Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0070/TFN - SD del 7 Ottobre 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: S.B. e ASD Vis Mediterranea Soccer - Reg. Prot. 60/TFN-SD

Massima: ….Quanto alle sanzioni da irrogare si osserva, preliminarmente, che la sanzione non può non rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS solo così potendo svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita; essa deve quindi essere “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo” (Cfr. CFA - S.U. n. 110-2022/2023).

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0086/CFA del 31 Marzo  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania n. 29/TFT del 16.02.2023

Impugnazione – istanzaProcuratore Federale Interregionale/A.S.D. Sant’Aniello Gragnano

Massima: Con particolare riguardo alla concreta determinazione della misura della sanzione, le Sezioni unite hanno affermato che, nonostante la presenza di più partite giocate dal calciatore in posizione irregolare, non si può applicare l’istituto penalistico della continuazione, ove non sia stata accertata – né prima ancora allegata – la presenza di un unico disegno criminoso. Ciò posto, come pure hanno rammentato le citate Sezioni unite di questa Corte, conviene rilevare che l’art. 12, comma 1, C.G.S., attribuisce agli organi della giustizia sportiva un potere ampiamente discrezionale nella determinazione della tipologia e della misura della sanzione disciplinare da comminare. La disposizione, che apre la Sezione II del Capo II del Codice, si raccorda all’elenco delle sanzioni enumerato dalla precedente Sezione I, dove si distingue fra sanzioni a carico della società (art. 8), sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della società (art. 9), sanzione della perdita della gara (art. 10) e sanzioni inerenti alla disputa delle gare (art.11). Questa lata discrezionalità di valutazione attribuita al giudice è del tutto coerente con i caratteri di informalità e di orientamento alla giustizia sostanziale che sono propri del processo sportivo. E ciò, tanto più in caso di incontri disputati in campionati dilettantistici. Nella vicenda in esame, la questione dei criteri di esercizio della discrezionalità del giudice nella scelta della misura della sanzione si pone, quanto alla società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano, con riguardo alla penalizzazione di punti in classifica che, per consolidato indirizzo della giurisprudenza endo ed esofederale, rappresenta - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara - la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli necessari (tesseramento, assenza di squalifiche, età prescritta, ecc.). Diversamente da quanto riguarda la sanzione della perdita della gara, cui è dedicato l’art. 10 C.G.S., nel Codice i presupposti della penalizzazione sono definiti solo episodicamente (ad es. art. 10, commi 2 e 9, e art. 11, comma 2). E’ questa la ragione per cui le Sezioni unite di questa Corte, in applicazione del principio del c.d. gradualismo sanzionatorio, che postula una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 862), ed in omaggio a un dovere di coerenza, hanno ritenuto che ci si debba porre in sostanziale continuità con quanto deciso in una recente decisione relativa a una fattispecie analoga, in cui l’utilizzo in cinque gare di un calciatore squalificato ha comportato la penalizzazione di cinque punti in classifica e l’ammenda di euro 550,00 (C.F.A., Sez. I, n.7/2022-2023). A fronte di violazioni commesse nell’area del dilettantismo, hanno perciò affermato il principio che la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre, per ciascun incontro giocato in posizione irregolare, nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00. Tale principio, peraltro, trova un significativo riscontro sul piano codicistico nella previsione dell’art. 11, comma 2, in cui l’utilizzazione di un calciatore non legittimato (sia pure per la particolare ragione di avere avuto il tesseramento revocato per irregolarità imputabile alla stessa società) è sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato il giocatore. I principi affermati dalle Sezioni unite sono già stati fatti propri ed applicati da questa Corte nella decisione 0070/CFA/2022-2023 del 22 febbraio 2023, in cui, con particolare riguardo alla sanzione inflitta ad una società dilettantistica che aveva fatto giocare un calciatore senza tesseramento per due incontri, è stata applicata la penalizzazione di due punti in classifica e l’ammenda di euro 200,00 (duecento). Anche nel caso che ci occupa si ritiene di aderire ai criteri enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte con specifico riguardo ai campionati dilettantistici. Nella specie, la società incolpata ha schierato in campo in un incontro due giocatori sprovvisti di legittimazione a partecipare, in quanto tesserati per altra squadra; la decisione del Tribunale federale territoriale di cui all’odierno reclamo va dunque riformata con riguardo alla sanzione comminata alla società, per la quale andrà applicata la penalizzazione di un punto in classifica, con conferma della ulteriore ammenda di euro 200,00, la cui impugnazione è stata rinunciata dalla Procura in udienza.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0031/CFA del 5 Ottobre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Puglia pubblicata con il Com. Uff. n. 29 del 7.9.2022

Impugnazione – istanza: Procuratore Federale Interregionale/Sig. M.P.

Massima:…. conviene rammentare che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte federale d’appello, il compito del giudice del reclamo non è soltanto quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta in prime cure, dovendo, invece, anche esaminare - con riferimento al profilo sanzionatorio se nel precedente grado siano valutati tutti gli elementi utili alla concreta determinazione della pena secondo una corretta e logica interpretazione: viene qui in rilievo, dunque, la corretta applicazione delle regole della logica giuridica che conducono a fornire giustificazione della scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (CFA, Sez. I, n. 95/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 44/2019-2020). A tale riguardo, l’entità della sanzione va commisurata in primo luogo alla gravità dell’illecito - nel quadro delle circostanze di fatto - in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (CFA, sez. IV, n. 55/2020-2021).

