Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0024/CFA del 21 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare - Com. Uff. n. 27/TFN dell’8.9.2021
Impugnazione – istanza: Sig. B.L.
Massima: La richiesta preliminare dei tre reclamanti, che venga dichiarata l'improcedibilità del deferimento per violazione dell'art. 125, comma 2, CGS, non può essere accolta. L’art. 101, comma 2, CGS prevede che: il reclamo debba contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata; le domande nuove sono inammissibili; possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso. Nessun capo della decisione impugnata è dedicato a tale profilo (l’inosservanza dei termini perentori per l’emissione dell’atto di deferimento), segno evidente che nessuna eccezione era stata avanzata nel corso del procedimento di primo grado. A ulteriore conferma, nessun documento risulta versato negli atti di primo grado in argomento dai reclamanti odierno. La domanda contenuta nel reclamo, volta a ottenere la dichiarazione di improcedibilità costituisce una domanda nuova e pertanto è inammissibile.
Massima: E’ del pari inammissibile la riserva, formulata con i reclami, di produrre ulteriori memorie, atti e/o documenti, alla luce di quanto previsto dall’art. 101, comma 3, secondo periodo, CGS, che consente in via derogatoria la produzione di nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso. Tali presupposti non si sono realizzati nel caso di specie, attesa la generica formulazione dei reclamanti.
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0017/CFA del 04 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 28 del 02.09.2021
Impugnazione – istanza: A.S.D. Città di Acilia/Procura Federale
Massima: I motivi nuovi nono inammissibili….Al riguardo, occorre ribadire che la disposizione di cui all’art. 101 del Codice di giustizia sportiva, secondo cui “ Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso”, derogando ai principi generali dell’ordinamento, non è suscettibile di applicazione analogica e va intesa in senso restrittivo. Pertanto la stessa deve essere interpretata nel senso che non è consentita una nuova produzione documentale alla parte che, nelle precedenti fasi di giudizio, non si sia affatto difesa e che, di conseguenza, tenti di rimediare alla propria inerzia processuale dando prova, per la prima volta in appello, dell’insussistenza del presupposto per l’irrogazione delle sanzioni (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 62/20192020).
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 62CFA del 6 Marzo 2020
Decisione Impugnata: Decisione n. 68/TFT–SS, 2019/2020, pronunciata dal Tribunale Federale Territoriale, assunta all’esito dell’udienza del 27.1.2020 e pubblicata il 28 Gennaio 2020
Impugnazione Istanza: A.S.D. OSTUNI 1945/PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE
Massima: L’art. 101 del C.G.S., nel ribadire il divieto di nova in appello, come nella formulazione di cui al Codice di giustizia sportiva previgente, prevede altresì la possibilità di produrre nuovi documenti purché analiticamente indicati ed allegati al reclamo. …Al riguardo, è stato recentemente considerato dalle Sezioni unite (CFA n. 55/2019-2020) che il giudizio della Corte federale d’appello sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale deve tendenzialmente qualificarsi quale revisio prioris instantiae - e quindi l'intervento di questa Corte è limitato al controllo della decisione impugnata - e non quale novum judicium, che, invece, comporterebbe il riesame dell'intero merito della controversia (CGF n. 28-2011/2012). Sennonché, l’art. 101, del vigente Codice di giustizia sportiva prevede, da un lato – in perfetta aderenza all’impostazione secondo cui il giudizio d’appello di caratterizza quale revisio prioris instantiae - che “Le domande nuove sono inammissibili”, dall’altro che “Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.” Anche l’art. 23, comma 7, del Codice CONI contiene una norma analoga (“Possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell’atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati”), così come l’art. 36-bis, comma 3, del Codice di giustizia sportiva previgente (“Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte). E’ indubbio che la possibilità, normativamente prevista, di produrre nuovi documenti nel giudizio d’appello introduca elementi di peculiarità all’interno del sistema impugnatorio, che non trovano corrispondenze – se non in casi eccezionali – nel giudizio civile e nel giudizio amministrativo. E’ noto, difatti, che secondo l’art. 345 del codice di procedura civile, nella formulazione attuale, non possono essere prodotti nuovi documenti che la parte dimostri di non aver potuto proporre