Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 1/TFNT del 18 Luglio 2023 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore D.A.(27.2.2003 – matr. 7017564) nei confronti della società ASD Accademia Calcio Vittuone (matr. 952774) al fine di ottenere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF

Massima: Il ricorso è irricevibile stante la mancata allegazione della ricevuta del pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva di cui all’art. 48, comma 2, CGS - FIGC, che prevede espressamente che “i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”. All'udienza, all'uopo interrogato sul punto, il ricorrente ha confermato di non aver versato il contributo neppure successivamente al deposito del ricorso o comunque entro la data di celebrazione della relativa udienza di trattazione del presente ricorso, circostanze queste ultime che avrebbero potuto soddisfare l'adempimento previsto dalla norma. Già, infatti, con riferimento ad un precedente giudicato di questa Sezione del 01.08.2022 (in particolare n.1/TFN-ST – Andrea Bonenti (matr. 5.471.198) - ASD Rotaliana (matr. 43.510) - Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF), il Collegio, "in un’ottica ispirata al principio di favorire – entro determinati limiti di funzionalità del procedimento e di corretta instaurazione del contraddittorio – l’accesso agli organi di giustizia sportiva da parte di chi invochi il riconoscimento di un determinato diritto o interesse rilevante per l’ordinamento sportivo, ha ritenuto poter considerare ragionevolmente soddisfatto l’adempimento previsto dall’art. 48 CGS, atteso che la norma si presta ad essere letta ed interpretata nel senso di non precludere, rigorosamente ed in assoluto, la possibilità di effettuare il versamento del contributo di accesso agli organi di giustizia sportiva anche successivamente all’inoltro del ricorso o del reclamo, purché tale adempimento avvenga entro limiti temporali ragionevoli e tali da non determinare nessuna disfunzione procedimentale e nessun aggravio per il corretto svolgimento del giudizio e, prima ancora, per la regolare instaurazione del contraddittorio e, comunque, non oltre la data di celebrazione della relativa udienza di trattazione del ricorso” (nel caso richiamato, il contributo previsto dall’art. 48 del CGS era stato versato contestualmente alla ricezione del ricorso da parte dell’intestato Tribunale (4 luglio 2022), ancorché successivamente alla data di inoltro del Ricorso in questione (29 giugno 2022). Tuttavia, come rilevato, nel caso che ci occupa, il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, per ammissione della stessa parte, non è stato affatto versato. D'altronde, questo Tribunale ha avuto modo di chiarire in altro precedente giudicato (Decisione 29/TFN-ST - Nando Cocola e Mariavittoria Colosimo, genitori del calciatore Christian Cocola (28.8.2006 – matr. 2658071), nei confronti della società ASD Garibaldina (matr. 915567), avverso il provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Calabria – LND) che "A voler diversamente opinare, si verrebbe del tutto a vanificare, ponendolo nel nulla, il requisito fissato dal legislatore per l’accesso agli organi della giustizia sportiva, rappresentato dal pagamento del contributo quale condizione di ricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio. Se è vero, infatti, come osservato da questo Tribunale nel precedente sopra richiamato, che appare possibile derogare ad una lettura rigidamente formale della disposizione in questione, consentendo alla parte che si rivolge ad un organo di giustizia sportiva di provvedere a “sanare” il mancato pagamento originario del contributo di accesso (che sarebbe dovuto avvenire, al più tardi, contestualmente al deposito del ricorso), consentendo che avvenga anche successivamente a tale presentazione, non può però rinunciarsi alla condizione che lo stesso avvenga sempre e comunque entro limiti temporali ragionevoli e a condizione che tale ritardo non abbia determinato una disfunzione procedimentale o abbia nuociuto alla regolare instaurazione del contradditorio. Diversamente, equivarrebbe a privare di ogni rilevanza la previsione normativa, divenendo di fatto sempre consentito alla parte sanare tale vizio originario, formulando apposita richiesta di rinvio al giudice, dopo l’instaurazione del contraddittorio e l’apertura del dibattimento e dopo che il giudice stesso ha rilevato in udienza la mancanza del presupposto di ricevibilità del ricorso: non potendosi, certamente, in tale ipotesi sostenere che non si determini un pregiudizio per il regolare e naturale svolgimento del processo (anche sotto il profilo della tempistica) e per la posizione della controparte chiamata e presente in giudizio".