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.  11/CFA del  24/07/2019 motivi CON RIFERIMENTO AL Comunicato n° 7/CFA del  11/07/2019 dispositivo

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. - Com. Uff. n. 77 del 13.6.2019

Impugnazione Istanza: RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI C.G., C.G., C.D. E C.S.G. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 8016/1241 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 4.2.2019

Massima: Rigettato il ricorso della Procura Federale con il quale si chiedeva una sanzione più afflittiva a a carico di alcuni deferiti e per l’effetto confermata la decisione del TFT che ha sanzionato i deferiti per avere utilizzato una associazione a delinquere costituita unitamente ad altri soggetti anche non tesserati al fine di procedere all’acquisizione diretta e indiretta del controllo di attività economiche presenti nel territorio, in particolare piegando ai loro interessi le citate società di calcio, divenute veicolo ovvero scopo ultimo dell’attività illecita, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui al richiamato art. 1bis C.G.S…..Il Tribunale Federale Territoriale, infatti, con la graduazione del trattamento sanzionatorio applicato agli incolpati e contestato dal ricorso del Procuratore Federale, non ha fatto altro che dare puntuale applicazione al fondamentale principio di proporzionalità, intrinsecamente connesso e vero parametro di legittimità nei confronti di ogni procedimento a carattere sanzionatorio, a prescindere dall’ambito ordinamentale di riferimento. Nella fattispecie è sulla base delle risultanze tratte dall’acquisizione degli atti del procedimento penale in corso nonché delle evidenze dedotte dalla copiosa documentazione pure prodotta dalla stessa Procura federale ai fini del deferimento che il Tribunale Territoriale ha legittimamente formulato una distinta e articolata valutazione delle responsabilità.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezione Unite: Decisione n. 35 del 10/08/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: delibera della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C., a Sezioni Unite, adottata in data 22 maggio 2015 (in Comunicato ufficiale n. 58/CFA), con motivazioni pubblicate il 5 giugno 2015 (in Comunicato ufficiale n. 69/CFA)

Parti: Mario Macalli /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Sergio Briganti

Massima: Il presidente – omissis -, con l’ultima censura, ha sostenuto che la decisione della Corte Federale è erronea anche per la misura della sanzione che ha ritenuto congruo irrogare. In proposito si deve tuttavia ricordare che il Collegio di Garanzia può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo se la stessa è stata irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza. Nella fattispecie, alla luce della vicenda che si è descritta, non si ravvisa tuttavia l’esistenza di alcuno dei presupposti indicati. La sanzione irrogata, già ridotta nella sua misura dalla Corte Federale, non risulta, infatti, erronea per la valutazione degli elementi di fatto o di diritto esaminati e non può ritenersi nemmeno manifestamente incongrua o sproporzionata nella misura.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.007/TFN del 14 Luglio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (177) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.F., V.P., M.D.L., V.C., A.B., M.L.P., R.A., A.D.A., D.F., R.P., V.V., M.S., M.F., M.M., V.R., V.L., S.C., V.T., S.B., M.G. (Sezione AIA di Bernalda) - (nota n. 9105/209pf13-14/SP/GT/gb del 16.4.2015).

Massima: La Corte di Giustizia Federale – a Sezioni Unite – ha, infatti, rammentato come “la previsione di campi di giurisdizione domestica non mira certo a creare un’area di immunità di condotte rilevanti per l’ordinamento generale” e ribadito “…la configurabilità di un cumulo di giudizi, in ambito settoriale e in ambito generale, aventi a oggetto la medesima condotta… la cui valutazione non può soffrire preclusioni o deroghe di sorta” (CGF 30.06/.09.08.2010; C.U. n. 44/CGF). Allorché i fatti risultano - come nella specie – idonei a ledere anche interessi e principi di natura generale e diffusa, gli stessi, dunque, assumono automatica rilevanza anche nell’ambito dell’ordinamento federale. A corollario di ciò devesi anche osservare come la giurisdizione domestica sia in grado di irrogare sanzioni (sospensione) la cui efficacia resta, comunque, limitata all’interno di quel perimetro, e che, dunque, permane la esigenza che taluni comportamenti siano oggetto di sanzioni inibitorie di portata più generale. Sulla gravità delle fattispecie di falso oggetto del procedimento la Procura generale del CONI ha rimarcato – in sede di osservazioni alla ipotesi di patteggiamento con il – omissis - - come quest’ultimo si sia reso autore di condotte particolarmente gravi, ivi comprese fattispecie costituenti reato contro la fede pubblica. L’osservazione della Procura Generale – che, nella specie, concerne i molteplici comportamenti di falso rilevati (falso ideologico dei verbali, falsità delle firme etc. etc.) - è pienamente condivisibile, dovendosi sempre considerare come – a prescindere da ogni questione in ordine alla punibilità del falso ideologico in scrittura privata, al falso “innocuo” e alla assenza, nella gran parte dei falsi qui contestati, di scopi finali effettivamente illeciti e fraudolenti – la pericolosità e la gravità di questi comportamenti risiedano, di per sé, nella violazione della fede pubblica che - quale che ne siano gli intenti e le conseguenze – così si realizza. Sotto altro profilo, tuttavia, non può non tenersi conto – ai fini della graduazione della sanzione – come la quasi totalità dei comportamenti di falsificazione rilevati risulti correlata con la mera esigenza di regolarizzare, sotto il profilo formale, situazioni o condotte effettivamente verificatesi, o, comunque, non particolarmente rilevanti, e prive, in ogni caso, di ogni fine personalistico ed illecito. Si tratta di quelle falsità, insomma, che la coscienza diffusa percepisce come una sorta di irregolarità formali, che non ledono – anche in considerazione dei motivi che le ispirano – principi e valori etici sostanziali. E di questo comune sentire devesi certamente tener conto nella modulazione di sanzioni di indubbia afflittività. 1.3.- sul rilievo delle sanzioni irrogate per gli stessi fatti dalla giurisdizione domestica Come sopra escluse ogni riserva di giurisdizione, e la applicabilità alla specie del principio del ne bis in idem, devesi ulteriormente precisare che – come accennato – tra le due sanzioni – quella irrogata dalla Giustizia dell’AIA, e quella di competenza degli organi della Giustizia federale - non si possa instaurare, attesane anche la diversa efficacia perimetrale, alcun rapporto formale diverso dal cumulo materiale. Fermo questo principio, devesi tuttavia – sempre in termini di graduazione della pena – osservare come la Giustizia federale, nello stabilire la sanzione adeguata per determinati comportamenti non può non tener conto della differenza di afflittività complessiva che si pone - a parità di comportamenti - tra la posizione di un tesserato che abbia già subito e scontato una significativa sanzione nell’ambito della Giustizia domestica, pur sempre  ricompresa nell’ambito dell’ordinamento federale, e quella di un altro, che, invece – quale che ne sia il motivo – incorra nella sola sanzione della Giustizia Federale. Nella specie sembra, insomma, opportuno, tener conto che - a seguito della conferma della decisione da parte dell’organo giurisdizionale di appello dell’AIA - taluni dei deferiti, oggi a giudizio, hanno già subito una sospensione decorrente dal 28.07.2014, e, per il (solo) – omissis - , tuttora in corso.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 23 aprile 2013 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 25/CGF del 09 agosto 2012

Parti: Sig. Cesare Gianfranco Rickler Del Mare / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (3) La sanzione deve tenere conto di tutte le circostanze e della peculiarità del caso, preservando il fondamentale principio della necessaria proporzionalità, omogeneità ed afflittività della sanzione non disgiunto da quello della funzione anche rieducativa della stessa.

