Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0108/CFA del 25 Maggio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0157/TFNSD-2022-2023 del 14.04.2023

Impugnazione – istanza: Procura Federale/Imolese Calcio 1919 srl

Massima: va disattesa l’eccezione, sollevata in udienza dalla Procura Federale, di irricevibilità dei reclami proposti dall’Imolese, in via incidentale e principale, per il mancato versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Come già affermato da queste Sezioni Unite (v. decisione n. 085/CFA/2020-2021), correlare al mancato pagamento del contributo l’irricevibilità del reclamo, senza alcuna possibilità di regolarizzazione, contrasta con i principi dell’ordinamento generale e in particolare con il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e con il diritto a un giusto processo (art. 111 Cost.). In conformità alla disciplina generale, può giungersi alla conclusione secondo cui il mancato versamento del contributo non provoca l’inammissibilità dell’atto di ricorso, poiché rileva esclusivamente a fini amministrativi, salvo l’obbligo di tempestivo pagamento (cfr. D.P.R. n. 115/2002, art. 16 e artt. 247 e ss.).

Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 0038/CFA del 26 Ottobre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0035/TFNSD-2022 – 2023 del 16.9.2022

Impugnazione – istanza: Sig. M.C./Procura Federale

Massima: Quanto al contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, pur in presenza di un accoglimento parziale del reclamo, non se ne può disporre la restituzione, in quanto la seconda delle violazioni contestate (il doppio tesseramento nel corso della stessa stagione sportiva, di cui agli artt. 38, comma 4, delle NOIF e 33, comma 1, RST) è stata commessa in ambito professionistico, per cui non ricorrono le condizioni di cui all’art. 48, comma 6, CGS.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 061CFA del 5 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare della FIGC – Napoli pubblicata con C.U. del C.R. Campania n. 34/TFT in data 24.01.2020

Impugnazione Istanza: SIG. S.F. - PROCURA FEDERALE

Massima: Il reclamo è irricevibile ai sensi dell’art. 48, comma 2, CGS non risultando il versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 016/CFA del 29 Agosto 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CFA del 08 Settembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. N.C.(ALL’EPOCA DEI FATTI TECNICO TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 2

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. G.P. (ALL’EPOCA DEI FATTI ISCRITTO NELL’ELENCO SPECIALE DI DIRETTORI SPORTIVI C/O F.I.G.C.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 6 E AMMENDA DI € 50.000,00

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELLA LUPARENSE SAN PAOLO FC SSD ARL (ALL’EPOCA DEI FATTI SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL CALC. M.D.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SCOIETÀ SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA OGGI SDARL LUPARENSE SAN PAOLO FC) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 E L’AMMENDA DI € 60.000,00

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DE L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DEL SIG. E.D.N. (ALL’EPOCA DEI FATTI RESPONSABILE AREA TECNICA TESSERATO PER LA SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 5 E PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., E AMMENDA DI € 100.000,00

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO DEL SIG. F.D.L. (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DI BASE ISCRITTO NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 2 E MESI 6 E AMMENDA DI € 40.000,00

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO DEL SAVONA FBC S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 E AMMENDA DI € 30.000,00

Impugnazione – istanza: 9. RICORSO DEL SIG. A.D.P. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SAVONA FBC S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E AMMENDA DI € 100.000,00

Impugnazione – istanza: 10. RICORSO DEL CALC. C.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SAVONA FBC SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 E AMMENDA DI € 30.000,00

Impugnazione – istanza: 11. RICORSO DEL SIG. C.E. (ALL’EPOCA DEI FATTI COLLABORATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SAVONA FBC S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 E AMMENDA DI € 30.000,00

Impugnazione – istanza: 12. RICORSO DEL SIG. B.M.(ALL’EPOCA DEI FATTI ISCRITTO NELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI DELLA F.I.G.C., NONCHÉ SOGGETTO DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 5 C.G.S., OPERANTE ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ SAVONA FBC S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 6 E AMMENDA DI € 60.000,00

Impugnazione – istanza: 13. RICORSO DEL S.S. TERAMO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 E AMMENDA DI € 30.000,00

Impugnazione – istanza: 14. RICORSO DEL SIG. L.C. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA S.S. TERAMO CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E AMMENDA DI € 100.000,00

Impugnazione – istanza: 15. RICORSO DEL SIG. M.D.G. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO PER LA S.S. TERAMO CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E AMMENDA DI € 100.000,00

Massima: L’eccezione di inammissibilità dei reclami proposta dal terzo intervenuto è priva di pregio. Infatti, la norma di cui all’art. 33 CGS (norme generali sul procedimento), prescrive l’inammissibilità dei solo reclami «redatti senza motivazione e comunque in forma generica» e prevede, in generale che «i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa. Il versamento della tassa deve essere effettuato prima dell’inizio dell’udienza di trattazione, anche mediante addebito sul conto nel caso in cui la reclamante sia una società». Peraltro, si tratterebbe, ad ogni buon conto, di una mera irregolarità formale suscettibile di essere sanata prima dell’udienza di trattazione.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 057/CFA del 21 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 078/CFA del 24 Giugno 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare -Com. Uff. n. 54/TFN del 5.5.2015

Impugnazione – istanza:4. RICORSO SIG. F.G.AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI GIORNI 30 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN VIGORE FINO AL 31.7.2014 E DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. ATTUALMENTE VIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ART. 19 COMMI 2 E 3 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI ED ALL’ART. 93 COMMA 1 N.O.I.F. (NOTA N. 8117/45 PF14-15 SP/GB DEL 27.3.2015).

Massima: Ritiene la Corte di non poter e dover esaminare il merito del proposto reclamo, perché lo stesso, in palese violazione del disposto di cui all’art. 33 comma 8 C.G.S., non è stato preceduto dal versamento della prescritta tassa, che è obbligatorio anche a fronte del semplice preavviso di reclamo. L’omesso versamento della tassa reclamo fa venir meno un indefettibile presupposto, che rende il reclamo inammissibile.

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