F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 29/04/08 (279) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD VALDIVARA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CORNIGLIANESE-VALDIVARA DEL 13.4.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Liguria – C.U. n. 57 del 17.4.2008 – Campionato di Eccellenza).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 29/04/08
(279) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD VALDIVARA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CORNIGLIANESE-VALDIVARA DEL 13.4.2008
(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Liguria - C.U. n. 57 del 17.4.2008 – Campionato di Eccellenza).
La società Valdivara proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale Liguria avverso la regolarità della gara Corniglianese – Valdivara del 13 aprile 2008 Campionato Eccellenza per la partecipazione ad essa del calciatore Pessot Alessio che non risultava tesserato per la società Corniglianese. La C.D.T. con decisione del 17 aprile 2008 respingeva il reclamo, motivando che la società Corniglianese aveva in effetti richiesto l’aggiornamento del tesseramento del calciatore Pessot Alessio e che tale richiesta erroneamente era stata registrata a nome Pessotti Alessio, con conseguente emissione di nuova tessera e nuovo numero di matricola. E che l’errore era stato tuttavia corretto, per cui la società Corniglianese nella gara reclamata aveva impiegato il calciatore Pessot Alessio che era l’effettivo tesserato. Ricorre la società Valdivara, chiedendo la revoca della decisione, adducendo gli stessi motivi del reclamo. Il ricorso è infondato. Risulta oltre ogni ragionevole dubbio che la società Corniglianese aveva tesserato e successivamente utilizzato il calciatore Pessot Alessio e che l’emissione tessera a nome Pessotti Alessio era frutto di un errore del competente Ufficio Tesseramento, poi sanato. Errore su cui la società Corniglianese non aveva inteso equivocare, seguitando ad utilizzare il calciatore per come lo aveva tesserato. P.Q.M. respinge il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
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