 

 

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 17 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 332/CGF del 18 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013

Impugnazione – istanza: 5) RICORSO DEL SIG. M.G., AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NELL’ELENCO DELLA F.I.G.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI VIGENTE, NONCHÉ ALL’ART. 93, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. – NOTA N. 1353/1311 PF11-12SP/BLP DEL 30.9.2013 –

Impugnazione – istanza:  6) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE; - AMMENDA DI € 20.000,00 AL SIG. P.S., RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ BOLOGNA F.C., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 20, COMMA 2 E 9, ED IN RELAZIONE ALL’ART. 22, COMMA 4, REGOLAMENTO ELENCO AGENTI DEI CALCIATORI, NONCHÉ DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 93, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 1353/1311 PF1112SP/BLP DEL 30.9.2013 –

Impugnazione – istanza:  7) RICORSO DEL SIG. P.M., ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRETTORE SPORTIVO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 3; - AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, E DELL’ART. 10, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE CON L’ART. 20, COMMI 2 E 9, DEL REGOLAMENTO AGENTI ATTUALMENTE IN VIGORE; CON L’ART. 22, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI ATTUALMENTE IN VIGORE, NONCHÉ CON L’ART. 93, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 1353/1311 PF11-12SP/BLP DEL 30.9.2013 –)

Impugnazione – istanza: 8) RICORSO DEL SIG. C.B. (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 1 REAC IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010 - NOTA N. 1353/1311PF 11-12/SP/BLP DEL 30.9.2013

Impugnazione – istanza: 9) RICORSO DEL SIG. C.A. (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 1 REAC IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010 - NOTA N. 1353/1311PF 11-12/SP/BLP DEL 30.9.2013

Massima: La richiesta riduzione della sanzione irrogata sul presupposto che coloro che hanno optato, per la scelta, di dibattere il deferimento avrebbero avuto un trattamento più gravoso rispetto a coloro che hanno invece optato per lo strumento di cui all’art. 23 C.G.S., è priva di fondamento. L’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti, prevista dal citato art. 23 C.G.S., prevede che i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. possano accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura. L’ordinamento sportivo lascia alla Procura Federale il potere dispositivo in ordine alla congruità della sanzione proposta dalla parte deferita di talché può parlarsi di un “negozio” che, ha incidenza limitata tra le parti del medesimo. Un controllo al riguardo è effettuato dall’Organo Giudicante in ordine alla correttezza della qualificazione dei fatti ed alla congruità della sanzione, il potere dispositivo in ordine all’an ed al quantum è lasciato alla insindacabile valutazione delle parti medesime. Conseguentemente con il “patteggiamento” viene applicata la pena così come concordata tra le parti e dal Giudice ritenuta congrua, rispetto alla qualificazione giuridica del fatto ed alle circostanze, mentre nel caso di giudizio ordinario la pena è sempre statuita dal Giudice sulla base dell’effettivo accertamento e della conseguente dichiarazione di colpevolezza dell’incolpato. E’ quindi evidente che vi possa essere una diversità di commisurazione delle sanzioni irrogate.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 21 dicembre 2012  –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 30/CGF del 21/08/12

Parti: Dott. P.S. e U.S. Lecce SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico e Vicenza Calcio Spa

Massima TNAS: (9) In tema di entità della sanzione per la commissione di un illecito, l’effettiva alterazione della partita rappresenta soltanto una circostanza aggravante dell’illecito sportivo.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 18 dicembre 2012 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 30/CGF del 19 agosto 2011

Parti: Sig. C.G. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) La decisione della CGF sulla dichiarazione di responsabilità dell’istante e sulla sanzione irrogata al medesimo appare assolutamente congrua e, dunque, meritevole di essere integralmente confermata, tenuto conto del paramento della gravità dell’illecito commesso, quale elemento rilevante ai fini della determinazione della sanzione da infliggere.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 18 dicembre 2012 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 30/CGF del 19 agosto 2011

Parti: Sig. C.G. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (1) La decisione della CGF sulla dichiarazione di responsabilità dell’istante e sulla sanzione irrogata al medesimo appare assolutamente congrua e, dunque, meritevole di essere integralmente confermata, tenuto conto del paramento della gravità dell’illecito commesso, quale elemento rilevante ai fini della determinazione della sanzione da infliggere.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 22 febbraio 2013 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 23/CGF del 7 agosto 2012

Parti: Sig. G.R. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: Costituisce orientamento ormai costante di questo Tribunale che l’apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all’entità e alla graduazione della sanzione irrogata si delinea in modo compiuto con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla condotta tenuta in concreto dalla parte istante, quanto alla sua rilevanza e specificità. Nel caso di specie, sussiste, pertanto, un’apprezzabile sproporzione tra il fatto commissivo del ricorrente e la sanzione applicata, che è equo ridurre al minimo edittale di tre anni.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 30 novembre 2012 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 2/CGF del 6 luglio 2012 e sul C.U. n. 19/CGF del 2 agosto 2012

Parti: Sig. F.C. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (2) Costituisce orientamento ormai consolidato di questo Tribunale che l’apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all’entità e alla graduazione della sanzione irrogata si delinea in modo compiuto con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all’entità dell’inadempimento realizzatosi.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 22 novembre 2012 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 41/CGF del 4 settembre 2012

Parti: Sig. F.C. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS:  (3) Nella determinazione della sanzione deve tenersi conto della gravità dell’infrazione, quale desunta dalla natura, dalla specie, e dai modi della stessa.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 22 novembre 2012  –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 42/CGF del 04/09/2012

Parti: Sig. N.B. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (2) Costituisce orientamento ormai costante di questo Tribunale che l’apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all’entità e alla graduazione della sanzione irrogata si delinea in modo compiuto con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all’entità dell’inadempimento realizzatosi.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 ottobre 2012 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 29/CGF del 22 agosto 2012 e sul C.U. n. 40/CGF del 31 agosto 2012

