Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0118/CFA del 14 Giugno 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare Com. Uff. n. 172 del 10.05.2023

Impugnazione – istanza: Sig. S.C.D./Procura Federale

Massima: Rigettato il reclamo proposto dall’associato AIA, sanzionato dal TFN con la squalifica per mesi 12 e riformata in peius tale sanzione irrogato allo stesso la squalifica per mesi  24 per la " violazione degli artt. 4, comma 1, e 24 del CGS e 42, comma 3, lett. a) e c), del vigente Regolamento AIA così come integrato quest’ultimo anche dagli artt. 3 comma 2, 4 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA per aver, nel pomeriggio del giorno 23 gennaio 2023 alla vigilia della gara Inter vs Empoli in programma alle ore 20.45 della stessa giornata e per la direzione arbitrale della quale era stato designato l’AE sig. A. R., contattato quest’ultimo associato AIA sulla propria utenza telefonica mobile, anche attraverso le piattaforme di messaggistica istantanea WhatsApp e Telegram, rappresentando allo stesso di fare ogni tanto con un amico <la bolletta scommettendo sulle ammonizioni degli arbitri> (ovvero di scommettere di tanto in tanto sul numero complessivo di ammonizioni comminate durante una determinata gara), dando in tal modo a far intendere al proprio interlocutore di voler conoscere anticipatamente il numero di ammonizioni che lo stesso avrebbe comminato durante lo svolgimento della gara che in serata avrebbe dovuto dirigere (pensando evidentemente di riuscire in tal modo ad assumere informazioni utili al fine di poter giocare una “bolletta” vincente sull’evento sportivo che di lì a qualche ora si sarebbe svolto). Non riuscendo oltre nel proprio intento per il pronto rifiuto opposto dall’AE R. il quale non appena udite le parole del D. provvedeva immediatamente a rispondere a questi con tono stizzito “che cazzo stai dicendo” interrompendo la conversazione, bloccando in entrata il numero di telefono del D. stesso e avvisando da subito dell’occorso, tanto, il Responsabile CAN AB G. R., quanto, l’AE D. O. quale Rappresentante degli Arbitri in attività".,,,Il reclamo è del tutto infondato e va respinto con contestuale inasprimento della sanzione inflitta, ritenuta invero incongrua da questa Corte. Appare opportuno premettere alcune considerazioni in merito al residuo illecito in contestazione, e di cui all'art. 4, comma 1, del CGS e 42, comma 3, lett. a) e c), del vigente Regolamento AIA così come integrato quest’ultimo anche dagli artt. 3, comma 2, 4 e 6.1 del Codice etico e di comportamento dell’AIA. Va subito ricordato che l'art. 42 del regolamento AIA (rubricato "Doveri degli arbitri") precisa, in particolare al comma 3, lett. c), testualmente, che gli arbitri, oltre ai doveri di cui al comma 1, "sono altresì obbligati ...... ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale". Inoltre il regolamento etico e di comportamento della stessa AIA precisa: "E ̀ valore irrinunciabile ed imprescindibile di tale attivita ̀,  la correttezza e la lealta ̀ nella vita sportiva come in quella sociale. Il collante tra questi due principi, che allo stesso tempo ne costituisce il fondamento, e ̀ la cultura del “fair play”, valore da applicare non solamente sui campi di gioco ma a cui riferirsi come stile di vita, attraverso il rifiuto dell’inganno e delle astuzie finalizzate al perseguimento di vantaggi e/o profitti non parimenti raggiungibili con le sole proprie capacita ̀ (art. 3, comma 2) ...."Il comportamento dell’Associato deve essere espressione di legalita  ̀ed apparire come tale, deve riscuotere la fiducia e l’affidamento attraverso comportamenti improntati alla dignita ̀ della funzione, alla correttezza ed alla lealta ̀.  I comportamenti, oltre a riferirsi al senso di giustizia, devono essere ispirati alla “virtu  ̀del ben operare (art. 6.1)". Ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, opera richiamo altresì l'art. 4, comma 1, CGS, al cui rispetto lo stesso citato art 42 del Regolamento richiama la classe arbitrale tutta. La lettura composita di tali disposizioni chiarisce l'ambito di applicazione delle regole stesse, indicando come gli arbitri siano destinatari - come e più degli altri soggetti indicati dall'art. 2 CGS - dell'obbligo del rispetto dei principi basilari dell'ordinamento sportivo quali prima ricordati, anche in comportamenti assunti fuori dall'attività sportiva in senso stretto (per come precisato da Regolamento e codice etico). È in sostanza un richiamo specifico al comportamento di chi è chiamato ad assumere la veste di giudice, sia pure nell'ambito sportivo, che, come tale, deve improntare a correttezza, rettitudine e morale comune ogni sua condotta, non solo per la sua onorabilità in ragione del ruolo assunto, ma anche per la difesa dell'immagine e della credibilità tutta della categoria cui ha chiesto di appartenere. Il destinatario di tali indicazioni deve apparire, oltre che essere, persona retta e dignitosa in ogni suo fare, mantenendo una condotta costantemente improntata al rispetto della legalità nel rifiuto di ogni azione finalizzata al perseguimento di vantaggi personali non totalmente leciti. Quel richiamo all'apparire evoca le caratteristiche del giudice in quanto tale, che non solo dev'essere indipendente, imparziale e scevro da ogni tipo di coinvolgimento 'opaco', ma deve anche apparire tale all'esterno. Neppure la percezione esteriore del suo fare può rimanere mai soggetta a dubbi sull'eticità della sua condotta…Se il TFN ha ritenuto di parlare di tenore equivoco delle parole del D., dunque, non lo ha fatto per aver valutato con sospetto i ricordi del denunciante, bensì per sottolineare come l'incolpato, nella probabile intenzione di 'coinvolgere' l'interlocutore in un progetto di scommessa 'sicura', aveva iniziato la conversazione - come fa chi vuole saggiare la possibilità di adesione di altri ad un progetto illecito - con un approccio non apertamente dichiarato nei suoi intenti e dunque 'significativamente' equivoco. Ed è per questo che il Tribunale, se da un lato non ha ritenuto raggiunta la prova dell'illecito riferibile all'art. 24 CGS, essendosi palesata solo l'intenzione alla scommessa da parte del D., ha di contro ritenuto pienamente provato il comportamento dello stesso, palesemente improntato a scorrettezza, del tutto lontano da ogni etica o dalla comune morale e privo del rispetto di quei principi richiamati dall'art. 4, comma 1, CGS e dal Codice etico e di comportamento dell'AIA, sottolineando a tal fine, altresì, la vicinanza temporale della telefonata al R. rispetto ad un'importante partita (di serie A) che quello si accingeva ad arbitrare. Come ha ricordato anche il Procuratore federale nel provvedimento conclusivo delle indagini, il codice etico AIA (art. 3, prima citato) impone i valori di correttezza e lealtà nella vita sportiva come in quella sociale, prescrivendone il rispetto costante non