Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0063/CFA del 16 Dicembre 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, di cui al Com. Uff. n. 0085/TFNSD-2025-2026 del 03.10.2025

Impugnazione – istanza: società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.

Massima:…. a fronte dei molteplici inadempimenti di tipo retributivo e contributivo per i quali la Società è stata di recente sanzionata – appare decisivo l’indirizzo interpretativo ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte  Federale secondo il quale l’art. 18 comma 2 CGS estende l’applicabilità dell’aggravante non solo a fatti della medesima natura ma a tutte le possibili infrazioni, con l'unico limite determinato dalla circostanza che il precedente inter stagionale sia stato definito con una pronuncia di condanna (cfr. CFA, SS.UU., n. 54/2024-2025). Al riguardo, con riferimento alle fattispecie previste nei due commi dell’art. 18 C.G.S., è stato precisato che si tratta di “ situazioni del tutto distinte, dove sono ben marcate più differenze, soprattutto una di carattere temporale molto netto […] Nella fattispecie di cui al primo comma, tutto si conclude nella stessa stagione sportiva, viene richiesta la preesistenza unicamente di una sanzione e non una condanna e la recidiva impone solo che si tratti di fatti della stessa natura; nella fattispecie del secondo comma, la rilevanza del fatto si estende anche alla stagione successiva e questa valenza ulteriore è compensata da un maggior rigore nella predeterminazione del fatto rilevante, ridotto in termine di tipicità e qualificato dall'essere stato accertato da una condanna” (CFA, SS.UU., n. 103/2024-2025).

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite  : Decisione pubblicata sul CU n. 0033/CFA del 15 Ottobre 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, n. 35 del 5 settembre 2025

Impugnazione – istanza: –  società Rimini F.C. S.r.l.

Massima: Con riferimento all’applicazione della recidiva si evidenzia come, ai sensi dell’art. 18 C.G.S. “1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alla società, ai dirigenti, ai tesserati della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni. 2. La condanna ad una delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m) è valutata, ai fini della recidiva, anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva.”. Dalla lettura della disposizione emerge chiaramente che il presupposto per l’applicazione necessaria dell’aumento della sanzione nelle ipotesi di cui al comma 2 (tra le quali rientra quella de qua) è solo l’inerenza della precedente sanzione a fatti della medesima natura di quelli per i quali si sta procedendo. L’accertata sussistenza del suddetto presupposto comporta l’applicazione dell’istituto della recidiva, sussistendo la discrezionalità del Collegio esclusivamente nella determinazione del quantum della sanzione, determinazione che deve tener conto della “gravità del fatto” e della “reiterazione delle infrazioni”.Nel caso specifico, avendo il Tribunale federale accertato che, con precedente decisione (n. 0137/TFNSD-2024-2025), la società reclamante era stata destinataria di una precedente sanzione, irrogata per i medesimi fatti e nella medesima stagione sportiva, correttamente ha fatto applicazione dell’istituto della recidiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 67/TFN - SD del 3 Ottobre 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti 610 ione n. 19nislao Chimenti V.T., ASD Ecocity Futsal Genzano - 47/TFNSD

Massima: Il Collegio rileva, tuttavia, che la recidiva, per poter esplicare effetti preclusivi, deve essere oggetto di specifica contestazione nel deferimento, in quanto non si riduce a un mero dato oggettivo, ma costituisce una qualificazione giuridica con effetti aggravanti e preclusivi. Diversamente opinando, si introdurrebbe in una condizione ostativa sopravvenuta, sottratta al contraddittorio delle parti. Nel caso di specie, la richiesta della società va dichiarata inammissibile perché manca il presupposto imprescindibile dell’accordo tra Procura e deferiti: il Tribunale, infatti, non può sostituirsi alle parti nella scelta di addivenire all’applicazione delle sanzioni su richiesta, essendo il proprio ruolo limitato al controllo di congruità e legittimità di un’intesa già formalizzata.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 26/TFN - SD del 4 Agosto 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: V.T. e ASD Ecocity Futsal Genzano - Reg. Prot. 3/TFN-SD

Massima: si configura altresì l’ipotesi di recidiva ex art. 18 CGS, in quanto i fatti oggetto del presente procedimento, sebbene giudicati nella presente stagione sportiva, sono afferenti la medesima stagione sportiva durante la quale ha già subìto, giusto CU N. 173/TFN del 08.05.2025 e N.186/TFN del 03.06.2025, sanzioni (per complessivi mesi 6 di inibizione) per fatti della stessa natura costituenti violazione delle norme federali e con l’aggravante ex art. 14, comma 1, lett. m), del C.G.S. per aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare.

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