C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 15/01/2020 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 151 – Stagione 2019/20 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 151 - Stagione 2019/20 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. PAGLINO Giuseppe Presidente ASDSalese divenuta Olimpia Salese per fusione del Sig. ROLLER Catalin Calciatore tesserato Olimpia Salese del Sig. PASTORIN Ugo Dirigente Accompagnatore Salese ora non tesserato del Sig. CONFORTIN Vincenzo già Dirigente accompagnat. Salese,ora tesserato Ballò Scaltenigo della Società Salese, divenuta Olimpia Salese (per avvenuta fusione) La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 19/11/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Sig. PAGLINO Giuseppe - Presidente A.S.D. Salese divenuta Olimpia Salese “per rispondere della violazione di cui all’art. 4 del CGS (obbligatorietà delle disposizioni generali – principi di lealtà, correttezza e probità) art. 32, comma 2 CGS (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), anche in relazione all’art. 7,comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati dalla FIGC), art. 39 delle NOIF (il tesseramento dei calciatori), art. 43, commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore CATELIN Roller, relativamente a n. 5 gare del Campionato Juniores Provinciale di Venezia stagione 2018/19 e di dotarlo di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non averlo fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva relativamente alle gare precitate, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso delle predette 5 gare. Sig. ROLLER Catalin - calciatore tesserato Olimpia Salese “non tesserato all’epoca dei fatti, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 2,comma 2 del CGS (ambito di applicazione soggettiva), della violazione di cui all’art. 4 del CGS (obbligatorietà delle disposizioni generali – principi di lealtà, correttezza e probità); art. 32,comma 2 del CGS (doveri (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), art. 43,comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver egli disputato n. 5 gare del Campionato Juniores Provinciale di Venezia della stagione 18/19 nelle fila della Società Salese senza averne titolo perché non tesserato con detta Società e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”;
Sig. PASTORIN Ugo – Dirigente accompagnatore Ufficiale ASD Salese “per rispondere della violazione di cui all’art. 4 del CGS (obbligatorietà delle disposizioni generali – principi di lealtà, correttezza e probità) anche in relazione agli art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva), e art. 61,commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari della gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di n. 4 gare del Campionato Juniores Provinciale di Venezia stagione 2018/19 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore CATALIN Roller, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore delle gare e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 4 gare senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva” Il Sig. CONFORTIN Vincenzo, già dirigente accompagnatore ASD Salese, ora tesserato Ballò Scaltenigo “per rispondere della violazione di cui all’art. 4 del CGS (obbligatorietà delle disposizioni generali – principi di lealtà, correttezza e probità) anche in relazione agli art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva), e art. 61,commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di una gara del Campionato Juniores Provinciale di Venezia stagione 2018/19 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore CATALIN Roller, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore della gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva” la Società A.S.D. Salese, divenuta Salese Olimpia per avvenuta fusione “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 6,commi 1 e 2 del nuovo CGS dell’operato del proprio Presidente, del Calciatore e dei Dirigenti accompagnatori innanzi citati”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 14/1/2020. AI dibattimento del 14/1/2020 sono risultati presenti : il Sig.PAGLINO Giuseppe Presidente ASD Salese divenuta Olimpia Salese per fusione il Sig. ROLLER Catalin giocatore tesserato Olimpia Salese il Sig. PASTORIN Ugo Dirigente Accompagnatore Salese ora non tesserato il Sig.. CONFORTIN Vincenzo già Dirigente accompagnatore Salese, ora tesserato Ballò Scaltenigo presente per delega al Sig. Paglino come da documento in atti la Società Salese, divenuta Olimpia Salese, rappresentata dal Sig. Paglino Giuseppe (Presidente). La Procura della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO che ha preso atto della produzione da parte della Società deferita, di idoneo certificato medico del calciatore ROLLER Catalin che copre tutto il periodo contestato della violazione imputata. Conseguentemente, viene depennato dall’atto di deferimento ogni riferimento relativo alla violazione dell’art. 43, comma 1 delle N.O.I.F. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto ai soggetti deferiti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 del C.G.S. vigente. Le parti deferite presenti e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 127.co. 1 del CGS vigente. Il Rappresentante della Procura ha ritenuto che per il caso in esame sia applicabile anche la circostanza attenuante di cui all’art. 13,2° comma del C.G.S. vigente che consente un’ulteriore riduzione della pena finale.
Detta attenuante è consistita nella circostanza che la pratica di tesseramento è stata istruita telematicamente personalmente dal neo Presidente della Società Olimpia Salese, il quale per le scarse conoscenze informatiche non è riuscito a completare la procedura del tesseramento, pur nella convinzione di averla perfezionata. A dimostrazione di quanto sopra il Procuratore evidenzia che detta Società poco dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, che ha rilevato la posizione irregolare del calciatore Roller Catalin, ha provveduto a regolarizzare il tesseramento suddetto. Tra le parti vengono concordate le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. PAGLINO Giuseppe Presidente ASD Salese divenuta Olimpia Salese per fusione : inibizione base di gg. 45, ridotta a 30 gg. per effetto dell’art. 127 CGS e ulteriormente ridotta nella sanzione finale di gg. 20 per effetto della applicazione per effetto della applicazione della circostanza attenuante (art. 13,comma 2 del C.G.S.) a carico del Sig. PASTORIN Ugo Dirigente accompagnatore Salese,ora non tesserato,:inibizione base di gg.30, ridotta a gg.20 per effetto dell’art.127 CGS e ulteriormente ridotta a alla sanzione finale di inibizione di gg. 15 (ex art. 13,comma 2 del CGS) a decorrere dall’eventuale futuro valido tesseramento presso Società federate; a carico del Sig. CONFORTIN Vincenzo già Dirig.accompagnat. Salese, ora tesserato Ballò Scaltenigo : inibizione base di gg. 15, ridotta a gg. 20 per effetto dell’art. 127 CGS e ulteriormente ridotta a alla sanzione finale di inibizione di gg. 15 (ex art. 13.comma 2 CGS); a carico del Sig. ROLLER Catalin giocatore tesserato Olimpia Salese : sanzione base di due giornate di squalifica, ridotte ad una giornata in applicazione dell’art. 127 CGS e art. 13,comma 2 del CGS vigente; a carico della Società Salese, divenuta Olimpia Salese : a) Sanzione base di 2 punti di penalizzazione, ridotti a 1 punto per applicazione degli artt. 127 e 13,co.2 CGS vigente, da scontarsi nel Campionato Juniores Provinciale di Venezia 2019/2020; b) Ammenda base di € 450,00, ridotta alla sanzione finale di € 200 per applicazione degli artt. 127 e 13.co.2 del CGS vigente. Si segnala che ai sensi dell’art. 127 C.G.S. vigente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata al Comitato Regionale Veneto della L.N.D.-F.I.G.C. a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. – Agenzia di Marghera : Cod. IBAN: IT 28 E 01005 02045 00000000906, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 127, comma 1 del C.G.S. vigente, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 127 C.G.S. vigente, preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne ha dichiarato l’efficacia.