solo sui campi da gioco ma anche nello stile di vita, attraverso il rifiuto dell'inganno e delle astuzie finalizzate al perseguimento di vantaggi o profitti non raggiungibili con le sole proprie capacità. E ciò anche a difesa della stessa categoria arbitrale, che da tali comportamenti non può non rimanere danneggiata nella sua immagine. Quando il legislatore richiama questi obblighi nel ricordare i principi dell'ordinamento sportivo, lo fa per creare affidamento e delineare il contesto normativo entro il quale tutta la comunità che ne è destinataria si riconosce ed andrà ad operare. La flessibilità delle clausole generali necessita di un processo di «concretizzazione» che non può che essere operato dall’interprete, chiamato a verificare il rispetto dei doveri di lealtà, correttezza e probità. Nel caso dell’ordinamento sportivo la cosiddetta normativa di correttezza – proprio in considerazione della peculiarità del sistema – non può che riposare sui principi indicati dalle norme di cui alla contestazione, la cui violazione determina necessariamente sanzioni giuridiche. In ambito sportivo, l’ampio e generalizzato consenso che ricevono le clausole generali di lealtà e correttezza si coglie indipendentemente da uno specifico dato normativo, ma viene ribadito dai codici di comportamento e dai regolamenti etici, cui fa eco, appunto, la norma di cui all'art. 4, comma 1 CGS, formulata come clausola di “chiusura” del sistema, poiché evita di dover considerare, nell'ordinamento sportivo, permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma rende obbligatorio. Non v'è dubbio che l’utilizzo delle clausole generali pone problemi interpretativi di non facile soluzione ed espressioni come “probità”, “correttezza”, “lealtà” appaiono generiche e di difficile concretizzazione, ma la flessibilità di tali definizioni permette il legittimo rinvio alle regole morali e di costume generalmente accettate, così come proprio - per quel che qui maggiormente rileva il Codice etico dell'AIA sottolinea. E l’attenzione a questi principi si estende fino a condotte che si collocano al di fuori dell’attività sportiva strettamente intesa, ove siffatta condotta (pur in astratto lecita) implichi – per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito – una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva. È tuttavia certo che sussiste un difetto di giustiziabilità della pretesa punitiva quando manca la fattispecie che consenta di attribuire rilevanza disciplinare ad indubbie violazioni dei principi cardine dell’ordinamento sportivo, ma accadute al di fuori di «ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva» (cfr. art. 4, comma 1, CGS cui si collega la sanzione). Tale situazione può essere sintetizzata come difetto di giurisdizione (o di competenza) degli organi di giustizia sportiva, ma purché sia chiaro che il difetto di giurisdizione (o di competenza) dipende dal difetto di giustiziabilità della pretesa disciplinare dinanzi agli organi di giustizia sportiva per mancanza di una fattispecie disciplinare sanzionatrice. E se anche si voglia operare con il cosiddetto meccanismo del “combinato disposto”, certamente utilizzabile per desumere una prescrizione attraverso l’integrazione coordinata del contenuto di più norme, il risultato ottenuto non può contrastare con quanto le norme combinate contemplano singolarmente (Corte federale d’appello, SS.UU. n. 98/2022-2023). Ma nel caso di specie ogni dubbio sull'applicabilità della norma richiamata è fugato dall'evidente riferibilità del comportamento del D. all'attività sportiva (sia pure in senso ampio intesa), poiché egli contattò un collega che si accingeva ad arbitrare la partita di serie A Inter-Empoli, e voleva in sostanza cercare di conoscere quante ammonizioni lo stesso avrebbe disposto (per evidentemente accingersi a scommettere sul dato medesimo), a tal fine logicamente confidando in una complicità del suo interlocutore, che invece si ribellò, decidendo di denunciarlo nonostante l'amicizia che lo legava al D. Altra spiegazione logica al suo comportamento non appare possibile. Ne consegue la sicura operatività della previsione dell'art. 4, comma 1, CGS e del regolamento etico AIA (senza che il primo resti 'forzato' dalla ampiezza del secondo), indipendentemente dalla concretizzazione del proposito dell'incolpato e dunque dalla realizzazione degli elementi di cui all'ulteriore fattispecie di cui all'art. 24 del medesimo CGS. Il fatto appare infine oltremodo grave e la sanzione da ritenersi congrua e proporzionata non è certo quella inflitta dal giudice di prime cure. Come già si evidenziava in premessa nella interpretazione delle norme violate indicate nel deferimento, la valutazione del comportamento di un arbitro, quanto ai doveri che dallo stesso si esigono, non può non considerare la sua posizione nell'ambito del sistema sportivo e rilevarne uno status soggetto a maggiori oneri rispetto ad ogni altro destinatario delle clausole generali - prima ricordate - di lealtà, correttezza e probità: egli è, nel sistema, il Giudice, il primo soggetto individuato dall'Ordinamento per la verifica, in gara, della cosiddetta normativa di correttezza, e quindi anche il primo artefice della realizzazione del fine di creare affidamento tra i consociati (e non solo) che l'Ordinamento sportivo tende a perseguire proprio ponendo a base del sistema i richiamati principi, comunemente riassunti dal termine 'fair-play'. Quando è lo stesso arbitro a violare tali principi la reazione dell'Ordinamento è necessariamente più grave. Aggiungasi, per il caso in esame, come anche il comportamento mantenuto dal D. successivamente al fatto appare improntato a pervicace slealtà e scorrettezza: egli, invero, contattando l'A.a, tentò di cancellare le conseguenze della sua condotta 'montando' l'inverosimile tesi di un colloquio frainteso dal R., che altra conseguenza non riuscì tuttavia ad ottenere se non la denuncia anche dell'amico cui si era rivolto, il quale aveva 'significativamente', anch'egli colto l'illiceità delle iniziali vere intenzioni dell'incolpato, palesemente improntate ad ottenere informazioni compiacenti che gli avrebbero permesso scommesse 'sicure'. Dunque i parametri cui riferirsi per la graduazione della sanzione (che la giurisprudenza di questa Corte individua nell'intensità del dolo o grado della colpa, eventuale recidiva, ma anche nel comportamento post factum) non soccorrono il reclamante e le sue invocazioni di una riduzione della stessa, ma conducono, di contro, a ritenere più adeguata e proporzionata alla grave vicenda esaminata la sanzione di mesi 24 (ventiquattro) di squalifica. Al rigetto del reclamo deve dunque aggiungersi tale riforma in pejus della sanzione inflitta in primo grado al D.. 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0115/CFA del 5 Giugno 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 0165/TFN-SD/2022-2023 del 28.04.2023