Parti: Sig. A.A. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (4) La sanzione inflitta deve essere commisurata sia al ruolo ricoperto dal ricorrente, sia alle sanzioni irrogate ad altri soggetti sanzionati per la medesima violazione in relazione agli stessi fatti.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 2 ottobre 2012 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Corte di giustizia Federale pubblicata sul C.U. FIGC n. 229/CGF del 20.4.2012

Parti: A.S.G. NOCERINA Srl / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (5) Le risultanze del processo sportivo consentono di ritenere provata la violazione contestata alla società ricorrente, alla quale è già stata riconosciuta l’attenuazione della sanzione di cui all’art.14 c.5 C.G.S. “per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine ai fini preventivi e di vigilanza”.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 26 luglio 2012 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Regionale pubblicata sul C.U. 50 del 8.3.2012

Parti: Sig. M.Z. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (2) Il contesto nel quale i fatti sanzionati disciplinarmente si sono verificati assume rilevanza ai fini della valutazione circa la congruità della sanzione. Devono essere apprezzati, in particolare, il riconoscimento da parte dell’incolpato di aver violato i canoni di comportamento, la sostanziale resipiscenza, l’assenza di precedenti squalifiche, l’assenza di conseguenze penali della vicenda che, pur non essendo rilevante per l’accertamento dei fatti, va pur sempre apprezzata in quanto indica che la vicenda non ha lasciato strascichi extrasportivi.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 25 maggio 2012– www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata dapprima nel solo dispositivo il 19.8.2011 (C.U. n. 030/CGF) e poi in forma integrale il 4.10.2011 (C.U. 056/CGF)

Parti: Sig. C.D. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (3) La decisione della CGF sulla dichiarazione di responsabilità dell’istante e sulla sanzione irrogata al medesimo appare assolutamente congrua e, dunque, meritevole di essere integralmente confermata, tenuto conto del paramento della gravità dell’illecito commesso, quale elemento rilevante ai fini della determinazione della sanzione da infliggere.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 23 aprile 2012– www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale della Lombardia pubblicata sul C.U. n. 29 del 1 dicembre 2011

Parti: Sig. P.M. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (2) Le circostanze di fatto non contestuali a quelle descritte nel rapporto, introdotte nel giudizio da una delle parti e non contestate dall'altra devono ritenersi come acquisite al giudizio in virtù dell'applicazione del principio processuale di non contestazione; tuttavia, la sanzione deve essere commisurata innanzi tutto alla gravità dello specifico fatto sanzionato e le ulteriori circostanze dedotte dall'istante possano avere rilevanza in giudizio solo in via eventuale, nell'ambito della prudente valutazione del giudicante e in applicazione, cauta ed ipotetica, di istituti generali del diritto; il sistema sanzionatorio federale non individua forme di attenuanti generiche analoghe a quelle previste dall’ordinamento penale.

Massima TNAS: (4) L'illecito assume particolare gravità se commesso da un adulto in danno di un minore; il notevole disvalore anche morale, oltre che giuridico, di siffatte condotte costituisce principio generale del diritto, che appresta misure di tutela rafforzata dei minorenni in ogni settore dell’ordinamento.

Massima TNAS: (5) Ai fini del corretto e regolare svolgimento di ogni competizione sportiva l'incolumità e la serenità del direttore di gara costituiscono un bene assolutamente primario ed irrinunciabile per l'ordinamento sportivo, che deve essere riaffermato con il massimo rigore, sia in sede di prevenzione che in sede di sanzione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 19 aprile 2012– www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 91/CGF del 18 novembre 2011

Parti: A.S.G. NOCERINA Srl / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (3) L’organo giudicante chiamato a stabilire concretamente il quantum di una sanzione pecuniaria, in astratto fissata tra un minimo ed un massimo, deve spiegare, con adeguato iter motivazionale, le ragioni che lo hanno indotto ad applicarla in una determinata misura, dando conto altresì dell’incidenza delle attenuanti eventualmente riconosciute.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 11 giugno 2012 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Toscana pubblicata sul C.U. n. 53 del 29/03/2012

Parti: Sig. G.C. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) L’assenza di precedenti disciplinari dei calciatori e l’assenza di premeditazione non costituiscono circostanze attenuanti, semmai la recidiva costituisce una circostanza aggravante ai sensi dell’art 21 CGS; al contrario la sua assenza non è circostanza attenuante. In altri termini il sistema sanzionatorio federale non individua forme di attenuanti generiche, analoghe a quelle previste dall’ordinamento penale.

Massima TNAS: (2) La piena cognizione riconosciuta a questo Tribunale, a fronte di impugnazione di provvedimenti di tipo sanzionatorio, deve contenersi nel limite della censura dei soli provvedimenti palesemente sproporzionati tra gravità della violazione ed entità della sanzione, non rispettosi dei criteri di equità e di gradualità e tali da condurre a risultati abnormi e non conformi a giustizia.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 26 marzo 2012– www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della corte di giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 82/CGF del 11 novembre 2011

Parti: Sig. P.G. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (5) Il potere di revisione della decisione endo-federale riconosciuto all’Arbitro unico incontra un limite nel rispetto che deve essere riconosciuto alla libertà assegnata all’associazione in ordine alla definizione delle modalità con le quali essa garantisce il rispetto delle sue regole da parte degli associati. Di conseguenza, laddove l’esercizio di siffatto potere discrezionale non si ponga in contrasto con le regole interne dell’associazione, le norme imperative della legge italiana o persino con i principi fondamentali del diritto, spetta al giudicante “esterno” all’associazione, quale è l’organo arbitrale TNAS, valutare unicamente se la sanzione imposta non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione. Allorché dunque la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, essa andrà confermata nella misura determinata dall’organo disciplinare della Federazione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 26 marzo 2012– www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della corte di giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 82/CGF del 11 novembre 2011

