COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 05 Marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO A.C. NOVENTA DI PIAVE Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 46 del 20/2/2008 – Ammenda di € 70,00; Squalifica sino al 10/3/2008 allenatore Bergamo Michele – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 05 Marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RICORSO A.C. NOVENTA DI PIAVE
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale
Veneto n. 46 del 20/2/2008 – Ammenda di € 70,00; Squalifica sino al 10/3/2008 allenatore Bergamo
Michele - Campionato di 1^ Categoria
La Società A.C. Noventa di Piave ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate
con il Comunicato n. 46 del 20/2/2008, con le quali sono stati assunti i seguenti provvedimenti disciplinari :
- Ammenda di € 70,00 a carico della Società : “per insulti all’arbitro durante la gara”:
- Squalifica sino al 10/3/2008 all’allenatore Bergamo Michele.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente dichiara, in base all’art. 45, comma 3, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva, inammissibile il ricorso
presentato dall’A.C. Noventa di Piave, limitatamente alla posizione dell’allenatore Bergamo Michele, in quanto la
squalifica comminatagli é inferiore ad un mese (minimo impugnabile);
presa in esame la parte del ricorso concernente la sanzione dell’ammenda di € 70,00 a carico della Società;
esaminata inoltre la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro, per le vie brevi, che ha confermato di aver individuato nei sostenitori della Società Noventa i responsabili
delle offese a lui rivolte ripetutamente nel corso della partita;
visto l’art. 35,comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara
dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di dichiarare inammissibile il ricorso nella parte riguardante la sanzione della squalifica sino al 10/3/2008 a carico
dell’allenatore Bergamo Michele;
• di respingere il ricorso nella parte inerente la sanzione dell’ammenda di € 70,00 a carico della Società;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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