COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 27 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.5. RICORSO U.S.D. CIMAPIAVE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 23/1/2008 – Inibizione sino al 31/12/2008 dirigente Mattiuzzo Raffaele – Campionato 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 27 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.5. RICORSO U.S.D. CIMAPIAVE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 23/1/2008 – Inibizione sino al 31/12/2008 dirigente Mattiuzzo Raffaele – Campionato 3^ Categoria La Società U.S.D. Cimapiave ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso, pubblicata con il Comunicato n. 27 del 23/1/2008, con la quale é stata assunta la sanzione dell’inibizione sino al 31/12/2008 a carico del dirigente Mattiuzzo Raffaele : “in seguito al provvedimento di allontanamento perché, nella sua funzione di assistente all’arbitro, entrava nel terreno di gioco e proferiva offese e denigrazioni verso il direttore di gara, aggrediva lo stesso alle spalle mentre stava annotando quanto avvenuto nel proprio taccuino, lo spingeva con violenza con entrambi le mani e lo faceva cadere a terra, procurandogli leggero dolore; veniva prontamente fermato da propri giocatori ed accompagnato fuori dal terreno di gioco”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il rituale ricorso proposto dall’U.S.D. Cimapiave; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, per le vie brevi, l’arbitro che ha confermato il rapporto di gara e l’intervenuta identificazione dell’aggressore; ritenuta la congruità del provvedimento impugnato P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dall’U.S.D. Cimapiave; • di confermare la sanzione della inibizione a carico del dirigente Mattiuzzo Raffaele sino al 31/12/2008 • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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