Impugnazione – istanza: Paganese Calcio 1926 Srl/Procura Federale

Massima: Accolto il reclamo e per l’effetto inflitta l’ammenda di € 5.500,00 in luogo di quella di € 14.000,00 comminata dal TFN per il mancato adempimento della società all’accordo ex art. 126 CGS di € 500,00 … Ciò che costituisce oggetto del reclamo è unicamente la misura della sanzione irrogata dal TFN-SD, superiore alla richiesta della Procura Federale e ritenuta dalla Paganese Calcio Srl ingiusta e sproporzionata in rapporto, da un lato, all’entità della sanzione pattuita in sede di accordo ex art. 126 CGS e, dall’altro, alla capacità economica di una Società militante nel campionato dilettantistico. Di tutto ciò il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto, applicando acriticamente l’orientamento giurisprudenziale costante del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare in materia di mancato rispetto dell’accordo ex art. 126 CGS, che prevede l’aumento fino a un terzo della sanzione base, così aggravando in peius la sanzione richiesta dalla Procura Federale. Il tema non è nuovo per questa Corte federale che ha di recente trattato della possibilità per il giudice sportivo adito di mitigare o inasprire la sanzione rispetto alla richiesta formulata dalla Procura nell’atto di deferimento (Sez. I, dec. n. 100 CFA del 8.5.2023), giungendo ad affermare che, se in grado d’appello vi sono specifiche norme al riguardo (art. 73 per la Corte sportiva di appello a livello nazionale, art. 78 per la Corte sportiva d’appello a livello territoriale e art. 106 del CGS per la Corte federale d’appello), “non risultano analoghe disposizioni per i tribunali di prime cure”, seppur sia sembrato “evidente che il principio della sanzionabilità in peius dei reclamanti valga anche per queste corti”. Il principio espresso dalla prima Sezione della CFA per il quale l’inciso “se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di prime cure”, depone nel senso di consentire l’aggravamento della sanzione solo nel caso di motivata diversa valutazione in fatto o in diritto delle risultanze del processo, porta alla conseguenza che la possibilità di valutare diversamente in fatto e in diritto le risultanze del procedimento equivale a consentire al giudice di valutare diversamente i fatti che ne costituiscono il presupposto, di talché può tanto inasprire, quanto mitigare la sanzione rispetto alla richiesta formulata dalla Procura nell’atto di deferimento. Nel caso di specie, tuttavia, ritengono queste Sezioni Unite che le ragioni illustrate dalla Paganese Calcio 1926 Srl. sin dalla memoria difensiva prodotta in occasione della Comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale – e accolte dalla Procura medesima quale fondamento della ulteriore diminuzione derivante dalla applicazione di circostanze attenuanti – siano determinanti nella rivalutazione del fatto e del diritto. Infatti, le problematiche evidenziate dalla Società in ordine alla perdita di punti in classifica che ha determinato la retrocessione della Paganese dalla Lega PRO alla LND, erano state in sede di accordo ritenute dalla Procura Federale “non imputabili alla Società” e per ciò meritevoli dell’applicazione di attenuanti di consistente portata.Ne consegue che, a giudizio di questa Corte, ammessa in via di principio e per espressa previsione normativa la possibilità, anche per il giudice di prime cure, di incidere sulla determinazione della sanzione anche in peius rispetto alla richiesta contenuta nell’atto di deferimento, in questi casi l’apprezzamento del giudice d’appello deve essere particolarmente rigoroso. E ciò con particolare riferimento all’accertamento dell’esistenza – nella decisione di primo grado – di una motivazione adeguata e coerente con la ragione e il contenuto del deferimento e a fortiori quando, non solo la diversa valutazione dei fatti, ma la stessa configurazione giuridica dell’imputazione assuma una veste diversa e soprattutto più gravatoria ad opera del giudice, con tutte le conseguenze che, sul piano del rispetto dei principi del giusto processo, questa diversa imputazione comporta. Tornando quindi all’oggetto dell’odierno reclamo, queste Sezioni Unite rilevano innanzitutto che, nella specie, il Tribunale non sembra aver rivalutato diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prime cure, come recita la norma. Sostanzialmente, infatti, la motivazione dell’incremento della sanzione pecuniaria elevata da euro 11.000 a euro 14.000, che equivale ad un aumento di un terzo, è stata giustificata testualmente con la seguente stringata motivazione: “(…) secondo il costante orientamento di questo Tribunale, la sanzione per il caso in esame deve determinarsi nella misura base aumentata di circa un terzo per il detto inadempimento del sottoscritto accordo ex art. 126 CGS”. Il costante orientamento richiamato prevede che l’inadempimento dell’accordo sia causa di dispendio di attività da parte degli organi della giustizia sportiva. Il che è quanto dire che il fatto di aver generato il contenzioso per non aver la Società versato la sanzione dell’ammenda di euro 500 irrogata ex art. 126 CGS, merita un supplemento di sanzione, anche rispetto a quello concordato tra le parti in giudizio, senza valutazione delle situazioni peculiari. Come osservato dalla CFA nella cit. decisione, condivisa da queste Sezioni Unite, la giustificazione addotta per aggravare la sanzione base – ancorché riconducibile alla giurisprudenza costante del TFN-SD - non tiene conto del fatto che in primis l’attività degli Uffici Federali è l’effetto naturale dell’impegno che genera qualsiasi contenzioso; in secundis il Tribunale neppure ha tenuto conto della circostanza processualmente significativa e certamente rilevante ai fini della motivazione del giudizio, per la quale la concessione dell’attenuante in sede di accordo da Parte della Procura, è stata espressamente motivata dall’aver evidenziato la Paganese Calcio 1926 Srl., nella propria memoria difensiva, la ricorrenza straordinaria di “problematiche non imputabili alla Società in ordine alla perdita di punti in classifica che ha contribuito alla retrocessione della Paganese dalla Lega PRO alla LND”, tradotto nella concordata richiesta di applicazione della sanzione dell’ammenda di € 500, ritenuta adeguata alla nuova categoria di appartenenza, diversamente dalla forte penalizzazione qual era la sanzione base di 11.000 euro. Non è invece accoglibile il motivo di reclamo con cui è richiesta la rideterminazione della sanzione nella misura patteggiata di euro 500,00. In proposito giova rammentare che il mancato pagamento dell’ammenda concordata con la Procura Federale da parte della Società, comporta la revoca della decisione e di conseguenza l’applicazione di una nuova sanzione, e non già di quella patteggiata.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0111/CFA del 30 Maggio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Territoriale (G.S.T.) della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) presso il Comitato Regionale Sardegna, pubblicata con il C.U. n. 99 del 02.03.2023 del medesimo Comitato, relativa alla gara del 26.02.2023 Decimo 07/Perdaxius

Impugnazione – istanza: Presidente Federale/Sig. M.K.

