DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 088 CFA del 13 Luglio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 128/TFN del 17/06/2020

Impugnazione Istanza: Procuratore Federale/Cosenza Calcio srl/Trapani Calcio srl/Dr.ssa P.M./Dr. P.G..

Massima: E’ inammissibile nel procedimento a carico della società per la violazione dell’art. 85, lettera b), paragrafo VI) NOIF, l’impugnazione della decisione del TFN proposta dalla società terza che richiede l’aggravamento delle sanzioni, il cui atto di intervento è stato rigettato in primo grado perché non ritenuto sussistente un interesse immediato ed attuale della richiedente “in ragione del numero di gare ancora da disputare, che non rende evidente la potenziale lesione o il pregiudizio lamentato, anche rispetto agli effetti della presente decisione” ….Invero il Tribunale ha chiarito che il diniego opposto alla società era dovuto alla mancanza di un interesse immediato ed attuale in capo alla stessa. Quel che manca, vale a dire, è l’attualità del pericolo che il Cosenza Calcio correrebbe in conseguenza della mancata “piena” penalizzazione del Trapani Calcio. Infatti, benché le due squadre fossero divise da un solo punto in classifica, sembrava davvero improprio parlare di “zona retrocessione”, atteso che, come si legge nella decisione impugnata, il campionato era ancora ben lontano dalla sua conclusione. Si tratta di considerazioni che, ovviamente, vanno sviluppate con riferimento al momento in cui la richiesta di intervento fu proposta e non certo nel momento (odierno) in cui si svolge il giudizio di appello. Né ha pregio la considerazione, del tutto ipotetica, in base alla quale se, a seguito di un possibile riacutizzarsi della emergenza sanitaria, le posizioni di classifica dovessero cristallizzarsi, il Cosenza sarebbe destinato alla retrocessione. L’argomento in realtà, come si suol dire, prova troppo, perché, se tale eventualità dovesse realizzarsi (ma non si vede in base a quali elementi la reclamante formula tale “previsione”) entrambe le squadre sarebbero destinate alla retrocessione.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 059/C Riunione del 14 Giugno 2007 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 51 del 10.5.2007

Impugnazione - istanza: 3. RICORSO DELLA F.C.D. RAFFADALI AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA STAGIONE 2006/2007 E DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. G.G. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMI 1 E 4; 6, COMMI 3 E 5 DEL C.G.S. 4. RICORSO DELL’A.S.D. FOLGORE SELINUNTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA STAGIONE 2006/2007 INFLITTA ALLA F.C.D. RAFFADALI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMI 1 E 4; 6, COMMI 3 E 5 DEL C.G.S. SEG

Massima: E’ inammissibile l’appello alla CAF, per carenza di interesse attuale e per carenza di specifici motivi di impugnazione, proposto dalla società estranea al procedimento per illecito sportivo innanzi alla Commissione disciplinare e con il quale si limita a far valere un suo, eventuale, interesse – non attuale – che non ha formato oggetto del provvedimento della Commissione Disciplinare.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/C Riunione del 27 Agosto 2001 n.2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 21 del 13.8.2001

Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Internapoli avverso decisioni a seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico di: S.P. per violazione degli artt. 2 comma 1 e 12 comma 7 C.G.S.; B.E., T.M. e C.L. per violazione dell’art. 2 comma 1 C.G.S. e dell’U.S. Battipagliese per violazione dell’art. 6 comma 5 C.G.S.

Massima: La società, ai sensi dell’art. 30 C.G.S., quale terzo portatore di interesse indiretto, è legittimata a proporre reclamo alla CAF avverso la decisione della Commissione Disciplinare con la quale sono stati prosciolti dalla contestata violazione dell’art. 2 comma 1 C.G.S. (illecito sportivo) i tesserati di alcune società e le società stesse, in quanto la legittimazione attiva è basata sul fatto che da un diverso esito del provvedimento può discendere una diversa posizione in classifica tale da evitare la propria retrocessione nel Campionato minore.

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