COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 23 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.3.6. RICORSO A.S. ALPO ADIGE BITUMI Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 54 del 2/4/2008 – Ammenda di € 150,00 a carico della Società – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 23 Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.3.6. RICORSO A.S. ALPO ADIGE BITUMI Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 54 del 2/4/2008 – Ammenda di € 150,00 a carico della Società – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S. Alpo Adige Bitumi ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato n. 54 del 2/4/2008, con la quale é stata assunta la sanzione dell’ammenda di € 150,00 a carico della Società : “per contegno ripetutamente offensivo e minaccioso di propri sostenitori durante la gara nei confronti dell’arbitro, nonché per avere i suddetti reiterato le offese e minacce a fine gara ed all’uscita dall’impianto sportivo”. La Commissione Disciplinare Territoriale fa seguito al precedente Comunicato n. 57, ed esamina, nella riunione odierna del 22/4/08, il ricorso presentato dall’A.S. Alpo Adige Bitumi nella parte relativa alla sanzione dell’ammenda di € 150,00 a carico della Società; vista la documentazione ufficiale in atti; letto il circostanziato ed esauriente referto arbitrale; ritenuto che il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di primo grado appare congruo rispetto ai fatti ascritti P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dall’A.S. Alpo Adige Bitumi; • di confermare la sanzione dell’ammenda di € 150,00 a carico della Società; • di non provvedere ad ulteriori operazioni contabili in ordine all’addebito della tassa, stante già quella effettuata con il precedente Comunicato n. 57.
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