Parti: Sig. V.G. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (5) Il potere di revisione della decisione endo-federale riconosciuto all’Arbitro unico incontra un limite nel rispetto che deve essere riconosciuto alla libertà assegnata all’associazione in ordine alla definizione delle modalità con le quali essa garantisce il rispetto delle sue regole da parte degli associati. Di conseguenza, laddove l’esercizio di siffatto potere discrezionale non si ponga in contrasto con le regole interne dell’associazione, le norme imperative della legge italiana o persino con i principi fondamentali del diritto, spetta al giudicante “esterno” all’associazione, quale è l’organo arbitrale TNAS, valutare unicamente se la sanzione imposta non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione. Allorché dunque la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, essa andrà confermata nella misura determinata dall’organo disciplinare della Federazione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 26 marzo 2012– www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della corte di giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 82/CGF del 11 novembre 2011

Parti: Sig. M.V. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (5) Il potere di revisione della decisione endo-federale riconosciuto all’Arbitro unico incontra un limite nel rispetto che deve essere riconosciuto alla libertà assegnata all’associazione in ordine alla definizione delle modalità con le quali essa garantisce il rispetto delle sue regole da parte degli associati. Di conseguenza, laddove l’esercizio di siffatto potere discrezionale non si ponga in contrasto con le regole interne dell’associazione, le norme imperative della legge italiana o persino con i principi fondamentali del diritto, spetta al giudicante “esterno” all’associazione, quale è l’organo arbitrale TNAS, valutare unicamente se la sanzione imposta non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione. Allorché dunque la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, essa andrà confermata nella misura determinata dall’organo disciplinare della Federazione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 14 febbraio 2012– www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul C.U. 14/CDN del 1.9.2011

Parti: Sig. G.S. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (3) Una volta accertato l’illecito, l’entità e l’opportunità delle sanzioni possono essere sindacate dall’Organo arbitrale, in sede arbitrale, solo «per macroscopici vizi logici o insufficienza della motivazione, mancata osservanza di norme di diritto o contrattuali» (Lodo Petrucchi/FIGC del 14.10.2010), ovvero qualora la sanzione sia evidentemente sproporzionata rispetto ai fatti (Lodo Noto/FIGC del 19.4.2011). «L’apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all’entità e alla graduazione delle sanzioni irrogate, si delinea in modo compiuto (…) con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all’entità dell’inadempimento realizzatosi» (Lodo Benigni-Ascoli Calcio-Collina/FIGC del 24.3.2011). Al TNAS spetta, dunque, nel rispetto dell’autonomia federale e del connesso potere di irrogare e determinare la sanzione, un controllo sull’adeguatezza della motivazione posta a base del provvedimento sanzionatorio, sul rispetto delle norme legislative e contrattuali, sulla ragionevolezza

(intesa come non manifesta sproporzione) della sanzione rispetto ai fatti ascritti.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 ottobre 2012 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale

Parti: SIG. D.P./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) Per il perfezionamento della fattispecie dell’omessa denuncia è sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza del fatto che sia in corso la commissione di un illecito sportivo e sia in grado di percepirne l’antigiuridicità.

Massima TNAS:  (2) Ai fini della quantificazione della sanzione, anche per l’assenza di una cogente predeterminazione della misura edittale riferibile al caso di specie, deve essere tenuta in considerazione la condotta tenuta in concreto dal calciatore nella vicenda.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 23 gennaio 2012 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 30/CGF del 19 agosto 2011

Parti: Sig. D.S. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (5) Non sussiste la denunciata disparità di trattamento tra il ricorrente e gli altri soggetti coinvolti nella vicenda in quanto ogni giudizio disciplinare è, per sua stessa natura, autonomo, non potendo risultare identiche le posizioni soggettive di plurimi incolpati.

 

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 20 gennaio 2012 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 43/CGF del 19 settembre 2011

Parti: BENEVENTO CALCIO SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (3) La sanzione relativa alla responsabilità oggettiva della società calcistica non deve essere applicata in maniera acritica e meccanica, bensì sulla base di criteri di equità e di gradualità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 20 gennaio 2012 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 43/CGF del 19 settembre 2011

Parti: U.S. CREMONESE SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (3) La sanzione relativa alla responsabilità oggettiva della società calcistica non deve essere applicata in maniera acritica e meccanica, bensì sulla base di criteri di equità e di gradualità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 dicembre 2011 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U.n.30/CGF del 19.8.2011

Parti: Sig. D.Q. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) Ai fini della ri-determinazione della sanzione da parte del Collegio arbitrale è necessario differenziare tra “omessa denuncia” e “ritardata denuncia”.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 15 Dicembre 2011 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U.n.30/CGF del 19.8.2011

Parti: SIG. D.Q./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:(1) La sanzione dev’essere rideterminata in quanto il ricorrente si è reso responsabile non tanto di omessa denuncia ma, piuttosto, di ritardata denuncia.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 12 Dicembre 2011 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U.n.30/CGF del 19.8.2011

Parti: SIG. V.S./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (7) Gli Organi di giustizia sportiva operano legittimamente una valutazione di gravità particolare della violazione commessa e che detta valutazione non risulti manifestamente illogica.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 21 Novembre 2011  –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata sul C.U. n. 81 del 23.6.2011

Parti: SIG. F.P./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (2) L’art. 16 del CGS - dopo aver stabilito che “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva” – offre ai detti Organi la possibilità di aggiungere (e non di sostituire) alla sanzione disciplinare l’adozione di “prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell’ordinamento sportivo”.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 25 Luglio 2011 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul C.U. n. 91/CDN del 26/05/2011

Parti: A.S.D. SAN GIUSEPPE PIACENZA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (3) Nella misura in cui il potere discrezionale degli Organi di Giustizia Federale non si pone in contrasto con le regole interne dell’associazione, con le norme imperative della legge italiana o, infine, con i principi fondamentali del diritto, il potere di revisione della decisione endo-federale incontra un limite nel rispetto che deve essere riconosciuto alla libertà assegnata all’associazione in ordine alla definizione delle modalità con le quali essa garantisce il rispetto delle sue regole da parte degli associati. In linea con il TAS la sanzione imposta non deve essere manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione. Allorché la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, pertanto, appare opportuno confermare la sanzione nella misura determinata dall’organo disciplinare della Federazione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 23 Luglio 2011 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale del CR Toscana pubblicata sul C.U. n. 73 del 5 maggio 2011

