C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 21/12/2022 – Delibera – gara del 6/12/2022 UNIONE CADONEGHE – VENEZIA NETTUNO LIDO
gara del 6/12/2022 UNIONE CADONEGHE - VENEZIA NETTUNO LIDO
A scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 59 del 14.12.2022 la società Unione Cadoneghe ha formalizzato il preannunciato reclamo lamentando la irregolare partecipazione alla gara del 06.12.2022, prosecuzione della gara interrotta al 36' del 2' tempo in data 05.11.2022 come pubblicato in C.U. n. 45, del giocatore VIANELLO NICOLO' (SOC. VENEZIA NETTUNO LIDO) già sostituito al 1' minuto del 2' tempo. Nessuna controdeduzione è pervenuta dalla Soc. Venezia Nettuno Lido. Il G.S. visto l'art. 33 c. 4 par. 2 lett. i), verificato nel rapporto arbitrale quanto sostenuto dalla reclamante, delibera di: - accogliere il reclamo inoltrato dalla soc. UNIONE CADONEGHE e per l'effetto non omologare il risultato di parità ottenuto sul campo; - sanzionare la società VENEZIA NETTUNO LIDO con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato UNIONE CADONEGHE - VENEZIA NETTUNO LIDO 3 - 0, nonchè con l'ammenda di euro 60,00. - infligge al giocatore VIANELLO NICOLO' una giornata di squalifica; - inibisce il dir. acc. Signor CASATI STEFANO (soc. Venezia Nettuno lido) fino al 09.01.2023. Si dispone la restituzione del contributo versato dalla soc. Unione Cadoneghe.