, quando il provvedimento di preclusione adottato nei confronti dei reclamanti è, intervenuto prima delle modifiche normative che hanno fatto venire meno la sanzione perpetua, quale quella inflitta loro, trasformandola in pena temporanea, la pena dovrà essere rideterminata dall’organo che la emise in ultima istanza.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/Cf del 25 ottobre 2002 n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Istanza del sig. A.R. per ottenere, a norma del nuovo testo dell’art. 21 delle N.O.I.F., il riconoscimento della temporaneità della sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. inflittagli in relazione al fallimento del Giorgione Calcio S.p.A.

Interpretazione: Secondo i principi del diritto comune non suscettibili di deroghe nell’Ordinamento sportivo, spetta al Giudice che ha irrogato la pena in sede di cognizione rideterminarne entità e durata della pena quando sopravvengano modifiche normative che rendano inattuale il precedente sistema sanzionatorio. (Nel caso di specie il tesserato  - sanzionato con la preclusione a ricoprire la carica di Dirigente e ad assumere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C, comminatagli dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C in conseguenza della sopravvenuta modifica dell’art. 21 delle N.O.I.F. che, in combinato disposto con l’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva, ha eliminato la sanzione perpetua, quale quella inflittagli, trasformandola in pena temporanea secondo quanto previsto dalla seconda delle norme appena citate – doveva proporre il ricorso alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C e non alla Corte Federale).

Interpretazione: La Corte Federale è incompetente a decidere in merito al ricorso inteso a conseguire l’effetto della conversione in temporanea di una pena originariamente prevista come perpetua.

 

Decisione CF: Comunicato Ufficiale 9/CF del 20 giugno 1997 n. 2 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: : Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. C.M., consigliere della Lega Nazionale Professionisti e Presidente del Cagliari Calcio, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per comportamento antiregolamentare posto in essere nell’esercizio delle sue funzioni di rappresentante legale della società, ed il Cagliari Calcio, ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente.

Massima: Il principio della successione di leggi penali (art. 2 comma 2° C.P.), per analogia, è applicabile alla materia disciplinare.

Massima: La nuova disciplina (D.L. n. 485/96 convertito con L. 18.11.1996 n. 586) non prevede più una preventiva approvazione di "tutte le deliberazioni della società, concernenti esposizioni finanziarie, acquisto o vendita di beni immobili o comunque tutti gli atti di straordinaria amministrazione sono soggetti ad approvazione da parte delle Federazioni Sportive Nazionali cui sono affiliate", ma soltanto un controllo sulla gestione (che non può essere che successivo) delle società, peraltro allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati. Per cui il Presidente della società che abbia acquistato un’area per la realizzazione di un centro sportivo, senza la preventiva autorizzazione - peraltro mai richiesta - della F.I.G.C., prevista dell'art. 89 N.O.I.F. a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa non è più soggetto a sanzioni disciplinari (violazione dell’art. 1 C.G.S.) nonostante i fatti risalgono ad epoca precedente (1993) all'entrata in vigore della nuova normativa. Ciò in base al principio della successione di leggi penali (art. 2 comma 2° C.P.) che per analogia è applicabile alla materia disciplinare.

 

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