Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0040/CFA del 31 Ottobre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia n. 27/TFT-2022-2023 del 07/10/2022
Impugnazione – istanza: F.P./Procura federale interregionale
Massima: Va anche rigettato, infine, il motivo di doglianza riferito alla asserita inammissibilità del video allegato all’istanza ex art. 30, comma 4, dello Statuto federale ed acquisito dalla Procura Federale, sviluppato dalla difesa del tesserato argomentando nel senso che si tratta di filmato amatoriale, che non offre piene garanzie tecniche e documentali, di dubbia provenienza e di cui è possibile l’alterazione o la manomissione. Al riguardo, conformemente a quanto stabilito dal Collegio di garanzia dello sport (Sez. IV, decisione n. 38/2020), occorre rilevare che il quadro regolatorio vigente non impone che il giudice debba dar conto esplicitamente alle parti della verifica svolta in ordine alla rispondenza delle riprese al requisito sopra detto, né, d’altra parte, prescrive specifiche condizioni nelle quali la piena garanzia tecnica e documentale si sostanzia. Per utilizzare tale strumento di prova è quindi sufficiente che gli organi di giustizia ritengano che le riprese acquisite agli atti siano sufficientemente chiare ed attendibili e che siano in grado di costituire un elemento probatorio integrativo degli ulteriori elementi raccolti. Ciò premesso, nella specie non vi sarebbero comunque stati elementi per revocare in dubbio la sussistenza di dette garanzie riguardo al filmato su cui si è basata la decisione del giudice sportivo di prime cure.