COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 27 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.7. RICORSO A.S.D. ITALWIN CONSELVE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 13/2/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Delon Andrea – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 27 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.7. RICORSO A.S.D. ITALWIN CONSELVE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 13/2/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Delon Andrea – Campionato di 3^ Categoria La Società A.S.D. Italwin Conselve ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova, pubblicata con il Comunicato n. 30 del 13/2/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Delon Andrea ”una giornata per doppia ammonizione e due giornate perché dopo aver esibito il cartellino rosso protestava e spingeva l’arbitro prima di allontanarsi dal terreno di gioco”. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il ricorso avanzato dall’A.S.D. Italwin Conselve, per i seguenti motivi : - perché privo della prescritta sottoscrizione (v. art. 33, comma 9 del C.G.S.): - perché inoltrato tardivamente, oltre i sette giorni regolamentari previsti (v. art. 36, comma 2 del C.G.S.). P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di dichiarare l’inammissibilità del ricorso presentato dall’ A.S.D. Italwin Conselve; • di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Delon Andrea; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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