o produrre nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile e che l’art. 104, comma 2, del codice del processo amministrativo consente la produzione tardiva nei medesimi eccezionali casi e se i documenti siano ritenuti indispensabili per la decisione. Orbene, il Collegio ritiene che la disposizione di cui all’art. 101 del vigente Codice di giustizia sportiva, secondo cui “Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso”, derogando ai principi generali dell’ordinamento, non sia suscettibile di applicazione analogica e vada intesa in senso restrittivo, analogamente a quanto ritenuto, del resto, dagli specifici orientamenti dottrinali in materia. Pertanto la stessa deve essere interpretata nel senso che non è consentita una nuova produzione documentale alla parte che, nelle precedenti fasi di giudizio, non si sia affatto difesa e che, di conseguenza, tenti di rimediare alla propria inerzia processuale dando prova, per la prima volta in appello, dell’insussistenza del presupposto per l’irrogazione delle sanzioni. Né, d’altra parte, come sopra osservato, le ragioni addotte dal reclamante sono riconducibili a fatti non imputabili alla società o ai suoi dirigenti, ovvero a causa di forza maggiore. La dichiarazione del 9 Novembre 2018, allegata al reclamo, pertanto, non può essere utilizzata al fine di ottenere la riforma della decisione del Tribunale federale di primo grado che si sia pronunciato in assenza di tali risultanze, per fatto imputabile al reclamante.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 104/CFA DEL 21/05/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 081 III SEZ. DEL 21 MARZO 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 21.2.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US FOLGORE CARATESE ASD AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. C.M., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 NOIF; AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4697/31 PF 18-19 GP/AA/MG DEL 14.11.2018
Massima: L’art. 38, comma 3, del C.G.S. prevede che innanzi la Corte Federale d’Appello “possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte”; tale disposizione disciplina la (nuova) produzione documentale solo nei confronti di una delle parti del processo, quella proponente il reclamo, deve peraltro ritenersi che identica facoltà vada riconosciuta – ed attribuita – anche alla parte reclamata. Orbene, se la facoltà di produrre nuovi documenti è attribuita a tutte le parti del procedimento di secondo grado, non può dubitarsi che il medesimo potere sia riconosciuto alle stesse nel corso del giudizio di prime cure, rendendo legittima l’acquisizione intervenuta ad istanza della Procura Federale il 31.1.2019, tenuto altresì conto che i deferiti, stante le modalità della produzione, ne avevano necessariamente avuto piena comunicazione e che, in virtù del chiesto ed ottenuto rinvio, avrebbero potuto ampiamente esaminare e dedurre in ordine al documento di che trattasi
Decisione C.S.A.: C. U. n. 169/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 27.10.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TARANTO/ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO DEL 1°.10.2017
Massima: L’eccezione di inammissibilità del reclamo per violazione dello ius novum sollevata dalla società reclamata non può trovare accoglimento. Costituisce regola generale l’inammissibilità dell'introduzione di doglianze, in fatto e diritto, ulteriori rispetto a quelle che hanno delimitato il perimetro del thema decidendum. Tuttavia il divieto di motivi nuovi non può, comunque, impedire alla reclamante di confutare tutte le argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva quindi che è inammissibile l'impugnazione concernente atti rimasti estranei alla cognizione delle parti e del Giudice Sportivo. Nel caso di specie la reclamante, pur adducendo ragioni nuove a sostegno della presunta irregolarità del tesseramento del calciatore …. (ossia la violazione dell’art. 116 NOIF), non ha determinato, in concreto, rispetto ai primi motivi di impugnazione, alcuna modificazione sostanziale del thema decidendum. D’altronde, rileva questa Corte Sportiva d’Appello, che la società Taranto F.C. 1927 S.r.l. è stata concretamente e puntualmente messa in condizione, tramite la produzione di proprie memorie difensive, di confutare le argomentazioni addotte dalla reclamante.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 58/CFA del 08 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 20/TFN del 23.10.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B AVVERSO L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A., AI SENSI DELL’ART. 6.15 DELLO STATUTO DELLA LEGA NAZIONALE SERIE B E DELL’ART. 43BIS C.G.S.
