COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 15 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. PLAVIS Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 39 dell’8/3/2006 – Squalifica per tre giornate giocatore Tonet Ivan – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 15 marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO U.S. PLAVIS
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 39 dell’8/3/2006
– Squalifica per tre giornate giocatore Tonet Ivan - Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S. Plavis ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale
Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n. 39 dell’8/3/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica per tre giornate a carico del
proprio giocatore Tonet Ivan “espulso per aver insultato l’arbitro, allontanandosi reiterava gli insulti”.
La Società reclamante chiede la riduzione del provvedimento disciplinare.
La Commissione Disciplinare
esaminata l’opposizione rituale presentata dalla Soc. U.S. Plavis
visti gli atti ufficiali di gara;
valutata la decisione del Giudice di Primo Grado;
esperiti ulteriori accertamenti, dai quali é risultata una interpretazione dei fatti che ha consentito un ridimensionamento
del provvedimento disciplinare inflitto al Tonet;
ritenuto, alla luce di quanto sopra, essere più congrua una sanzione di squalifica per due giornate
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla U.S. Plavis;
• di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Tonet Ivan;
La tassa reclamo non é stata versata.
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