F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CDN del 28.07.2008 (275) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE CASTELLONE (dirigente SSC Giugliano Srl), ISIDORO DI MEGLIO (calciatore ASD Ischia Isolaverde) E DELLA SOCIETA’ SSC GIUGLIANO Srl (nota n. 3762/621 pf07- 08/SP/en del 27.3.2008) (seguito CU n. 8 del 17.7.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CDN del 28.07.2008
(275) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE CASTELLONE (dirigente SSC Giugliano Srl), ISIDORO DI MEGLIO (calciatore ASD Ischia Isolaverde) E DELLA SOCIETA’ SSC GIUGLIANO Srl (nota n. 3762/621 pf07- 08/SP/en del 27.3.2008) (seguito CU n. 8 del 17.7.2008)
Il Procuratore Federale deferiva Castellone Raffaele, Dirigente del SSC Giugliano Srl, Di Meglio Isidoro, calciatore (tesserato con la ASD Ischia Isola Verde) e la Soc. SS Giugliano Srl per rispondere: il primo ed il secondo della violazione di cui agli artt. 1 co. 1, 3 co. 1 e 12 co. 7 del CGS; la terza per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4 co. 2 e 12 co. 5 del CGS. Il solo Di Meglio Isidoro depositava nei termini memoria difensiva con la quale contestava ogni addebito chiedendo il proscioglimento. All’udienza odierna le parti presenti concludevano coma da separato verbale. Decisione La Commissione alla luce dei risultati acquisiti nel corso delle indagini, ritiene provata la responsabilità del Castellone e conseguenzialmente quella della S.S.Giugliano S.r.l. per fatto del proprio Dirigente. Al contrario non ritiene provata, al di la di ogni possibile dubbio la responsabilità del calciatore dell’Ischia Isola Verde Di Meglio Isidoro. Occorre premettere che il Castellone Raffaele così come la Soc. Giugliano non hanno ritenuto proporre alcuna difesa no n comparendo ne depositando memoria difensiva. La responsabilità del Castellone, peraltro, si ricava non soltanto dalla visione del DVD allegato agli atti, ma ancor di più da quanto riferito al vice Procuratore delegato alle indagini da Caldore Giovanni calciatore della Soc. Ischia Isola Verde che testualmente ha dichiarato …”a tal punto tutti gli atleti in campo attirati da quanto stava accadendo, cominciavano ad avvicinarsi a me; tra tali persone, un Dirigente del Giugliano di statura notevole, mulinava colpi alla cieca ed uno di tali colpi mi attinse alla tempia”. Il nominativo di Castellone risulta, inoltre, segnalato dal Dipartimento di PS – Ufficio Ordine Pubblico – che nella circostanza ha proceduto, attraverso il Comm.to di PS competente, alla identificazione dei soggetti coinvolti nella rissa, segnalandoli, peraltro all’Autorità Giudiziaria. La responsabilità del Castellone, in ordine a tutti i capi di incolpazione, appare evidente e pertanto allo stesso deve essere inflitta la inibizione per la durata di mesi sei. Alla riconosciuta responsabilità del Castellone, consegue, per fatto del proprio Dirigente, quella della SSC Giugliano Srl alla quale si ritiene equo infliggere la sanzione dell’ammenda nella misura di € 4.000,00. Diversa appare la posizione del Di Meglio nei confronti del quale gli elementi indicati dalla Procura non forniscono la prova tranquillante della di lui responsabilità; responsabilità che il Procuratore Federale desume dalla visione del filmato acquisito, dal quale tuttavia non è
dato ricavare elementi di certezza. I fotogrammi indicati non appaiono convincenti in ordine alla identificazione del soggetto, ne costituisce elemento di certezza, il tipo di indumento indossato dal momento che oltre al Di Meglio, altri calciatori dell’Ischia indossavano la parte superiore della tuta. P.Q.M. Proscioglie dalle incolpazioni ascrittegli il calciatore Di Meglio Isidoro. Accoglie il deferimento di Castellone Raffaele al quale irroga la sanzione della inibizione per mesi sei e della SSC Giugliano Srl alla quale infligge la sanzione dell’ammenda nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00).
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