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 30/TFNT del 3 Marzo 2023 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Provvedimento di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Lazio – LND

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società SSD Accademia Calcio Roma arl (matr. 945134) nei confronti del calciatore F.S. (16.7.2008 - matr. 3151028)

Massima: Il Tribunale rilevato che, alla data odierna non risulta effettuato il versamento del contributo di cui all’art. 48, comma 2, CGS, dichiara irricevibile il ricorso….il Tribunale rileva, preliminarmente, che, alla data dell’udienza, non risulta effettuato il versamento del contributo di cui all’art. 48, comma 2, CGS, con la conseguente irricevibilità del ricorso presentato dalla società SSD Accademia Calcio Roma ARL. Ai sensi dell’art. 48, comma 2, CGS, infatti, “I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal predetto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”. L’irricevibilità del ricorso presentato dalla Società calcistica preclude, pertanto, a questo Tribunale lo scrutinio di qualsiasi ulteriore profilo e la valutazione del merito. Trattandosi di un requisito previsto dalla norma quale condizione di ricevibilità del ricorso, la sua mancanza va rilevata in via pregiudiziale.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 29/TFNT del 1 Marzo 2023 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Calabria – LND

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dai sigg.ri N.C. e M.C., genitori del calciatore C.C. (28.8.2006 – matr. 2658071), nei confronti della società ASD Garibaldina (matr. 915567)

Massima: Il Tribunale rilevato che, alla data odierna non risulta effettuato il versamento del contributo di cui all’art. 48, comma 2, CGS, dichiara irricevibile il ricorso….Preliminarmente occorre rilevare che il ricorso è irricevibile stante la mancata allegazione della ricevuta del pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva. Invero, ai sensi dell’art. 48, comma 2, CGS, “I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal predetto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”.  Per mero tuziorismo va aggiunto, rispetto alla richiesta avanzata dal legale del calciatore C.C. di versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva in sede di trattazione del ricorso e dopo l’apertura dell’udienza, con riferimento ad un precedente giudicato di questa Sezione del 01.08. 2022 (in particolare n. 1/TFN-ST – Andrea Bonenti (matr. 5.471.198) – ASD Rotaliana (matr. 43.510) - Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF), che il richiamo è improprio giacché recita testualmente la sentenza “… il contributo previsto dall’art. 48 del CGS era stato versato contestualmente alla ricezione del ricorso da parte dell’intestato Tribunale (4.07.2022), ancorché successivamente alla data di inoltro del Ricorso in questione (29.06.2022). Il Collegio, in un’ottica ispirata al principio di favorire – entro determinati limiti di funzionalità del procedimento e di corretta instaurazione del contraddittorio – l’accesso agli organi di giustizia sportiva da parte di chi invochi il riconoscimento di un determinato diritto o interesse rilevante per l’ordinamento sportivo, ritiene poter considerare ragionevolmente soddisfatto, nel caso di specie, l’adempimento previsto dall’art. 48 CGS, atteso che la norma si presta ad essere letta ed interpretata nel senso di non precludere, rigorosamente ed in assoluto, la possibilità di effettuare il versamento del contributo di accesso agli organi di giustizia sportiva anche successivamente all’inoltro del ricorso o del reclamo, purché tale adempimento avvenga entro limiti temporali ragionevoli e tali da non determinare nessuna disfunzione procedimentale e nessun aggravio per il corretto svolgimento del giudizio e, prima ancora, per la regolare instaurazione del contraddittorio e, comunque, non oltre la data di celebrazione della relativa udienza di trattazione del ricorso”. A ben vedere, nel caso che ci occupa, il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, per ammissione della stessa parte, non è stato affatto versato, ma si chiedeva di poter effettuare il pagamento nel momento in cui era stata già dichiarata l’apertura del procedimento ed era, quindi, in corso lo svolgimento del giudizio, situazione non equivalente, né paragonabile, al giudicato richiamato. A voler diversamente opinare, accedendo alla richiesta del difensore, si verrebbe del tutto a vanificare, ponendolo nel nulla, il requisito fissato dal legislatore per l’accesso agli organi della giustizia sportiva, rappresentato dal pagamento del contributo quale condizione di ricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio. Se è vero, infatti, come osservato da questo Tribunale nel precedente invocato dalla parte, che appare possibile derogare ad una lettura rigidamente formale della disposizione in questione, consentendo alla parte che si rivolge ad un organo di giustizia sportiva di provvedere a “sanare” il mancato pagamento originario del contributo di accesso (che sarebbe dovuto avvenire, al più tardi, contestualmente al deposito del ricorso), consentendo che avvenga anche successivamente a tale presentazione, non può però rinunciarsi alla condizione che lo stesso avvenga sempre e comunque entro limiti temporali ragionevoli e a condizione che tale ritardo non abbia determinato una disfunzione procedimentale o abbia nuociuto alla regolare instaurazione del contradditorio. Diversamente, concedere appositamente un rinvio di una udienza la cui celebrazione è già iniziata, al solo fine di consentire alla parte che lo richiede e che è stata fino a quel momento inadempiente, di provvedere al pagamento tardivo del contributo di accesso alla giustizia sportiva, equivarrebbe a privare di ogni rilevanza la previsione normativa, divenendo di fatto sempre consentito alla parte sanare tale vizio originario, formulando apposita richiesta di rinvio al giudice, dopo l’instaurazione del contraddittorio e l’apertura del dibattimento e dopo che il giudice stesso ha rilevato in udienza la mancanza del presupposto di ricevibilità del ricorso: non potendosi, certamente, in tale ipotesi sostenere che non si determini un pregiudizio per il regolare e naturale svolgimento del processo (anche sotto il profilo della tempistica) e per la posizione della controparte chiamata e presente in giudizio. Poiché, dunque, il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva, nel caso in esame, non è stato versato, il ricorso va dichiarato irricevibile, restando, pertanto, preclusa ogni valutazione nel merito. Trattandosi di un requisito previsto dalla norma quale condizione di ricevibilità del ricorso, la sua mancanza va rilevata in via pregiudiziale e priva di ogni rilevanza anche una eventuale successiva sanatoria del vizio riguardante la regolare instaurazione del contraddittorio.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 27/TFNT del 10 Febbraio 2023 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso  ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dal calciatore G.M. (n. 27.7.2002 – matr. 2084308) nei confronti della società AC Pine SD (matr. 77733) al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF

