C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 23/02/2022 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE PROT. 4891/150 pfi 21/22 PM/mg sig.ri SCARPARO D’EMANUELE, MORO GIANLUCA, PERRONE PATRIZIA, CONTADIN CLAUDIO società A.S.D. EUGANEA ROVOLON CERVARESE

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE PROT. 4891/150 pfi 21/22 PM/mg sig.ri SCARPARO D’EMANUELE, MORO GIANLUCA, PERRONE PATRIZIA, CONTADIN CLAUDIO società A.S.D. EUGANEA ROVOLON CERVARESE

Il giorno 22 febbraio 2022 alle ore 15.00 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 4891/150 pfi 21/22 PM/mg nei confronti dei seguenti soggetti: 1. sig. D’Emanuele Scarparo, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Euganea Rovolon Cervarese; 2. sig. Gianluca Moro, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della 1^ squadra per la società ASD Euganea Rovolon Cervarese; 3. sig.ra Patrizia Perrone, all’epoca dei fatti tesserata con la qualifica di segretaria con delega alla firma societaria per la società ASD Euganea Rovolon Cervarese; 4. sig. Claudio Contadin, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società ASD Euganea Rovolon Cervarese e comunque rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva; 5. la società ASD Euganea Rovolon Cervarese. Il Collegio è composto dai signori: avv. Diego MANENTE Presidente avv. Stefano CAPO Componente avv. Gianni SOLINAS Componente L’udienza si tiene da remoto usando strumenti di videoconferenza su piattaforma WebEx Cisco, ai sensi dell’art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “le udienze degli Organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente tecnologico”. Risultano presenti: il sig. D’EMANUELE SCARPARO all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Euganea Rovolon Cervarese; il sig. GIANLUCA MORO all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della 1^ squadra per la società ASD Euganea Rovolon Cervarese; la sig.ra PATRIZIA PERRONE all’epoca dei fatti tesserata con la qualifica di segretaria con delega alla firma societaria per la società ASD Euganea Rovolon Cervarese; il sig. CLAUDIO CONTADIN rappresentato e assistito dall’avv. MASSIMO MACIGNI del foro di Padova, giusta delega conferita dall’avv. Silvia Alibardi di Padova e trasmessa alla segreteria del Tribunale in data 21.2.22. La Procura federale è rappresentata dall’avv. CRISTIANO PASERO.

Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 22 febbraio 2022, dà lettura dell’atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alle parti deferite: 1. sig. D’Emanuele Scarparo, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per aver consentito o comunque non impedito che la sua società di appartenenza inviasse all’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C., nel mese di agosto 2021, una richiesta di tesseramento del sig. Edoardo Contadin omettendo di verificare che la firma apposta in calce alla stessa fosse quella dell’appena citato calciatore; tale firma, infatti, è risultata essere non veridica ed espressamente disconosciuta dal sig. Edoardo Contadin; 2. sig. Gianluca Moro, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., per aver consegnato alla segretaria della propria società di appartenenza ai fini dell’invio all’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C., nel mese di agosto 2021, una richiesta di tesseramento del sig. Edoardo Contadin omettendo di verificare che la firma apposta in calce alla stessa fosse quella dell’appena citato calciatore; tale firma, infatti, è risultata essere non veridica ed espressamente disconosciuta dal sig. Edoardo Contadin; 3. sig.ra Patrizia Perrone, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., per aver formalizzato all’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C., nel mese di agosto 2021, una richiesta di tesseramento del sig. Edoardo Contadin omettendo di verificare che la firma apposta in calce alla stessa fosse quella dell’appena citato calciatore; tale firma, infatti, è risultata essere non veridica ed espressamente disconosciuta dal sig. Edoardo Contadin; 4. sig. Claudio Contadin, per rispondere della violazione della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021/2022, materialmente apposto la sottoscrizione apocrifa del sig. Edoardo Contadin sulla richiesta di aggiornamento della posizione di tesseramento n. DL10562196 dello stesso calciatore per la società ASD Euganea Rovolon Cervarese; tale firma, infatti, è risultata essere non veridica ed espressamente disconosciuta dal sig. Edoardo Contadin; 5. La Società ASD Euganea Rovolon Cervarese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Scarparo D’Emanuele, in qualità di Presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza, la sig.ra Patrizia Perrone, in qualità di segretaria delegata alla firma societaria, il sig. Gianluca Moro, in qualità di dirigente accompagnatore della 1^ squadra, e nel cui interesse il sig. Claudio Contadin ha posto in essere i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il Tribunale prende atto dell’avvenuto accordo intervenuto tra la Procura federale e il sig. Claudio Contadin ai sensi dell’art. 127 CGS e fatto pervenire alla segreteria del Tribunale in data 21.2.22, che si allega al verbale. Tale accordo prevede l’applicazione concordata della seguente sanzione: sig. CLAUDIO CONTADIN sanzione base: mesi 6 di inibizione, diminuita ai sensi dell’art. 127 CGS nella misura di mesi 2; sanzione finale: mesi 4 di inibizione con decorrenza dal futuro valido tesseramento presso società federate o comunque con decorrenza dal primo atto svolto presso società federate. Il Tribunale Federale Territoriale,

