Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 18/CGF del 06 agosto 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 36/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C.- Com. Uff. n. 001 del 3.7.09

Impugnazione - istanza: 1) Ricorso del sig. P. V.avverso le sanzioni della squalifica fino al 31.3.2010 e ammenda di € 300,00 inflittegli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 19, comma 2 e 22, comma 7 C.G.S.

Massima: In caso di patteggiamento la squalifica deve essere scontata immediatamente senza aspettare la comunicazione della decisione. Ora, se è vero che per i procedimenti instaurati a seguito di deferimento vige l'obbligo della comunicazione e che, in detti casi, non operando la presunzione di conoscenza, il momento di decorrenza, per l'esecuzione delle sanzioni, si identifica con la data di ricezione della comunicazione stessa, è però altrettanto vero che dette regole non sembrano attagliarsi alla fattispecie in cui il deliberato del giudice, assunto con ordinanza - si badi - non impugnabile e circoscritto ad un mero controllo della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti adottata e sulla congruità della sanzione patteggiata, ha caratura squisitamente dichiarativa, sicchè inutile e superflua si palesa la necessità della comunicazione. Questa, infatti, assolve precipuamente ad una funzione di garanzia, ad assicurare cioè all'incolpato la cognizione delle decisioni che lo riguardano, funzione che, nel caso in esame risulta, per quanto detto, ampiamente realizzata attraverso la sottoscrizione dell'ordinanza di patteggiamento.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 09 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 02 novembre 2009 www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 127 del 15.5.2009

Impugnazione - istanza: 1) Ricorso sig. B. I. avverso la sanzione della squalifica per l’intera stagione sportiva 2009/2010 e per tutto detto periodo di sospensione dall’obbligo di astenersi dall’assistere agli allenamenti e alle gare ufficiali e non all’interno del recinto di giuoco; ovvero in alternativa: dell’ammenda di € 15.000,00 da corrispondere nei modi ordinari entro il termine dell’1.9.2009 pena la cancellazione dall’albo dei tecnici, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.

Massima: La decisione dell’organo di giustizia sportiva che interviene a seguito di deferimento della Procura Federale deve essere comunicata al deferito, in mancanza di prova dell’avvenuta comunicazione deve ritenersi che il deferito non ne abbia avuto conoscenza e pertanto non poteva attenersi al precetto indicato nella decisione. (Il caso di specie: l’allenatore a seguito di deferimento della Procura Federale veniva ritenuto dalla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico responsabile della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. per aver svolto funzioni di conduzione tecnica in occasione di tre gare ufficiali svoltesi nei mesi di settembre ed ottobre 2008, nonostante fosse squalificato fino al 31.1.2009 come da precedente decisione della medesima Commissione pubblicata sul Com. Uff. n. 3 del 21.7.2008 e perseguito con la sanzione della squalifica per l’intera Stagione Sportiva 2009/2010 con obbligo di astenersi dall’assistere agli allenamenti ed alle gare ufficiali e non all’interno del recinto di giuoco).

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 07 Maggio 2009  n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 8 Giugno 2009. n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C.– Com. Uff. n.114 del 3.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. V.G. avverso la sanzione della squalifica di 5 mesi a far tempo dall’1.9.2009 e fino al 31.1.2010 per violazione degli artt. 1, comma 1, 8, comma 1, oggi 10, comma 1, C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale n. 4313/612pf06- 07/am/ma del 4.2.2009

Massima: Secondo i principi generali dell’ordinamento la sanzione decorre dalla data di pubblicazione della decisione che stabilisce la sanzione stessa. Orbene la sanzione decorre dalla data di pubblicazione della decisone.

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