C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 02/03/2022 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE PROT. 5289/166 pfi 21/22 PM/ag Il giorno 1. marzo 2022 alle ore 15.00 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 5289/166/pfi21-22/PM/ag nei confronti dei seguenti soggetti: 1. sig. Verlato Francesco, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società SSDARL Unione La Rocca Altavilla; 2. sig. Scalzotto Gianfranco, all’epoca dei fatti dirigente della società SSDARL Unione La Rocca Altavilla; 3. sig. Enea Giacomo, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società USD Summania; 4. sig. Clementi Christian, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva all’interno della società USD Summania; 5. sig. Talli Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società USD Summania; 6. la società SSDARL Unione La Rocca Altavilla; 7. la società USD Summania.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE PROT. 5289/166 pfi 21/22 PM/ag Il giorno 1. marzo 2022 alle ore 15.00 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 5289/166/pfi21-22/PM/ag nei confronti dei seguenti soggetti: 1. sig. Verlato Francesco, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società SSDARL Unione La Rocca Altavilla; 2. sig. Scalzotto Gianfranco, all’epoca dei fatti dirigente della società SSDARL Unione La Rocca Altavilla; 3. sig. Enea Giacomo, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società USD Summania; 4. sig. Clementi Christian, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva all’interno della società USD Summania; 5. sig. Talli Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società USD Summania; 6. la società SSDARL Unione La Rocca Altavilla; 7. la società USD Summania.