Parti: SIG. A.P. e SIG.RA  E.S. per il minore Sig. A.P./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (1) Il potere di revisione della decisione endo-federale riconosciuto all’Arbitro Unico incontra un limite nel rispetto che deve essere riconosciuto alla libertà assegnata all’associazione in ordine alla definizione delle modalità con le quali essa garantisce il rispetto delle sue regole da parte degli associati. Di conseguenza, laddove l’esercizio di siffatto potere discrezionale non si ponga in contrasto con le regole interne dell’associazione, le norme imperative della legge italiana o persino con i principi fondamentali del diritto, spetta al giudicante “esterno” all’associazione, quale è l’organo arbitrale TNAS, valutare unicamente se la sanzione imposta non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione. Allorché dunque la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, essa andrà confermata nella misura determinata dall’organo disciplinare della Federazione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 21 Luglio 2011 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera dellaCommissione Disciplinare Territoriale del CR Lazio pubblicata sul C.U. n. 150/LND del 26 maggio 2011

Parti: A.S.D. OTTAVIA, SIG. G.M. e SIG. F.C./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LND e COMITATO REGIONALE LAZIO

Massima TNAS:  (1) Il potere di revisione della decisione endo-federale a riconosciuto all’Arbitro Unico incontra un limite nel rispetto che deve essere riconosciuto alla libertà assegnata all’associazione in ordine alla definizione delle modalità con le quali essa garantisce il rispetto delle sue regole da parte degli associati. Di conseguenza, laddove l’esercizio di siffatto potere discrezionale non si ponga in contrasto con le regole interne dell’associazione, le norme imperative della legge italiana o persino con i principi fondamentali del diritto, spetta al giudicante “esterno” all’associazione, quale è l’organo arbitrale TNAS, valutare unicamente se la sanzione imposta non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione. Allorché dunque la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, essa andrà confermata nella misura determinata dall’organo disciplinare della federazione.

Massima TNAS:  (2) L’impatto di una squalifica sul proseguimento dell’attività agonistica sportiva dei calciatori sanzionati è connaturato alla stessa natura della misura disciplinare, che la precludono per il tempo in cui essa si applica. Né rilevano le eventuali difficoltà che di fatto i calciatori possano incontrare nel prosieguo della propria attività una volta scontata la squalifica, ovvero l’eventuale “discredito sociale” che di fatto possa derivare ai calciatori stessi dall’essere stati sanzionati.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Giugno 2011  –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul C.U. n. 57/CND del 9 febbraio 2011

Parti: A.S.D. GRACCIANO, SIG. L.P., SIG. S.B. E SIG. M.C./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (3) Stante la notevole gravità dei fatti non ricorrono nel caso di specie i presupposti richiesti per una rideterminazione dell’entità della sanzione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 4 Maggio 2011 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 232/CGF del 06.04.2011

Parti: U.S.D. NOTO CALCIO/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e LND

Massima TNAS:  (3) L’Organo arbitrale del TNAS ha il potere di valutare la congruità della sanzione irrogata dagli organi di giustizia sportiva, riducendola – come nel caso di specie – qualora la ritenga sproporzionata, con evidenza, dalla comparazione con le sanzioni irrogate ad altri soggetti nel medesimo giudizio

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 4 Maggio 2011  –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 187/CGF del 23.02.2011

Parti: VILLACIDRESE CALCIO SRL/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (1) Ad una pluralità di inadempimenti consegue una pluralità di sanzioni.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 03 Maggio 2011  –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 187/CGF del 23 febbraio 2011

Parti: DOTT. R.B., ASCOLI CALCIO 1898 SpA e DOTT. M.C.A/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (3) L’apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all’entità e alla graduazione delle sanzioni irrogate, si delinea in modo compiuto, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare dal TNAS, con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all’entità dell’inadempimento realizzatosi.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 19 Maggio 2011 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 187/CGF del 23.02.2011

Parti: SAVONA 1907 F.B.C. SpA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (1) Ad una pluralità di inadempimenti consegue una pluralità di sanzioni.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 24 Marzo 2011 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 110/CGF del 2.12.2010

Parti: DOTT. R.B., ASCOLI CALCIO 1898 SpA e DOTT. M.C./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (4) L’apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all’entità e alla graduazione delle sanzioni irrogate, si delinea in modo compiuto, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare dal TNAS, con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all’entità dell’inadempimento realizzatosi.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 4 Febbraio 2011 –  www.coni.it   

Parti: A.P.D. A.C. NOVARA 1965 per il SIG. FRANCESCO COSTANTINO

Massima TNAS:  (2) Ogni Commissione disciplinare valuta autonomamente le risultanze del rapporto arbitrale ai fini della determinazione della sanzione; ne consegue la irrilevanza e l’inammissibilità del richiamo a precedenti simili.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 29 Ottobre 2010  –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con C.U. n. 8/CDN del 29  luglio  2010.

Parti: S.S.D. VIGOR CISTERNA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO e COMITATO REGIONALE LAZIO

Massima TNAS:  (1) E’ noto il consolidato orientamento dei Collegi arbitrali del TNAS, secondo cui il potere discrezionale di determinazione della sanzione proprio degli organi di giustizia delle federazioni sportive può essere oggetto di sindacato nell’ambito di un arbitrato del TNAS limitatamente alla “manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione”.

 

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 16 Aprile 2010 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n.75/CGF del 18 novembre 2009 – www.figc.it

Parti: SIG. MARCO GONNELLA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (1) La riduzione delle sanzioni inflitte dagli organi federali potrebbe trovare legittimamente accoglimento dal TNAS solo in presenza di circostanze che inducano il Collegio arbitrale ad una ricostruzione diversa dei fatti rispetto a quella oggetto della contestazione o ad una differente valutazione del coinvolgimento degli agenti o alla considerazione di esimenti od attenuanti non correttamente prese in considerazione.

Massima TNAS:  (2) La richiesta riduzione al TNAS non può essere giustificata dal fatto che un altro giocatore, coinvolto in un episodio diverso da quello che riguarda il Gonnella abbia ricevuto un trattamento sanzionatorio più mite.

