C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 83 del 01/03/2023 – Delibera – Reclamo n. 51 2022/2023 della società A.S.D. BORGO SAN GIOVANNI AICS (matr. 930797). Gara di Under 19 provinciali/A, 3^ giornata di Ritorno del 11.2.2023 BORGO SAN GIOVANNI AICS-BISSUOLA

Reclamo n. 51 2022/2023 della società A.S.D. BORGO SAN GIOVANNI AICS (matr. 930797). Gara di Under 19 provinciali/A, 3^ giornata di Ritorno del 11.2.2023 BORGO SAN GIOVANNI AICS-BISSUOLA

La società BORGO SAN GIOVANNI AICS propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso i seguenti provvedimenti deliberati dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Venezia e pubblicati sul C.U. 50 del 15.2.2023: - Perdita della gara per entrambe le squadre con il punteggio di 0-3 e 3-0; - N. 1 punto di penalizzazione in classifica per entrambe le squadre. Dai documenti ufficiali agli atti risulta che al 39’ del secondo tempo l’Arbitro ha dichiarato la fine anticipata della gara per mancanza del numero minimo di giocatori in campo. Lo stesso avvisava le due squadre di attendere la conferma in ordine all’effettivo termine della gara. Rientrato nel proprio spogliatoio, l’Arbitro si avvedeva di aver commesso un errore in quanto la società Bissuola era rimasta con sette giocatori in campo, mentre da regolamento una gara deve essere interrotta quando il numero di giocatori rimasti in campo è inferiore a sette. Nel richiamare le due squadre al fine di riprendere la gara, l’Arbitro si scontrava contro la loro ferma opposizione. Le stesse inoltre invitavano l’Arbitro a indicare nel proprio rapporto l’assenza del numero minimo di giocatori in campo nonostante tale circostanza non corrispondesse alla realtà dei fatti. La reclamante contesta la ricostruzione così come apparsa sul Comunicato Ufficiale: entrambe le squadre non avrebbero mai ricevuto la disposizione dell’Arbitro di attendere conferma in ordine all’effettivo termine della gara. L’Arbitro avrebbe invitato le due squadre a rientrare in campo dopo 20 minuti dal fischio finale, quando alcuni giocatori erano già andati via e quelli rimasti già sotto la doccia. Nessuna delle due squadre avrebbe inoltre chiesto all’Arbitro di dichiarare una versione dei fatti non veritiera. L’appello alla Corte si conclude chiedendo, verificati i fatti per come si sono svolti, di valutare disposizioni diverse da quelle adottate dal Giudice di primo grado. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società BORGO SAN GIOVANNI AICS; esaminata la documentazione agli atti; interpellato il Direttore di gara, il quale ha confermato quanto dichiarato nel relativo rapporto; rilevato che, dalle evidenze in atti, risulta pacifico che il Direttore di gara ha erroneamente decretato la fine dell’incontro al minuto 39 del secondo tempo, su risultato di 9-0 in favore della società Borgo San Giovanni Aics, ritenendo in modo erroneo che il numero minimo per il prosieguo della partita fosse superiore a sette quando invece la regola n. 3 del regolamento del gioco del calcio dispone che “nessuna gara può essere iniziata o proseguire se una delle due squadre o entrambe non dispongono di almeno sette giocatori in campo”, quanti in effetti erano i giocatori in quel momento schierati dal Bissuola; nondimeno il predetto errore, alla stregua del principio di effettività non ha influenza sulla regolarità di svolgimento della gara né sul risultato della stessa, posto che il punteggio conseguito al momento dell’interruzione, il fatto che la gara si trovasse ormai nell’ultimo scorcio temporale e l’evidente disparità numerica della squadra vincitrice (Borgo San Giovanni Aics) rispetto a quella perdente (Bissuola) come sopra indicati erano tali da rendere ragionevolmente prevedibile l’esito della gara con il punteggio maturato; considerato che il tentativo del Direttore di gara di rimediare all’errore commesso nell’interrompere la stessa è avvenuto in tempi e con modalità tali da impedire ragionevolmente la ripresa della gara come invece richiesto dall’Arbitro; visto l’art. 10 co. 5 lettera a) CGS;

PQM

in totale riforma di quanto deliberato dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Venezia dichiara la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo (Borgo San Giovanni Aics-Bissuola 9-0) e per l’effetto annulla ogni ulteriore sanzione a carico di entrambe le squadre. La tassa reclamo non viene addebitata.

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