Massima: Il Tribunale rilevato che, alla data odierna non risulta effettuato il versamento del contributo di cui all’art. 48, comma 2, CGS, dichiara irricevibile il ricorso

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 26/TFNT del 10 Febbraio 2023 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Diniego allo svincolo

Impugnazione Istanza: Ricorso  ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dai sigg.ri C.P. e F.C., genitori del calciatore minorenne C.M. (n. 4.2.2012 – matr. 3315513)

Massima: Il Tribunale rilevato che, alla data odierna non risulta effettuato il versamento del contributo di cui all’art. 48, comma 2, CGS, dichiara irricevibile il ricorso

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 23/TFNT del 3 Febbraio 2023 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Diniego allo svincolo.

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dai sigg.ri R.B. e S.R., genitori del calciatore minorenne P.K.B. (n. 3.9.2012 – matr. 3178776)  nei confronti della società ASC Neugries

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale rilevato che, alla data odierna non risulta effettuato il versamento del contributo di cui all’art. 48, comma 2, CGS, dichiara irricevibile il ricorso

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 22/TFNT del 3 Febbraio 2023 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Diniego allo svincolo.

Impugnazione Istanza: Ricorso ex  art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dai sigg.ri A.Ö. e K.O., genitori del calciatore minorenne F.Ö. (n. 28.11.2012 – matr. 3308327) nei confronti della società ASC Neugries

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale rilevato che, alla data odierna non risulta effettuato il versamento del contributo di cui all’art. 48, comma 2, CGS, dichiara irricevibile il ricorso

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 15/TFNT del 23 Dicembre 2022 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dai sigg.ri C.L. e F. C. per il figlio R. L. (calciatore minorenne) nei confronti della società ASD Leoni Calcio al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF

Massima: Il ricorso è irricevibile. Invero, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 2, del C.G.S. è disposto che: “ A parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva, il Consiglio federale determina annualmente la misura del contributo. I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal predetto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”. Il comma 3 della medesima disposizione, inoltre, sotto il profilo dell’onere probatorio gravante sulla parte ricorrente, sancisce che “3. Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all’organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo”. Rileva il Collegio che agli atti non risulta il pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva, né mediante copia della disposizione di bonifico irrevocabile, né in altra forma equipollente. Pertanto – in disparte qualsiasi considerazione di natura sostanziale in merito alla cessazione della materia del contendere tra le parti, in conseguenza dell’intervenuto accordo tra le stesse e dello svincolo operato medio tempore dalla società resistente – poiché il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva non è stato versato, la domanda deve essere definita in rito, con la dichiarazione di irricevibilità del ricorso introduttivo.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 8/TFNT del 14 Novembre 2022 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore O.D.C. (n. 28.7.2003 – matr. 2100234) Contro società ASD Castiglione Del Lago (matr. 952735) al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF

Massima: Il ricorso è irricevibile stante la mancata allegazione della ricevuta del pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva. Invero, ai sensi dell’art. 48, comma 2, C.G.S., “I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal predetto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 7/TFNT del 7 Settembre 2022 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Contro la società ASD Atletico 2000 (matr. 74612) al fine di richiedere lo svincolo per apocrifia della firma sul modulo di tesseramento