Massima TNAS:  (3) La richiesta di commutazione della sanzione poteva essere oggetto di un accordo conciliativo tra le parti, accordo conciliativo che non ha avuto esito, ma non può trovare accoglimento nella sede TNAS non sussistendo i presupposti previsti dagli articoli 24 e 26 del CGS.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 15 Aprile 2010 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale – www.figc.it

Parti: POLISPORTIVA ALGHERO Srl/ PROCURA FEDERALE della FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (1) Ne consegue che, accertato l’inadempimento innanzi esaminato, non è dato al Collegio arbitrale sindacare né l’entità della sanzione stabilita, né la sua opportunità.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 11 Novembre 2009   –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare territoriale c/o FIGC – Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul C.U. n. 62 del 28 maggio 2009

Parti: SIGG.RI L.V., M.C., M.C., D.G./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (6) Non può, infine attribuirsi alla sanzione “effetti principalmente rieducativi e non repressivi”, come se la finalità rieducativa della sanzione assumesse valore preponderante nel sistema sanzionatorio quale delineato dalla richiamata normativa codicistica. Afferma, invece, la natura retributiva delle sanzioni disciplinari, attraverso la necessità della proporzione tra violazione e sanzione sancita al punto 1. del medesimo articolo.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 11 Novembre 2009   –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare territoriale c/o FIGC – Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul C.U. n. 62 del 28 maggio 2009

Parti: SIGG.RI L.V., M.C., M.C., D.G./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (5) L’apprezzamento richiesto al Collegio arbitrale in merito a tale specifico aspetto si delinea compiutamente, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare da questo Tribunale, con riguardo alla “non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione”.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Settembre 2009  –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul CU n. 255/CGF del 12 giugno 2009 con motivazione pubblicata sul CU n. 273/CGF del 14 luglio 2009

Parti: SIG. STEFANO BONOMETTI/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (6) Allorché la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, pertanto, appare opportuno confermare la sanzione nella misura determinata dall’organo disciplinare della federazione.

 

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Settembre 2009 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul CU n. 255/CGF del 12 giugno 2009 con motivazione pubblicata sul CU n. 273/CGF del 14 luglio 2009

Parti: RAG. MAURIZIO SOLONI/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (6) Allorché la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, pertanto, appare opportuno confermare la sanzione nella misura determinata dall’organo disciplinare della federazione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 15 Maggio 2009 –  www.coni.it   

Decisione impugnata:

Parti: F.C. SAN MARCO/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Massima TNAS:  (1) Deve sottolinearsi una applicazione illogica ed incongrua del sistema sanzionatorio attualmente previsto per le fattispecie relativamente al tesseramento, laddove a fronte di un comportamento di un dirigente della società, sanzionato congruamente in misura assai lieve e comunque molto al di sotto del minimo edittale, viene applicata alla società proprio in dipendenza delle violazioni ascritte al dirigente, una sanzione corrispondente sì al minimo edittale ma del tutto sproporzionata alla sanzione in concreto applicata al dirigente ed evidentemente eccessiva.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 14 Maggio 2009 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Decisione della CDN della FIGC pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 22 gennaio 2009  – www.figc.it

Parti: A.S.I. ISOLA FARNESE F.C.D. e SIG. EMANUELE BELLAROSA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (3) La sanzione sportiva ha funzione anche rieducativa: serve come ammonimento e consapevolezza dell’atteggiamento antisportivo assunto.

Massima TNAS:  (4) E’ riconducibile in via equitativa la sanzione disciplinare del Collegio presso il TNAS laddove sia valutata la irragionevolezza e la sproporzione della sanzione irrogata.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 13 Maggio 2009 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul comunicato ufficiale CDN n.88 del 7 maggio 2009

Parti: S.S.D FONDI CALCIO SRL/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Massima TNAS:  (1) Deve sottolinearsi una applicazione illogica ed incongrua del sistema sanzionatorio attualmente previsto per le fattispecie relativamente al tesseramento, laddove a fronte di un comportamento di un dirigente della società, sanzionato congruamente in misura assai lieve e comunque molto al di sotto del minimo edittale, viene applicata alla società proprio in dipendenza delle violazioni ascritte al dirigente, una sanzione corrispondente sì al minimo edittale ma del tutto sproporzionata alla sanzione in concreto applicata al dirigente ed evidentemente eccessiva.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 04 Giugno 2009 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Decisione, della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale della Toscana della Lega Nazionale Dilettanti pubblicata sul C. U. n. 37 del 15/01/2009

Parti: SIG. CARLO CONTI (PER IL MINORE SIG. THOMAS CONTI) /FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) Nell’ordinamento sportivo non è rinvenibile alcun principio che consenta all’interprete di valutare le sanzioni in una prospettiva alternativa piuttosto che ulteriore e diversa rispetto a quella tradizionale.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 27 Aprile 2009 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul comunicato ufficiale CDN n.70 del 1 aprile 2009

Parti: A.S.D. PISONIANO/ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Massima TNAS:  (1) Si reputa auspicabile da parte del legislatore uno sforzo di tipizzazione, nell’ambito della fondamentali norme contenute negli artt.1 comma primo e 4 commi primo e secondo del CGS sia riguardo alle fattispecie sanzionabili da individuare quanto meno per categorie, sia per la determinazione di sanzioni che risultino congrue rispetto ai comportamenti censurati ed ai soggetti coinvolti.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 11 novembre 2009 - www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare territoriale c/o FIGC – Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul C.U. n. 62 del 28 maggio 2009

Parti: Sigg.ri L. V., M. C., M. C. e D. G. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: L’apprezzamento richiesto al Collegio arbitrale in merito alla congruità e alla proporzionalità delle sanzioni irrogate si delinea compiutamente, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare da questo Tribunale, con riguardo alla “non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione”. Va ricordato che, nel caso in esame, con la decisione impugnata, la Corte Disciplinare Territoriale ha ridotto le squalifiche inizialmente comminate agli istanti da parte della Corte Disciplinare Provinciale, a dimostrazione dell’accurata valutazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (come, ad esempio, l’entità delle lesioni subite dall’arbitro, e la completezza dell’istruttoria compiuta ex art. 34, punto 4, CGS, con particolare riguardo alla “lucida integrazione” del rapporto da parte dell’arbitro a conferma delle circostanze rilevanti della fattispecie concreta al suo esame). Il Collegio ritiene che tale finale valutazione della Corte Disciplinare Territoriale sia, quindi, espressione del corretto esercizio del potere discrezionale di determinazione della sanzione e che faccia esatta applicazione del principio della congruità e della proporzione fra violazione e sanzione. I comportamenti tenuti dagli istanti, come ricostruiti dal referto arbitrale e sulla base delle decisioni degli organi di giustizia della FIGC sono, infatti, decisamente gravi, soprattutto nella misura in cui sono ascrivibili al “gruppo” e non solo a singoli individui. Non può, infine, contrariamente a quanto assumono gli istanti, attribuirsi alla sanzione “effetti principalmente rieducativi e non repressivi”, come se la finalità rieducativa della sanzione assumesse valore preponderante nel sistema sanzionatorio quale delineato dalla richiamata normativa codicistica. L’art. 16 CGS, significativamente intitolato “poteri disciplinari” e collocato nel Titolo II sulle “sanzioni”, prevede, al punto 4., che agli organi della giustizia sportiva è attribuita solo la facoltà (“possono adottare”) e, comunque, sempre “in aggiunta alle sanzioni disciplinari”, di “adottare nei confronti dei responsabili di violazioni disciplinari prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell’ordinamento sportivo”. Si tratta, quindi, di una previsione che non privilegia l’esigenza rieducativa a livello programmatico, ma afferma, invece, la natura retributiva delle sanzioni disciplinari, attraverso la necessità della proporzione tra violazione e sanzione sancita al punto 1. del medesimo articolo.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 11 novembre 2009 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare territoriale c/o FIGC – Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul C.U. n. 62 del 28 maggio 2009

