COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 23 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.3.3. RICORSO U.S. CARPANEDO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 57 del 16/4/2008 – Applicazione art. 17 del C.G.S. gara Salboro – Carpanedo del 13/4/2008; Ammenda di € 300,00 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 23 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.3.3. RICORSO U.S. CARPANEDO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 57 del 16/4/2008 – Applicazione art. 17 del C.G.S. gara Salboro – Carpanedo del 13/4/2008; Ammenda di € 300,00 – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. Carpanedo ha presentato reclamo avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo con Comunicato n. 57 del 16/4/2007 del C.R. Veneto, con cui si decideva a carico dell’U.S. Carpanedo la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto per 0-3, e l’applicazione della ammenda di € 300,00 come descritto nel precitato C.U. n. 57. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’U.S. Carpanedo e la documentazione ufficiale in atti; 59/1304 viste le controdeduzioni fatte pervenire dall’U.S.D. Salboro; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito altresì l’arbitro che ha precisato che al momento in cui ha sospeso la gara era venuto meno ogni tentativo e pericolo di invasione del campo da parte dei tifosi del Carpanedo, pur se questi offendevano i calciatori avversari; considerato pertanto che, alla luce di questa decisiva considerazione, vengono meno due delle ragioni originariamente addotte dal direttore di gara a giustificazione della sospensione (pericolo di invasione del campo da parte dei tifosi del Carpanedo e conseguente pericolo di colluttazione con i calciatori del Salboro), mentre invece rimane ferma quella riguardante il rifiuto dei calciatori del Salboro di riprendere il gioco; considerato che comunque i profili di responsabilità e sanzionatori posti a carico dell’USD Salboro (perdita della gara e ammenda di € 200,00) non possono comunque essere oggetto di riesame, non avendo la Società impugnato nei termini il provvedimento del Giudice di primo grado; stabilito, in questo quadro complessivo, che é venuto a mancare il presupposto per infliggere anche a carico dell’U.S. Carpanedo la sanzione sportiva della perdita della gara, mentre permangono inalterate le ragioni giustificative per applicare la sanzione dell’ammenda, stante il comportamento di alcune componenti della sua tifoseria P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere il reclamo avanzato dall’U.S. Carpanedo; • di annullare la sanzione sportiva della perdita della gara a carico dell’U.S. Carpanedo; • di confermare l’irrogazione dell’ammenda di € 300,00 a carico dell’U.S. Carpanedo; • di applicare la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe a carico dell’USD Salboro (applicazione dell’art. 17, comma 1 del C.G.S. ) che viene omologata c.s. : Salboro – Carpenedo 0 – 3. La tassa reclamo non é stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it