F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33/CDN del 28/02/08 (168) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ AC MONTEMURLO ASD AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEMURLO-MASSETANA DEL 6.1.2008 (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 32 del 31.1.2008 – Campionato di Eccellenza).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 33/CDN del 28/02/08
(168) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ AC MONTEMURLO ASD AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEMURLO-MASSETANA DEL 6.1.2008
(delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 32 del 31.1.2008 – Campionato di Eccellenza).
Visti gli atti, letto il reclamo ed udito il rappresentante della Società richiedente; rilevato che la CD Territoriale presso il Comitato regionale Toscana, con il C.U. n° 32 del 31.1.2008, rigettava il reclamo proposto dalla AC Montemurlo, in relazione alla posizione
irregolare del calciatore Fioretti Daniele che ha partecipato alla gara AC Montemurlo – USD Massetana disputata il 6.1.2008; considerato che gli argomenti sostenuti innanzi codesta Commissione non possono indurre la stessa a modificare quanto stabilito in via preliminare dalla Commissione Disciplinare Territoriale Toscana, che ha dichiarato inammissibile il reclamo per la violazione dell’art. 33 c. V° e VII° CGS, le cui motivazioni debbono qui ritenersi integralmente trascritte; P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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