COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 20072008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 27 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.6. RICORSO G.S.D. S.ANTONINO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 31 del 20/2/2008 – Ammenda di € 60,00 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 20072008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 27 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.6. RICORSO G.S.D. S.ANTONINO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 31 del 20/2/2008 – Ammenda di € 60,00 – Campionato di 3^ Categoria La Società G.S.D. S.Antonino ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso, pubblicata con il Comunicato n. 31 del 20/2/2008, con la quale é stata assunta la sanzione dell’ammenda di € 60,00 “per offese e minacce da parte di propri sostenitori per tutto il secondo tempo”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il rituale ricorso proposto dal G.S.D. S.Antonino; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, per le vie brevi, l’arbitro che ha confermato il rapporto di gara, precisando di aver individuato gli autori del comportamento offensivo e minaccioso nei sostenitori della Società G.S.D. S.Antonino, in quanto tali atteggiamenti si manifestavano esclusivamente in occasione di decisioni assunte contro detta Società P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dal G.S.D. S.Antonino; • di confermare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società S.Antonino. • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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