Massima: Accolto il reclamo del Presidente Federale che ha impugnato per reformatio in pejus la decisione del GST con la quale il calciatore è stato squalificato fino al 01.09.2024 per condotta violenta nei confronti del Direttore di gara e per l’effetto inflitta la sanzione più equa della squalifica fino al 30.06.2027… sussistono nella vicenda di specie tutti i presupposti per l’applicazione in concreto - quanto meno - del minimo edittale previsto dalla norma federale. Conviene riportare per esteso i commi 1 e 4 dell’art. 35 C.G.S. (“ Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”): “1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara. 4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica”. Nel caso di specie, come evidenziato nelle premesse in fatto, il Direttore della gara Decimo 07/Perdaxius, disputatasi il 26.2.2023, per effetto della condotta violenta tenuta ai suoi danni dal K., ha riportato una lesione personale, ritualmente attestata con il referto medico rilasciato dall’ospedale “Brotzu” di Cagliari in pari data, recante la diagnosi di “Trauma mandibolare destro. Acufeni orecchio destro”, con una prognosi di due giorni e con la prescrizione di un accertamento otorinolaringoiatrico. Come è noto, la nozione di “lesione personale” è mutuabile dall’art. 582 c.p., che la descrive individuandone le conseguenze in “una malattia nel corpo o nella mente” (comma 1). L’elaborazione giurisprudenziale del concetto è pervenuta alla ormai tralatizia affermazione secondo cui “La contusione, in quanto alterazione anatomica e funzionale dell’organismo, costituisce malattia ai sensi dell’art. 582 cod. pen.” (Cass. pen., Sez. VII, 31.5.2016, n. 29786; conf. Cass. pen., Sez. V, 30.5.2014, n. 44026), anche laddove guaribile in tre giorni (Cass. pen., Sez. V, 26.4.2010, n. 22781). Anche l’acufene configura la “malattia”, in quanto disturbo caratterizzato dalla percezione di suoni non legati a stimoli esterni e, come tale, determinativo di un’alterazione funzionale dell’organismo (Cass. pen., Sez. V, 18.5.2015, n. 34390). Per contro, il G.S.T. ha erroneamente ritenuto, pur avendo preso in considerazione il referto medico dell’ospedale “Brotzu” di Cagliari, che la condotta del K. fosse sussumibile nell’alveo dell’art. 35, comma 2, C.G.S., che prevede invece un minimo edittale pari ad un anno di squalifica, non avvedendosi della ricorrenza degli elementi circostanziali aggravanti di cui al successivo comma 4 della stessa disposizione, idonei ad elevare il minimo sanzionatorio a due anni di squalifica….ritiene la Corte che la gravità della condotta tenuta dal K. nei confronti del Direttore di gara meriti di essere remunerata con una sanzione ben più elevata, che il Collegio ritiene di individuare, avuto riguardo ai criteri contemplati dall’art. 12, comma 1, C.G.S., nella squalifica fino al 30 giugno 2027. Come osservato nelle premesse in fatto, l’azione del calciatore, a seguito dell’espulsione decretata nei suoi confronti, è stata caratterizzata da una violenza particolarmente censurabile e vistosa: egli, nell’occasione, insultava l’Arbitro con l’espressione “sei un bastardo” e gli sferrava uno schiaffo con la mano sinistra sulla parte destra del volto, colpendogli l’orecchio e la guancia destra. La sua condotta, peraltro, scatenava la reazione emulativa di numerosi suoi compagni di squadra, i quali inseguivano e ingiuriavano l’Arbitro, addirittura assediandolo negli spogliatoi ed insistendo, con il Carabiniere intervenuto in sua difesa, per potervi entrare. Il Direttore di gara riusciva a divincolarsi soltanto chiamando il 112, con il conseguente e salvifico intervento di una pattuglia dei Carabinieri. Questa Corte, in plurime decisioni sul tema, ha più volte ribadito che tali condotte vanno sanzionate con il massimo rigore, in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell’incolumità dell’Arbitro (SS.UU., nn. 13/CFA/2022-2023, cit.; 52/CFA/20212022; 54/CFA/2021-2022; 56/CFA/2021-2022; 3/CFA/2022-2023). Pertanto, l’esercizio dosimetrico commisurato al doppio del minimo edittale costituisce, a giudizio del Collegio, misura retributiva adeguata al caso concreto, anche in funzione “generalpreventiva”, dunque dissuasiva di condotte emulative.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0106/CFA del 18 Maggio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il CR Emilia Romagna, di cui al Com. Uff. n. 93 del 05.04.2023, comunicata in data 07.04.2023

Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale/A.S.D. Junior Pallavicino - GSD Busseto Scuola Calcio - Sig. R.S.

Massima: Il reclamo deve essere accolto nella parte in cui si sostiene la necessità di comminare l’ulteriore sanzione di un punto in classifica alla A.S.D. Junior Pallavicino. Deve infatti essere condiviso il richiamo, da parte della Procura, ai principi sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la decisione n. 80 0080/CFA/2022-2023 del 16 febbraio 2023 con la quale, in riforma della decisione di primo grado impugnata, è stata sanzionata con due punti di penalizzazione una società che ha schierato un calciatore in posizione irregolare proprio nel campionato di Terza Categoria non facendo nessuna distinzione tra campionati diversi e stabilendo il principio secondo il quale “l’utilizzazione di un calciatore non legittimato è sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato il giocatore”. Il precedente, già ribadito da questa Prima Sezione con decisione 31 marzo 2023, n. 86- 2022-2023, è condiviso dal Collegio, e deve essere ulteriormente ribadito nella presente controversia. Deve solo essere rilevato come appaia infondato l’inciso, contenuto nella decisione gravata, secondo il quale la violazione commessa risulti irrilevante in quanto nel campionato al quale partecipano le Società di cui ora si tratta non sono previste retrocessioni. Al riguardo si osserva che la circostanza non incide sul disvalore del comportamento della A.S.D. Junior Pallavicino e inoltre che, sebbene il campionato non preveda retrocessioni, esso prevede invece promozioni, per cui il fatto attribuisce potenzialmente a chi lo ha commesso un illecito vantaggio sportivo.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0100/CFA del 8 Maggio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 146 del 04.04.2023