Parti: SIGG.RI L.V., M.C., M.C., D.G./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (5) L’apprezzamento richiesto al Collegio arbitrale in merito a tale specifico aspetto si delinea compiutamente, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare da questo Tribunale, con riguardo alla “non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione”.

Massima TNAS: (6) Non può, infine attribuirsi alla sanzione “effetti principalmente rieducativi e non repressivi”, come se la finalità rieducativa della sanzione assumesse valore preponderante nel sistema sanzionatorio quale delineato dalla richiamata normativa codicistica. Afferma, invece, la natura retributiva delle sanzioni disciplinari, attraverso la necessità della proporzione tra violazione e sanzione sancita al punto 1. del medesimo articolo.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 settembre 2009 - www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul CU n. 255/CGF del 12 giugno 2009 con motivazione pubblicata sul CU n. 273/CGF del 14 luglio 2009

Parti: S.B. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: La giurisprudenza, sviluppatasi soprattutto in seno al Tribunale Arbitrale dello Sport, chiarisce che al fine di procedere ad una riduzione della sanzione, la sanzione imposta non deve essere manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 settembre 2009 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul CU n. 255/CGF del 12 giugno 2009 con motivazione pubblicata sul CU n. 273/CGF del 14 luglio 2009

Parti: SIG. S.B./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (6) Allorché la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, pertanto, appare opportuno confermare la sanzione nella misura determinata dall’organo disciplinare della federazione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 settembre 2009 - www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul CU n. 255/CGF del 12 giugno 2009 con motivazione pubblicata sul CU n. 273/CGF del 14 luglio 2009

Parti: M. S. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: La giurisprudenza, sviluppatasi soprattutto in seno al Tribunale Arbitrale dello Sport, chiarisce che al fine di procedere ad una riduzione della sanzione, la sanzione imposta non deve essere manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 settembre 2009 – www.coni.it  

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul CU n. 255/CGF del 12 giugno 2009 con motivazione pubblicata sul CU n. 273/CGF del 14 luglio 2009

Parti: RAG. M.S./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (6) Allorché la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, pertanto, appare opportuno confermare la sanzione nella misura determinata dall’organo disciplinare della federazione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 18/CGF del 06 agosto 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 36/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 15 del 23.7.09

Impugnazione - istanza: 2) Ricorso del sig. D. B.S. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2009 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, commi 1 e 5, e 3, comma 1, C.G.S., in combinato disposto con l’art. 35,comma 3, Regolamento Settore Tecnico

Massima: L’entità della pena e la congruità della stessa vanno valutate caso per caso in relazione ad irripetibili circostanze di fatto e sulla base di una inalienabile libertà di apprezzamento da parte del giudice.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 ottobre 2006– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera dellaCorte Federale(FIGC) pubblicata sul C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006  - www.figc.it

Parti: Juventus F.C. Spa contro F.I.G.C.

Massima: Ai fini della commisurazione “equa” della sanzione per illecito sportivo, oltre ai criteri già considerati dalla Corte federale, è necessario valorizzare anche ulteriori elementi che attengono al comportamento della società successivamente all’illecito; in particolare, che la società si è adoperata per eliminare la possibilità di reiterazioni dell’illecito, revocando i poteri agli amministratori coinvolti e sostituendo integralmente il consiglio di amministrazione, adottando un codice etico e, soprattutto, un modello organizzativo idoneo a prevenire illeciti sportivi. Ciò va apprezzato sul piano del trattamento sanzionatorio, in applicazione analogica della disciplina sulla responsabilità delle persone giuridiche (d.lvo 8 giugno 2001, n. 231), secondo cui allo scopo di determinare l’entità della sanzione, deve farsi riferimento non solo alla gravità del fatto e al grado di responsabilità dell’ente, ma anche all’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione dell’ 8 Settembre 2003 n. 21/22 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 5 del 24.7.2003

Impugnazione - istanza: Reclamo dell’A.C. Pro Ebolitana avverso le sanzioni di inibizione di anni 1 e mesi 6 al sig. D.V.C. e di € 10.000,00 alla società A.C. Pro Ebolitana a seguito di deferimento del Procuratore Federale Reclamo del sig. D.V.C. avverso la sanzione per l’inibizione di anni 1 e mesi 6 a seguito di deferimento della Procura Federale

Massima: L’entità della sanzione da irrogare alla società dilettantistica ed al suo presidente per violazione della clausola compromissoria deve essere proporzionata alla sanzione inflitta per la medesima violazione alla società professionistica.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 22 luglio 2002 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 220 del 21.6.2002

Impugnazione - istanza:Appello del calciatore D.C.E.M. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2002, inflitta a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale.

Massima: Nell’ambito del procedimento per posizione irregolare del calciatore innanzi alla Commissione Disciplinare, instaurato su deferimento del Presidente del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, quando la Commissione Tesseramenti, con decisione passata in giudicato, ha dichiarato la nullità del tesseramento del calciatore, all’Organo Disciplinare compete valutare i fatti relativi alla partecipazione alle gare e quantificare la sanzione, anche con riferimento all’apporto causale posto in essere nella fattispecie dai soggetti deferiti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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