Www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 15 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO S.U.S. LA SERNAGLIA PIAVE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 39 dell’8/3/2006 – Squalifica per tre giornate giocatore Meneghin Andrea- Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 15 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO S.U.S. LA SERNAGLIA PIAVE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 39 dell’8/3/2006 – Squalifica per tre giornate giocatore Meneghin Andrea- Campionato di 2^ Categoria La Società S.U.S. La Sernaglia Piave ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n. 39 dell’8/3/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica per tre giornate a carico del proprio giocatore Meneghin Andrea “una giornata per l’espulsione e due giornate perché, dopo la notifica del provvedimento, insultava l’arbitro”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento disciplinare appare eccessivo. La Commissione Disciplinare esaminata l’opposizione rituale presentata dalla Soc. S.U.S. La Sernaglia Piave visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti ulteriori accertamenti; valutata la decisione del Giudice di Primo Grado; ritenuto che la sanzione inflitta risulta congrua in relazione allo svolgimento dell’episodio oggetto del giudizio, quale precisamente descritto nel rapporto del direttore di gara, che ha fede privilegiata (cfr. art. 31, lettera a 1 del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla S.U.S. La Sernaglia Piave; • di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Meneghin Andrea; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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