Impugnazione – istanzaU.S. Grosseto 1912/Procura Federale

Massima: Anche innanzi al TFN è ammessa la reformatio in peius. In merito, l’art. 73 per la Corte sportiva di appello a livello nazionale, l’art.  78 per la Corte sportiva d’appello a livello territoriale e l’art. 106 del CGS per la Corte federale d’appello, prevedono testualmente che “la Corte…se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo anche nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni nei confronti dei reclamanti”. Non risultano analoghe disposizioni per i tribunali di prime cure, ma sembra evidente che il principio della sanzionabilità in peius dei reclamanti valga anche per queste corti. La formulazione delle disposizioni, attraverso l’inciso “se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di prime cure”, sembra nondimeno consentire l’aggravamento della sanzione solo in caso di motivata diversa valutazione in fatto o in diritto delle risultanze del processo. Ne consegue che la possibilità di valutare diversamente in fatto e in diritto le risultanze del procedimento equivale a consentire al giudice di valutare diversamente i fatti che ne costituiscono il presupposto, in funzione della diversa e più grave configurazione giuridica, in diritto, del deferimento. Peraltro occorre anche domandarsi - ritiene questa Corte - in che misura una diversa qualificazione, in punto di fatto o di diritto, della contestazione della condotta disciplinarmente elaborata nell’atto di deferimento possa incidere sul diritto di difesa e sul contraddittorio nel giudizio instaurato con l’atto di deferimento. Ciò in quanto, ferma la più agevole valutazione della diversa rilevanza attribuita ai fatti - che rientra nell’ambito del giudizio deferito al giudice competente - più problematico è affermare che altrettanto irrilevante sarebbe l’accertamento di una diversa imputazione di diritto basata sugli stessi fatti ascritti ai soggetti deferiti, atteso che questo comporta, in qualche modo, uno sviluppo del processo caratterizzato su diverso oggetto, non previsto né prevedibile dalle difese e comunque non previamente contestato, siccome emergente solo dalla decisione. E questo - si sostiene dalle stesse difese - darebbe facile accesso a possibili violazioni di basilari norme di principio che anche nel processo sportivo non possono certamente essere obliterate. Ne consegue che, a giudizio di questa Corte, ammessa in via di principio e per espressa previsione normativa la possibilità, anche per il giudice di prime cure, di incidere sulla determinazione della sanzione anche in peius rispetto alla richiesta contenuta nell’atto di deferimento, in questi casi l’apprezzamento del giudice d’appello deve essere particolarmente rigoroso. E ciò con particolare riferimento all’accertamento dell’esistenza – nella decisione di primo grado – di una motivazione adeguata e coerente con la ragione e il contenuto del deferimento e a fortiori quando, non solo la diversa valutazione dei fatti, ma la stessa configurazione giuridica dell’imputazione assuma una veste diversa e soprattutto più gravatoria ad opera del giudice, con tutte le conseguenze che, sul piano del rispetto dei principi del giusto processo, questa diversa imputazione comporta.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 165/TFN - SD del 28 Aprile 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimenti n. 19516/845pf22-23/GC/gb del 22 febbraio 2023 e n. 19549 /846pf21-22/GC/blp del 22 febbraio 2023, nei confronti della società Paganese Calcio 1926 Srl - Reg. Prot. 125-126/TFN-SD

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 14.000,00 per la violazione 1) di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2022, della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla semestrale al 31 dicembre 2021; 2) di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. III), punto 1), lett. b) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 maggio 2022, della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022…..Ed invero, la vicenda sportiva del fallimento del Catania Calcio, con la conseguente esclusione dal campionato di quest’ultima e nuova determinazione della classifica della scorsa stagione della Serie C – seppur evento di rilevante portata che ha coinvolto direttamente anche la Paganese Calcio – non può però assumere i caratteri dell’evento straordinario o di forza maggiore tale da considerarsi esimente o scusante per l’inosservanza della normativa federale in materia gestionale ed economica. D’altra parte, la possibilità che le decisioni della Giustizia Sportiva ovvero di altre Autorità, così come altri eventi legati alla gestione delle società calcistiche nei campionati professionistici, possano determinare mutamenti di classifica o dei risultati sportivi acquisiti (magari con la necessità di spareggi) è in verità evento del tutto possibile, comunque non così infrequente, che le società calcistiche ben conoscono o in ogni caso devono tenere in considerazione.Pur riconoscendo, quindi, l’ampia rilevanza degli eventi sportivi riferiti dalla deferita nell’ultima stagione sportiva, questi non possono ammettersi come fatti straordinari determinanti l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (i.e. deposito della relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale); tale adempimento costituisce in verità obbligo essenziale per l’ordinamento federale ed i termini previsti dalla normativa sono pacificamente perentori. Le società affiliate sono, d’altra parte, tenute al corretto adempimento delle prescrizioni in materia gestionale ed economica sicché per tali incombenti - specialmente per una società di capitali iscritta ad un campionato professionistico – si richiede un’adeguata organizzazione ed una prudente gestione, e non può pertanto costituire esimente o giustificazione del mancato e/o ritardato adempimento l’improvviso mutamento della classifica sportiva con la necessità di effettuare spareggi per la retrocessione. Per gli stessi motivi ed allo stesso modo risulta poi non scusabile il mancato pagamento di quanto stabilito nell’accordo ex art. 126 CGS, di talché non può trovare accoglimento la misura della sanzione richiesta dalla deferita; al contrario, secondo il costante orientamento di questo Tribunale, la sanzione per il caso in esame deve determinarsi nella misura base aumentata di circa un terzo per il detto inadempimento del sottoscritto accordo ex art. 126 CGS.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0060/CFA del 10 Gennaio 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale Puglia n. 76 del 13 Dicembre 2022

Impugnazione – istanza:  –  ASD Città di Gallipoli/Procura Federale Interregionale

Massima: La Corte respinge il reclamo della società  - deferita e sanzionata a titolo di responsabilità ai sensi degli artt. 25, comma 3 e 28 commi 1 e 4 del Codice di 2 giustizia sportiva “per avere i propri sostenitori, nel corso della gara Città di Gallipoli – Parmhaclub Spartan Legend del 20.02.2022 valevole per il girone B del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Puglia, scandito ripetutamente il coro del seguente tenore, rivolto alla sig.ra …. copresidente della società F. Gallipoli 1909 s.r.l. SSD “quella donna là fa la pornostar….. puttana…. puttana…“; gli stessi sostenitori, inoltre, esponevano sulle gradinate dell’impianto sportivo nel quale si svolgeva la predetta gara e durante lo svolgimento della stessa, uno striscione del seguente tenore: “V. lavati la bocca”  - e, in riforma in peius della decisione impugnata, irroga alla stessa la sanzione della squalifica del campo per 4 (quattro) giornate, disponendo che gli incontri vengano disputati in campo neutro e a porte chiuse, nonchè l'ammenda di € 1.500,00..Ed in effetti tali fatti sono espressione di becero, incivile, spregevole e offensivo comportamento sessista nei confronti di una dirigente sportiva, peraltro non presente allo stadio.Ma ancor più grave, come sottolineato in sentenza, è l’effetto dovuto alla diffusa risonanza pubblica – peraltro ampiamente prevedibile - che quei fatti - riportati dai media nella loro volgare crudezza - hanno prodotto sulla dirigente V. in quanto lesivi dell’onore e della dignità della persona che li ha subiti. Non solo quindi i fatti sussistono e sono gravi - e presumibilmente sussumibili nel reato di diffamazione aggravata previsto dall’art. 595 del codice penale - ma alla loro intrinseca gravità si accompagna la gratuità e la volgarità del gesto, evidentemente premeditato. Né valgono a giustificare ovvero a minimizzare i fatti accaduti i riferimenti alle vicende intercorse tra la sig.ra V. e la tifoseria della società A.S.D. Città di Gallipoli, perché una cosa è la passione e l’animosità che l’agonismo sportivo può giustificare, ancorché nel mondo virtuale dei social, e altra e diversa cosa è l’ingiuria grave e il disprezzo rivolto alla persona con modalità che, come nella specie, presumibilmente integrano condotte penalmente rilevanti. D’altra parte, se è pur vero che la terna arbitrale non ha rilevato quanto accadeva in tribuna, a riprova dei gravi fatti accaduti, sussiste il rapporto dell’assistente capo della Questura di Gallipoli, …. che ha dichiarato di aver ascoltato i cori sessisti e di aver visto esporre lo striscione dai tifosi della A.S.D. Città di Gallipoli. Al riguardo, è appena il caso di rammentare che il referto arbitrale non può assurgere a prova legale anche del quod non, posto che l’attenzione del direttore di gara e degli assistenti può essere assorbita dallo svolgimento dell’incontro e non essere in grado di percepire ogni fatto verificatosi sul terreno di gioco. Ne consegue che il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 76/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 92/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 25/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 28/2022-2023; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 52/2022-2023). E ad ulteriore conferma dei fatti attestati nella veste di pubblico ufficiale dall’assistente di Polizia si inseriscono gli otto provvedimenti di DASPO inflitti a altrettanti sedicenti tifosi individuati attraverso le riprese fotografiche e foto segnaletiche relative al momento dell’esposizione dello striscione, e che riportano con ampia e dettagliata motivazione tutte le fasi della manifestazione antisportiva dai medesimi posta in essere.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 055 CFA del 01 Dicembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della FIGC pubblicata con C.U. n. 139 del 23 Ottobre 2020;