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dalla sig.ra S.T. (madre) per il figlio D.G.L. (calciatore n. 2.4.2004 - matr. 6683743)

Massima: Il ricorso è irricevibile. Invero, ai sensi dell’art. 48, comma 1, 2, CGS, “ A parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva, il Consiglio federale determina annualmente la misura del contributo. I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal predetto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”. Il successivo comma 3 della medesima disposizione sancisce, inoltre, sotto il profilo dell’onere probatorio gravante sulla parte ricorrente, che “3. Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all’organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo”. Rileva il Collegio che agli atti non risulta il pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva, né mediante copia della disposizione di bonifico irrevocabile né in altra forma equipollente. Poiché il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva non è stato versato, il ricorso va dichiarato irricevibile, restando pertanto preclusa ogni valutazione nel merito della pretesa azionata.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 3/TFNT del 10 Agosto 2022 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Avverso il provvedimento di svincolo per decadenza del tesseramento del calciatore stesso

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dalla società ASD Sport Center Celano (matr. 914235) contro il sig. R.L. (n. 7/2/1994 - matr. 4518172)

Massima: Il ricorso è irricevibile stante la mancata allegazione della ricevuta del pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva. Invero ai sensi dell’art. 48, comma 2, CGS, “I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal predetto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”. … Poiché il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva non è stato versato, il ricorso va dichiarato irricevibile, restando, pertanto, preclusa ogni valutazione nel merito. Trattandosi di un requisito previsto dalla norma quale condizione di ricevibilità del ricorso, la sua mancanza va rilevata in via pregiudiziale e priva di ogni rilevanza anche una eventuale successiva sanatoria del vizio riguardante la regolare instaurazione del contraddittorio.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 2/TFNT del 10 Agosto 2022 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Avverso il provvedimento di richiedere lo svincolo del figlio minorenne A.P. (n. 6.1.2007 – matr. 2264058) per apocrifia della firma della madre sul modulo di tesseramento

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dai sigg.ri L.P. e C.F. contro la società AC Fonte Meravigliosa (matr. 79171)

Massima: Il ricorso è irricevibile stante la mancata allegazione della ricevuta del pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva. Invero ai sensi dell’art. 48, comma 2, CGS, “I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal predetto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”. … Poiché il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva non è stato versato, il ricorso va dichiarato irricevibile, restando, pertanto, preclusa ogni valutazione nel merito. Trattandosi di un requisito previsto dalla norma quale condizione di ricevibilità del ricorso, la sua mancanza va rilevata in via pregiudiziale e priva di ogni rilevanza anche una eventuale successiva sanatoria del vizio riguardante la regolare instaurazione del contraddittorio.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 1/TFNT del 5 Agosto 2022 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Avverso il provvedimento al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dal calciatore A.B. (n. 20.10.2001 – matr. 5.471.198) contro la società ASD Rotaliana (matr. 43.510)

