Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0109/CFA del 23 Aprile 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 177/TFNSD-2023-2024 del 18 marzo 2024

Impugnazione – istanza: Taranto Football Club 1927; sig. S.A.

Massima: …la disposizione di cui all’art. 103, comma 1, del Codice di giustizia sportiva - secondo cui, fino a tre giorni prima della data fissata per l’udienza, le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti - deve essere ragionevolmente intesa nel senso che lo spirare di quel termine cristallizza l’oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui può chiedersi l’ammissione. Ciò in omaggio al diritto di difesa, al principio della parità delle armi e del contraddittorio, al fine di realizzare il giusto processo sportivo e assicurare la ragionevole durata del procedimento nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (così come sancito di commi 1 e 2 dell’art. 44 del Codice di giustizia sportiva). Peraltro, la scadenza di quel termine non può precludere la mera costituzione in giudizio di colui che intende semplicemente difendersi dalle richieste della parte reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell’udienza di trattazione del reclamo, nel corso della quale, però, potranno essere svolte mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che, in alcun modo, possa ampliarsi la materia del contendere (CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022; CFA, Sez. I, 59/20212022; CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022). Nel caso di specie, pur essendo da considerare regolare la costituzione in giudizio della Procura federale, comparsa direttamente all’udienza di discussione dei reclami in esame senza aver depositato alcun atto formale di costituzione in giudizio e senza aver svolto alcuna difesa scritta, nondimeno le relative difese non possono evidentemente ampliare l’oggetto della cognizione portata all’esame del giudice di appello con i rituali reclami delle parti. Di conseguenza non può trovare ingresso, neppure ai soli fini di un mero obiter dictum, la richiesta della Procura federale di valutare, nel caso di specie, anche l’omesso versamento da parte della società Taranto della rata Inps del piano di rateazione in scadenza nella mensilità di ottobre 2023. D’altro canto - anche a voler prescindere dal fatto che non è chiaro se una simile richiesta sia finalizzata all’accertamento e alla declaratoria di un’ulteriore violazione del combinato disposto degli artt. 33, comma 4, C.G.S. e dell’art. 85, lett. C par. V, N.O.I.F. ovvero alla sola concreta determinazione della sanzione da irrogare - è sufficiente rilevare che, in un caso o nell’altro, la richiesta poteva essere veicolata solo attraverso la proposizione del reclamo incidentale;  il che non è avvenuto, pur essendo tale reclamo indispensabile dal momento che nella decisione di primo grado risulta espressamente affermato - proprio quanto al mancato versamento della rata del piano di rateazione Inps in scadenza ad ottobre 2023 - che essa “…non rileva, ai fini del presente procedimento, vuoi perché il fatto non è oggetto di contestazione, vuoi perché non risulta sanzionato dall’art. 33, comma 4, C.G.S.”. E’ noto, difatti, che anche nel giudizio sportivo si applica il principio generale derivante dall’art. 346 del codice di procedura civile (e dall’art. 101, comma 2, del codice del processo amministrativo) secondo cui, allorché una domanda o eccezione è stata sollevata anche in primo grado ed è stata espressamente respinta dal Tribunale, è necessario proporre autonomo e tempestivo reclamo contro tale capo della decisione di primo grado sfavorevole, non essendo consentito riproporre l’eccezione con la memoria difensiva (memoria che, peraltro - come si è visto - nel caso in esame non è stata neanche proposta, essendosi la Procura federale costituita soltanto in udienza). Del resto, l’art. 49, comma 11, CGS dispone espressamente che “ La parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o reclamo ritualmente proposto da altre parti” (CFA, Sez. IV, n. 50/CFA/2020-2021; CFA, Sez. IV, n. 16/CFA/2020-2021).

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0025/CFA del 12 Settembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, di cui al Com. Uff. n. 0016/TFNSD/del 5.08.2022

Impugnazione – istanzaProcura Federale/L.S. - società A.S.D. R.

Massima: In linea preliminare deve osservarsi che ai sensi dell'art 100, comma 2, C.G.S., nel procedimento innanzi alla Corte Federale di Appello "salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore". A ciò consegue: - per un verso, che la memoria difensiva depositata direttamente nel presente procedimento dal deferito non è idonea a determinare la sua valida costituzione in giudizio; della stessa il Collegio non può tenerne conto; - per altro verso, che non può essere accolta la informale richiesta del deferito di essere sentito nel presente procedimento, richiesta che peraltro l'interessato, sempre in modo informale, ha sostanzialmente ritirato prima dell'inizio dell'odierna udienza.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0063/CFA del 28 Gennaio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 0074/TFN-SD del 21.12.2021

Impugnazione – istanza: sig.ra A.A.- sig. A.G.

Massima: Come recentemente affermato da questa stessa Sezione (dec. n. 49/CFA/2021/2022 del 23 dicembre 2021), in omaggio al principio di informalità, cui deve considerarsi improntato il processo sportivo - principio strumentale rispetto a quello del diritto di difesa, della parità delle armi e del contraddittorio - per realizzare il giusto processo sportivo e per assicurare la ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (così come sancito di commi 1 e 2 dell’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva), la disposizione di cui all’art. 103, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva - secondo cui, fino a tre giorni prima della data fissata per l’udienza, le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti - deve essere ragionevolmente intesa nel senso che lo spirare di quel termine cristallizza l’oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui può chiedersi l’ammissione. La scadenza di quel termine non può invece precludere la mera costituzione in giudizio della parte che intende solo difendersi dalle richieste del reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell’udienza di trattazione del reclamo, nel corso della quale potranno essere peraltro svolte semplici difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che in alcun modo possa ampliarsi la materia del contendere. Non può pertanto dubitarsi dell’ammissibilità e della ritualità della costituzione della Procura Federale nei giudizi in questione, ancorché avvenuta direttamente in udienza senza essere preceduta da alcun atto formale. Ciò infatti non può impedire l’esercizio del diritto di difesa, che tuttavia - esercitato in tal modo - non può estendersi fino ricomprendere anche la sostanziale impugnazione del capo della decisione reclamata sulla quantificazione delle sanzioni disciplinari inflitte ai deferiti, ciò implicando un mutamento del thema decidendum ormai cristallizzato. Di conseguenza non può trovare ingresso la richiesta avanzata dalla Procura Federale di rideterminazione in peius delle sanzioni irrogate dal Tribunale Nazionale Federale alle parti reclamanti, per asserita inadeguatezza delle stesse.

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