Impugnazione – istanza: Sig. F.F.-Procura Federale

Massima: Su reclamo dell’allenatore riformata in pejus la decisione della CDT che lo aveva sanzionato con la squalifica di mesi 5 e per l’effetto inflitta la sanzione di mesi 8 perché proferiva le seguenti frasi all’indirizzo del direttore di gara: “arbitro sei una merda, le donne non capiscono un cazzo di pallone, mi fate schifo, invece di arbitrare dovresti rimanere a casa, voi donne rovinate tutte le partite come quella di C1, spero di non vederti mai più, mi fai schifo”. Nella fattispecie, l’illecito commesso dal sig. F.appare particolarmente grave perché, all’evidente carattere offensivo delle volgari espressioni rivolte pubblicamente al direttore di gara, si aggiunge il fatto che tali ingiurie sono connotate da una motivazione fortemente discriminatoria nei confronti degli arbitri di sesso femminile, con la quale viene messa in discussione la capacità arbitrale di tutte le donne che ricoprono questo ruolo nel mondo del calcio per il sol fatto di essere donne. Si tratta quindi di ingiurie che vanno al di là dell’offesa personale perché alimentano un ingiustificato pregiudizio discriminatorio nei confronti delle donne che potrebbe ostacolare la loro affermazione in un ruolo delicato come quello arbitrale. Per tali ragioni, visto l’art. 106, comma 2, primo periodo CGS da cui risulta che in materia sanzionatoria la Corte decide “nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti”, considerato che l’art. 28, comma 3 CGS prevede un minimo edittale di quattro mesi di squalifica, constatato che la Procura federale ha chiesto la squalifica di otto mesi e  che la Commissione disciplinare ha accolto in parte la richiesta comminando la squalifica di cinque mesi senza fornire nessuna motivazione al riguardo, si ritiene congrua una sanzione pari al doppio del minimo edittale. Pertanto la Corte ritiene di sanzionare il reclamante con la squalifica di mesi otto.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:  DECISIONE N. 115 CFA del 10 Agosto 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 158/TFN-SD del 06 Luglio 2020, con cui il Tribunale ha accolto il deferimento nei confronti del Dott. A.M. e, per l'effetto, ha irrogato nei confronti del medesimo la sanzione della inibizione di mesi 4

Impugnazione Istanza: Sig. A.M.- Procura Federale

Massima: Aggravata la sanzione a mesi sei di inibizione al Presidente della Divisione Calcio a 5 LND per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e quindi dei principi di lealtà correttezza e probità sportiva, per aver reso noto, a mezzo telefonata, al sig. … (Presidente della SSDARL Latina Calcio a 5), l’esclusione disposta dalla CoViSoD dal Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A 2019/2020 della società ASD Maritime Futsal Augusta, quando tale informazione era ancora riservata, e comunque in epoca antecedente alla pubblicazione del relativo Com. Uff. di esclusione dal campionato di competenza, a seguito dell’istruttoria della CoViSoD….Orbene va considerato, in primo luogo, che i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari presenti negli altri giudizi, non possono essere tout court utilizzati nel processo sportivo, stante l’autonomia degli organi di giustizia sportiva e del relativo strumento processuale rispetto agli organi giurisdizionali civili, penali e amministrativi. Ciò è quanto ribadito, di recente, dalla decisione del Consiglio di Stato n. 534 del 22 Gennaio  2020, “vista anche la natura degli organi della giustizia sportiva (su cui da ultimo, v. Cons. Stato, V, 22 Agosto 2018, n. 5019)”. Peraltro, nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva è venuto meno anche il riferimento diretto alle norme del processo civile che era presente nel sesto comma dell’art. 2 del CGS previgente. L’attuale art. 2 stabilisce che “per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI” e che “fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.”. Orbene, la tesi del reclamante non è condivisibile in forza dei principi, che è necessario ribadire in questa sede, che caratterizzano il processo davanti agli organi di giustizia sportiva, e che promanano direttamente dall’art. 50 CGS, per cui “gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44”; ad essi (comma 3) “sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine”. Si tratta, in pratica, di un metodo acquisitivo assai ampio, basato sull’interazione tra poteri del giudice sportivo e poteri della Procura Federale, ai quali va aggiunto il potere dispositivo della parte di allegare prove anche “raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.” (art. 57 CGS). L’ingresso della cd. prova atipica, unitamente ai numerosi mezzi di prova di cui all’elencazione, non tassativa, del capo V, è quindi la dimostrazione della estrema versatilità degli strumenti probatori a disposizione del giudice sportivo; il che, sotto il profilo della valutazione della prova, ha come diretta conseguenza l’enunciazione del principio di libertà valutativa del giudice ai sensi dell’art. 57 CGS, sia per ciò che concerne le prove assunte d’ufficio sia per quanto riguarda le prove allegate dalle parti, e, di conseguenza, della mancanza di una gerarchia tra le prove e tra i mezzi deputati alla loro assunzione. A ben vedere – e in ogni caso - la disposizione di cui all’art. 57 del CGS – quanto ai poteri di valutazione delle prove da parte del giudice – appare più ampia di quanto previsto nell’art. 116 del c.p.c. In primo luogo, difatti, la disposizione del CGS, allorché prevede che gli organi di giustizia sportiva possono “liberamente valutare” le prove fornite dalle parti, appare di maggiore latitudine rispetto a quella del codice di procedura civile secondo cui il giudice deve valutare le prove “secondo il suo prudente apprezzamento”. Inoltre non è presente nel Codice di giustizia sportiva l’eccezione “salvo che la legge disponga altrimenti”, che è invece presente nel Codice di procedura civile, restando quindi estraneo al processo sportivo, pertanto, almeno in via tendenziale, il sistema delle prove legali poiché si vuole che il giudice possa indagare la verità dei fatti, senza alcun limite imposto dall’ordinamento. Resta in ogni caso applicabile anche al processo sportivo il principio processual-civilistico secondo cui le prove come tali, una volta acquisite od assunte, non importa per iniziativa di chi, sono sottoposte all'apprezzamento del giudice, senza che la loro provenienza lo possa condizionare in un senso o nell'altro. Questo ragionamento è volto a confutare la prospettazione, fatta propria dalla difesa del Montemurro, che negando valore confessorio “tipico” (ossia, giudiziale) alla dichiarazione contenuta nella nota del 20 Febbraio  2020, per mancanza sia del requisito soggettivo (volontà confessoria) che oggettivo (pregiudizio a se stesso e vantaggio per l’altro), la ritiene non legittimamente utilizzabile come motivazione per il deferimento. È infatti evidente - ma ciò è perfettamente evincibile dalla decisione impugnata - che alla nota del 20 Febbraio  la Procura Federale prima e il Tribunale Federale poi hanno attribuito il valore di confessione stragiudiziale, quindi di prova atipica, stante l’inequivocabilità delle dichiarazioni del soggetto deferito, che non ha mai contestato l’esistenza della telefonata intercorsa con il …, e anzi ha chiaramente ammesso l’ingenuità commessa e la violazione della normativa sulla riservatezza, che è stato l’oggetto della successiva, inevitabile contestazione. A tal fine, quindi, è del tutto irrilevante che la nota in questione venga qualificata come “interna” o confidenziale”, posto che, una volta che essa è stata trasmessa, lo stesso giorno, dal Presidente della LND alla Procura Federale, essa assume valenza esterna e diventa essa stessa la notizia dell’illecito, indipendentemente dal valore confessorio che il dichiarante volesse o meno attribuirvi. Ciò vale a ritenere motivata e coerente la decisione del Tribunale Federale di valorizzare al massimo i contenuti della nota del 20 Febbraio  2020, a firma del …., in relazione alla violazione all’art. 4, comma 1, del CGS sul dovere di lealtà e probità, e quindi di riservatezza, che competeva al reclamante in forza dell’importante ruolo ricoperto, anche in ragione del fatto che la rivelazione è stata fatta con il dichiarato scopo di avvantaggiare la società del … nei futuri movimenti di mercato di calciatori. La nota, peraltro, contiene l’ammissione di responsabilità pacificamente rilevante per l’ordinamento sportivo, in quanto la divulgazione di informazioni apprese in via riservata e rivelate in anteprima ad altro soggetto, che da queste ne poteva trarre un evidente vantaggio a discapito di altri soggetti operanti nel medesimo contesto sportivo, è chiaramente un comportamento che una volta ammesso, indipendentemente dalla forma, non può non assurgere a fatto che la Procura federale prima, e il Tribunale Federale poi, devono poter valutare nella sua oggettiva portata antisportiva. Una volta chiarito questo aspetto, ossia che le dichiarazioni del …, di cui alla nota del 20 Febbraio , sono di per sé sufficienti a fondare la decisione del Tribunale federale, emerge da sé l’irrilevanza delle ulteriori argomentazioni difensive contenute nel reclamo.