Massima: E’ procedibile il ricorso allorquando il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva è stato versato contestualmente alla ricezione del ricorso da parte del Tribunale…Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene preliminarmente, stante la rilevabilità di ufficio, di esaminare, ai fini della ricevibilità del Ricorso de quo, le questioni che attengono alla corretta applicazione nel caso di specie della previsione di cui all’art. 48 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento alla tempestività del versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva ed alla circostanza che lo stesso versamento sia stato effettuato da terzi, nel caso di specie dai genitori del calciatore maggiorenne. Sul punto deve osservarsi come la normativa federale in tema di giustizia sportiva prescrive espressamente all’art. 48, comma 2, CGS che “I ricorsi e i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice.”, precisando altresì al comma 3 come “Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all’organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo.”. Pertanto, seconda una interpretazione sia letterale che sistematica della predetta previsione del Codice di Giustizia Sportiva, è da ritenersi pacificamente che il mancato versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva comporti la irricevibilità del ricorso o del reclamo, in quanto la norma sanziona espressamente tale inadempimento. Rimane da valutare se il versamento tardivo del contributo de quo rispetto al momento temporale che l’articolo 48 individua in termini di contestualità rispetto alla trasmissione del ricorso o del reclamo del contributo, incorra nella medesima sanzione di irricevibilità alla quale inevitabilmente soggiace il totale omesso versamento del contributo. È del resto principio consolidato dell’ordinamento generale che una norma di condotta per essere cogente deve prevedere la relativa sanzione nel caso di inadempimento altrimenti la norma resta nell’alveo della pura previsione generale di una condotta. Nel caso di specie il contributo previsto dall’art. 48 del CGS è stato versato contestualmente alla ricezione del ricorso de quo da parte dell’intestato Tribunale (4.07.2022), ancorché successivamente alla data di inoltro del Ricorso in questione (29.06.2022). Il Collegio, in un’ottica ispirata al principio di favorire – entro determinati limiti di funzionalità del procedimento e di corretta instaurazione del contraddittorio – l’accesso agli organi di giustizia sportiva da parte di chi invochi il riconoscimento di un determinato diritto o interesse rilevante per l’ordinamento sportivo, ritiene di poter considerare ragionevolmente soddisfatto, nel caso di specie, l’adempimento previsto dall’art. 48 del CGS , atteso che la norma si presta ad essere letta ed interpretata nel senso di non precludere, rigorosamente ed in assoluto, la possibilità di effettuare il versamento del contributo di accesso agli organi di giustizia sportiva anche successivamente all’inoltro del ricorso o del reclamo, purché tale adempimento avvenga entro limiti temporali ragionevoli e tali da non determinare nessuna disfunzione procedimentale e nessun aggravio per il corretto svolgimento del giudizio e, prima ancora, per la regolare instaurazione del contradditorio e, comunque, non oltre la data di celebrazione della relativa udienza di trattazione del ricorso. Non va altresì sottaciuto che, comunque, la conseguenza giuridica della irricevibilità del reclamo o del ricorso deve trovare una sua ragionevolezza nell’ambito dei principi sanciti dall’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva, in attuazione del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e degli altri principi che caratterizzano il “giusto processo” e che devono condurre a non negare la giustizia invocata dalla parte nei casi in cui il requisito previsto per l’accesso agli organi di giustizia costituito dal versamento del contributo previsto dalla norma, sia stato comunque soddisfatto in tempo utile per la corretta celebrazione del procedimento e senza che dall’iniziale ritardo siano derivati pregiudizi per il contraddittore o disfunzioni per l’organo di giustizia adito. È opinione del Collegio che il versamento del contributo de quo, non effettuato nella contestualità dell’invio del ricorso o del reclamo, non abbia prodotto sostanziali violazioni, né abbia alterato i principi richiamati dall’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva, atteso che il contributo è stato, comunque, versato e l’eventuale posticipo del versamento non ha prodotto alcuna disfunzione – sia nei termini sia nei tempi – al servizio di accesso alla giustizia sportiva.

Massima: E’ procedibile il ricorso allorquando il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva è stato versato da parte di soggetti terzi….Analogamente, ritiene il Collegio che il versamento del contributo per l’accesso agli organi di giustizia sportiva eseguito dai genitori del calciatore maggiorenne …. non costituisca motivo di irricevibilità del proposto ricorso. Sul punto si richiama l’orientamento già espresso dall’intestato Tribunale secondo cui “non sussiste nell’ordinamento federale una regola che vieta il pagamento del contributo per il ricorso da parte di un soggetto terzo , considerato che le ipotesi di inammissibilità/irricevibilità costituiscono un elenco tassativo e che la norma specifica che disciplina il versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva prevede la mera ipotesi del mancato versamento quale condizione di irricevibilità del ricorso”. (TFN – Sez. Tesseramenti dec. N. 36 del 29.03.2022).

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 35/TFNT del 29 Marzo 2022 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, CGS proposto dalla calciatrice R.C. (n. 15.1.2003 - matr. 6.538.689) al fine di richiedere lo svincolo dalla società SSDARL Women Lecce (matr. 720.558) per cambio di residenza ai sensi dell’art. 111 NOIF

Massima: …. non sussiste nell’ordinamento federale una regola che vieta il pagamento del contributo per il ricorso da parte di un soggetto terzo, considerato che le ipotesi di inammissibilità/irricevibilità costituiscono un elenco tassativo e che la norma specifica che disciplina il versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva prevede la mera ipotesi del mancato versamento quale condizione di ricevibilità del ricorso.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 31/TFNT del 09 Febbraio 2022 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS - FIGC proposto dalla società ASD Atletico Favara (matr. 947995), al fine di richiedere che siano validati i trasferimenti a titolo definitivo dei calciatori V.G. (n. 19.11.2000 - matr. 2.465.057) e B.D.D. (n. 23.03.2001 - matr. 3.223.214)

Impugnazione Istanza: ASD Atletico Favara - Reg. Prot. 32/TFN-ST

Massima: Il Tribunale, dichiara irricevibile il ricorso proposto dalla società, ai sensi dell’art. 48, comma 2, CGS – FIGC. stante la mancata allegazione della ricevuta del pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva

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