COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 20072008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 27 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.6. RICORSO G.S.D. S.ANTONINO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 31 del 20/2/2008 – Ammenda di € 60,00 – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 20072008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 27 Febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.6. RICORSO G.S.D. S.ANTONINO
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n.
31 del 20/2/2008 – Ammenda di € 60,00 – Campionato di 3^ Categoria
La Società G.S.D. S.Antonino ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Treviso, pubblicata con il Comunicato n. 31 del 20/2/2008, con la quale é stata assunta la sanzione
dell’ammenda di € 60,00 “per offese e minacce da parte di propri sostenitori per tutto il secondo tempo”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il rituale ricorso proposto dal G.S.D. S.Antonino;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito, per le vie brevi, l’arbitro che ha confermato il rapporto di gara, precisando di aver individuato gli autori del
comportamento offensivo e minaccioso nei sostenitori della Società G.S.D. S.Antonino, in quanto tali atteggiamenti si
manifestavano esclusivamente in occasione di decisioni assunte contro detta Società
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dal G.S.D. S.Antonino;
• di confermare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società S.Antonino.
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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