Massima: Preliminarmente, occorre rigettare l’eccezione di inammissibilità che l’U.S. Palermo muove, ai sensi dell’art. 37, comma 3, C.G.S. FIGC, in relazione alle domande, asseritamente nuove, formulate dalla LNPB e di cui alle lettere a) e b) del punto 1.1. che precede. Vero è, infatti, che dette domande sono state puntualmente formulate in sede di appello, ma è altrettanto vero che, in primo grado, la LNPB ha espressamente eccepito l’incompetenza del TFN e l’inammissibilità del ricorso dell’U.S. Palermo per difetto di giurisdizione, diffusamente argomentando al riguardo. Avuto riguardo al petitum ed alla causa petendi dell’azione svolta in primo grado dalla LNPB, pertanto, quelle svolte dall’appellante in sede di appello ed oggetto dell’eccezione dell’U.S. Palermo non costituiscono domande nuove. In ogni caso e risolutivamente, ai sensi del comma 4, seconda alinea, dell’art. 37, C.G.S. FIGC, i motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza sono rilevabili d’ufficio da questa Corte.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 002/CFA del 15 Luglio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CFA del 10 Febbraio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 43/TFN – Sez. Disc. del 27.3.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI D.P. E G.P. (AGENTI DI CALCIATORI ISCRITTI NELL’ELENCO F.I.G.C.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 8, E 20, COMMA 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI (nota n. 6146/893 pf13-14/SP/blp del 17.2.2014) (
Massima: Per quanto attiene alla nuova produzione documentale da parte della Procura Federale, consentita dall’art. 37, comma 3, C.G.S., purché comunicata alla controparte unitamente ai motivi di reclamo, si rileva che a fronte della contestazione di parte resistente di non aver avuto comunicazione di detta produzione documentale, ma solo del ricorso introduttivo, la Procura Federale non ha dato prova contraria rendendo così inutilizzabile il documento costituito dall’estratto del Registro Imprese della Camera di Commercio della società. Conseguentemente la contestazione riguardante il fatto che i due agenti fossero soci di una 3 medesima società viene a decadere. In ogni caso, la Procura Federale con la nuova produzione documentale introduce nel presente giudizio un nuovo presupposto di fatto ed una situazione giuridica non prospettata in primo grado che comporta un nuovo tema d’indagine e di decisione sul quale non si è svolto in quella sede il dovuto contraddittorio e che come tale è oggi inammissibile trattandosi di domanda nuova inibita in sede d’appello proprio in virtù del sopra citato art.37, comma 3, C.G.S.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.018/CDN del 26 Settembre 2013 - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata CU n. 4 del 25.7.2013
Impugnazione Istanza:(26) – APPELLO DEL SIG. B.C. (calciatore attualmente svincolato) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE .
Massima: L’ultima eccezione del ricorrente, finalizzata ad ottenere la pronuncia di invalidità della decisione del primo Giudice perché pubblicata oltre il termine di cui all’art. 34 comma 2 CGS, è inammissibile; essa è stata per la prima volta oralmente formulata nella discussione orale del presente ricorso e costituisce, pertanto, domanda del tutto nuova, che viola l’art. 37 comma 3 in relazione all’art. 36 comma 10 CGS.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 febbraio 2012– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 78/CGF del 10 novembre 2011Parti: Sig. R.A. e S.S. JUVE STABIA SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (2) La Procura federale ha facoltà di produrre documentazioni, unitamente alle proprie controdeduzioni, nei giudizi di fronte agli Organi di giustizia federali d’appello in quanto assicurano, in tale sede, la “parità delle armi”, fatta salva, comunque, la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio. Inoltre, nessuna sanzione di inammissibilità o inutilizzabilità di produzioni tardive è prevista nel sistema del CGS, atteso anche che l’art. 34, comma 4, riconosce comunque alla CGF “i più ampi poteri di indagine e di accertamento”, e dunque anche il potere di tenere conto, sempre nel contraddittorio delle parti, dei documenti comunque prodotti.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 163/CGF Riunione del 18 aprile 2008 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 178/CGF Riunione del 13 maggio 2008 n. 4 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 25.3.2008
Impugnazione - istanza:Ricorso del calciatore F.A. all’epoca dei fatti tesserato F.C. Rossanese 1909 A.S.D., attualmente tesserato A.S.D. Nuova Vis Pesaro 2006, avverso la sanzione della squalifica per anni 1 inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 7, comma 8 C.G.S. (vigente art. 8, comma 11) in relazione all’art. 94 ter comma 2 N.O.I.F. e art. 7, commi 4 e 6 C.G.S. (attuale art. 8, commi 6 e 8) in relazione all’art. 94, comma 1 lett. a) N.O.I.F.
Massima: E’ inammissibile l’eccezione di prescrizione quando viene sollevata per la prima volta innanzi alla CGF in grado di appello