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 68/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 14/DIV del 5.9.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLAMMENDA DI3.500,00 INFLITTA ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  PADOVA/A.J.  FANO  DEL  3.9.2017  

Massima: La Corte, nonostante il ricorso sia stato proposto dalla società per ottenere la riduzione dell’ammenda, riforma in pejus la decisione del Giudice Sportivo e per l’effetto ridetermina la sanzione nella chiusura del settore Tribuna Fattori, sanzione sospesa ai sensi dell’art. 16, comma 2 C.G.S. (prima sanzione) atteso che integra la violazione dell’art. 11, comma 3, C.G.S. il comportamento dei sostenitori che rivolgevano cori ed espressioni di contenuto razziale all'indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria, in occasione di una sua giocata"

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 39/CDN del 17 Marzo 2008 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Molise – CU n. 51 del 12.12.2007

Impugnazione - istanza: – Appello del Procuratore Federale avverso l’incongruità delle sanzioni a carico della società US Calcio Montenero e dei sigg.ri A.C., M.M. e D.D.L. a seguito proprio deferimento  – Appello della società US Calcio Montenero avverso la sanzione della penalizzazione di 20 punti da scontarsi nella stagione in corso e ammenda € 2.000,00 a seguito di deferimento del Procuratore Federale – Appello del tesserato A.C. avverso la sanzione della inibizione per anni 1 e mesi 10 a seguito di deferimento del Procuratore Federale  Appello del tesserato M.M. avverso la sanzione della inibizione per anni 2 a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Il contegno procedimentale tenuto dai deferiti non può essere valutato ai fini dell’aggravamento delle sanzioni inflitte, non esistendo, per un verso, alcuna norma che imponga al deferito di auto incolparsi, per un altro, un’autonoma fattispecie aggravante.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 35/CDN del 05 Marzo 2008 n. 1,2,3,4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 28 del 3.1.2008

Impugnazione - istanza: – Appello del Procuratore Federale avverso l’incongruita’ della sanzione inflitta alla società Pol. Badia Agnano (penalizzazione di 20 punti da decurtarsi nella stagione sportiva 2007-2008) a seguito di proprio deferimento – Appello della societa’ Pol. Badia Agnano avverso la sanzione della penalizzazione di 20 punti da decurtarsi nella stagione sportiva 2007-2008 a seguito di deferimento del Procuratore Federale – Appello del tesserato M.S. avverso la sanzione della inibizione per anni 3 a seguito di deferimento del Procuratore Federale – Appello del calciatore A.P. avverso la sanzione della squalifica per anni 3 a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: La società sanzionata per illecito sportivo dalla Commissione Disciplinare Territoriale, con la penalizzazione di punti in classifca, su ricorso della Procura Federale alla Commissione Disciplinare Nazionale è sanzionata con la retrocessione all’ultimo posto in classifica.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/C Riunione del 5-6 agosto 2005 n. 1-2-3-4-5– 6- 7- 8- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 10 del 27.7.2005

Impugnazione - istanza:Reclamo del sig. D.C.F. avverso la sanzione della inibizione per anni cinque (art. 6, commi 1, 5 e 6, C.G.S.), con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale .Reclamo del sig. D.C.M., avverso la sanzione della inibizione per anni tre e mesi uno, (art. 6 commi 1, 5 e 6 C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa/Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del sig. P.G., avverso la sanzione dell’inibizione per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5 e 6 e art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa/Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del sig. P.E. avverso la sanzione dell’inibizione per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5 e 6, C.G.S.) con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., (art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa/Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del sig. C.S., avverso la sanzione dell’inibizione per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5 e 6 e art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa/Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del Genoa Cricket And F.C., avverso la sanzione della retrocessione all’ultimo posto del campionato di serie B per la stagione agonistica 2004/2005 (art. 13, lett. g), C.G.S.) e quella della penalizzazione di tre punti in classifica da scontare nella stagione agonistica 2005/2006 (art. 6, commi 1 e 6, e art. 13, lett. f), C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa/Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del calciatore L.M. avverso la sanzione della squalifica per mesi sei (art. 6, commi 1, 5 e 6, art.14, comma 1 , lett. g) e comma 5 C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa/Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del calciatore B.M., avverso la sanzione della squalifica per mesi cinque (art. 6, comma 7, e art. 14, comma 1, lett. g) C.G.S.), in relazione alla gara Genoa/Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: La posizione dell’incolpato, rispetto al fatto di cui è stato ritenuto responsabile, non è suscettibile di reformatio in pejus, in mancanza di impugnazione da parte della Procura Federale.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 063/C Riunione del 27 Giugno 2007 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 175 del 27.4.2007

Impugnazione - istanza: 2. RICORSO DEL CALCIATORE P.A.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER MESI 8, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 N.O.I.F.

