F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33/CDN del 28/02/08 (170) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD POZZALLO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VIRTUS ISPICA-POZZALLO DEL 15.12.2007 (delibera G.S. C.U. n. 31 del 19.12.2007 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia C.U. n. 37 del 30.1.2008 – Campionato Promozione).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33/CDN del 28/02/08 (170) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD POZZALLO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VIRTUS ISPICA-POZZALLO DEL 15.12.2007 (delibera G.S. C.U. n. 31 del 19.12.2007 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia C.U. n. 37 del 30.1.2008 – Campionato Promozione). Visti gli atti; letto il ricorso; considerato che la Società ASD Pozzallo ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Sicilia che ha inflitto, a carico delle due Società, la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché ammenda di € 500,00 su ricorso presentato dalla Società US Virtus Ispica avverso la delibera del Giudice Sportivo che infliggeva alla sola Societa Ispica la punizione sportiva della perdita della gara; considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell’art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l’attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori; considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’incameramento della tassa versata.
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