C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 92 del 29/03/2023 – Delibera – Reclamo n. 71 2022/2023 della società A.P. VIGOR (matr. 55630). Gara di Seconda categoria/Q, 9^ giornata di Ritorno del 12.3.2023 VILLANOVA-VIGOR (1-2).
Reclamo n. 71 2022/2023 della società A.P. VIGOR (matr. 55630). Gara di Seconda categoria/Q, 9^ giornata di Ritorno del 12.3.2023 VILLANOVA-VIGOR (1-2).
La società VIGOR, nella persona del suo rappresentante legale sig. Claudio DANIELUZZI, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo della Delegazione distrettuale di San Donà di Piave e pubblicato sul C.U. 47 del 15.3.2023 a pag. 845: - squalifica per n. 3 gare effettive comminata ai calciatori MACCAN Vasco, VISNADI Michele e XUNA Armand per comportamento antisportivo accompagnato da plateali offese e bestemmie nei confronti di un gruppo di avversari a fine gara. La reclamante, in sede di Appello alla Corte, riconosce l’inadeguatezza della reazione dei propri tesserati ma ritiene errata la motivazione delle squalifiche in quanto non si tratterebbe di comportamento antisportivo dal momento che, al termine della gara, i calciatori sanzionati si sarebbero precipitati verso la recinzione per verificare un diverbio sorto tra il pubblico. Conclude chiedendo la riduzione delle squalifiche inflitte ai tre calciatori. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società VIGOR; visti gli atti del procedimento; ritenuto esaustivo e dettagliato il rapporto dell’Arbitro, dove vengono descritte le condotte dei calciatori sanzionati; richiamato il principio per il quale il rapporto di gara fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 co. 1 CGS); ritenuta congrua la sanzione comminata dal Giudice Sportivo per i fatti ivi descritti
PQM
delibera di respingere il reclamo presentato dalla società VIGOR confermando i provvedimenti del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di San Donà di Piave. Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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