Il Collegio è composto dai signori: avv. Diego MANENTE Presidente dott. Giorgio SANTOMASO Componente dott. Salvatore SCIUTO Componente L’udienza si tiene da remoto usando strumenti di videoconferenza su piattaforma WebEx Cisco, ai sensi dell’art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “le udienze degli Organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente tecnologico”. Risultano presenti: il sig. VERLATO FRANCESCO all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società SSDARL Unione La Rocca Altavilla, rappresentato e assistito dall’avv. Luca Tracanzan del foro di Vicenza (mandato difensivo agli atti); il sig. SCALZOTTO GIANFRANCO all’epoca dei fatti dirigente della società SSDARL Unione La Rocca Altavilla, rappresentato e assistito dall’avv. Luca Tracanzan del foro di Vicenza (mandato difensivo agli atti); la società SSDARL UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA rappresentata e assistita dall’avv. Luca Tracanzan del foro di Vicenza (mandato difensivo inviato alla Segreteria del Tribunale in data 1.3.2022). Non risultano presenti: il sig. ENEA GIACOMO all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società USD Summania; il sig. CLEMENTI CHRISTIAN all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva all’interno della società USD Summania; il sig. TALLI MARCO all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società USD Summania; la società USD SUMMANIA. La Procura federale è rappresentata dall’avv. FRANCESCO BEVIVINO. Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 1. marzo 2022, dà lettura dell’atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alle parti deferite: 1.- il sig. Verlato Francesco, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Unione La Rocca Altavilla, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito, e comunque non impedito, che in data 20.4.2021 il calciatore sig. Sy Alioune svolgesse un provino sotto forma di allenamento con la società Unione La Rocca Altavilla, in assenza del necessario “nulla osta” da parte della società per la quale lo stesso era all’epoca dei fatti tesserato, USD Summania; 2.- il sig. Scalzotto Gianfranco, all’epoca dei fatti dirigente della società SSDARL Unione La Rocca Altavilla, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito, e comunque non impedito, che in data 20.4.2021 il calciatore sig. Sy Alioune svolgesse un provino sotto forma di allenamento con la società Unione La Rocca Altavilla, in assenza del necessario “nulla osta” da parte della società per la quale lo stesso era all’epoca dei fatti tesserato, USD Summania; 3.- il sig. Enea Giacomo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società USD Summania, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 37 delle NOIF per aver consentito, e comunque non impedito, che nel corso della stagione sportiva 2020 – 2021 il sig. Clementi Christian, nonostante non fosse tesserato per la USD Summania, svolgesse attività di collaborazione nell’ambito di tale società propedeutica al rilascio del nulla osta del 23.4.2021 al calciatore sig. Sy Alioune, al fine di consentire a quest’ultimo di allenarsi con la Unione La Rocca Altavilla; 4.- il sig. Clementi Christian, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno della società USD Summania, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver svolto per conto della società USD Summania, in difetto di qualifica e tesseramento con la stessa, attività di collaboratore propedeutica al rilascio del nulla osta del 23.4.2021, avente ad oggetto l'autorizzazione in favore del calciatore sig. Sy Alioune, tesserato con la USD Summania, di allenarsi con la società Unione La Rocca Altavilla; 5.- il sig. Talli Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società USD Summania, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, a seguito di formale convocazione, davanti al Collaboratore della Procura Federale FIGC nei giorni 11.10.2021 (1^ convocazione) e 18.10.2021 (2^ convocazione), senza addurre alcun motivo ostativo comprovato; 6.- la società SSDARL Unione La Rocca Altavilla a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Verlato Francesco e Scalzotto Gianfranco, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; 7.- la società USD Summania a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Enea Giacomo, Clementi Christian e Sy Alioune, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione e nelle premesse del provvedimento di deferimento. Il Tribunale prende atto dell’avvenuto accordo intervenuto tra la Procura federale e i sig.ri VERLATO FRANCESCO, SCALZOTTO GIANFRANCO e la società SSDARL UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA ai sensi dell’art. 127 CGS e fatto pervenire alla segreteria del Tribunale in data odierna, che si allega al verbale. Tale accordo prevede l’applicazione concordata delle seguenti sanzioni: sig. VERLATO FRANCESCO sanzione base: mesi 4 di inibizione sanzione finale: giorni 80 di inibizione sig. SCALZOTTO GIANFRANCO sanzione base: mesi 4 di inibizione sanzione finale: giorni 80 di inibizione società SSDARL UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA sanzione base: ammenda di Euro 600,00 sanzione finale: ammenda di euro 400,00 Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’art. 127 comma 1 del CGS, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto art. 127 CGS, preso atto dell’accordo raggiunto, PQM ne dichiara l’efficacia e ricorda che, ai sensi dell’art. 127 CGS vigente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata al Comitato Regionale Veneto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO (Iban IT 28 E 01005 02045 000000000906) nel termine perentorio di giorni 30 successivi alla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Per quanto riguarda le posizioni dei sig.ri ENEA GIACOMO, CLEMENTI CHRISTIAN, TALLI MARCO e la società USD SUMMANIA, il rappresentante della Procura, in via preliminare, notizia il Collegio di aver ricevuto alle ore 14:03 in data odierna una richiesta di applicazione concordata delle sanzioni ex art. 127 CGS proveniente dal sig. CHRISTIAN CLEMENTI, alla quale la Procura non ritiene di dare seguito. Ciò detto in via preliminare, l’avv. BEVIVINO procede ad illustrare le ragioni del deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: sig. ENEA GIACOMO mesi 2 di inibizione; sig. CLEMENTI CHRISTIAN mesi 4 di inibizione; sig. TALLI MARCO giornate 2 di squalifica; società USD SUMMANIA Euro 300,00 di ammenda. Il Tribunale dichiara chiusa la discussione e si riserva la facoltà di decidere. Il Tribunale Federale Territoriale, - all’esito della Camera di consiglio, definitivamente pronunciando sul deferimento della Procura federale prot. 5289/166/pfi21-22/PM/ag; - sentito il Rappresentante della Procura; - ritenute provate alla luce delle evidenze in atti le violazioni ascritte ai soggetti deferiti; - ritenuta la congruità delle sanzioni richieste dalla Procura relativamente ai sig.ri CLEMENTI CHRISTIAN, TALLI MARCO e alla società USD SUMMANIA; - ritenuta, per converso, più proporzionata rispetto al comportamento tenuto dal sig. ENEA GIACOMO, presidente della società USD SUMMANIA, il quale ha spontaneamente proceduto alla segnalazione di quanto accaduto, la sanzione di giorni 30 di inibizione; PQM delibera l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari: sig. ENEA GIACOMO giorni 30 di inibizione; sig. CLEMENTI CHRISTIAN mesi 4 di inibizione; sig.ra TALLI MARCO giornate 2 di squalifica; società USD SUMMANIA Euro 300,00 di ammenda. Così deciso nella riunione del 1. marzo 2022, tenuta in modalità di videoconferenza.

 

 

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