COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 15 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO POL. GRISIGNANO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 33 del 22/2/2006 – Squalifica sino al 10/4/2006 allenatore Bonetto Sergio- Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 15 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO POL. GRISIGNANO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 33 del 22/2/2006 – Squalifica sino al 10/4/2006 allenatore Bonetto Sergio- Campionato Juniores Provinciale La Società Pol. Grisignano ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Vicenza, pubblicata nel Com. Uff. n. 33 del 22/2/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica sino al 10/4/2006 a carico del proprio allenatore Bonetto Sergio perché “a fine gara, negli spogliatoi, inveiva contro l’arbitro offendendolo pesantemente e strattonandolo più volte, urlandogli in faccia ”. La Commissione Disciplinare esaminata l’opposizione rituale presentata dalla Soc. Pol. Grisignano visti gli atti ufficiali di gara; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito altresì per le vie brevi l’arbitro che ha rilasciato un supplemento di rapporto, nel quale conferma integralmente i fatti già esposti nel suo referto; valutata la decisione del Giudice di Primo Grado; ritenuto che la sanzione risulta congrua in relazione agli addebiti ascritti all’allenatore Sonetto considerato infine che nel procedimento disciplinare il rapporto del direttore di gara ha fede privilegiata (cfr. art. 31, lettera a 1 del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Pol. Grisignano; • di confermare la squalifica sino al 10/4/2006 a carico dell’allenatore Bonetto Sergio; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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