Massima: Nonostante l’art. 7, comma 6°, C.G.S. preveda per il calciatore in caso di sussistenza del fatto previsto dall’art. 94 lett. a) N.O.I.F. la squalifica per non meno di un anno, non è possibile aggravare la sanzione atteso che l’appello avverso la sanzione della squalifica per mesi 8 è stato proposto solo dal calciatore e non anche dalla procura federale.

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 17 gennaio - 26 febbraio 2007 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera dellaCorte Federale(FIGC) pubblicata sul C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006  - www.figc.it

Parti: Dott. P.P. contro F.I.G.C.

Massima: Il giudice di appello deve ritenersi specificamente privo del potere di inasprire il trattamento se non in dipendenza dei “punti della decisione” esattamente investiti dai motivi di impugnazione. Secondo il Collegio una “definizione giuridica più grave” (ciò che il Procuratore federale postulava) è, almeno nella prospettiva del presente giudizio civile, punto diverso dalla pura e semplice “quantità della pena” (soltanto “per l’effetto” domandata in misura accresciuta), come - peraltro- rivela anche la previsione dell’art. 597, comma 2, lett. a), che distintamente attribuisce (avvicendandoli nella scansione normativa) entrambi questi poteri al giudice di secondo grado allorché appellante sia il P.M., ma pur sempre -per quanto risulta dalla esplicita premessa normativa- sotto condizione che questi abbia dedotto il relativo “punto” nell’appello avverso la precedente decisione di condanna (arg. ex Cass, I, 10 luglio 1995, n. 9546, Cavalleri, in Cass. pen., 1996, 2228). In altri termini, la CF, avvalendosi del c.d. “effetto devolutivo generale” (cfr. pgg. 71, 79, 109), al quale insistemente ricorre quale pretesa fonte di legittimazione del proprio potere di decisione, non scorge la pur evidente antitesi che vi è tra il sostanziale rigetto dell’istanza riformatrice del Procuratore, la denotazione in bonam partem del ruolo del ricorrente in comparazione con l’“altro” designatore (solo congiuntamente alla cui posizione risultano analizzate le prove raccolte in primo grado a carico del medesimo ricorrente) e il conclusivo aggravamento della sanzione, peraltro sancito in difetto di specifica e autonoma impugnazione sul punto.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 6/C Riunione del 28 Luglio 2003 n. 3,4,5,6,7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 348 del 5.6.200

3Impugnazione - istanza: Reclamo del Calcio Como avverso: - la sanzione dell’ammenda di € 8.000,00 a seguito di deferimento della Procura Federale del 5.5.2003; - la sanzione dell’ammenda di €15.000,00 a seguito di deferimento della Procura Federale del 16.5.2003, entrambe per violazione degli artt. 3 comma 2, 2 comma 4, 4 comma 5 e 16 comma 3 C.G.S. Reclamo del sig. P.E. avverso rispettivamente: - le sanzioni dell’inibizione per giorni 10 e l’ammenda di € 8.000,00 a seguito di deferimento della Procura Federale del 5.5.2003; - le sanzioni dell’inibizione per mesi uno e l’ammenda di € 15.000,00 a seguito di deferimento della Procura Federale del 16.5.2003 entrambe per violazione degli artt. 3 comma 1, 4 comma 3 e 16 comma. Reclamo del Procuratore Federale avverso la decisione della commissione disciplinare della L.N.P. relativa al deferimento del 30.5.2003 a carico del sig. P.E., presidente della società Calcio Como e della società Calcio Como. Reclamo del Calcio Como avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 per violazione degli artt. 3 comma 2, 2 comma 4, 4 comma 5 e 16 comma 3 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale del 30.5.2003. Reclamo del sig. P.E. avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 per violazione degli artt. 3 comma 1, 4 comma 3 e 16 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale del 30.5.2003

Massima: La CAF può aumentare la sanzione quando, su istanza del Procuratore Federale, ravvisa un contrasto logico tra la recidiva inflitta e l’entità della sanzione irrigata dal precedente organo giudicante.

Massima: Quando la decisione di un organo di giustizia sportiva viene impugnata dal Procuratore Federale, in caso di condanna da parte dell’organo che dovrà decidere sull’impugnazione la sanzione può essere aggravata.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 13 febbraio 2003 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 207 del 16.1.2003

Impugnazione - istanza:Appello della Procura Federale avverso decisioni seguito di proprio deferimento a carico del sig. Z.Z. e della Salernitana Sport

Massima: In seguito all’appello promosso dalla Procura Federale, la sanzione nei confronti del tesserato può essere aumentata.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 4 maggio 2000 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 32 del 23.3.2000

Impugnazione - istanza:Appello del Procuratore Federale avverso l’incongruità delle sanzioni inflitte a calciatori diversi ed alla società I.S., nonché il proscioglimento di tesserati diversi, a seguito di proprio deferimento per violazione rispettivamente degli artt. 1 comma 1 e 6 comma 2 C.G.S.

Massima: La sanzione irrogata dai primi giudici può essere aumentata quando l’appello è proposto dal Procuratore Federale.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/C Riunione del 2 settembre 1999 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 101 del 26.7.1999

Impugnazione - istanza:Appello del Procuratore Federale avverso le sanzioni dell’inibizione per anni 2 al sig. M.M. e la penalizzazione di n. 4 punti nella classifica del campionato 1999/2000 alla Policassino Coop loro inflitte a seguito di proprio deferimento per illecito sportivo.

Massima: In caso di appello proposto dal Procuratore Federale, la sanzione irrogata al tesserato e/o alla società può essere aumentata.

Decisione CF: Comunicato Ufficiale 9/CF del 20 giugno 1997 n. 6 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. M.M., componente del Consiglio della Lega Nazionale Professionisti e Presidente del F.C. Internazionale Milano, per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S., in relazione alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dopo la gara Inter/Udinese del 26.1.1997, e del F.C. Internazionale Milano, ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta.

Massima: La sanzione può essere attenuata quando il deferito, nel momento immediatamente successivo al fatto, ha chiesto pubblicamente scusa per le dichiarazioni rilasciate “a caldo”.

Decisione CF: Comunicato Ufficiale 9/CF del 20 giugno 1997 n. 3 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. A.E., componente del Comitato di Udine, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per comportamento antiregolamentare tenuto in occasione della gara San Giovanni/Rappresentativa Udine del 2.6.1996 valevole per il Torneo Internazionale N. Rocco.

Massima: L’organo di giustizia sportiva può irrogare sanzioni più gravi rispetto a quelle richieste dalla stessa Procura Federale.

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