Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 17/TFNT del 20 Ottobre 2021 (motivazioni)

Decisione impugnata:  Avverso i provvedimenti di svincolo ex art. 108 NOIF emessi dal Comitato Regionale Lazio – LND (calciatori A.A. n. 20.9.2002 – matr. FIGC 2.285.981; F.C. n. 9.9.1998 -5.809.487; M.A. n. 29.7.1996 – matr. FIGC 5.109.094; A.R. n. 8.4.1993 – matr. FIGC 4.222.598; M.M. n. 5.3.1998 – matr. FIGC 5.610.684)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società SSD Alatri Calcio arl

Massima: E’ irricevibile il ricorso con il quale la società ha impugnato con un solo ricorso il provvedimento del CR di svincolo ex art. 108 NOIF di cinque calciatori e per l’omesso pagamento del contributo richiesto dalle norme federali….. Non spetta infatti al ricorrente assemblare in una sola impugnativa vicende, seppur analoghe, riguardanti distinti soggetti, anche per rispetto della personale riservatezza di ognuno, tanto più che i provvedimenti oggetto di contestazione sono stati singoli, riguardando la specifica posizione di ogni singolo calciatore, adottati in data diversa e per motivi anche differenti, circostanze tutte che avrebbero dovuto condurre alla proposizione di separati reclami, ciascuno corredato dal versamento del richiesto contributo, invece così corrisposto una sola volta, spettando al giudice decidere per una loro eventuale riunione in rito. Per sua costante giurisprudenza, questo Tribunale ravvisa nell’omesso pagamento una causa dirimente della decisione da adottare, definendo il giudizio al suo stato iniziale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, CGS.

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