Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 6/TFNT del 17 Dicembre 2024  (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Richiesta di giudizio proposta dal Giudice Sportivo presso la Divisione Nazionale Calcio a 5 affinché si valuti la regolarità del tesseramento del calciatore F.L.F. (nato il 2.8.1998 - matr. 1008412) in favore della società ASD Sporting Sala Consilina (matr. 951514)

Massima: L’art. 89, comma 1, del C.G.S prevede che il procedimento innanzi alla Sezione Tesseramenti del TFN sia instaurato anche su richiesta degli organi di Giustizia Sportiva, che ritengono preliminare alla questione loro deferita, la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 16/TFNT del 29 Dicembre 2022 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. b), CGS proposta dal Giudice Sportivo c/o Divisione Calcio a 5 al fine di verificare la regolarità del tesseramento e dello status di formato del calciatore D.S.L.(n. 22.7.2000 – matr. 3019547) in favore della società ASD L84 (matr. 934150) – Gara del 30.11.2022 L84 / Petrarca Calcio A 5 (matr. 780408)

Massima:….va rigettata la eccezione sollevata dalla difesa del D., relativa alla violazione del termine di cui all’art. 89 CGS. Ed invero, il rilievo difensivo non può esser accolto proprio in virtù di quanto disposto dalla richiamata norma, in forza della quale - si precisa - il procedimento che si instaura innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale può essere avviato, legittimamente, su richiesta, oltre che (a) della parte interessata e/o comunque (c) della Federazione, delle Leghe, etc, anche (b) “su richiesta degli organi di giustizia sportiva ………. che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento ….”. La interpretazione letterale della citata norma non lascia dubbi, prevedendo espressamente, tra le opzioni ammesse, quella ad impulso dell’organo di giustizia sportiva, la cui valutazione - rimettere o meno gli atti innanzi al Tribunale Federale - resta in ogni caso discrezionale, stante l’assenza di un obbligo specifico sul punto. E pertanto, se il Giudice sportivo investito della questione ritiene di poterla decidere in autonomia e senza necessità di un preliminare intervento del TFN Sez. Tesseramenti, decide e basta, con la esclusione di ulteriori inutili passaggi. In buona sostanza, alla base della decisione di rimettere la questione innanzi al Tribunale federale, deve esserci sempre la libera valutazione dell’organo di giustizia sportiva, poiché, diversamente opinando, quella che dovrebbe essere una semplice facoltà riservata agli organi medesimi, rischierebbe di diventare, senza giustificazione e contro il dato letterale, un obbligo non previsto. Per tale ragione, alcuna violazione è stata perpetrata dalla società ricorrente rispetto ai termini previsti dall’art. 89 CGS.

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