visto l’art. 127 comma 1 del CGS, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto art. 127 CGS, preso atto dell’accordo raggiunto, PQM ne dichiara l’efficacia. Per quanto riguarda le posizioni dei sig.ri Scarparo D’Emanuele, Moro Gianluca, Perrone Patrizia e la società ASD Euganea Rovolon Cervarese, il rappresentante della Procura, dopo aver illustrato le ragioni del deferimento, conclude chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: sig. D’EMANUELE SCARPARO mesi 4 di inibizione sig. GIANLUCA MORO mesi 4 di inibizione sig.ra PATRIZIA PERRONE mesi 4 di inibizione società ASD EUGANEA ROVOLON CERVARESE Euro 600,00 di ammenda Viene sentito il sig. Scarparo, il quale riportandosi alle dichiarazioni rese in sede di audizione, ribadisce di aver avuto contezza della non veridicità della sottoscrizione apposta soltanto a seguito della comunicazione di avvio delle indagini, quando il sig. Contadin ha dichiarato di aver firmato lui in luogo del figlio. Precisa inoltre che né lui né il sig. Moro hanno proceduto a verifiche di sorta all’atto della sottoscrizione della richiesta di tesseramento, confidando nel fatto che il sig. Contadin aveva ricoperto la carica di vice Presidente della cessata società Cervarese ed era persona, dal loro punto di vista, assolutamente affidabile. Ritiene altresì, pur riconoscendo di aver omesso le prescritte verifiche, che date le circostanze di fatto le sanzioni richieste siano eccessive. Aggiunge inoltre che, non avendo una conoscenza personale del figlio del sig. Contadin, quando è stata portata la documentazione da inoltrare all’ufficio tesseramento con la sottoscrizione apparente di questo, non poteva in alcun modo accorgersi che la firma era apocrifa. Il sig. Moro, sentito a propria volta, si associa a quanto dichiarato dal sig. Scarparo, precisando altresì che la sig.ra Perrone non aveva alcuna possibilità di procedere alla verifica della firma del calciatore, sia perché egli stesso aveva consegnato i documenti al sig. Contadin, sia perché la sig.ra Perrone non aveva alcuna conoscenza personale del figlio del sig. Contadin. La sig.ra Perrone si riporta a quanto dichiarato dai sig.ri Scarparo e Moro e precisa di aver ricevuto la documentazione già sottoscritta dalle mani del sig. Moro e di essersi limitata a consegnarla al sig. Scarparo. Non conosceva né il figlio del sig. Contadin né aveva rapporti stretti con il sig. Moro, che aveva conosciuto nel corso della scorsa stagione sportiva. Esaurita la discussione. Il Tribunale Federale Territoriale, - all’esito della Camera di consiglio, definitivamente pronunciando sul deferimento della Procura federale prot. 4891/150 pfi 21/22 PM/mg; - sentito il Rappresentante della Procura; - ritenute provate alla luce delle evidenze in atti le violazioni ascritte aisoggetti deferiti, in particolare: o per quanto riguarda i sig.ri Scarparo e Moro, avendo gli stessi esplicitamente riconosciuto di non aver verificato l’autografia della firma apposta sulla richiesta di tesseramento; o la sig.ra Perrone in quanto, pur in termini di minore responsabilità, le operazioni di autenticazione della firma da parte dell’allora presidente sig. Scarparo sono avvenute nella sua consapevolezza che la firma non era stata raccolta in presenza di quest’ultimo, né in presenza di altro dirigente abilitato all’autenticazione; - ritenute più congrue alla vicenda e ai ruoli rivestiti nella stessa sanzioni inferiori rispetto a quelle richieste dalla Procura federale con riferimento alle predette violazioni; PQM delibera l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari: sig. D’EMANUELE SCARPARO mesi 3 di inibizione sig. GIANLUCA MORO mesi 3 di inibizione sig.ra PATRIZIA PERRONE mesi 1 di inibizione società ASD EUGANEA ROVOLON CERVARESE Euro 600,00 di ammenda Così deciso nella riunione del 22 febbraio 2022, tenuta in modalità di videoconferenza.

 

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